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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/08/2024, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2145/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2145/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(CS) il 03.03.1980 e residente in [...], rappresento e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Marco C.M. Impelluso (C.F.
) e dall'Avv. Antonio Perri (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via C. Colombo n.67 presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attore contro
(C.F. ), con sede in Bologna, Controparte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Demetrio Fusaro (C.F. ); C.F._4
convenuta nonché contro pagina 1 di 12 (P. Iva ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Reggio Calabria, Viale Aldo Moro I Trav. Scordino n. 13, in persona del rappresentante legale pro-tempore;
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._5
Calabria il 23.11.1964 e ivi residente in [...];
convenuti contumaci
Oggetto: risarcimento danni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la società “ e , Controparte_3 Parte_2
nonché la chiedendo al Tribunale adito la condanna dei Controparte_1
convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 22.03.2017.
In particolare, l'odierno attore allegava che:
- nella predetta giornata del 22 marzo 2017, alle ore 13.25 circa, percorreva, a bordo del motociclo ST AG 996 c.c. (tg. AS48393) di sua proprietà, il corso
Vittorio Emanuele III nel Comune di Reggio di Calabria, con direzione di marcia via Osanna > via Giudecca;
- nel medesimo frangente , alla guida dell'autovettura RD Parte_2
UG (tg. FF673KN) di proprietà della società “ Controparte_4
, assicurata per la r.c.a. da UnipolSai Ass.ni S.p.A., percorreva la via Fata
[...]
Morgana con direzione Corso Matteotti (monte > mare), allorquando, giunta all'altezza dello stop di via Fata Morgana/Corso Vittorio Emanuele III, superava la linea di arresto impegnando la corsia di marcia percorsa dal deducente con il proprio motociclo, omettendo di arrestarsi e di concedere la dovuta precedenza come imposto dalla segnaletica;
pagina 2 di 12 - l'autoveicolo condotto da andava ad urtare, con la parte Parte_2
anteriore sinistra, il motociclo che rovinava al suolo andando a sbattere contro il palo dell'illuminazione pubblica, posto sul marciapiede sinistro di Corso Vittorio
Emanuele III, rovesciandosi sul fianco sinistro,
- la collisione si concretizzava nella corsia di pertinenza del motociclo tra la fiancata destra del motociclo e la parte anteriore sinistra della RD UG;
- a seguito al sinistro, subiva gravi lesioni personali e veniva trasportato dal personale del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Bianchi Melacrino
Morelli” di Reggio di Calabria, ove veniva diagnosticata la “frattura scomposta della spalla dx;
frattura 2° costa dx” ed ivi veniva ricoverato presso il reparto di
Ortopedia e Traumatologia per essere sottoposto, in data 24 marzo, a “riduzione sintesi con fissatore esterno”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.10.2019, si costituiva in giudizio la contestando la pretesa risarcitoria sia sotto il Controparte_1 profilo dell'an che del quantum debeatur.
All'udienza del 04.11.2019, veniva dichiarata la contumacia di Parte_2
e della regolarmente citate e non comparse. CP_3
La causa veniva istruita a mezzo prove documentali ed orali;
veniva, altresì, disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Le parti precisavano le conclusioni mediante note di trattazione scritta e con ordinanza del 18.03.2024, il Giudice riservava la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda avanzata da parte attrice è infondata e va, pertanto, respinta.
Secondo la tesi di parte attrice la responsabilità del sinistro è da ascrivere, in via esclusiva, alla condotta di guida tenuta da la quale, Parte_2 approssimandosi all'intersezione tra la Via Fata Morgana e il Corso Matteotti, ometteva di arrestarsi al segnale di “stop” e di concedere la dovuta precedenza ai veicoli provenienti dalla sua sinistra, violando le norme sulla circolazione stradale.
pagina 3 di 12 Le risultanze processuali smentiscono la tesi attrice.
Gli agenti di Polizia Municipale intervenuti a seguito del sinistro, sulla scorta degli elementi raccolti e dei rilievi effettuati, nonché dello stato dei luoghi e tenuto conto della conformazione stradale e della segnaletica vigente, hanno così ricostruito la dinamica del sinistro: “il veicolo 2 [n.d.r. autovettura RD UG targata EF673KN condotta dalla
Sig.ra ] percorreva via Fata Morgana con direzione di marcia Parte_2 monte mare giunta all'altezza di C.so Matteotti, si immetteva nell'area di intersezione, rispettando la segnaletica presente, e dopo aver attraversato la linea continua gialla delimitane la corsia di transito dei mezzi pubblici, per immettersi nella rampa Fata
Morgana entrava in collisione con il veicolo 1 [n.d.r. motociclo ST AG targato
AS48393 condotto dal Sig. ]. Quest'ultimo circolava sul C.so Matteotti Parte_1
in direzione sud-nord occupando la corsia di sinistra riservata all'opposto senso di marcia;
nell'immediatezza, l'urto di lieve entità si concretizzava in uno scontro frontale laterale tra i due veicoli, interessando la parte ant. del veicolo 2 e la fiancata destra del veicolo 1. Subito dopo l'impatto il veicolo 1 proseguiva la marcia e terminava la propria corsa a circa 7,00 metri dal veicolo 2, sbattendo violentemente contro il palo dell'illuminazione pubblica posto sul marciapiedi a sinistra, danneggiandolo, e poi rovesciandosi sul proprio fianco sinistro”.
Nel predetto verbale, inoltre, si dà atto che: “sono state annotate tutte le misure rilevate ed è stato realizzato un elaborato planimetrico raffigurante lo stato dei luoghi e dei veicoli coinvolti e che non sono stati riscontrati segni di scartocciamento, abrasione o frenata al suolo”; risulta ancora che la Polizia Stradale ha elevato nei confronti di la sanzione amministrativa di cui all'art. 143, comma 1 CDS per aver Parte_1
circolato contromano.
Gli agenti intervenuti sui luoghi dopo il sinistro hanno, infine, raccolto le seguenti dichiarazioni spontanee rese dalla conducente del veicolo RD UG: “Percorrevo Via
Fata Morgana nel giusto senso di marcia giunta all'intersezione con C.so Matteotti mi fermavo, riprendevo la marcia quando mi accorgevo che la macchina proveniente dalla pagina 4 di 12 mia sx si fermava per farmi passare, attraversavo l'incrocio e mi fermavo in centro per assicurarmi che dalla mia dx non sopraggiungessero bus o taxi, visto che la corsia preferenziale era libera, riprendevo piano la marcia, improvvisamente vedevo una moto a velocità sostenuta proveniente da sx che superava la fila delle macchine ferme e mi sfiorava urtando la targa e vedevo urtare il conducente e la moto urtare contro il palo dell'illuminazione a sx della carreggiata”.
L'istante contesta la ricostruzione dell'evento infortunistico e la descrizione dei punti d'urto contenuta nel menzionato rapporto del 22.03.2017, redatto dalla Polizia
Municipale di Reggio Calabria, in particolare, assumendo che, al momento dell'impatto, marciava nella propria corsia di pertinenza e che lo scontro tra i due mezzi era avvenuto all'interno della corsia di destra di Corso Vittorio Emanuele e, dunque, all'interno della corsia di pertinenza del motociclo;
nega l'addebito contestatogli e, cioè, la circolazione
“contromano” nella corsia riservata agli autobus.
Il giudice istruttore ha, pertanto, disposto CTU tecnica al fine di accertare “tenuto anche conto dello schizzo planimetrico allegato al rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro, redatto dalla Polizia Municipale - la situazione dei luoghi e la verosimile dinamica del sinistro, precisando le caratteristiche della strada e della carreggiata all'epoca dei fatti e l'originaria posizione dei veicoli all'atto dello scontro”.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, ing. – sulla Persona_1
base di quanto constatato dopo essersi più volte recato alla medesima fascia oraria del sinistro (13:20 – 13:40), presso l'incrocio tra il Corso Vittorio Emanuele III e via Fata
Morgana – ha osservato che “l'evento accadeva in un momento della giornata (13:25 circa) caratterizzato da un elevato numero di automezzi circolanti e vista la presenza
(nelle vicinanze) di molteplici istituti scolastici, esercizi commerciali ed attività ristorative, l'ausiliario ritiene verosimile quanto riportato dalle Autorità Giudiziarie intervenute in merito alla situazione di intenso traffico veicolare riscontrata nell'incrocio all'epoca dei fatti” .
L'esperto ha così ricostruito la verosimile dinamica del sinistro:
pagina 5 di 12 “Il giorno 22 marzo 2017, alle ore 13.25 circa, la Sig.ra , alla Parte_2 guida dell'autovettura RD UG targata FF673KN di proprietà della società
[...]
assicurata per la r.c.a. da UnipolSai Ass.ni S.p.A., Controparte_4
percorreva la via Fata Morgana del Comune di Reggio Calabria con direzione monte – mare con l'intento di attraversare trasversalmente il Corso Vittorio Emanuele III ed immettersi sul lungomare CO (via marina bassa). Nel medesimo frangente, il Sig.
percorreva a bordo del motociclo ST AG 996 targato Parte_1
AS48393 il Corso Vittorio Emanuele III con direzione di marcia sud – nord. Per le ragioni esposte nella risposta al Quesito A) del presente documento, è plausibile pensare che, lungo suddetta via, si procedesse a rilento sulla corsia destinata al traffico cittadino a causa della congestione della circolazione stradale tipica della fascia oraria 13:00 –
14:00 in quell'arteria essenziale per la viabilità urbana
Giunta all'incrocio con il Corso Vittorio Emanuele III, dopo l'acquisizione del diritto di precedenza ceduto dai veicoli in transito, la Sig.ra si Parte_2
accingeva ad attraversare la corsia lato monte. Nel suo incedere, occupata parzialmente la corsia preferenziale, la vettura urtava di striscio la fiancata destra del ciclomotore condotto dal Sig. che sopraggiungeva contromano lungo la corsia Parte_1
riservata al transito (con direzione nord – sud) dei mezzi del trasporto pubblico urbano.
In seguito al contatto, il motociclista perdeva il controllo del proprio mezzo andando a schiantarsi violentemente contro il lampione posto a circa 7 metri di distanza nel marciapiede lato mare, con le conseguenze (sia sul ciclomotore che sulla persona) descritte in atti. A giudicare dai lievi danni subiti (striatura del paraurti anteriore e distacco della targa) dalla vettura RD UG sembrerebbe che il contatto reciproco tra i mezzi sia stato di lieve entità. Dalle leggi che governano l'analisi cinematica dei sinistri stradali, è nota la proporzionalità tra la velocità di collisione di un veicolo e l'entità delle deformazioni permanenti dallo stesso subite in seguito all'urto. In virtù di ciò, è possibile asserire che, nell'istante dell'impatto, la RD UG avanzava lentamente per poi fermarsi, dopo l'urto, nella posizione di quiete nella quale veniva immortalata dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti. Per quanto sopra, quindi, non si ravvisano pagina 6 di 12 infrazioni al C.d.S. messe in atto dalla Sig.ra nella propria Parte_2
condotta di guida. Per quanto riguarda, invece, il comportamento del Sig. Parte_1
, da quanto emerso in atti, si ritiene plausibile che il motociclista, al fine di
[...]
superare i veicoli incolonnati, abbia occupato la corsia riservata ai mezzi pubblici e, giunto in prossimità dell'intersezione del Corso Vittorio Emanuele III con la via Fata
Morgana, non individuando per tempo la presenza RD UG che si accingeva ad immettersi nella rampa che conduceva sul lungomare, la toccava di striscio con la fiancata destra del proprio ciclomotore. Perdendo il controllo del proprio mezzo, quindi,
andava a sbattere violentemente contro il lampione posto sul marciapiede lato mare, posizionandosi nello stato di quiete visibile nelle immagini fotografiche allegate al
Rapporto di Incidente Stradale. Con la propria condotta di guida, il Sig. Parte_1
violava i seguenti articoli del C.d.S.: - art. 148 comma 11: è vietato (…) il
[...]
superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
- art. 148
comma 12: è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
Inoltre, l'attore del procedimento infrangeva l'art. 141 – Velocità del medesimo C.d.S. il quale dispone quanto segue: - È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
- Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
- In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per pagina 7 di 12 condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici;
- Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento”.
L'ausiliario ha, puntualmente, confutato le osservazioni sollevate, nell'interesse di parte attrice, nei confronti dell'elaborato tecnico, rilevando ed evidenziando, tra l'altro,
che:
- “Dall'attenta analisi tecnica dei 3 fattori sopra esposti, si giunge alla fondata conclusione che le gravi ferite patite dal Sig. e gli ingenti danni Parte_1
subiti dal ciclomotore dallo stesso condotto sono stati CP_5 plausibilmente causati dal violento urto contro il palo dell'illuminazione stradale e successivo impatto al suolo. Infatti, l'assenza di segni di scarrocciamento o di abrasione sul manto stradale, fanno escludere l'ipotesi che la moto si sia riversa sull'asfalto in seguito al contatto strisciante contro la parte anteriore dell'autovettura RD UG ed abbia, successivamente, scarrocciato per circa 7 metri fino a colpire il lampione fermandosi nella posizione di statica finale rilevata dagli agenti accertatori. Invero, in tale circostanza, visti i danni riscontrati sulla carena della moto, sarebbero stati ben visibili i segni lasciati sull'asfalto dalla stessa in fase di strisciamento”;
- “Dall'attenta lettura delle osservazioni redatte dal consulente di parte attrice, si deduce che lo stesso, a pagina 6, abbia utilizzato l'espressione 3.7 per la determinazione della velocità del ciclomotore condotto dal Sig. Parte_1 prima dell'impatto iniziale. Per quanto sopra, appare evidente, quindi, che la formula adottata non è idonea al calcolo della velocità nel contesto specifico, in quanto:
pagina 8 di 12 1. Non vi è evidenza alcuna che il ciclomotore, prima dell'urto contro il lampione dell'illuminazione pubblica, abbia posto in essere una frenata di emergenza, non essendo state rilevate dalle Forze dell'Ordine intervenute, tracce lasciate sull'asfalto dagli pneumatici della moto;
2. Al termine della propria corsa, il ciclomotore non si è arrestato in virtù dell'azione frenante esercitata bensì a causa del violento urto contro il lampione.
Infatti, giunto al palo dell'illuminazione pubblica, il ciclomotore possedeva ancora una quantità di energia cinetica tale da generare, in seguito al forte impatto, gli ingenti danni subiti dal veicolo e le gravi ferite che si procurava il centauro a causa dell'urto e della successiva caduta al suolo”;
- “omissis … Poiché invece, nella realtà dei fatti, all'arrivo degli accertatori la vettura si trovava nella posizione di statica finale a cavallo della doppia linea di delimitazione delle corsie di marcia, è evidente l'insussistenza, sul piano tecnico, della tesi sostenuta dal consulente di parte ossia che il ciclomotore, al momento del contatto strisciante con la vettura, si trovava all'interno della corsia di destra destinata al traffico veicolare cittadino” (v. pagine 10 e 11 della relazione contenente la valutazione delle osservazioni ricevute) .
La consulenza tecnica, com'è noto, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico, per cui in forza delle sintetizzate risultanze processuali è possibile affermare che , alla guida dell'autovettura RD UG di proprietà Parte_2 della società “ , quando già aveva oltrepassato la Controparte_4
corsia lato monte del Corso Vittorio Emanuele III, veniva urtata dal ciclomotore ST
AG 996 condotto da , che sopraggiungeva contromano lungo la Parte_1
corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico urbano, con direzione nord – sud.
pagina 9 di 12 Così ricostruita la dinamica del sinistro, è agevole sostenere che la responsabilità del sinistro deve essere ricondotta, in via esclusiva, al comportamento colposo del conducente del motociclo ST AG 996, il quale, contravvenendo a quanto stabilito degli articoli 148, commi 11 e 12 e 141 C.d.S. e non osservando le comuni regole di prudenza, poneva in essere un illegittimo sorpasso viaggiando contromano lungo la corsia riservata al transito dei mezzi del trasporto pubblico urbano.
I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica di un sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando, alternativamente: “ (a) uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza;
sia che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile;
(b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù
della massima d'esperienza res ipsa loquitur. Ne consegue che la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., non può mai ritenersi vinta quando: (a) sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti;
(b) sia certa la colpa di uno dei conducenti, ma incerta quella dell'altro” (v. Cass. n. 20618/2015).
La condotta tenuta dal conducente del motociclo ST AG è tale da superare la presunzione di concorrente responsabilità sancita, in via presuntiva, dall'art. 2054 c.c. poiché essa non poteva ragionevolmente e tempestivamente essere prevista dall'automobilista impegnata nell'attraversamento dell'incrocio (cfr. anche Cass. Civ. n.
15504/2013).
Né d'altro canto, è possibile muovere alcun addebito alla condotta colposa della conducente dell'autovettura RD UG (tg.FF673KN), di proprietà della società “
[...]
, per come anche affermato dall'esperto nella propria Controparte_4 relazione peritale;
la si è arrestata al segnale di “stop” ed ha impegnato Pt_2
l'intersezione solo dopo essersi premurata di verificare che dalla strada principale o favorita non sopraggiungessero altri veicoli dalla corsia di destra, nonché dalla corsia di sinistra dal lato di provenienza degli autobus urbani;
come già interamente riportato, il pagina 10 di 12 CTU nella propria relazione peritale, difatti, ha rilevato che: “[…] non si ravvisano infrazioni al C.d.S. messe in atto dalla Sig.ra nella propria Parte_2
condotta di guida […]” (cfr. pag. 12 ctu).
In sede di interrogatorio formale la ha dichiarato: “non sono vere le Pt_2
circostanze allegate al capitolo n. 3 della memoria ex art.183 n. 2 di cui mi viene data lettura;
voglio aggiungere e precisare che avevo attraversato la corsia della Via Marina alta nella quale le macchine si erano fermate per farmi passare e, nell'attraversare la corsia destinata alla circolazione del pullman, avevo guardato solo a destra, cioè, nella direzione di provenienza dei pullman”;
La strada favorita era costituita da una corsia di destra (con direzione di marcia sud – nord) già attraversata dall'autoveicolo e da una corsia di sinistra riservata agli autobus dei servizi pubblici urbani con direzione di marcia nord – sud e, pertanto, la Pt_2
aveva diligentemente “guardato” a destra al fine di rispettare il diritto di precedenza degli autobus eventualmente circolanti e provenienti, appunto, dalla sua destra.
In conclusione, nel caso di specie, dal compendio probatorio illustrato, oltre ad emergere la gravità della condotta di guida tenuta dall'attore - tale da costituire causa esclusiva del sinistro -, risulta dimostrato che la conducente della RD UG ha rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza e, conseguentemente, la domanda di risarcimento danni proposta da non può trovare accoglimento. Parte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'attore; esse si liquidano, come da dispositivo, in applicazione dei parametri vigenti e tenuto conto del valore della domanda e delle questioni trattate.
Con riferimento, poi, alle parti vittoriose non costituitesi, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
b) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della società convenuta che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. da calcolarsi come per legge;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
Reggio Calabria, 5 agosto 2024
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 2145/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(CS) il 03.03.1980 e residente in [...], rappresento e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Marco C.M. Impelluso (C.F.
) e dall'Avv. Antonio Perri (C.F. ), ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via C. Colombo n.67 presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
attore contro
(C.F. ), con sede in Bologna, Controparte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Demetrio Fusaro (C.F. ); C.F._4
convenuta nonché contro pagina 1 di 12 (P. Iva ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Reggio Calabria, Viale Aldo Moro I Trav. Scordino n. 13, in persona del rappresentante legale pro-tempore;
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._5
Calabria il 23.11.1964 e ivi residente in [...];
convenuti contumaci
Oggetto: risarcimento danni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la società “ e , Controparte_3 Parte_2
nonché la chiedendo al Tribunale adito la condanna dei Controparte_1
convenuti, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 22.03.2017.
In particolare, l'odierno attore allegava che:
- nella predetta giornata del 22 marzo 2017, alle ore 13.25 circa, percorreva, a bordo del motociclo ST AG 996 c.c. (tg. AS48393) di sua proprietà, il corso
Vittorio Emanuele III nel Comune di Reggio di Calabria, con direzione di marcia via Osanna > via Giudecca;
- nel medesimo frangente , alla guida dell'autovettura RD Parte_2
UG (tg. FF673KN) di proprietà della società “ Controparte_4
, assicurata per la r.c.a. da UnipolSai Ass.ni S.p.A., percorreva la via Fata
[...]
Morgana con direzione Corso Matteotti (monte > mare), allorquando, giunta all'altezza dello stop di via Fata Morgana/Corso Vittorio Emanuele III, superava la linea di arresto impegnando la corsia di marcia percorsa dal deducente con il proprio motociclo, omettendo di arrestarsi e di concedere la dovuta precedenza come imposto dalla segnaletica;
pagina 2 di 12 - l'autoveicolo condotto da andava ad urtare, con la parte Parte_2
anteriore sinistra, il motociclo che rovinava al suolo andando a sbattere contro il palo dell'illuminazione pubblica, posto sul marciapiede sinistro di Corso Vittorio
Emanuele III, rovesciandosi sul fianco sinistro,
- la collisione si concretizzava nella corsia di pertinenza del motociclo tra la fiancata destra del motociclo e la parte anteriore sinistra della RD UG;
- a seguito al sinistro, subiva gravi lesioni personali e veniva trasportato dal personale del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Bianchi Melacrino
Morelli” di Reggio di Calabria, ove veniva diagnosticata la “frattura scomposta della spalla dx;
frattura 2° costa dx” ed ivi veniva ricoverato presso il reparto di
Ortopedia e Traumatologia per essere sottoposto, in data 24 marzo, a “riduzione sintesi con fissatore esterno”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.10.2019, si costituiva in giudizio la contestando la pretesa risarcitoria sia sotto il Controparte_1 profilo dell'an che del quantum debeatur.
All'udienza del 04.11.2019, veniva dichiarata la contumacia di Parte_2
e della regolarmente citate e non comparse. CP_3
La causa veniva istruita a mezzo prove documentali ed orali;
veniva, altresì, disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Le parti precisavano le conclusioni mediante note di trattazione scritta e con ordinanza del 18.03.2024, il Giudice riservava la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda avanzata da parte attrice è infondata e va, pertanto, respinta.
Secondo la tesi di parte attrice la responsabilità del sinistro è da ascrivere, in via esclusiva, alla condotta di guida tenuta da la quale, Parte_2 approssimandosi all'intersezione tra la Via Fata Morgana e il Corso Matteotti, ometteva di arrestarsi al segnale di “stop” e di concedere la dovuta precedenza ai veicoli provenienti dalla sua sinistra, violando le norme sulla circolazione stradale.
pagina 3 di 12 Le risultanze processuali smentiscono la tesi attrice.
Gli agenti di Polizia Municipale intervenuti a seguito del sinistro, sulla scorta degli elementi raccolti e dei rilievi effettuati, nonché dello stato dei luoghi e tenuto conto della conformazione stradale e della segnaletica vigente, hanno così ricostruito la dinamica del sinistro: “il veicolo 2 [n.d.r. autovettura RD UG targata EF673KN condotta dalla
Sig.ra ] percorreva via Fata Morgana con direzione di marcia Parte_2 monte mare giunta all'altezza di C.so Matteotti, si immetteva nell'area di intersezione, rispettando la segnaletica presente, e dopo aver attraversato la linea continua gialla delimitane la corsia di transito dei mezzi pubblici, per immettersi nella rampa Fata
Morgana entrava in collisione con il veicolo 1 [n.d.r. motociclo ST AG targato
AS48393 condotto dal Sig. ]. Quest'ultimo circolava sul C.so Matteotti Parte_1
in direzione sud-nord occupando la corsia di sinistra riservata all'opposto senso di marcia;
nell'immediatezza, l'urto di lieve entità si concretizzava in uno scontro frontale laterale tra i due veicoli, interessando la parte ant. del veicolo 2 e la fiancata destra del veicolo 1. Subito dopo l'impatto il veicolo 1 proseguiva la marcia e terminava la propria corsa a circa 7,00 metri dal veicolo 2, sbattendo violentemente contro il palo dell'illuminazione pubblica posto sul marciapiedi a sinistra, danneggiandolo, e poi rovesciandosi sul proprio fianco sinistro”.
Nel predetto verbale, inoltre, si dà atto che: “sono state annotate tutte le misure rilevate ed è stato realizzato un elaborato planimetrico raffigurante lo stato dei luoghi e dei veicoli coinvolti e che non sono stati riscontrati segni di scartocciamento, abrasione o frenata al suolo”; risulta ancora che la Polizia Stradale ha elevato nei confronti di la sanzione amministrativa di cui all'art. 143, comma 1 CDS per aver Parte_1
circolato contromano.
Gli agenti intervenuti sui luoghi dopo il sinistro hanno, infine, raccolto le seguenti dichiarazioni spontanee rese dalla conducente del veicolo RD UG: “Percorrevo Via
Fata Morgana nel giusto senso di marcia giunta all'intersezione con C.so Matteotti mi fermavo, riprendevo la marcia quando mi accorgevo che la macchina proveniente dalla pagina 4 di 12 mia sx si fermava per farmi passare, attraversavo l'incrocio e mi fermavo in centro per assicurarmi che dalla mia dx non sopraggiungessero bus o taxi, visto che la corsia preferenziale era libera, riprendevo piano la marcia, improvvisamente vedevo una moto a velocità sostenuta proveniente da sx che superava la fila delle macchine ferme e mi sfiorava urtando la targa e vedevo urtare il conducente e la moto urtare contro il palo dell'illuminazione a sx della carreggiata”.
L'istante contesta la ricostruzione dell'evento infortunistico e la descrizione dei punti d'urto contenuta nel menzionato rapporto del 22.03.2017, redatto dalla Polizia
Municipale di Reggio Calabria, in particolare, assumendo che, al momento dell'impatto, marciava nella propria corsia di pertinenza e che lo scontro tra i due mezzi era avvenuto all'interno della corsia di destra di Corso Vittorio Emanuele e, dunque, all'interno della corsia di pertinenza del motociclo;
nega l'addebito contestatogli e, cioè, la circolazione
“contromano” nella corsia riservata agli autobus.
Il giudice istruttore ha, pertanto, disposto CTU tecnica al fine di accertare “tenuto anche conto dello schizzo planimetrico allegato al rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro, redatto dalla Polizia Municipale - la situazione dei luoghi e la verosimile dinamica del sinistro, precisando le caratteristiche della strada e della carreggiata all'epoca dei fatti e l'originaria posizione dei veicoli all'atto dello scontro”.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, ing. – sulla Persona_1
base di quanto constatato dopo essersi più volte recato alla medesima fascia oraria del sinistro (13:20 – 13:40), presso l'incrocio tra il Corso Vittorio Emanuele III e via Fata
Morgana – ha osservato che “l'evento accadeva in un momento della giornata (13:25 circa) caratterizzato da un elevato numero di automezzi circolanti e vista la presenza
(nelle vicinanze) di molteplici istituti scolastici, esercizi commerciali ed attività ristorative, l'ausiliario ritiene verosimile quanto riportato dalle Autorità Giudiziarie intervenute in merito alla situazione di intenso traffico veicolare riscontrata nell'incrocio all'epoca dei fatti” .
L'esperto ha così ricostruito la verosimile dinamica del sinistro:
pagina 5 di 12 “Il giorno 22 marzo 2017, alle ore 13.25 circa, la Sig.ra , alla Parte_2 guida dell'autovettura RD UG targata FF673KN di proprietà della società
[...]
assicurata per la r.c.a. da UnipolSai Ass.ni S.p.A., Controparte_4
percorreva la via Fata Morgana del Comune di Reggio Calabria con direzione monte – mare con l'intento di attraversare trasversalmente il Corso Vittorio Emanuele III ed immettersi sul lungomare CO (via marina bassa). Nel medesimo frangente, il Sig.
percorreva a bordo del motociclo ST AG 996 targato Parte_1
AS48393 il Corso Vittorio Emanuele III con direzione di marcia sud – nord. Per le ragioni esposte nella risposta al Quesito A) del presente documento, è plausibile pensare che, lungo suddetta via, si procedesse a rilento sulla corsia destinata al traffico cittadino a causa della congestione della circolazione stradale tipica della fascia oraria 13:00 –
14:00 in quell'arteria essenziale per la viabilità urbana
Giunta all'incrocio con il Corso Vittorio Emanuele III, dopo l'acquisizione del diritto di precedenza ceduto dai veicoli in transito, la Sig.ra si Parte_2
accingeva ad attraversare la corsia lato monte. Nel suo incedere, occupata parzialmente la corsia preferenziale, la vettura urtava di striscio la fiancata destra del ciclomotore condotto dal Sig. che sopraggiungeva contromano lungo la corsia Parte_1
riservata al transito (con direzione nord – sud) dei mezzi del trasporto pubblico urbano.
In seguito al contatto, il motociclista perdeva il controllo del proprio mezzo andando a schiantarsi violentemente contro il lampione posto a circa 7 metri di distanza nel marciapiede lato mare, con le conseguenze (sia sul ciclomotore che sulla persona) descritte in atti. A giudicare dai lievi danni subiti (striatura del paraurti anteriore e distacco della targa) dalla vettura RD UG sembrerebbe che il contatto reciproco tra i mezzi sia stato di lieve entità. Dalle leggi che governano l'analisi cinematica dei sinistri stradali, è nota la proporzionalità tra la velocità di collisione di un veicolo e l'entità delle deformazioni permanenti dallo stesso subite in seguito all'urto. In virtù di ciò, è possibile asserire che, nell'istante dell'impatto, la RD UG avanzava lentamente per poi fermarsi, dopo l'urto, nella posizione di quiete nella quale veniva immortalata dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti. Per quanto sopra, quindi, non si ravvisano pagina 6 di 12 infrazioni al C.d.S. messe in atto dalla Sig.ra nella propria Parte_2
condotta di guida. Per quanto riguarda, invece, il comportamento del Sig. Parte_1
, da quanto emerso in atti, si ritiene plausibile che il motociclista, al fine di
[...]
superare i veicoli incolonnati, abbia occupato la corsia riservata ai mezzi pubblici e, giunto in prossimità dell'intersezione del Corso Vittorio Emanuele III con la via Fata
Morgana, non individuando per tempo la presenza RD UG che si accingeva ad immettersi nella rampa che conduceva sul lungomare, la toccava di striscio con la fiancata destra del proprio ciclomotore. Perdendo il controllo del proprio mezzo, quindi,
andava a sbattere violentemente contro il lampione posto sul marciapiede lato mare, posizionandosi nello stato di quiete visibile nelle immagini fotografiche allegate al
Rapporto di Incidente Stradale. Con la propria condotta di guida, il Sig. Parte_1
violava i seguenti articoli del C.d.S.: - art. 148 comma 11: è vietato (…) il
[...]
superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
- art. 148
comma 12: è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
Inoltre, l'attore del procedimento infrangeva l'art. 141 – Velocità del medesimo C.d.S. il quale dispone quanto segue: - È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
- Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
- In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per pagina 7 di 12 condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici;
- Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento”.
L'ausiliario ha, puntualmente, confutato le osservazioni sollevate, nell'interesse di parte attrice, nei confronti dell'elaborato tecnico, rilevando ed evidenziando, tra l'altro,
che:
- “Dall'attenta analisi tecnica dei 3 fattori sopra esposti, si giunge alla fondata conclusione che le gravi ferite patite dal Sig. e gli ingenti danni Parte_1
subiti dal ciclomotore dallo stesso condotto sono stati CP_5 plausibilmente causati dal violento urto contro il palo dell'illuminazione stradale e successivo impatto al suolo. Infatti, l'assenza di segni di scarrocciamento o di abrasione sul manto stradale, fanno escludere l'ipotesi che la moto si sia riversa sull'asfalto in seguito al contatto strisciante contro la parte anteriore dell'autovettura RD UG ed abbia, successivamente, scarrocciato per circa 7 metri fino a colpire il lampione fermandosi nella posizione di statica finale rilevata dagli agenti accertatori. Invero, in tale circostanza, visti i danni riscontrati sulla carena della moto, sarebbero stati ben visibili i segni lasciati sull'asfalto dalla stessa in fase di strisciamento”;
- “Dall'attenta lettura delle osservazioni redatte dal consulente di parte attrice, si deduce che lo stesso, a pagina 6, abbia utilizzato l'espressione 3.7 per la determinazione della velocità del ciclomotore condotto dal Sig. Parte_1 prima dell'impatto iniziale. Per quanto sopra, appare evidente, quindi, che la formula adottata non è idonea al calcolo della velocità nel contesto specifico, in quanto:
pagina 8 di 12 1. Non vi è evidenza alcuna che il ciclomotore, prima dell'urto contro il lampione dell'illuminazione pubblica, abbia posto in essere una frenata di emergenza, non essendo state rilevate dalle Forze dell'Ordine intervenute, tracce lasciate sull'asfalto dagli pneumatici della moto;
2. Al termine della propria corsa, il ciclomotore non si è arrestato in virtù dell'azione frenante esercitata bensì a causa del violento urto contro il lampione.
Infatti, giunto al palo dell'illuminazione pubblica, il ciclomotore possedeva ancora una quantità di energia cinetica tale da generare, in seguito al forte impatto, gli ingenti danni subiti dal veicolo e le gravi ferite che si procurava il centauro a causa dell'urto e della successiva caduta al suolo”;
- “omissis … Poiché invece, nella realtà dei fatti, all'arrivo degli accertatori la vettura si trovava nella posizione di statica finale a cavallo della doppia linea di delimitazione delle corsie di marcia, è evidente l'insussistenza, sul piano tecnico, della tesi sostenuta dal consulente di parte ossia che il ciclomotore, al momento del contatto strisciante con la vettura, si trovava all'interno della corsia di destra destinata al traffico veicolare cittadino” (v. pagine 10 e 11 della relazione contenente la valutazione delle osservazioni ricevute) .
La consulenza tecnica, com'è noto, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolve nell'accertamento di situazioni rilevabili solo con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico, per cui in forza delle sintetizzate risultanze processuali è possibile affermare che , alla guida dell'autovettura RD UG di proprietà Parte_2 della società “ , quando già aveva oltrepassato la Controparte_4
corsia lato monte del Corso Vittorio Emanuele III, veniva urtata dal ciclomotore ST
AG 996 condotto da , che sopraggiungeva contromano lungo la Parte_1
corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico urbano, con direzione nord – sud.
pagina 9 di 12 Così ricostruita la dinamica del sinistro, è agevole sostenere che la responsabilità del sinistro deve essere ricondotta, in via esclusiva, al comportamento colposo del conducente del motociclo ST AG 996, il quale, contravvenendo a quanto stabilito degli articoli 148, commi 11 e 12 e 141 C.d.S. e non osservando le comuni regole di prudenza, poneva in essere un illegittimo sorpasso viaggiando contromano lungo la corsia riservata al transito dei mezzi del trasporto pubblico urbano.
I giudici di legittimità hanno chiarito che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica di un sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., quando, alternativamente: “ (a) uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza;
sia che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile;
(b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù
della massima d'esperienza res ipsa loquitur. Ne consegue che la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., non può mai ritenersi vinta quando: (a) sia impossibile stabilire quale condotta di guida abbiano tenuto i due conducenti;
(b) sia certa la colpa di uno dei conducenti, ma incerta quella dell'altro” (v. Cass. n. 20618/2015).
La condotta tenuta dal conducente del motociclo ST AG è tale da superare la presunzione di concorrente responsabilità sancita, in via presuntiva, dall'art. 2054 c.c. poiché essa non poteva ragionevolmente e tempestivamente essere prevista dall'automobilista impegnata nell'attraversamento dell'incrocio (cfr. anche Cass. Civ. n.
15504/2013).
Né d'altro canto, è possibile muovere alcun addebito alla condotta colposa della conducente dell'autovettura RD UG (tg.FF673KN), di proprietà della società “
[...]
, per come anche affermato dall'esperto nella propria Controparte_4 relazione peritale;
la si è arrestata al segnale di “stop” ed ha impegnato Pt_2
l'intersezione solo dopo essersi premurata di verificare che dalla strada principale o favorita non sopraggiungessero altri veicoli dalla corsia di destra, nonché dalla corsia di sinistra dal lato di provenienza degli autobus urbani;
come già interamente riportato, il pagina 10 di 12 CTU nella propria relazione peritale, difatti, ha rilevato che: “[…] non si ravvisano infrazioni al C.d.S. messe in atto dalla Sig.ra nella propria Parte_2
condotta di guida […]” (cfr. pag. 12 ctu).
In sede di interrogatorio formale la ha dichiarato: “non sono vere le Pt_2
circostanze allegate al capitolo n. 3 della memoria ex art.183 n. 2 di cui mi viene data lettura;
voglio aggiungere e precisare che avevo attraversato la corsia della Via Marina alta nella quale le macchine si erano fermate per farmi passare e, nell'attraversare la corsia destinata alla circolazione del pullman, avevo guardato solo a destra, cioè, nella direzione di provenienza dei pullman”;
La strada favorita era costituita da una corsia di destra (con direzione di marcia sud – nord) già attraversata dall'autoveicolo e da una corsia di sinistra riservata agli autobus dei servizi pubblici urbani con direzione di marcia nord – sud e, pertanto, la Pt_2
aveva diligentemente “guardato” a destra al fine di rispettare il diritto di precedenza degli autobus eventualmente circolanti e provenienti, appunto, dalla sua destra.
In conclusione, nel caso di specie, dal compendio probatorio illustrato, oltre ad emergere la gravità della condotta di guida tenuta dall'attore - tale da costituire causa esclusiva del sinistro -, risulta dimostrato che la conducente della RD UG ha rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza e, conseguentemente, la domanda di risarcimento danni proposta da non può trovare accoglimento. Parte_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'attore; esse si liquidano, come da dispositivo, in applicazione dei parametri vigenti e tenuto conto del valore della domanda e delle questioni trattate.
Con riferimento, poi, alle parti vittoriose non costituitesi, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
b) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della società convenuta che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre Controparte_1
rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, C.P.A. ed I.V.A. da calcolarsi come per legge;
c) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
Reggio Calabria, 5 agosto 2024
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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