Articolo 1 della Legge 15 maggio 1954, n. 273
Articolo 2
Versione
29 giugno 1954
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 35.250.000 per le occorrenze relative alla liquidazione della societa' per azioni "Ala italiana".
La somministrazioni della predetta somma, saranno disposte dal Ministero delle finanze, su richiesta del liquidatore, corredata da relazione dei sindaci.
Entrata in vigore il 29 giugno 1954