Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 25.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3066 / 2023
promossa da
, P.IVA: , in p.l.r.p.t. C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
, rappresentato e difeso dall' avv. GIUSEPPE GIARDINA, giusta procura in atti,
[...]
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione invito a regolarizzare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 12.12.2023 l'odierno ricorrente proponeva impugnazione avverso l'invito a regolarizzare del 06.12.2023, con il quale l'ente previdenziale comunicava l'irregolarità contributiva relativa al periodo dal 2011 al 2024 per l'importo complessivo di
€ 17.757,51; chiedeva pertanto accertarsi nullità degli atti impugnati per nullità della pretesa contributiva stante la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica degli atti presupposti,
nonché per mancata indicazione del responsabile del procedimento e, al contempo, rilevava
Si è costituito in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, di ordinare l'integrazione CP_1
del contraddittorio con il Concessionario per la riscossione e di dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto carente di interesse ad agire;
nel merito, argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Orbene, per agire in giudizio, non solo deve essere effettivamente titolare di un interesse sostanziale, ma tale interesse deve anche avere subìto una lesione da parte dell'atto impugnato concreta ed attuale, che deve sussistere tanto al momento della proposizione del ricorso che in quello della decisione. Tale lesione, quindi, deve colpire direttamente l'interesse sostanziale a protezione del quale si agisce, e non in maniera mediata dalla lesione di un altro interesse.
L'invito a regolarizzare non è un atto impugnabile, in quanto non avente alcuna efficacia di titolo esecutivo, potendo lo stesso essere assimilato per analogia all'estratto di ruolo contenente “indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al
controllo” (art. 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015), ossia gli elementi del ruolo afferenti alle cartelle di pagamento o agli avvisi di addebito;
in particolare, così come specificato nella richiamata normativa, tale l'invito non può essere considerato un atto prodromico all'esecuzione, ma si inserisce nella sequenza procedimentale funzionale al rilascio del
DURC e, dunque, ha come suo unico scopo quello di invitare il soggetto interessato al pagamento delle irregolarità onde evitare il rilascio di un DURC non regolare, in conseguenza alla risultanza negativa della verifica della regolarità contributiva.
Nel caso di specie, la domanda non risulta sorretta da altro adeguato interesse come qualificato e tipizzato dall'art 12, comma 4-bis del DPR 602/1973, non avendo la parte ricorrente allegato né tantomeno dimostrato in giudizio che “dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto (…) oppure per la
riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (…) o infine per la perdita di un beneficio
nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Ebbene, in assenza di prova da parte del ricorrente della sussistenza di un atto impugnato in quanto lesivo di un proprio interesse sostanziale, concreto e attuale, questi non risulta portatore di alcun interesse giuridicamente rilevante diretto ad ottenere un provvedimento giudiziale di tutela, quale condizione necessaria e fondamentale per promuovere l'azione giudiziale.
Pertanto, la carenza di interesse ad agire determina il rigetto della domanda e preclude l'esame delle questioni prospettate in ricorso.
Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese stante la pronuncia in rito.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 25/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo