Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02717/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2717 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
previa sospensione,
- della determinazione prot. n.-OMISSIS-, con la quale il Vice capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto la domanda di trasferimento presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992;
- di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti a detta determinazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il Presidente OR EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 12 dicembre 2025 e depositato il giorno 15 successivo, il signor -OMISSIS-, sergente maggiore aiutante dell’Esercito Italiano, effettivo al -OMISSIS- con l’incarico di “assistente ai comandi”, ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del provvedimento prot. n.-OMISSIS- con cui il Vicecapo del Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore dell’Esercito ha rigettato l’istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, presso un E/D/R/C ubicato a -OMISSIS-, al fine -OMISSIS-
Precisato che, per ragioni di -OMISSIS-, già dal 16 settembre 2019 al 1° ottobre 2020, era stato assegnato al parco veicoli inefficiente di -OMISSIS-, con la medesima ed attuale categoria di “assistente ai comandi”, ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione: dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992; dell’art. 24 della Cost.; dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili: dell’incongruità; dell’illogicità; dell’irragionevolezza; dell’omessa valutazione comparativa delle esigenze contrapposte; del difetto d’istruttoria; dell’errore sui presupposti; dello sviamento; dell’ingiustizia manifesta.
2. Per il Ministero della difesa si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti e una memoria con cui, precisato che l’Amministrazione aveva evaso le istanze di accesso, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, previo avviso di possibile definizione con sentenza in forma semplificata rispetto alla quale le parti non hanno osservato nulla, la causa è stata posta in decisione.
4. Per pacifica giurisprudenza, al fine di valutare positivamente la richiesta di trasferimento ex art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l’assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado; in tale contesto, l’esercizio del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione - e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio - deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione (per tutte, con richiami, Consiglio di Stato, II, 2 ottobre 2024, n. 7934).
È stato, in particolare, osservato che: le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di scoperture di organico nella sede richiesta, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi riferiti al grado e alla posizione di ruolo e specialità propri del richiedente; il richiamo a qualifiche che non costituiscono un incarico particolare, né indicano una peculiare qualificazione infungibile del militare non ha carattere preclusivo dell’applicazione dei benefici di cui all’art. 33, comma 5, della l.n. 104 del 1992 (vedi CGA, sez. giur., 2 novembre 2023, n. 754).
Nella specie il provvedimento è stato motivato con riferimento: da un lato, alle criticità dell’ente di appartenenza; dall’altro lato, alla mancanza, presso la sede richiesta, di posizione disponibile e vacante corrispondente all’incarico per il quale il graduato era stato formato.
È, in particolare, stato precisato che:
- “ presso il Parco Veicoli Inefficienti, unico E/D/R/C dislocato nella sede di -OMISSIS-, non è possibile collocare l’interessato atteso che la p.o. di “assistente ai comandi” non è prevista dalle relative tabelle ordinative organiche del reparto ”;
- nell’Ente di appartenenza “ vi sono unicamente 4 sottoufficiali ivi effettivi, compreso l’interessato, a ricoprire le 4 posizioni di “assistente ai comandi” previste dalle relative Tabelle Ordinative Organiche del Reparto. Di conseguenza non sussiste la possibilità di sostituirlo con personale parimenti specializzato ed assegnare il Militare presso un altro Reparto determinerebbe di fatto una vacanza organico allo stato non ripianabile atteso che nel complessivo della categoria Sottoufficiali si trova in uno stato di sottoalimentazione pari al 90 % della forza prevista ”.
Osserva il Collegio che: la posizione di “assistente ai comandi” è generica e non specialistica, per cui l’Amministrazione doveva valutare l’impiego in altra equivalente posizione; non risulta una situazione di particolare criticità dell’organico dell’ente di appartenenza.
Ne deriva la fondatezza del dedotto vizio di motivazione, cosicché il ricorso deve essere accolto, con annullamento del decreto impugnato, facendo salvo il nuovo esercizio del potere, nel rispetto delle statuizioni della presente pronuncia.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR EN, Presidente, Estensore
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.