CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 711/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Mariacolomba Giuliano Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore Dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nelle cause riunite nel giudizio di rinvio in grado di appello iscritte al n. r.g. 711/2021 + n. rg. 746/2021 promosse da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Taormina e Prof. Carlo Taormina ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, in Via Federico Cesi n. 21;
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLATO contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Prof. Massimo Franzoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Ugo Bassi n. 3;
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE nonchè
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata ex lege presso i relativi Uffici, siti in Bologna, in Via Alfredo Testoni n. 6; pagina 1 di 18 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE -APPELLATO
AD OGGETTO: – Controparte_3
– GIUDIZIO DI RINVIO IN Controparte_4
GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI come da note scritte ex art. 127ter cpc per l'udienza sostituita del 17.12.2024:
: «Rinviando all'atto di citazione, nonché alla comparsa di Parte_1 costituzione depositata nel procedimento riunito n.r.g. 746/21 ed a tutti i precedenti scritti difensivi, impugnando e contestando tutto quanto dedotto, allagato ed eccepito dalla parte si precisano le seguenti conclusioni: voglia codesta Ecc.ma Corte CP_1 di appello, rigettata in via preliminare l'eccezione circa le pretese conseguenze dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio per quanto sopra dedotto, in via principale, revocare l'ordinanza del 13.9.23, nella parte in cui venivano rigettate le istanze istruttorie del rimettendo la causa sul ruolo al fine di escutere i Parte_1 testi indicati sui capitoli di prova formulati ritenendosi che ciò sia utile ad una migliore ricostruzione dei fatti e alla determinazione del quantum debeatur.
In subordine, voglia accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente procedimento da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e rigettare le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in riassunzione della dott.ssa CP_1
Con vittoria dei compensi di giudizio, anche in relazione alle precedenti fasi svoltesi innanzi alla giurisdizione penale, di merito e di legittimità.».
: «Voglia la Corte d'appello adita, per le ragioni di cui in Email_1 atti, respinta ogni contraria istanza, anche istruttoria, svolta da controparte: in via preliminare ed assorbente: accertare e dichiarare che, a seguito dell'intervenuta abrogazione del reato di abuso di ufficio, il fatto non è più previsto dalla legge come reato e di conseguenza è venuta meno la possibilità giuridica quale presupposto della condizione dell'azione risarcitoria esercitata, con ogni provvedimento conseguente;
in via principale: se non accolta la domanda preliminare, accertare e dichiarare tardiva ed inammissibile la richiesta del rag. di risarcimento dei danni oltre Parte_1 la somma di € 20.000,00, già corrisposta, essendosi sul punto formato il giudicato, come stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 6 settembre 2012, n. 11093/12, relativa al giudizio con R.G. 2008/0074. Nel merito: accertare e dichiarare infondata la riassunzione del rag. e di Parte_1 conseguenza: pagina 2 di 18 A) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile alla dottoressa né nei confronti del rag. , né nei confronti del CP_1 Parte_1 [...]
, e di conseguenza accertare e dichiarare che nulla era dovuto da parte Controparte_2 della dottoressa al rag. con condanna dello stesso alla CP_1 Parte_1 restituzione a favore della dottoressa di quanto ricevuto a titolo di danno e CP_1 pari ad € 20.000,00; B) accertare e dichiarare l'inammissibilità di costituzione di parte civile del CP_5
per difetto di legitimatio ad processum, come già stabilito dal Tribunale di
[...]
Bologna (ordinanza 4 ottobre 2005) e dalla Corte d'Appello penale con la sentenza 11093/2012, con ogni provvedimento conseguente, anche in ordine alle spese legali come liquidate nei precedenti gradi di giudizio.
Sempre nel merito: accertare e dichiarare infondate e di conseguenza respingere le domande svolte dal nella comparsa di costituzione. Controparte_2 in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia affermata la responsabilità della dottoressa limitarne tutte le conseguenze risarcitorie, sia quelle nei confronti CP_1 del rag. sia quelle a cui fa generico riferimento il , Parte_1 Controparte_5 alla somma di € 20.000,00, dando atto dell'avvenuto ed integrale pagamento della somma. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, anche di tutti i precedenti gradi di giudizio.».
: «Voglia la Corte d'Appello civile di Bologna: In Controparte_2 via preliminare: accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva in capo al;
In via principale: previo accertamento della responsabilità Controparte_2 della Dott.ssa condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e CP_1 non patrimoniali provocati dalla condotta della Dott.ssa in quanto la condotta CP_1
è ascrivibile al dolo generico ex art. 2043 da determinarsi in separato giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., il rag. riassumeva il Parte_1 giudizio presso la Corte d'Appello di Bologna, II sez. civile, in seguito al rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 457/2021, il giudizio era iscritto al n. rg. 711/2021. Parimenti, anche la dott.ssa promuoveva giudizio di riassunzione CP_1 mediante atto di citazione, iscritto al n. rg. 746/2021. Entrambi i giudizi di rinvio venivano riuniti.
pagina 3 di 18 B. Va premesso che l'odierno processo civile trae origine da un procedimento penale svoltosi nei confronti della dott.ssa Giudice delegato della sezione CP_1 fallimentare del Tribunale di Livorno, dinnanzi al Tribunale penale di Bologna, che, con sentenza n. 104/2007, la condannava per il reato d'abuso d'ufficio continuato contestato ai capi a) e b), limitatamente ai fatti commessi nel periodo intercorrente tra il 1996 e il 2000, in danno del rag. in relazione a due procedure fallimentari Parte_1
(Ludoinvest s.n.c. e La Perla s.r.l.), nelle quali l'imputata rivestiva la funzione di Giudice delegato. La dott.ssa veniva dunque condannata alla pena di otto mesi CP_1 di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per un anno, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile rag. liquidato in complessivi Parte_1
20.000,00 euro, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in €. 3.500,00 oltre accessori di legge. Il Tribunale condannava l'imputata anche al risarcimento dei danni, relativi alle sole spese sostenute a seguito degli illeciti perpetrati dalla dott.ssa in favore del CP_1
, costituitosi parte civile, che disponeva liquidarsi in separato Controparte_2 giudizio, come da richiesta del medesimo, oltre spese legali liquidate in eguale misura. C. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la dott.ssa CP_1 parzialmente accolto nella misura in cui, con sentenza n. 11093/2012 del 27.04.2012, la Corte d'Appello penale di Bologna dichiarava la prescrizione dei reati ascritti all'appellante ai capi a) e b) d'imputazione, revocava l'interdizione di un anno dai pubblici uffici e confermava le statuizioni civili contenute nell'impugnata sentenza. La Corte d'Appello dichiarava inoltre inammissibile, siccome tardivo, l'appello proposto altresì anche dal rag. Parte_1
D. La dott.ssa proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, CP_1 chiedendo una valutazione più approfondita, ex artt. 578 e 129, co. 2, c.p.p., circa la sussistenza dei reati ascrittile ai fini delle statuizioni civili, e in particolare della sussistenza o meno del requisito della “doppia ingiustizia” e dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 323 c.p. Con sentenza n. 5888/2014 del 21.01.2014 la Suprema Corte accoglieva il ricorso e rinviava ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore, in grado di appello, affinché provvedesse in merito alla ricorrenza dell'an e del quantum dei risarcimenti, ai quali l'imputata era stata condannata. E. Il procedimento veniva dunque riassunto dalla dott.ssa innanzi alla CP_1
Corte d'Appello civile di Bologna. Il rag. ritualmente si costituiva, Parte_1 svolgendo domanda per la condanna della stessa al risarcimento dei danni CP_1 nella misura di € 811.477,12 oltre rivalutazione monetaria e interessi.
pagina 4 di 18 Anche il si costituiva, insistendo per la reiezione Controparte_2 dell'impugnazione proposta ai fini civili e la conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza n. 2218/2018, la Corte d'Appello di Bologna accoglieva l'appello della dott.ssa e rigettava la richiese risarcitorie del rag. e CP_1 Parte_1 del , non ritenendo sussistente né il dolo intenzionale, Controparte_2 necessario a configurare il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p., né l'ingiustizia del danno. Il rag. impugnava la sentenza innanzi alla Corte di cassazione e il Parte_1
proponeva controricorso. Controparte_2
Con sentenza n. 457/2021 del 28.10.2020/13.01.2021, la Suprema Corte accoglieva tanto il ricorso del rag. quanto il ricorso incidentale del Parte_1
, rinviando alla Corte d'Appello di Bologna, pronunciando il Controparte_2 seguente principio di diritto: “allorché il Giudice del rinvio sia chiamato, ex art. 622 c.p.c., a pronunciarsi su una domanda di risarcimento del danno da reato, il medesimo deve verificare la ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito come delineati dall'art. 2043 c.c., sicché, quando il reato contestato risulti essere stato quello di cui all'art. 323 c.p. occorre avere riguardo non all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità dello stesso”. F. Il rag. riassume nell'odierna sede la causa, chiedendo, previo Parte_1 accertamento della responsabilità della dott.ssa per avere illecitamente agito al CP_1 fine di screditare la sua figura personale e professionale addivenendo finanche a farne pronunciare l'illegittima revoca dalla carica di curatore dei fallimenti Ludoinvest S.n.c. e La Perla S.r.l., di condannare la stessa al pagamento in suo favore dell'importo di 811.477,12 euro, detratto quanto già corrispostogli in esecuzione della sentenza del Tribunale penale. G. Costituitasi in giudizio, la dott.sa anch'ella riassumente nel giudizio CP_1
n. 746/21 RG riunito, chiede alla Corte di dichiarare l'inammissibilità della costituzione di parte civile del per difetto di legittimatio ad processum e nei Controparte_2 confronti del rag. chiede tenersi conto degli effetti dell'intervenuto Parte_1 giudicato in relazione alla condanna inflitta di €. 20.000,00, in questi soli limiti accolta la domanda di risarcimento, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello del rag. sul punto in sede penale. Parte_1
H. Costituitosi in giudizio, il preliminarmente Controparte_2 sottolinea la legittimità della sua posizione processuale in ragione delle spese sostenute e sopportate a seguito degli illeciti perpetrati dalla dott.ssa e, nel merito, chiede CP_1
l'accertamento dell'an ai sensi dell'art. 2043 c.c., ritenendo di aver diritto al risarcimento, avendo i comportamenti della dott.ssa arrecato un pregiudizio al CP_1 pagina 5 di 18 decoro e al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza e anche dell'intera funzione giudiziaria, oltre al prestigio e alla credibilità dello Stato. I. Alla definitiva udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, le parti concludevano come da note depositate telematicamente e la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riassumendo la causa dinnanzi a questa Corte, il rag. chiede, Parte_1 previo accertamento della responsabilità della dott.ssa –per avere illecitamente CP_1 agito al fine di screditarne la figura personale e professionale, addivenendo a farne pronunciare l'illegittima revoca dalla carica di curatore dei Controparte_6 avanti al Tribunale di Livorno– la condanna della stessa al pagamento in
[...] suo favore della somma di 811.477,12 euro – o della maggiore o minor somma determinata di giustizia anche con valutazione equitativa ai fini della determinazione del danno morale e detratto l'importo già corrisposto pari a 20.000,00 euro– a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
2. Anche la dott.ssa ha riassunto la causa dinnanzi a questa Corte, CP_1 procedimento riunito al presente, chiedendo, tra l'altro ed in via principale, di dichiarare tardiva ed inammissibile la domanda di risarcimento oltre la somma dei 20.000,00 euro, peraltro già corrisposta, avanzata dal rag. essendosi -a suo dire- formato il Parte_1 giudicato sul punto. Nel merito, chiede venga accertato che nessuna responsabilità possa esserle addebitata nei confronti sia del rag. sia del , Parte_1 Controparte_2 del quale chiede, peraltro, l'accertamento dell'inammissibilità della costituzione di parte civile per difetto di legitimatio ad processum.
3. Preliminare al merito della causa risulta la disamina dell'eccezione d'inammissibilità della costituzione di parte civile del per Controparte_2 difetto di legittimatio ad processum, e quella, sorta in corso di causa, legata all'intervenuta abolitio criminis del reato di abuso d'ufficio ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 114 del 2024 (nota come cd legge Nordio), eccezioni entrambe formulate dalla dott.ssa CP_1
3.1 In relazione alla prima si rammenta come il fosse Controparte_2 stato evocato in giudizio dinnanzi al Tribunale penale di Bologna dalle persone offese dal reato – e – e si fosse costituito, dunque, sia come responsabile Per_1 Per_2 civile in relazione a queste azioni sia come parte civile nei confronti dell'imputata pagina 6 di 18 dott.ssa evidenziando come oggetto della domanda risarcitoria, fossero non CP_1 soltanto i danni patrimoniali e non patrimoniali, direttamente arrecati al Controparte_2
, ma anche le somme reclamate dalle parti civili che potessero essere portate in
[...] condanna del stesso per gli illeciti commessi dalla dott.ssa In CP_2 CP_1 particolare, dalla lettura dell'atto di costituzione del dinnanzi al Controparte_2
Tribunale di Bologna si evinceva chiaramente come l'Amministrazione dichiarasse di costituirsi parte civile nei confronti dell'imputata al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali causati dai reati alla stessa ascritti, danni, già sfociati e documentati nella relazione ispettiva del , CP_2 ritenendo di aver diritto al risarcimento, avendo i comportamenti della dott.ssa CP_1 arrecato un pregiudizio al decoro e al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza. In sede di esame delle questioni preliminari, il Tribunale penale di Bologna escludeva le parti civili – e – ma riteneva comunque valida ed Per_1 Per_2 ammessa la costituzione di parte civile del limitatamente però Controparte_2 alle spese sostenute e sopportate a seguito degli illeciti oggetto del processo, ossia le spese ed i costi relativi all'ispezione amministrativa espletata. Conseguentemente, il Tribunale penale di Bologna condannava la dott.ssa al risarcimento dei danni CP_1 sia nei confronti del rag. quantificato in €. 20.000,00, sia nei confronti del Parte_1
, da quantificarsi in separata sede come richiesto. Controparte_2
La Corte d'Appello penale di Bologna sosteneva «la estromissione (rectius: la non ammissione) del deve essere comunque ribadita anche in Controparte_2 secondo grado, risultando corretta la valutazione relativa del primo Collegio (cfr. ordinanza del 4 ottobre 2005). Il è implicato nel processo quale Controparte_7 responsabile civile citato dalle parti civili e e quale parte civile Per_2 Per_1 costituita contro l'imputata per i danni patrimoniali e non derivanti dalle condotte penalmente rilevanti contestate all'imputata. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è implicato in forza di una richiesta – non ancora evasa – di citazione quale responsabile civile ad opera della stessa imputata e in forza della legge 13 aprile 1988 n. 177. L'esclusione dal giudizio di implica automaticamente la carenza di CP_8 Per_1 legittimazione passiva dell'autorità dagli stessi convenuta. In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l'azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato va esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e non nei confronti del Ministro della Giustizia: è il Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti, che rappresenta lo Stato comunità nel suo complesso quale soggetto asseritamente leso dall'illecito esercizio della funzione giurisdizionale ed essendo riservata al Ministro della Giustizia una competenza limitata all'organizzazione giudiziaria e dei suoi servizi. pagina 7 di 18 Per gli stessi motivi deve essere esclusa la legittimatio ad processum dello stesso Ministro della Giustizia come parte civile, e per la parte che riguarda i danni non patrimoniali collegati al discredito della funzione giurisdizionale;
quanto ai danni patrimoniali, collegati ai costi dell'ispezione amministrativa che si assume avviata, essi rientrano nei compiti istituzionali proprio del Ministro della Giustizia e ne legittimano la costituzione in giudizio». Confermava, dunque, le statuizioni civili della sentenza impugnata (Sent. n. 11093/2012, pag. 11). 3.1.2 Per tutto quanto detto, questa Corte non può che confermare come legittima la posizione processuale del nei limiti stabiliti dalla condanna Controparte_2 generica pronunciata dal Tribunale penale e confermata dalla Corte di Appello, avendo questi sopportato in prima persona i costi delle attività ispettiva, attività che fa istituzionalmente capo al medesimo, che, quindi, ne ha sopportato i costi. Non va, però, tralasciato di porre in evidenza che, come si specificherà meglio affrontando la posizione del rag. il danno risarcibile riguarda esclusivamente i suddetti costi, atteso Parte_1 che il non ha mai impugnato la statuizione della Corte di Appello penale di CP_2
Bologna, che, pertanto, è divenuta definitiva in ordine all'an con i limiti suddetti. 3.2 Anche la seconda eccezione va disattesa. Costituisce infatti ius receptum che l'abolitio criminis non degrada la condotta già incriminata come reato a fatto irrilevante per l'ordinamento giuridico. È, infatti, conseguente alla depenalizzazione la necessità di verificare se quella condotta possa essere fonte di eventuale illecito civile o amministrativo. Si è, infatti, affermato che < La revoca della sentenza di condanna per "abolitio criminis" conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto (nella specie, il reato di false comunicazioni sociali parzialmente depenalizzato per effetto del d.lgs. n. 61 del 2002) non comporta il venir meno della natura di illecito civile del fatto medesimo, con la conseguenza che le statuizioni civili contenute nella sentenza revocata continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata. >> [Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009 (Rv. 609977 - 01)] e più recentemente che <In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del favor rei, di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio tempus regit actum, l'eventuale abolitio criminis opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32 bis, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, che non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto legislativo, l'applicazione delle disposizioni di cui pagina 8 di 18 all'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 "se più favorevoli". (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione al reato di abuso d'ufficio previsto, all'epoca dei fatti, dall'art. 323 c.p., dell'intervenuta abrogazione di quest'ultimo, successivamente alla sentenza disciplinare di condanna, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 114 del 2024).>> [Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22758 del 06/08/2025 (Rv. 675459 - 01) e conformemente Cass. Sez. U - , Sentenza n. 1653 del 23/01/2025 (Rv. 673432 - 01) in relazione al reato di traffico di influenze illecite a seguito della riscrittura dell'art. 346 bis c.p. ad opera della L. n. 114 del 2024 e Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22407 del 13/09/2018 (Rv. 650454 - 01) in relazione alla depenalizzazione del reato di ingiuria per effetto del d.lgs. n. 7 del 2016]. Anche in tema di abrogazione del reato di ingiuria e diffamazione la Suprema Corte ha sancito che <In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n.7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.>> [Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 34621 del 12/12/2023 (Rv. 669575 - 01)]. Quest'ultima pronuncia, poi, ha diretta rilevanza anche in tema di prova del fatto illecito ai fini civilistici;
infatti, laddove ammonisce di evitare un'indebita dispersione del materiale probatorio già acquisito nel giudizio penale, rafforza il convincimento della legittima acquisizione e valorizzazione nel presente giudizio di rinvio della Relazione Ispettiva ministeriale, appunto già acquisita e valorizzata proprio nel giudizio penale, stante la valenza del principio processual civilistico del libero convincimento del giudice nell'apprezzare le prove anche atipiche. 4. Ciò posto, nel presente giudizio di rinvio questa Corte è chiamata ad effettuare una disamina circa la responsabilità della dott.ssa secondo i precisi canoni CP_1 civilistici dettati dall'art. 2043 c.c., considerato che «ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato doloso e la legge penale non preveda espressamente la punibilità del fatto anche a titolo di colpa, in tali ipotesi, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., può essere fatto valere il (e il giudice può accogliere la domanda sulla base del) diverso elemento soggettivo della colpa in relazione all'art. 2043 c.c. essendo esso perfettamente fungibile con quello del dolo nell'illecito civile, a differenza che per i delitti (art. 42 c.p.)» (Cass. n. 457/2021 che richiama Cass. n. 25918/2019). Pertanto, la verifica alla quale questa Corte è tenuta ha ad oggetto, non pagina 9 di 18 tanto l'intenzionalità – trattandosi questa di una valutazione propria del processo penale
– delle condotte realizzate dalla dott.ssa quanto, piuttosto, «la volontarietà di CP_1 tali condotte, conformemente all'atteggiarsi del “fatto doloso” (come espressione di dolo semplicemente generico)» (Cass. n. 457/2021). Si rammenta, infatti, quanto stabilito dall'art. 2043 c.c., secondo il quale «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno», e dal quale discende che colui, che agisce in giudizio, è tenuto a dimostrare, non solo, l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso, ma anche, la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile, a titolo di dolo generico o di colpa, al soggetto contro il quale si agisce, vale a dire il nesso di causalità. Nel caso di specie, tale prova può dirsi raggiunta per i motivi che seguono. Questi principi sono stati peraltro affermati, sia pure in tema di estinzione del reato, anche dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza del 30 luglio 2021 n. 1821 ha 1 < in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, e all'art. 48 CDFUE - dell'art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La disposizione censurata - che mira a soddisfare un'esigenza di tutela della parte civile: quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell'impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle sue pretese risarcitorie o restitutorie, anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato - non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure "incidenter tantum", un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili;
giudizio che non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata, né dal diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di legittimità. Può pertanto accedersi all'interpretazione conforme agli indicati parametri interposti, per cui il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza. In tal modo - se, dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, mentre la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria - il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile. ( Precedenti indicati: sentenze n. 140 del 2021, n. 278 del 2020, n. 176 del 2019 e n. 12 del 2016 ). Il codice di procedura penale in vigore dal 1989, a differenza del sistema delineato nel 1930 (ove l'assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale era improntato ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale), è, al contrario, informato ai diversi principi dell'autonomia e della separazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 217 del 2009 ). (C. Cost. Sentenza n. 182/2021 FONTE: Ufficio del massimario della Corte costituzionale)>>. pagina 10 di 18 chiarito che il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che attiene unicamente agli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto. Egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.) e, quindi, se quella condotta sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” secondo l'art. 2043 cc, e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.
5. Ciò posto, occorrein primis individuare e circoscrivere le condotte realizzate dalla dott.ssa valutarne l'illiceità e la loro riconducibilità in termini eziologici CP_1 alla verificazione del danno ingiusto, lamentato sia dal rag. – con i limiti di Parte_1 cui si dirà – sia dal -con i limiti già evidenziati. Controparte_2
5.1 A tal fine, la Corte ritiene corretto dare particolare rilevanza alle conclusioni cui è pervenuto l'Ispettore Generale, Dott. , nominato dal Persona_3 Controparte_2
per effettuare un'ispezione – i cui risultati son stati dettagliatamente riportati in
[...] una relazione della quale questa Corte non può che prendere atto e valutarla a fini probatori positivamente, in quanto immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata – in ordine alla conduzione degli uffici fallimentari e delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Livorno, nel quale sono avvenuti i fatti oggetto della causa. Si tratta all'evidenza di una fonte privilegiata e particolarmente attendibile proprio per la precipua funzione affidata dall'Ordinamento all'attività ispettiva, che peraltro garantisce in pieno la possibilità di difesa in capo all'incolpato. 5.2 A far data dall'11 luglio 1996 e fino al 2 ottobre 2001, infatti, la dott.ssa ha espletato le funzioni di Giudice delegato ai fallimenti e di Giudice delle CP_1 esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Livorno e, per quanto qui d'interesse, è stata in particolare nominata Giudice delegato in relazione a due complessi fallimenti delle società Ludoinvest S.n.c. e La Perla S.r.l., nei quali le vesti di curatore erano state affidate al rag. ragioniere molto stimato professionalmente all'interno del Parte_1 circondario di Livorno. In proposito, l'Ispettore riportava brevemente le circostanze maggiormente rilevanti in sede disciplinare, frutto di consultazione degli atti custoditi presso il Tribunale di Livorno, delle dichiarazioni rese dal magistrato dott. Giovanni Coviello – predecessore pagina 11 di 18 della dott.ssa –, dal ragioniere, dalla magistrata e da funzionari in vario modo CP_1 entrati in contatto con la stessa. 5.3 In particolare, in ordine al Fallimento Ludoinvest S.n.c., l'Ispettore dava conto del fatto che la magistrata avesse a) espresso un parere contrario alla richiesta del rag. di estensione del fallimento nei confronti di un altro soggetto, tale Parte_1
; b) manifestato ferma opposizione alla dichiarazione del fallimento Persona_4
con contestuale nomina di un CTU (indicato nella dott.ssa Per_4 Persona_5 amica della dott.ssa , al fine di ottenere una consulenza favorevole a CP_1
; c) liquidato alla consulente un compenso eccessivo rispetto Persona_4 Per_5 alla prestazione di consulenza;
d) preso parte alla decisione e motivato, la sentenza di accoglimento dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento proposta da
, fondata sulla consulenza di A dir dell'Ispettore, tali Persona_4 Persona_5 condotte avevano procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a e a Persona_4 ed evidentemente arrecato un danno ingiusto ai creditori fallimentari. Persona_5
5.4 L'Ispettore sottolineava come la grave inimicizia insorta tra la dott.ssa ed il rag. in ragione delle loro differenti vedute, si fosse resa CP_1 Parte_1 ancor più evidente nell'ambito del Fallimento di La Perla S.r.l., nel quale la magistrata aveva a) rigettato l'istanza del rag. di procedere alla vendita al pubblico Parte_1 incanto di un complesso immobiliare adibito ad albergo dal valore stimato di 14 miliardi di lire;
b) proceduto alla vendita ad offerte private ex art. 106 L.F., alienando l'immobile alla società al prezzo di 5 miliardi di lire (aggiudicazione impugnata Controparte_9 dalla società fallita e accolta dalla Corte di Cassazione). In proposito, l'Ispettore rilevava come l'ordinanza di vendita del Giudice delegato fosse stata «singolare se non eccentrica, non essendo noti precedenti di dottrina o di giurisprudenza che deroghino all'affermazione secondo la quale i beni immobili dei compendi fallimentari si vendono all'incanto o senza incanto, ma in quest'ultimo caso con l'osservanza degli artt. 570 e 571 c.p.c., e quindi senza offerte al ribasso. La possibilità di applicazione dell'art. 106 L.F. riguarda solo i beni mobili e quindi esclude automaticamente le aziende nelle quali siano compresi degli immobili» (Relazione ispettiva, pag. 24). 5.4.1 Inoltre, sempre con riferimento al Fallimento La Perla S.r.l., la dott.ssa nell'ambito del procedimento contenzioso, apertosi a seguito del ricorso in CP_1
Cassazione della società fallita avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile, aveva proceduto alla revoca della nomina del legale del quale il fallimento si era avvalso fino a quel momento, Avv. a causa delle CP_10 perplessità da questa espresse in merito alla correttezza del provvedimento dispositivo della vendita, nominando in sua vece l'Avv. Riccardo Zanotti. Da ultimo, la dott.ssa aveva richiesto al rag. la liquidazione in favore dell'Avv. Riccardo CP_1 Parte_1 pagina 12 di 18 Zanotti, quale compenso, della somma di 931.604.584,00 lire, a cui il ragioniere si era opposto per la palese eccessività della medesima. 5.4.2 Da ultimo, la dott.ssa partecipava, quale giudice relatore, alla CP_1 decisione collegiale avente ad oggetto la revoca – dalla stessa proposta – dell'incarico di curatore al rag. Parte_1
5.4.3 È evidente come, anche nel caso del Fallimento La Perla S.r.l., la magistrata avesse procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società – a cui Controparte_9 aveva, non solo, alienato l'immobile ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello stimato, ma lo aveva fatto adottando una procedura non conforme alla legge – e arrecato un danno ingiusto sia al rag. sia al fallimento La Perla S.r.l. Parte_1
6. In conclusione, dunque, l'Ispettore sosteneva come le condotte realizzate dalla potessero racchiudersi nelle seguenti lacune professionali e scorrettezze CP_1 deontologiche: 1) l'emanazione di un'ordinanza di vendita del compendio aziendale La Perla S.r.l. viziata da una grave violazione di legge, senza alcun tipo di approfondimento dottrinale e giurisprudenziale che la novità della soluzione avrebbe dovuto consigliare;
2) la difesa ad oltranza dell'errore, mediante la partecipazione al Collegio destinato a decidere sui reclami, anche a dispetto delle sollecitazioni più o meno esplicite del Presidente del Tribunale;
3) i comportamenti materiali (rapporti di familiarità col
, commenti sul merito della causa di opposizione al fallimento intentata da Per_4 quest'ultimo) suscettibili di menomare la percezione pubblica dell'imparzialità del giudice;
4) l'assunzione della difesa pregiudiziale degli interessi privati dei professionisti e Zanotti contro l'interesse dei fallimenti, ai quali era preposta Per_5 come G.D., con manifesta propensione all'indiscriminata larghezza delle liquidazioni dei compensi;
5) la violazione del dovere di lealtà per avere promosso il procedimento di revoca del curatore sia al fine di tutelare gli interessi privati di cui sopra, sia al fine di reagire alle chiacchiere asseritamente propalate sul suo conto, stornando in entrambi i casi i fini della propria funzione e dei propri poteri;
6) la violazione del dovere di trasparenza e di chiarezza, per aver omesso di chiedere personalmente al Collegio, motivandola a dovere, la revoca del curatore, facendosi scudo di una formale iniziativa officiosa del Collegio medesimo, che in realtà non era tale, essendo stata da lei informalmente stimolata (Relazione ispettiva, pag. 32). 7. Da tale breve excursus possono trarsi due ordini di considerazioni: 1) l'evidente contrapposizione tra le condotte realizzate dal rag. intrise da Parte_1 professionalità e rigore – per aver sempre agito per il superiore interesse del corretto andamento delle procedure di fallimento e, in generale, dell'amministrazione stessa della giustizia – e quelle realizzate dalla dott.ssa caratterizzate invece da favoritismi CP_1
e intendimenti con terzi soggetti, che hanno dato origine ad una grave inimicizia tale da pagina 13 di 18 ledere i rapporti sia personali sia professionali tra i due;
2) l'evidente illiceità, in termini normativi, delle condotte realizzate dalla dott.ssa CP_1
8. In proposito, infatti, ci si soffermerà brevemente su quanto previsto dal d.p.r. 352/1988 e dall'art. 51 c.p.c. 8.1 Il primo riferimento normativo, rubricato “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”, pone l'attenzione sulla necessità di individuare criteri precisi di determinazione del compenso del consulente tecnico, in quanto ausiliario del Giudice e non libero professionista. Infatti, un orientamento giurisprudenziale costante, in ragione della natura ausiliaria dell'incarico, sostiene che “il quadro normativo di riferimento […] rimane delimitato dalle regole proprie della materia de quo, non essendo invocabili disposizioni (come l'art. 2233 cod. civ.) dettate per disciplinare rapporti di lavoro autonomo non riconducibili all'attività espletata nell'assolvimento dei doveri propri del perito o del consulente di ufficio” (Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1995, n. 7214 in senso conforme, Cass. Civ., Sez. II, 12/06/2001, n. 7915; Cass. Civ., Sez. II, 03/08/2001, n. 10745). Pertanto, l'onorario riferito all'attività svolta dal consulente deve essere calcolato secondo gli scaglioni indicati dal d.p.r. n. 352 del 1988, ed una immotivata trasgressione degli stessi rappresenta indice di volontarietà di arrecare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. La Corte di Cassazione, sottolineando l'erronea valutazione fatta dalla Corte d'Appello di Bologna, trinceratasi dietro la motivazione per cui la dott.ssa fosse solita «liquidare sempre notule vicine al massimo, perché non dando CP_1 molti incarichi ai professionisti, voleva ricompensarli, perché lavoravano solo Per_6 per l'ufficio», ha ritenuto come «la c.d. 'politica dei lauti compensi' osservata dal Giudice […] si pone(va) in contrasto con il D.P.R. n. 352 del 1988» dando CP_1 luogo ad «una generalizzata ed immotivata trasgressione del citato D.P.R. n. 352 del 1988 non può certo ritenersi indice, come affermato erroneamente dalla Corte territoriale, dell'assenza di volontà di favorire (anche) la (Cass. n. 457/2021, Per_5 pagg. 27-28). 8.2 Si rammenta come l'art. 51 c.p.c. preveda l'obbligo di astensione del Giudice nel caso in cui abbia interesse nella causa, se abbia legami di parentela con una parte in causa, se abbia dato consiglio nella causa o «in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza». In proposito, la Suprema Corte sottolinea come il magistrato abbia «l'obbligo disciplinare di astenersi ogni qual volta la sua attività possa risultare infirmata da un interesse personale o familiare, giacché l'art. 52 cod. proc. pen., che ne prevede la "facoltà" di astensione per gravi ragioni di convenienza, va interpretato alla luce dell'art. 323 cod. pen., ove la ricorrenza di "un interesse proprio o di un prossimo pagina 14 di 18 congiunto" è posta a base del dovere generale di astensione, in coerenza col principio d'imparzialità dei pubblici ufficiali ex art. 97 Cost.» (Cass. n. 21853/2012).
8.2.1 È evidente come, nel caso di specie, «la scelta del giudice delegato di non astenersi dal partecipare all'udienza fissata per la decisione sulla revoca del curatore – e ciò sebbene la proposta di revoca trovasse origine proprio nell'asperrima conflittualità che, a dire del magistrato, derivava da una (supposta) grave campagna denigratoria e diffamatoria del ai suoi danni – assumendo, per Parte_2 giunta, in tale procedura pure il ruolo di relatore, non può ritenersi lecita, ai fini e agli effetti di cui all'art. 2043 c.c. » (Sent. n. 457/2021, pag. 28).
9. Le descritte condotte illecite realizzate dalla dott.ssa hanno, dunque, CP_1 inevitabilmente arrecato un danno ingiusto sia in capo al rag. sia al Parte_1
. Controparte_2
In proposito, il chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale sia sotto il Parte_1 profilo del mancato guadagno – sottolineando come le minori entrate reddituali lo hanno indotto a vendere la propria casa di abitazione in quanto impossibilitato a soddisfare il contratto di mutuo – sia sotto il profilo del lucro cessante – in quanto dal raffronto con il triennio precedente ai fatti di causa risulta evidente la percezione dei minori compensi soprattutto relativamente ai fallimenti Ludoinvest S.n.c. e La Perla S.r.l. Inoltre, il rag. chiede il ristoro altresì del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno Parte_1 morale derivatogli dalla condotta illecita e denigratoria posta in essere dalla Dott.ssa nei suoi confronti, danno che quantificava in 150.000,00 euro. CP_1
9.1 In relazione alla posizione del rag. va esaminata in via Parte_1 preliminare e principale, la questione eccepita dalla dott.ssa nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta, avente ad oggetto l'intervenuto giudicato del capo relativo alle statuizioni civili, stabilite dal Tribunale penale di Bologna in favore del rag.
Con sentenza n. 104/2007, infatti, il Tribunale penale di Bologna aveva Parte_1 condannato la dott.ssa al pagamento del risarcimento dei danni in favore del CP_1 rag. che aveva liquidato in 20.000,00 euro. Il rag. aveva Parte_1 Parte_1 interposto allora appello avverso la sentenza, deducendo un unico motivo d'appello, avente ad oggetto l'assoluta erroneità della determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni morali, mancata determinazione dei danni patrimoniali ed errata determinazione delle spese di costituzione e patrocinio. La Corte d'Appello penale di Bologna aveva però dichiarato l'appello del rag. inammissibile, in quanto Parte_1 tardivo e lo stesso, a differenza della magistrata, non aveva proposto ricorso per Cassazione sul punto, determinando, conseguentemente, la cristallizzazione della condanna della dott.ssa al risarcimento di 20.000,00 euro, nei termini in cui CP_1 era stata disposta precedentemente dal Tribunale. Ne consegue che il presente giudizio pagina 15 di 18 di rinvio deve arrestarsi all'entità della condanna risarcitoria già inflitta e non può appesantirla in virtù del divieto di reformatio in peius, posto che l'unico gravame ancora sub iudice riguarda esclusivamente l'appello della dott.ssa svolto sia in ordine CP_1 all'an sia in ordine al quantum. 9.2 Pertanto, alla luce di quanto detto, il danno complessivamente subito dal rag. non può, in ragione dell'intervenuto giudicato sulle sue richieste Parte_1 risarcitorie, determinarsi in misura maggiore rispetto a quanto già riconosciutogli in sede penale, potendosi, tutt'al più, solo eventualmente ridursi o azzerarsi, in ragione dell'appello che la dott.ssa aveva svolto all'epoca sul punto. Infatti, nel CP_1 giudizio d'appello penale, la magistrata aveva svolto in proposito un'ampia difesa, sostenendo come nessun diritto al risarcimento potesse esser riconosciuto in favore del rag. in quanto, a suo dire, egli non aveva provato né la diretta correlazione Parte_1 tra la revoca degli incarichi e le perdite patrimoniali subite, né la necessità dell'alienazione della casa di abitazione, né la necessità di corrispondere un canone di locazione, ritenendo, in ogni caso, spropositato quanto richiesto dal ragioniere a titolo di danno morale. 9.3 Fermo restando il limite, già visto, nella condanna, non si condivide la posizione della dott.ssa ritenendo, al contrario, che il rag. abbia CP_1 Parte_1 svolto ampia allegazione in ordine alle differenti voci di danno subite. Attraverso l'analisi delle dichiarazioni dei redditi, infatti, è riuscito a dimostrare il mancato guadagno subito a causa dei fatti oggetto di causa. Infatti, a partir dal 1999 – anno nel quale aveva guadagnato 132.124,00 euro – era giunto al 2004 con un reddito pari a 24.579,00 euro, in ragion del fatto che, a seguito della campagna di disfavore realizzata dalla dott.ssa nei suoi confronti, egli aveva perso la stima di cui aveva CP_1 precedentemente goduto nell'ambito del Tribunale di Livorno e non era più stato nominato curatore, con conseguente perdita di numerose opportunità di guadagno oltre che della fondamentale immagine creatasi di professionista esperto e scrupoloso, che esse opportunità alimentava e sosteneva. Risulta evidente, quindi, anche il danno morale subito dal ragioniere conseguenza dell' esser stato, poi, sostanzialmente isolato, non avendo più ricevuto incarichi da parte del Tribunale di Livorno a causa della campagna di sfavore messa in atto dalla dott.ssa nei suoi confronti. CP_1
9.3.1 Per tutto quanto detto, la Corte ritiene certamente congrua la cifra di 20.000,00 euro già determinata in sede di processo penale. 10. Le descritte condotte illecite – l'utilizzo della c.d. “politica dei lauti compensi” e la mancata astensione dal ruolo di componente dell'organo collegiale giudicante la revoca del rag. – hanno inevitabilmente provocato un Parte_1 pregiudizio anche ai danni del Ministero della Giustizia. In particolare, i fatti descritti hanno leso, non solo il principio cardine, quello dell'imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, che guida ed orienta l'attività della pubblica amministrazione tutta, ma, pagina 16 di 18 soprattutto, dell'amministrazione della giustizia, nel senso di neutralità ed equidistanza in relazione ai vari interessi ed ai vari attori con cui si relaziona, ma altresì il prestigio e la credibilità stessa della funzione giudiziaria e minato la speciale garanzia di autonomia e indipendenza riconosciuta in favore dei magistrati ex art. 104 Cost., funzionale e finalizzato al perseguimento ed all'attuazione della “giustizia”, scopo e cardine dello Stato, per la cui realizzazione è strumento basilare la salvaguardia del dovere di imparzialità e della connessa esigenza di credibilità all'esercizio della funzione giurisdizionale (Corte. Cost., 13/04/1995, n. 119; Corte Cost., 22/06/1992, n. 289).
10.1 Ciò posto, anche il ha diritto al risarcimento del Controparte_2 danno patrimoniale –concretizzatosi nel dispendio di costi ed energie per l'espletamento dell'Ispezione di cui si è detto – da liquidarsi in separato giudizio, come da espressa richiesta.
11. In conclusione, in applicazione dei principi sopra riportati e sulla base di quanto accertato in sede di ispezione ministeriale, questa Corte ritiene che risultino provate le condotte illecite civilmente rilevanti attuate dalla dott.ssa e, CP_1 pertanto, conseguentemente all'accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal rag. e dal – nei limiti di cui si è detto – si Parte_1 Controparte_2 procederà ad una liquidazione delle spese di lite con riguardo anche ai precedenti gradi di giudizio.
12. Infatti, le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal decisum e dal DM 55/2014 e succ. mod. ex DM 147/2022, seguono la soccombenza, che complessivamente fa capo alla dott.ssa e sono liquidate CP_1 come da dispositivo, insieme a quelle relative al giudizio di appello civile in sede di rinvio dal Giudice penale, di legittimità del giudizio di Cassazione civile e penale, del presente secondo giudizio di rinvio.
13. Ricorre per l'appellante dott.ssa la sussistenza della previsione CP_1 dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 13.01.2021 n. 457/2021, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita:
- respinge l'appello di per l'effetto conferma la condanna Controparte_1 al risarcimento del danno in favore di: a) l pagamento a tale titolo della somma di €. 20.000,00; Parte_1
b) , danno da liquidarsi in separata sede;
Controparte_2
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione a favore di Controparte_1
del delle somme di: Parte_1 Controparte_2
- euro 3.100 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di cassazione n. rg. 21411/2013;
- euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo giudizio di rinvio n. rg. 1056/2014 innanzi a questa Corte di Appello;
- euro 3.100 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di cassazione n. rg. 35800/2018;
- euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio di rinvio n. rg. 711/2021;
Deciso in Bologna il 17 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Mariacolomba Giuliano Presidente Dott. Pietro Iovino Consigliere relatore Dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nelle cause riunite nel giudizio di rinvio in grado di appello iscritte al n. r.g. 711/2021 + n. rg. 746/2021 promosse da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Taormina e Prof. Carlo Taormina ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, in Via Federico Cesi n. 21;
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLATO contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' Avv. Prof. Massimo Franzoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Ugo Bassi n. 3;
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE nonchè
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliata ex lege presso i relativi Uffici, siti in Bologna, in Via Alfredo Testoni n. 6; pagina 1 di 18 CONVENUTO IN RIASSUNZIONE -APPELLATO
AD OGGETTO: – Controparte_3
– GIUDIZIO DI RINVIO IN Controparte_4
GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI come da note scritte ex art. 127ter cpc per l'udienza sostituita del 17.12.2024:
: «Rinviando all'atto di citazione, nonché alla comparsa di Parte_1 costituzione depositata nel procedimento riunito n.r.g. 746/21 ed a tutti i precedenti scritti difensivi, impugnando e contestando tutto quanto dedotto, allagato ed eccepito dalla parte si precisano le seguenti conclusioni: voglia codesta Ecc.ma Corte CP_1 di appello, rigettata in via preliminare l'eccezione circa le pretese conseguenze dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio per quanto sopra dedotto, in via principale, revocare l'ordinanza del 13.9.23, nella parte in cui venivano rigettate le istanze istruttorie del rimettendo la causa sul ruolo al fine di escutere i Parte_1 testi indicati sui capitoli di prova formulati ritenendosi che ciò sia utile ad una migliore ricostruzione dei fatti e alla determinazione del quantum debeatur.
In subordine, voglia accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente procedimento da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e rigettare le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in riassunzione della dott.ssa CP_1
Con vittoria dei compensi di giudizio, anche in relazione alle precedenti fasi svoltesi innanzi alla giurisdizione penale, di merito e di legittimità.».
: «Voglia la Corte d'appello adita, per le ragioni di cui in Email_1 atti, respinta ogni contraria istanza, anche istruttoria, svolta da controparte: in via preliminare ed assorbente: accertare e dichiarare che, a seguito dell'intervenuta abrogazione del reato di abuso di ufficio, il fatto non è più previsto dalla legge come reato e di conseguenza è venuta meno la possibilità giuridica quale presupposto della condizione dell'azione risarcitoria esercitata, con ogni provvedimento conseguente;
in via principale: se non accolta la domanda preliminare, accertare e dichiarare tardiva ed inammissibile la richiesta del rag. di risarcimento dei danni oltre Parte_1 la somma di € 20.000,00, già corrisposta, essendosi sul punto formato il giudicato, come stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 6 settembre 2012, n. 11093/12, relativa al giudizio con R.G. 2008/0074. Nel merito: accertare e dichiarare infondata la riassunzione del rag. e di Parte_1 conseguenza: pagina 2 di 18 A) accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile alla dottoressa né nei confronti del rag. , né nei confronti del CP_1 Parte_1 [...]
, e di conseguenza accertare e dichiarare che nulla era dovuto da parte Controparte_2 della dottoressa al rag. con condanna dello stesso alla CP_1 Parte_1 restituzione a favore della dottoressa di quanto ricevuto a titolo di danno e CP_1 pari ad € 20.000,00; B) accertare e dichiarare l'inammissibilità di costituzione di parte civile del CP_5
per difetto di legitimatio ad processum, come già stabilito dal Tribunale di
[...]
Bologna (ordinanza 4 ottobre 2005) e dalla Corte d'Appello penale con la sentenza 11093/2012, con ogni provvedimento conseguente, anche in ordine alle spese legali come liquidate nei precedenti gradi di giudizio.
Sempre nel merito: accertare e dichiarare infondate e di conseguenza respingere le domande svolte dal nella comparsa di costituzione. Controparte_2 in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia affermata la responsabilità della dottoressa limitarne tutte le conseguenze risarcitorie, sia quelle nei confronti CP_1 del rag. sia quelle a cui fa generico riferimento il , Parte_1 Controparte_5 alla somma di € 20.000,00, dando atto dell'avvenuto ed integrale pagamento della somma. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, anche di tutti i precedenti gradi di giudizio.».
: «Voglia la Corte d'Appello civile di Bologna: In Controparte_2 via preliminare: accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione attiva in capo al;
In via principale: previo accertamento della responsabilità Controparte_2 della Dott.ssa condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e CP_1 non patrimoniali provocati dalla condotta della Dott.ssa in quanto la condotta CP_1
è ascrivibile al dolo generico ex art. 2043 da determinarsi in separato giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., il rag. riassumeva il Parte_1 giudizio presso la Corte d'Appello di Bologna, II sez. civile, in seguito al rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 457/2021, il giudizio era iscritto al n. rg. 711/2021. Parimenti, anche la dott.ssa promuoveva giudizio di riassunzione CP_1 mediante atto di citazione, iscritto al n. rg. 746/2021. Entrambi i giudizi di rinvio venivano riuniti.
pagina 3 di 18 B. Va premesso che l'odierno processo civile trae origine da un procedimento penale svoltosi nei confronti della dott.ssa Giudice delegato della sezione CP_1 fallimentare del Tribunale di Livorno, dinnanzi al Tribunale penale di Bologna, che, con sentenza n. 104/2007, la condannava per il reato d'abuso d'ufficio continuato contestato ai capi a) e b), limitatamente ai fatti commessi nel periodo intercorrente tra il 1996 e il 2000, in danno del rag. in relazione a due procedure fallimentari Parte_1
(Ludoinvest s.n.c. e La Perla s.r.l.), nelle quali l'imputata rivestiva la funzione di Giudice delegato. La dott.ssa veniva dunque condannata alla pena di otto mesi CP_1 di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per un anno, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile rag. liquidato in complessivi Parte_1
20.000,00 euro, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in €. 3.500,00 oltre accessori di legge. Il Tribunale condannava l'imputata anche al risarcimento dei danni, relativi alle sole spese sostenute a seguito degli illeciti perpetrati dalla dott.ssa in favore del CP_1
, costituitosi parte civile, che disponeva liquidarsi in separato Controparte_2 giudizio, come da richiesta del medesimo, oltre spese legali liquidate in eguale misura. C. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la dott.ssa CP_1 parzialmente accolto nella misura in cui, con sentenza n. 11093/2012 del 27.04.2012, la Corte d'Appello penale di Bologna dichiarava la prescrizione dei reati ascritti all'appellante ai capi a) e b) d'imputazione, revocava l'interdizione di un anno dai pubblici uffici e confermava le statuizioni civili contenute nell'impugnata sentenza. La Corte d'Appello dichiarava inoltre inammissibile, siccome tardivo, l'appello proposto altresì anche dal rag. Parte_1
D. La dott.ssa proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, CP_1 chiedendo una valutazione più approfondita, ex artt. 578 e 129, co. 2, c.p.p., circa la sussistenza dei reati ascrittile ai fini delle statuizioni civili, e in particolare della sussistenza o meno del requisito della “doppia ingiustizia” e dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 323 c.p. Con sentenza n. 5888/2014 del 21.01.2014 la Suprema Corte accoglieva il ricorso e rinviava ex art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore, in grado di appello, affinché provvedesse in merito alla ricorrenza dell'an e del quantum dei risarcimenti, ai quali l'imputata era stata condannata. E. Il procedimento veniva dunque riassunto dalla dott.ssa innanzi alla CP_1
Corte d'Appello civile di Bologna. Il rag. ritualmente si costituiva, Parte_1 svolgendo domanda per la condanna della stessa al risarcimento dei danni CP_1 nella misura di € 811.477,12 oltre rivalutazione monetaria e interessi.
pagina 4 di 18 Anche il si costituiva, insistendo per la reiezione Controparte_2 dell'impugnazione proposta ai fini civili e la conferma della sentenza di primo grado. Con sentenza n. 2218/2018, la Corte d'Appello di Bologna accoglieva l'appello della dott.ssa e rigettava la richiese risarcitorie del rag. e CP_1 Parte_1 del , non ritenendo sussistente né il dolo intenzionale, Controparte_2 necessario a configurare il reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p., né l'ingiustizia del danno. Il rag. impugnava la sentenza innanzi alla Corte di cassazione e il Parte_1
proponeva controricorso. Controparte_2
Con sentenza n. 457/2021 del 28.10.2020/13.01.2021, la Suprema Corte accoglieva tanto il ricorso del rag. quanto il ricorso incidentale del Parte_1
, rinviando alla Corte d'Appello di Bologna, pronunciando il Controparte_2 seguente principio di diritto: “allorché il Giudice del rinvio sia chiamato, ex art. 622 c.p.c., a pronunciarsi su una domanda di risarcimento del danno da reato, il medesimo deve verificare la ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito come delineati dall'art. 2043 c.c., sicché, quando il reato contestato risulti essere stato quello di cui all'art. 323 c.p. occorre avere riguardo non all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità dello stesso”. F. Il rag. riassume nell'odierna sede la causa, chiedendo, previo Parte_1 accertamento della responsabilità della dott.ssa per avere illecitamente agito al CP_1 fine di screditare la sua figura personale e professionale addivenendo finanche a farne pronunciare l'illegittima revoca dalla carica di curatore dei fallimenti Ludoinvest S.n.c. e La Perla S.r.l., di condannare la stessa al pagamento in suo favore dell'importo di 811.477,12 euro, detratto quanto già corrispostogli in esecuzione della sentenza del Tribunale penale. G. Costituitasi in giudizio, la dott.sa anch'ella riassumente nel giudizio CP_1
n. 746/21 RG riunito, chiede alla Corte di dichiarare l'inammissibilità della costituzione di parte civile del per difetto di legittimatio ad processum e nei Controparte_2 confronti del rag. chiede tenersi conto degli effetti dell'intervenuto Parte_1 giudicato in relazione alla condanna inflitta di €. 20.000,00, in questi soli limiti accolta la domanda di risarcimento, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello del rag. sul punto in sede penale. Parte_1
H. Costituitosi in giudizio, il preliminarmente Controparte_2 sottolinea la legittimità della sua posizione processuale in ragione delle spese sostenute e sopportate a seguito degli illeciti perpetrati dalla dott.ssa e, nel merito, chiede CP_1
l'accertamento dell'an ai sensi dell'art. 2043 c.c., ritenendo di aver diritto al risarcimento, avendo i comportamenti della dott.ssa arrecato un pregiudizio al CP_1 pagina 5 di 18 decoro e al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza e anche dell'intera funzione giudiziaria, oltre al prestigio e alla credibilità dello Stato. I. Alla definitiva udienza di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024, le parti concludevano come da note depositate telematicamente e la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riassumendo la causa dinnanzi a questa Corte, il rag. chiede, Parte_1 previo accertamento della responsabilità della dott.ssa –per avere illecitamente CP_1 agito al fine di screditarne la figura personale e professionale, addivenendo a farne pronunciare l'illegittima revoca dalla carica di curatore dei Controparte_6 avanti al Tribunale di Livorno– la condanna della stessa al pagamento in
[...] suo favore della somma di 811.477,12 euro – o della maggiore o minor somma determinata di giustizia anche con valutazione equitativa ai fini della determinazione del danno morale e detratto l'importo già corrisposto pari a 20.000,00 euro– a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
2. Anche la dott.ssa ha riassunto la causa dinnanzi a questa Corte, CP_1 procedimento riunito al presente, chiedendo, tra l'altro ed in via principale, di dichiarare tardiva ed inammissibile la domanda di risarcimento oltre la somma dei 20.000,00 euro, peraltro già corrisposta, avanzata dal rag. essendosi -a suo dire- formato il Parte_1 giudicato sul punto. Nel merito, chiede venga accertato che nessuna responsabilità possa esserle addebitata nei confronti sia del rag. sia del , Parte_1 Controparte_2 del quale chiede, peraltro, l'accertamento dell'inammissibilità della costituzione di parte civile per difetto di legitimatio ad processum.
3. Preliminare al merito della causa risulta la disamina dell'eccezione d'inammissibilità della costituzione di parte civile del per Controparte_2 difetto di legittimatio ad processum, e quella, sorta in corso di causa, legata all'intervenuta abolitio criminis del reato di abuso d'ufficio ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 114 del 2024 (nota come cd legge Nordio), eccezioni entrambe formulate dalla dott.ssa CP_1
3.1 In relazione alla prima si rammenta come il fosse Controparte_2 stato evocato in giudizio dinnanzi al Tribunale penale di Bologna dalle persone offese dal reato – e – e si fosse costituito, dunque, sia come responsabile Per_1 Per_2 civile in relazione a queste azioni sia come parte civile nei confronti dell'imputata pagina 6 di 18 dott.ssa evidenziando come oggetto della domanda risarcitoria, fossero non CP_1 soltanto i danni patrimoniali e non patrimoniali, direttamente arrecati al Controparte_2
, ma anche le somme reclamate dalle parti civili che potessero essere portate in
[...] condanna del stesso per gli illeciti commessi dalla dott.ssa In CP_2 CP_1 particolare, dalla lettura dell'atto di costituzione del dinnanzi al Controparte_2
Tribunale di Bologna si evinceva chiaramente come l'Amministrazione dichiarasse di costituirsi parte civile nei confronti dell'imputata al fine di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali causati dai reati alla stessa ascritti, danni, già sfociati e documentati nella relazione ispettiva del , CP_2 ritenendo di aver diritto al risarcimento, avendo i comportamenti della dott.ssa CP_1 arrecato un pregiudizio al decoro e al prestigio dell'Amministrazione di appartenenza. In sede di esame delle questioni preliminari, il Tribunale penale di Bologna escludeva le parti civili – e – ma riteneva comunque valida ed Per_1 Per_2 ammessa la costituzione di parte civile del limitatamente però Controparte_2 alle spese sostenute e sopportate a seguito degli illeciti oggetto del processo, ossia le spese ed i costi relativi all'ispezione amministrativa espletata. Conseguentemente, il Tribunale penale di Bologna condannava la dott.ssa al risarcimento dei danni CP_1 sia nei confronti del rag. quantificato in €. 20.000,00, sia nei confronti del Parte_1
, da quantificarsi in separata sede come richiesto. Controparte_2
La Corte d'Appello penale di Bologna sosteneva «la estromissione (rectius: la non ammissione) del deve essere comunque ribadita anche in Controparte_2 secondo grado, risultando corretta la valutazione relativa del primo Collegio (cfr. ordinanza del 4 ottobre 2005). Il è implicato nel processo quale Controparte_7 responsabile civile citato dalle parti civili e e quale parte civile Per_2 Per_1 costituita contro l'imputata per i danni patrimoniali e non derivanti dalle condotte penalmente rilevanti contestate all'imputata. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è implicato in forza di una richiesta – non ancora evasa – di citazione quale responsabile civile ad opera della stessa imputata e in forza della legge 13 aprile 1988 n. 177. L'esclusione dal giudizio di implica automaticamente la carenza di CP_8 Per_1 legittimazione passiva dell'autorità dagli stessi convenuta. In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l'azione per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato va esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e non nei confronti del Ministro della Giustizia: è il Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti, che rappresenta lo Stato comunità nel suo complesso quale soggetto asseritamente leso dall'illecito esercizio della funzione giurisdizionale ed essendo riservata al Ministro della Giustizia una competenza limitata all'organizzazione giudiziaria e dei suoi servizi. pagina 7 di 18 Per gli stessi motivi deve essere esclusa la legittimatio ad processum dello stesso Ministro della Giustizia come parte civile, e per la parte che riguarda i danni non patrimoniali collegati al discredito della funzione giurisdizionale;
quanto ai danni patrimoniali, collegati ai costi dell'ispezione amministrativa che si assume avviata, essi rientrano nei compiti istituzionali proprio del Ministro della Giustizia e ne legittimano la costituzione in giudizio». Confermava, dunque, le statuizioni civili della sentenza impugnata (Sent. n. 11093/2012, pag. 11). 3.1.2 Per tutto quanto detto, questa Corte non può che confermare come legittima la posizione processuale del nei limiti stabiliti dalla condanna Controparte_2 generica pronunciata dal Tribunale penale e confermata dalla Corte di Appello, avendo questi sopportato in prima persona i costi delle attività ispettiva, attività che fa istituzionalmente capo al medesimo, che, quindi, ne ha sopportato i costi. Non va, però, tralasciato di porre in evidenza che, come si specificherà meglio affrontando la posizione del rag. il danno risarcibile riguarda esclusivamente i suddetti costi, atteso Parte_1 che il non ha mai impugnato la statuizione della Corte di Appello penale di CP_2
Bologna, che, pertanto, è divenuta definitiva in ordine all'an con i limiti suddetti. 3.2 Anche la seconda eccezione va disattesa. Costituisce infatti ius receptum che l'abolitio criminis non degrada la condotta già incriminata come reato a fatto irrilevante per l'ordinamento giuridico. È, infatti, conseguente alla depenalizzazione la necessità di verificare se quella condotta possa essere fonte di eventuale illecito civile o amministrativo. Si è, infatti, affermato che < La revoca della sentenza di condanna per "abolitio criminis" conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto (nella specie, il reato di false comunicazioni sociali parzialmente depenalizzato per effetto del d.lgs. n. 61 del 2002) non comporta il venir meno della natura di illecito civile del fatto medesimo, con la conseguenza che le statuizioni civili contenute nella sentenza revocata continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata. >> [Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009 (Rv. 609977 - 01)] e più recentemente che <In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del favor rei, di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio tempus regit actum, l'eventuale abolitio criminis opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32 bis, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, che non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto legislativo, l'applicazione delle disposizioni di cui pagina 8 di 18 all'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 "se più favorevoli". (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione al reato di abuso d'ufficio previsto, all'epoca dei fatti, dall'art. 323 c.p., dell'intervenuta abrogazione di quest'ultimo, successivamente alla sentenza disciplinare di condanna, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l. n. 114 del 2024).>> [Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22758 del 06/08/2025 (Rv. 675459 - 01) e conformemente Cass. Sez. U - , Sentenza n. 1653 del 23/01/2025 (Rv. 673432 - 01) in relazione al reato di traffico di influenze illecite a seguito della riscrittura dell'art. 346 bis c.p. ad opera della L. n. 114 del 2024 e Cass. Sez. U - , Sentenza n. 22407 del 13/09/2018 (Rv. 650454 - 01) in relazione alla depenalizzazione del reato di ingiuria per effetto del d.lgs. n. 7 del 2016]. Anche in tema di abrogazione del reato di ingiuria e diffamazione la Suprema Corte ha sancito che <In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n.7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.>> [Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 34621 del 12/12/2023 (Rv. 669575 - 01)]. Quest'ultima pronuncia, poi, ha diretta rilevanza anche in tema di prova del fatto illecito ai fini civilistici;
infatti, laddove ammonisce di evitare un'indebita dispersione del materiale probatorio già acquisito nel giudizio penale, rafforza il convincimento della legittima acquisizione e valorizzazione nel presente giudizio di rinvio della Relazione Ispettiva ministeriale, appunto già acquisita e valorizzata proprio nel giudizio penale, stante la valenza del principio processual civilistico del libero convincimento del giudice nell'apprezzare le prove anche atipiche. 4. Ciò posto, nel presente giudizio di rinvio questa Corte è chiamata ad effettuare una disamina circa la responsabilità della dott.ssa secondo i precisi canoni CP_1 civilistici dettati dall'art. 2043 c.c., considerato che «ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato doloso e la legge penale non preveda espressamente la punibilità del fatto anche a titolo di colpa, in tali ipotesi, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., può essere fatto valere il (e il giudice può accogliere la domanda sulla base del) diverso elemento soggettivo della colpa in relazione all'art. 2043 c.c. essendo esso perfettamente fungibile con quello del dolo nell'illecito civile, a differenza che per i delitti (art. 42 c.p.)» (Cass. n. 457/2021 che richiama Cass. n. 25918/2019). Pertanto, la verifica alla quale questa Corte è tenuta ha ad oggetto, non pagina 9 di 18 tanto l'intenzionalità – trattandosi questa di una valutazione propria del processo penale
– delle condotte realizzate dalla dott.ssa quanto, piuttosto, «la volontarietà di CP_1 tali condotte, conformemente all'atteggiarsi del “fatto doloso” (come espressione di dolo semplicemente generico)» (Cass. n. 457/2021). Si rammenta, infatti, quanto stabilito dall'art. 2043 c.c., secondo il quale «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno», e dal quale discende che colui, che agisce in giudizio, è tenuto a dimostrare, non solo, l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso, ma anche, la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile, a titolo di dolo generico o di colpa, al soggetto contro il quale si agisce, vale a dire il nesso di causalità. Nel caso di specie, tale prova può dirsi raggiunta per i motivi che seguono. Questi principi sono stati peraltro affermati, sia pure in tema di estinzione del reato, anche dalla Corte Costituzionale, che nella sentenza del 30 luglio 2021 n. 1821 ha 1 < in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, nonché in riferimento allo stesso art. 117, primo comma, e all'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, e all'art. 48 CDFUE - dell'art. 578 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La disposizione censurata - che mira a soddisfare un'esigenza di tutela della parte civile: quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell'impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle sue pretese risarcitorie o restitutorie, anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato - non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea, perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure "incidenter tantum", un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili;
giudizio che non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata, né dal diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di legittimità. Può pertanto accedersi all'interpretazione conforme agli indicati parametri interposti, per cui il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza. In tal modo - se, dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, mentre la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria - il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile. ( Precedenti indicati: sentenze n. 140 del 2021, n. 278 del 2020, n. 176 del 2019 e n. 12 del 2016 ). Il codice di procedura penale in vigore dal 1989, a differenza del sistema delineato nel 1930 (ove l'assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale era improntato ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale), è, al contrario, informato ai diversi principi dell'autonomia e della separazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2019, n. 12 del 2016 e n. 217 del 2009 ). (C. Cost. Sentenza n. 182/2021 FONTE: Ufficio del massimario della Corte costituzionale)>>. pagina 10 di 18 chiarito che il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che attiene unicamente agli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto. Egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.) e, quindi, se quella condotta sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” secondo l'art. 2043 cc, e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.
5. Ciò posto, occorrein primis individuare e circoscrivere le condotte realizzate dalla dott.ssa valutarne l'illiceità e la loro riconducibilità in termini eziologici CP_1 alla verificazione del danno ingiusto, lamentato sia dal rag. – con i limiti di Parte_1 cui si dirà – sia dal -con i limiti già evidenziati. Controparte_2
5.1 A tal fine, la Corte ritiene corretto dare particolare rilevanza alle conclusioni cui è pervenuto l'Ispettore Generale, Dott. , nominato dal Persona_3 Controparte_2
per effettuare un'ispezione – i cui risultati son stati dettagliatamente riportati in
[...] una relazione della quale questa Corte non può che prendere atto e valutarla a fini probatori positivamente, in quanto immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata – in ordine alla conduzione degli uffici fallimentari e delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Livorno, nel quale sono avvenuti i fatti oggetto della causa. Si tratta all'evidenza di una fonte privilegiata e particolarmente attendibile proprio per la precipua funzione affidata dall'Ordinamento all'attività ispettiva, che peraltro garantisce in pieno la possibilità di difesa in capo all'incolpato. 5.2 A far data dall'11 luglio 1996 e fino al 2 ottobre 2001, infatti, la dott.ssa ha espletato le funzioni di Giudice delegato ai fallimenti e di Giudice delle CP_1 esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Livorno e, per quanto qui d'interesse, è stata in particolare nominata Giudice delegato in relazione a due complessi fallimenti delle società Ludoinvest S.n.c. e La Perla S.r.l., nei quali le vesti di curatore erano state affidate al rag. ragioniere molto stimato professionalmente all'interno del Parte_1 circondario di Livorno. In proposito, l'Ispettore riportava brevemente le circostanze maggiormente rilevanti in sede disciplinare, frutto di consultazione degli atti custoditi presso il Tribunale di Livorno, delle dichiarazioni rese dal magistrato dott. Giovanni Coviello – predecessore pagina 11 di 18 della dott.ssa –, dal ragioniere, dalla magistrata e da funzionari in vario modo CP_1 entrati in contatto con la stessa. 5.3 In particolare, in ordine al Fallimento Ludoinvest S.n.c., l'Ispettore dava conto del fatto che la magistrata avesse a) espresso un parere contrario alla richiesta del rag. di estensione del fallimento nei confronti di un altro soggetto, tale Parte_1
; b) manifestato ferma opposizione alla dichiarazione del fallimento Persona_4
con contestuale nomina di un CTU (indicato nella dott.ssa Per_4 Persona_5 amica della dott.ssa , al fine di ottenere una consulenza favorevole a CP_1
; c) liquidato alla consulente un compenso eccessivo rispetto Persona_4 Per_5 alla prestazione di consulenza;
d) preso parte alla decisione e motivato, la sentenza di accoglimento dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento proposta da
, fondata sulla consulenza di A dir dell'Ispettore, tali Persona_4 Persona_5 condotte avevano procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale a e a Persona_4 ed evidentemente arrecato un danno ingiusto ai creditori fallimentari. Persona_5
5.4 L'Ispettore sottolineava come la grave inimicizia insorta tra la dott.ssa ed il rag. in ragione delle loro differenti vedute, si fosse resa CP_1 Parte_1 ancor più evidente nell'ambito del Fallimento di La Perla S.r.l., nel quale la magistrata aveva a) rigettato l'istanza del rag. di procedere alla vendita al pubblico Parte_1 incanto di un complesso immobiliare adibito ad albergo dal valore stimato di 14 miliardi di lire;
b) proceduto alla vendita ad offerte private ex art. 106 L.F., alienando l'immobile alla società al prezzo di 5 miliardi di lire (aggiudicazione impugnata Controparte_9 dalla società fallita e accolta dalla Corte di Cassazione). In proposito, l'Ispettore rilevava come l'ordinanza di vendita del Giudice delegato fosse stata «singolare se non eccentrica, non essendo noti precedenti di dottrina o di giurisprudenza che deroghino all'affermazione secondo la quale i beni immobili dei compendi fallimentari si vendono all'incanto o senza incanto, ma in quest'ultimo caso con l'osservanza degli artt. 570 e 571 c.p.c., e quindi senza offerte al ribasso. La possibilità di applicazione dell'art. 106 L.F. riguarda solo i beni mobili e quindi esclude automaticamente le aziende nelle quali siano compresi degli immobili» (Relazione ispettiva, pag. 24). 5.4.1 Inoltre, sempre con riferimento al Fallimento La Perla S.r.l., la dott.ssa nell'ambito del procedimento contenzioso, apertosi a seguito del ricorso in CP_1
Cassazione della società fallita avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile, aveva proceduto alla revoca della nomina del legale del quale il fallimento si era avvalso fino a quel momento, Avv. a causa delle CP_10 perplessità da questa espresse in merito alla correttezza del provvedimento dispositivo della vendita, nominando in sua vece l'Avv. Riccardo Zanotti. Da ultimo, la dott.ssa aveva richiesto al rag. la liquidazione in favore dell'Avv. Riccardo CP_1 Parte_1 pagina 12 di 18 Zanotti, quale compenso, della somma di 931.604.584,00 lire, a cui il ragioniere si era opposto per la palese eccessività della medesima. 5.4.2 Da ultimo, la dott.ssa partecipava, quale giudice relatore, alla CP_1 decisione collegiale avente ad oggetto la revoca – dalla stessa proposta – dell'incarico di curatore al rag. Parte_1
5.4.3 È evidente come, anche nel caso del Fallimento La Perla S.r.l., la magistrata avesse procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale alla società – a cui Controparte_9 aveva, non solo, alienato l'immobile ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello stimato, ma lo aveva fatto adottando una procedura non conforme alla legge – e arrecato un danno ingiusto sia al rag. sia al fallimento La Perla S.r.l. Parte_1
6. In conclusione, dunque, l'Ispettore sosteneva come le condotte realizzate dalla potessero racchiudersi nelle seguenti lacune professionali e scorrettezze CP_1 deontologiche: 1) l'emanazione di un'ordinanza di vendita del compendio aziendale La Perla S.r.l. viziata da una grave violazione di legge, senza alcun tipo di approfondimento dottrinale e giurisprudenziale che la novità della soluzione avrebbe dovuto consigliare;
2) la difesa ad oltranza dell'errore, mediante la partecipazione al Collegio destinato a decidere sui reclami, anche a dispetto delle sollecitazioni più o meno esplicite del Presidente del Tribunale;
3) i comportamenti materiali (rapporti di familiarità col
, commenti sul merito della causa di opposizione al fallimento intentata da Per_4 quest'ultimo) suscettibili di menomare la percezione pubblica dell'imparzialità del giudice;
4) l'assunzione della difesa pregiudiziale degli interessi privati dei professionisti e Zanotti contro l'interesse dei fallimenti, ai quali era preposta Per_5 come G.D., con manifesta propensione all'indiscriminata larghezza delle liquidazioni dei compensi;
5) la violazione del dovere di lealtà per avere promosso il procedimento di revoca del curatore sia al fine di tutelare gli interessi privati di cui sopra, sia al fine di reagire alle chiacchiere asseritamente propalate sul suo conto, stornando in entrambi i casi i fini della propria funzione e dei propri poteri;
6) la violazione del dovere di trasparenza e di chiarezza, per aver omesso di chiedere personalmente al Collegio, motivandola a dovere, la revoca del curatore, facendosi scudo di una formale iniziativa officiosa del Collegio medesimo, che in realtà non era tale, essendo stata da lei informalmente stimolata (Relazione ispettiva, pag. 32). 7. Da tale breve excursus possono trarsi due ordini di considerazioni: 1) l'evidente contrapposizione tra le condotte realizzate dal rag. intrise da Parte_1 professionalità e rigore – per aver sempre agito per il superiore interesse del corretto andamento delle procedure di fallimento e, in generale, dell'amministrazione stessa della giustizia – e quelle realizzate dalla dott.ssa caratterizzate invece da favoritismi CP_1
e intendimenti con terzi soggetti, che hanno dato origine ad una grave inimicizia tale da pagina 13 di 18 ledere i rapporti sia personali sia professionali tra i due;
2) l'evidente illiceità, in termini normativi, delle condotte realizzate dalla dott.ssa CP_1
8. In proposito, infatti, ci si soffermerà brevemente su quanto previsto dal d.p.r. 352/1988 e dall'art. 51 c.p.c. 8.1 Il primo riferimento normativo, rubricato “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”, pone l'attenzione sulla necessità di individuare criteri precisi di determinazione del compenso del consulente tecnico, in quanto ausiliario del Giudice e non libero professionista. Infatti, un orientamento giurisprudenziale costante, in ragione della natura ausiliaria dell'incarico, sostiene che “il quadro normativo di riferimento […] rimane delimitato dalle regole proprie della materia de quo, non essendo invocabili disposizioni (come l'art. 2233 cod. civ.) dettate per disciplinare rapporti di lavoro autonomo non riconducibili all'attività espletata nell'assolvimento dei doveri propri del perito o del consulente di ufficio” (Cass. Civ., Sez. I, 26/06/1995, n. 7214 in senso conforme, Cass. Civ., Sez. II, 12/06/2001, n. 7915; Cass. Civ., Sez. II, 03/08/2001, n. 10745). Pertanto, l'onorario riferito all'attività svolta dal consulente deve essere calcolato secondo gli scaglioni indicati dal d.p.r. n. 352 del 1988, ed una immotivata trasgressione degli stessi rappresenta indice di volontarietà di arrecare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. La Corte di Cassazione, sottolineando l'erronea valutazione fatta dalla Corte d'Appello di Bologna, trinceratasi dietro la motivazione per cui la dott.ssa fosse solita «liquidare sempre notule vicine al massimo, perché non dando CP_1 molti incarichi ai professionisti, voleva ricompensarli, perché lavoravano solo Per_6 per l'ufficio», ha ritenuto come «la c.d. 'politica dei lauti compensi' osservata dal Giudice […] si pone(va) in contrasto con il D.P.R. n. 352 del 1988» dando CP_1 luogo ad «una generalizzata ed immotivata trasgressione del citato D.P.R. n. 352 del 1988 non può certo ritenersi indice, come affermato erroneamente dalla Corte territoriale, dell'assenza di volontà di favorire (anche) la (Cass. n. 457/2021, Per_5 pagg. 27-28). 8.2 Si rammenta come l'art. 51 c.p.c. preveda l'obbligo di astensione del Giudice nel caso in cui abbia interesse nella causa, se abbia legami di parentela con una parte in causa, se abbia dato consiglio nella causa o «in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza». In proposito, la Suprema Corte sottolinea come il magistrato abbia «l'obbligo disciplinare di astenersi ogni qual volta la sua attività possa risultare infirmata da un interesse personale o familiare, giacché l'art. 52 cod. proc. pen., che ne prevede la "facoltà" di astensione per gravi ragioni di convenienza, va interpretato alla luce dell'art. 323 cod. pen., ove la ricorrenza di "un interesse proprio o di un prossimo pagina 14 di 18 congiunto" è posta a base del dovere generale di astensione, in coerenza col principio d'imparzialità dei pubblici ufficiali ex art. 97 Cost.» (Cass. n. 21853/2012).
8.2.1 È evidente come, nel caso di specie, «la scelta del giudice delegato di non astenersi dal partecipare all'udienza fissata per la decisione sulla revoca del curatore – e ciò sebbene la proposta di revoca trovasse origine proprio nell'asperrima conflittualità che, a dire del magistrato, derivava da una (supposta) grave campagna denigratoria e diffamatoria del ai suoi danni – assumendo, per Parte_2 giunta, in tale procedura pure il ruolo di relatore, non può ritenersi lecita, ai fini e agli effetti di cui all'art. 2043 c.c. » (Sent. n. 457/2021, pag. 28).
9. Le descritte condotte illecite realizzate dalla dott.ssa hanno, dunque, CP_1 inevitabilmente arrecato un danno ingiusto sia in capo al rag. sia al Parte_1
. Controparte_2
In proposito, il chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale sia sotto il Parte_1 profilo del mancato guadagno – sottolineando come le minori entrate reddituali lo hanno indotto a vendere la propria casa di abitazione in quanto impossibilitato a soddisfare il contratto di mutuo – sia sotto il profilo del lucro cessante – in quanto dal raffronto con il triennio precedente ai fatti di causa risulta evidente la percezione dei minori compensi soprattutto relativamente ai fallimenti Ludoinvest S.n.c. e La Perla S.r.l. Inoltre, il rag. chiede il ristoro altresì del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno Parte_1 morale derivatogli dalla condotta illecita e denigratoria posta in essere dalla Dott.ssa nei suoi confronti, danno che quantificava in 150.000,00 euro. CP_1
9.1 In relazione alla posizione del rag. va esaminata in via Parte_1 preliminare e principale, la questione eccepita dalla dott.ssa nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta, avente ad oggetto l'intervenuto giudicato del capo relativo alle statuizioni civili, stabilite dal Tribunale penale di Bologna in favore del rag.
Con sentenza n. 104/2007, infatti, il Tribunale penale di Bologna aveva Parte_1 condannato la dott.ssa al pagamento del risarcimento dei danni in favore del CP_1 rag. che aveva liquidato in 20.000,00 euro. Il rag. aveva Parte_1 Parte_1 interposto allora appello avverso la sentenza, deducendo un unico motivo d'appello, avente ad oggetto l'assoluta erroneità della determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni morali, mancata determinazione dei danni patrimoniali ed errata determinazione delle spese di costituzione e patrocinio. La Corte d'Appello penale di Bologna aveva però dichiarato l'appello del rag. inammissibile, in quanto Parte_1 tardivo e lo stesso, a differenza della magistrata, non aveva proposto ricorso per Cassazione sul punto, determinando, conseguentemente, la cristallizzazione della condanna della dott.ssa al risarcimento di 20.000,00 euro, nei termini in cui CP_1 era stata disposta precedentemente dal Tribunale. Ne consegue che il presente giudizio pagina 15 di 18 di rinvio deve arrestarsi all'entità della condanna risarcitoria già inflitta e non può appesantirla in virtù del divieto di reformatio in peius, posto che l'unico gravame ancora sub iudice riguarda esclusivamente l'appello della dott.ssa svolto sia in ordine CP_1 all'an sia in ordine al quantum. 9.2 Pertanto, alla luce di quanto detto, il danno complessivamente subito dal rag. non può, in ragione dell'intervenuto giudicato sulle sue richieste Parte_1 risarcitorie, determinarsi in misura maggiore rispetto a quanto già riconosciutogli in sede penale, potendosi, tutt'al più, solo eventualmente ridursi o azzerarsi, in ragione dell'appello che la dott.ssa aveva svolto all'epoca sul punto. Infatti, nel CP_1 giudizio d'appello penale, la magistrata aveva svolto in proposito un'ampia difesa, sostenendo come nessun diritto al risarcimento potesse esser riconosciuto in favore del rag. in quanto, a suo dire, egli non aveva provato né la diretta correlazione Parte_1 tra la revoca degli incarichi e le perdite patrimoniali subite, né la necessità dell'alienazione della casa di abitazione, né la necessità di corrispondere un canone di locazione, ritenendo, in ogni caso, spropositato quanto richiesto dal ragioniere a titolo di danno morale. 9.3 Fermo restando il limite, già visto, nella condanna, non si condivide la posizione della dott.ssa ritenendo, al contrario, che il rag. abbia CP_1 Parte_1 svolto ampia allegazione in ordine alle differenti voci di danno subite. Attraverso l'analisi delle dichiarazioni dei redditi, infatti, è riuscito a dimostrare il mancato guadagno subito a causa dei fatti oggetto di causa. Infatti, a partir dal 1999 – anno nel quale aveva guadagnato 132.124,00 euro – era giunto al 2004 con un reddito pari a 24.579,00 euro, in ragion del fatto che, a seguito della campagna di disfavore realizzata dalla dott.ssa nei suoi confronti, egli aveva perso la stima di cui aveva CP_1 precedentemente goduto nell'ambito del Tribunale di Livorno e non era più stato nominato curatore, con conseguente perdita di numerose opportunità di guadagno oltre che della fondamentale immagine creatasi di professionista esperto e scrupoloso, che esse opportunità alimentava e sosteneva. Risulta evidente, quindi, anche il danno morale subito dal ragioniere conseguenza dell' esser stato, poi, sostanzialmente isolato, non avendo più ricevuto incarichi da parte del Tribunale di Livorno a causa della campagna di sfavore messa in atto dalla dott.ssa nei suoi confronti. CP_1
9.3.1 Per tutto quanto detto, la Corte ritiene certamente congrua la cifra di 20.000,00 euro già determinata in sede di processo penale. 10. Le descritte condotte illecite – l'utilizzo della c.d. “politica dei lauti compensi” e la mancata astensione dal ruolo di componente dell'organo collegiale giudicante la revoca del rag. – hanno inevitabilmente provocato un Parte_1 pregiudizio anche ai danni del Ministero della Giustizia. In particolare, i fatti descritti hanno leso, non solo il principio cardine, quello dell'imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, che guida ed orienta l'attività della pubblica amministrazione tutta, ma, pagina 16 di 18 soprattutto, dell'amministrazione della giustizia, nel senso di neutralità ed equidistanza in relazione ai vari interessi ed ai vari attori con cui si relaziona, ma altresì il prestigio e la credibilità stessa della funzione giudiziaria e minato la speciale garanzia di autonomia e indipendenza riconosciuta in favore dei magistrati ex art. 104 Cost., funzionale e finalizzato al perseguimento ed all'attuazione della “giustizia”, scopo e cardine dello Stato, per la cui realizzazione è strumento basilare la salvaguardia del dovere di imparzialità e della connessa esigenza di credibilità all'esercizio della funzione giurisdizionale (Corte. Cost., 13/04/1995, n. 119; Corte Cost., 22/06/1992, n. 289).
10.1 Ciò posto, anche il ha diritto al risarcimento del Controparte_2 danno patrimoniale –concretizzatosi nel dispendio di costi ed energie per l'espletamento dell'Ispezione di cui si è detto – da liquidarsi in separato giudizio, come da espressa richiesta.
11. In conclusione, in applicazione dei principi sopra riportati e sulla base di quanto accertato in sede di ispezione ministeriale, questa Corte ritiene che risultino provate le condotte illecite civilmente rilevanti attuate dalla dott.ssa e, CP_1 pertanto, conseguentemente all'accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal rag. e dal – nei limiti di cui si è detto – si Parte_1 Controparte_2 procederà ad una liquidazione delle spese di lite con riguardo anche ai precedenti gradi di giudizio.
12. Infatti, le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal decisum e dal DM 55/2014 e succ. mod. ex DM 147/2022, seguono la soccombenza, che complessivamente fa capo alla dott.ssa e sono liquidate CP_1 come da dispositivo, insieme a quelle relative al giudizio di appello civile in sede di rinvio dal Giudice penale, di legittimità del giudizio di Cassazione civile e penale, del presente secondo giudizio di rinvio.
13. Ricorre per l'appellante dott.ssa la sussistenza della previsione CP_1 dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso>>.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza del 13.01.2021 n. 457/2021, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita:
- respinge l'appello di per l'effetto conferma la condanna Controparte_1 al risarcimento del danno in favore di: a) l pagamento a tale titolo della somma di €. 20.000,00; Parte_1
b) , danno da liquidarsi in separata sede;
Controparte_2
- dichiara tenuta e condanna alla rifusione a favore di Controparte_1
del delle somme di: Parte_1 Controparte_2
- euro 3.100 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di cassazione n. rg. 21411/2013;
- euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il primo giudizio di rinvio n. rg. 1056/2014 innanzi a questa Corte di Appello;
- euro 3.100 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di cassazione n. rg. 35800/2018;
- euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio di rinvio n. rg. 711/2021;
Deciso in Bologna il 17 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
pagina 18 di 18