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1 gennaio 2002
1 gennaio 2002
Art. 18. (Riordino degli organismi collegiali) 1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione gia' operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, e' fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione gia' operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, e' fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.
Commentari • 9
- 1. Andrea Lenzi: "Piena funzionalità alla filiera istituzionale della Banca dati del Dna"Redazione Dimt · https://www.dimt.it/ · 22 luglio 2016 · 8.374897
[…] Questo Comitato è ente di spiccato carattere tecnico ed elevata specializzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/03/2014, n. 1508Provvedimento: […] Nella situazione in esame, non può non rilevarsi il carattere discrezionale della valutazione, che il più volte citato art. 2, legge n. 1002/1956, rimetteva alle Camere di commercio per il rilascio delle discusse autorizzazioni, con infondatezza al riguardo della censura, contenuta nel quinto motivo di gravame, di mancata acquisizione del parere della commissione prevista dalla medesima norma, trattandosi di organo soppresso dall'art. 18, legge finanziaria n. 448/2001.Leggi di più...
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