Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10745
CASS
Sentenza 3 agosto 2001

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Per la liquidazione del compenso al perito e al consulente tecnico in tema di valutazione d'azienda, in applicazione delle tabelle previste dall'art. 3 del d.P.R. - n.352 del 88 lo scaglione massimo di valore fissato da cinquecento milioni a un miliardo configura il limite che non è possibile superare neppure quando la stima dell'azienda sia di ammontare superiore. Ne - deriva che non compete al CTU che ha redatto una stima superiore al miliardo di lire, un compenso superiore a quello massimo computabile in base all'applicazione degli artt. 2 e 3 della tariffa approvata con d.P.R. n. 352 del 88, prevedente per - l'attività del consulente un onorario percentuale calcolato per scaglioni, il maggiore dei quali va dai cinquecento milioni a non - oltre un miliardo di lire.

In tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio incaricato della redazione di planimetrie, l'adozione del sistema delle vacazioni - che ha carattere residuale ed è quindi applicabile ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria - in luogo di quello delle percentuali è legittima, trattandosi di attività che, rispetto alla valutazione degli immobili, rappresenta un "quid pluris" non strumentale alla valutazione medesima e non assimilabile ad essa qualitativamente, così da non essere inquadrabile nelle tabelle relative alla stima degli immobili per scaglioni di cui all'art. 13 del d.P.R. 352 dell'88 (vedi sentenza Corte Cost. 23.02.1996 n. 41).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10745
    Data del deposito : 3 agosto 2001

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