Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 2
Per la liquidazione del compenso al perito e al consulente tecnico in tema di valutazione d'azienda, in applicazione delle tabelle previste dall'art. 3 del d.P.R. - n.352 del 88 lo scaglione massimo di valore fissato da cinquecento milioni a un miliardo configura il limite che non è possibile superare neppure quando la stima dell'azienda sia di ammontare superiore. Ne - deriva che non compete al CTU che ha redatto una stima superiore al miliardo di lire, un compenso superiore a quello massimo computabile in base all'applicazione degli artt. 2 e 3 della tariffa approvata con d.P.R. n. 352 del 88, prevedente per - l'attività del consulente un onorario percentuale calcolato per scaglioni, il maggiore dei quali va dai cinquecento milioni a non - oltre un miliardo di lire.
In tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio incaricato della redazione di planimetrie, l'adozione del sistema delle vacazioni - che ha carattere residuale ed è quindi applicabile ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria - in luogo di quello delle percentuali è legittima, trattandosi di attività che, rispetto alla valutazione degli immobili, rappresenta un "quid pluris" non strumentale alla valutazione medesima e non assimilabile ad essa qualitativamente, così da non essere inquadrabile nelle tabelle relative alla stima degli immobili per scaglioni di cui all'art. 13 del d.P.R. 352 dell'88 (vedi sentenza Corte Cost. 23.02.1996 n. 41).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/08/2001, n. 10745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10745 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. RL CIOFFI - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposta da:
OC CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 93, presso lo studio dell'avvocato LAGOZINO N., difeso dagli avvocati CHIAPPA OC RA, BOVE LUCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUSTAVO, che la difende unitamente all'avvocato PASOTTI GRAZIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di MILANO, depositata il 13/10/97, RG. n. 633/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Francesco Pecora, per delega depositata in udienza dell'avv. Romanelli, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza resa in data 9 novembre 1995 il G.I. del Tribunale di Milano nella causa civile insorta tra la Immobiliare Sasso s.r.l. e GI TO, LF CI TO, AR AN TO e MA RA TO (attori) e IT TO (convenuta) per lo scioglimento della comunione avente ad oggetto lo stabile sito in Milano alla Via Paolo Bassi 23, nominò l'Arch. RL CH consulente tecnico d'ufficio, conferendogli il seguente mandato:
"Esaminati atti e documenti di causa;
sentite le parti ed i loro eventuali consulenti;
eseguito ogni opportuno sopralluogo ed indagine;
assunte le necessarie informazioni, anche presso pubblici uffici;
dica il consulente se lo stabile sito in Milano, via Paolo Bassi, 23, sia o meno comodamente divisibile in natura tra le parti senza che la divisione comporti pesi, limitazioni, servitù o rilevanti opere di modifica. In caso di divisibilità dell'intero compendio formi tre porzioni immobiliari corrispondenti all'entità delle quote dei condividenti, e precisamente una porzione corrispondente ad una quota del 50% e due porzioni corrispondenti a quote del 25%. Precisi gli eventuali conguagli da porre a carico delle parti per il pareggio del valore delle quote". Accettato ed espletato il mandato conferitogli, il nominato consulente tecnico d'ufficio depositò in data 4 febbraio 1997 la relazione conclusiva con la nota degli onorari e delle spese, di cui chiese la liquidazione. In detta nota l'arch. CH precisò che, fermo il valore complessivo dello stabile da dividersi in lit/mil. 5.500 (in cifra tonda), "in considerazione del fatto che oggetto della perizia era la configurazione della ripartizione di n.28 unità immobiliari, dei valori di ciascuna unità al fine di realizzare tra gli aventi diritto le rispettive quote (50%, 25%, 25%) nonché i relativi conguagli, anche la quantificazione degli onorari rispetta il medesimo criterio". Successivamente, con separate note in data 25 febbraio e 18 marzo 1997, l'arch. CH, richiesto a chiarimenti in merito alla nota da liquidare, indicò al Giudice Istruttore sia le varie operazioni eseguite, necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli (analisi dello stato di fatto;
individuazione unità immobiliari;
rilievi cartografici;
verifica parametri;
verifica presso pubblici uffici;
stima unità; analisi quote proposte;
assegnazione quote) che la tariffa applicata, facendo riferimento agli artt. 11 e 13 del D.P.R. 27 luglio 1988, coordinandola con il tariffario dell'Ordine degli Architetti, d.m. 11 giugno 1987, ai coefficienti minimi di quest'ultimo, non essendovi alcuna previsione negli artt. 11 e 13 del D.P.R. 27 luglio 1988 relativa alla configurazione di una perizia particolareggiata ed analitica che prevedesse descrizioni, computi, relazione motivata integrata da specifiche e distinte dello stato e del valore delle singole strutture. Il giudice istruttore, richiamata la natura di munus publicum dell'incarico peritale non assimilabile all'esercizio della libera professione, aveva determinato e liquidato in complessive lit.15.000.000 le spettanze dovute al consulente tecnico d'ufficio: lit. 12.000.000 per onorari e lit.
3.000.000 per rimborso spese, oltre IVA come per legge, così come risultava dal relativo decreto 27 marzo 1997. Contro tale decreto - con cui il pagamento degli importi liquidati era stato posto "provvisoriamente a carico solidale delle parti" - propose opposizione la convenuta IT TO deducendo che l'istruttore erroneamente non avrebbe tenuto conto che nella specie si sarebbe trattato di una mera "perizia in materia di estimo", per cui al perito sarebbe spettato, ex art. 13 D.P.R. 352/1988 cit., solo un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato, onorario che nella specie "anche se si dovessero applicare le percentuali massime indicate nel detto articolato - sarebbe dovuto essere liquidato in misura non superiore a lit. 2.786.000": e ciò in quanto, quali che fossero stati i valori da considerare, il massimo tariffario si fermava a lit/mil. 1.000); e che in concreto non sarebbero state eseguite le attività indicate dal consulente tecnico d'ufficio.
A seguito della opposizione e nel contraddittorio con il consulente d'ufficio, il Tribunale - pur disattendendo l'assunto dell'opponente in ordine alla configurabilità della consulenza de qua come perizia estimativa, smentita per tabulas sia dalla domanda introduttiva del giudizio divisionale - con cui si era tra l'altro chiesto "lo scioglimento della comunione immobiliare ... in conformità ai patti intercorsi" laddove la convenuta, anche in riconvenzionale, chiedeva annullarsi tali pattuizioni e procedersi tout court alla occorrente divisione - e sia dal mandato conferito dall'istruttore oltre che dalla relazione di consulenza tecnica stessa, ha ritenuto peraltro che essa andasse unitariamente considerata come "perizia in tema di valutazione di patrimoni ex art. 3 citato D.P.R." senza alcuna considerazione dei singoli valori accertati e ritenuti per le diverse unità immobiliari periziate;
di conseguenza (non considerando comunque l'eccedenza di valore rispetto al limite massimo di lit/mil.
1.000 risultante dal citato disposto regolamentare), ha determinato "per scaglioni secondo l'art. 2 D.P.R. n.352/88 ridotti a metà (art. 3)" gli onorari dovuti in lit. 6.288.500, su un valore accertato dello stabile in oltre lit. cinque miliardi, fermo restando l'importo di lit.
3.000.000 per spese. Contro l'ordinanza del tribunale di Milano ricorre per cassazione CH RL con un unico articolato motivo;
resiste con controricorso TO IT.
Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge 8 luglio 1980 n.319, artt. 3 e 13, anche in riferimento al D.P.R. 27 luglio 1988 n.352, artt. 2, 3, 11 e 13, nonché al D.M. 11 giugno 1987 in tema di tariffe per gli architetti;
il tutto in relazione necessaria al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Costituzione, conseguentemente disatteso e violato. Si tratta di un'unica articolata censura con riferimento a quella parte dell'ordinanza impugnata con cui, nel determinare il compenso del C.T.U., il G.I. non ha conteggiato alcun compenso percentuale per la parte di prestazione professionale eccedente il valore di un miliardo, come fissato dall'art. 3 del D.P.R. n.352/1988, così determinando un'inammissibile discrasia tra la base di riferimento, cioè il valore effettivamente considerabile e utilizzabile, e l'entità del compenso relativo alla prestazione richiesta e resa:
tutto ciò in violazione dell'art. 2 l. n.319/1980, che prevede solo un contemperamento delle tariffe professionali, giustificato dalla natura pubblicistica dell'incarico di C.T.U., ma anche degli artt. 3 e 36 della Costituzione (disparità di trattamento tra prestazioni analoghe rispetto ai liberi professionisti;
diritto del lavoratore a retribuzione proporzionale a quantità e qualità del proprio lavoro). Il ricorrente invoca la disapplicazione in materia dell'art. 3 del D.P.R. n.352/1988. Il motivo è infondato.
Secondo l'insegnamento costante di questa Corte (cfr. sentenze n. 9558/1993; n. 4791/1994; n. 10277/1996), proprio in tema di valutazione di azienda, in applicazione delle tabelle previste dall'art. 3 D.P.R. n.352/1988, vige il principio secondo il quale lo scaglione massimo di valore fissato da 500 milioni a un miliardo, configura il limite massimo che non è possibile superare neppure quando la stima dell'azienda sia di ammontare superiore. In base a tale principio la Corte ha affermato che non compete al C.T.U. che ha redatto la stima di un'azienda di valore superiore al miliardo di lire, in base alle vacazioni, un compenso superiore a quello massimo computabile dall'applicazione degli artt. 2 e 3 della tariffa approvata con D.P.R. n.352/88, che prevedendo per tale attività un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, il maggiore dei quali va da 500 milioni a non oltre un miliardo di lire. Più recentemente questa Corte (cfr. sentenza 7214/1995) ha ribadito tale indirizzo per le perizie e consulenze in materia amministrativa, contabile e fiscale, in relazione all'art. 2 del D.P.R. n. 352/1988. Infondata è pure l'eccezione del ricorrente secondo la quale il tribunale avrebbe dovuto considerare non come unico il valore complessivo dello stabile da stimare, ma prendere come base di calcolo i singoli valori differenziati delle diverse unità. Questa Corte (cfr. sentenza n. 7837/1994) ha stabilito che la pluralità delle valutazioni affidate al consulente in tema di stima di un complesso immobiliare non esclude l'unicità dell'incarico, ma rileva unicamente ai fini della determinazione del compenso, che la legge fissa tra una misura minima ed una massima.
Quindi correttamente il Tribunale ha applicato il tetto massimo di L. 1 miliardo quale base di riferimento per il valore del bene oggetto della stima ai fini del calcolo del compenso a percentuale. La natura pubblicistica dell'incarico esclude il rinvio recettizio alle tariffe professionali previste per i liberi professionisti, alle quali non deve conformarsi il giudice nella liquidazione del compenso dovuto al consulente tecnico di ufficio.
La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza del 23 febbraio 1996 n. 41, ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.P.R. n.352/1988, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Cost.,
nella parte in cui stabilisce che, in assenza di prestazioni professionali previste nelle tabelle con retribuzione fissa o variabile, il compenso venga determinato dal giudice con il sistema delle vacazioni e con il divieto di liquidare più di quattro vacazioni al giorno, ribadendo quanto affermato nella sua precedente sentenza n. 88 del 10 giugno 1970 che dalla natura pubblicistica dell'incarico consegue che "il lavoro svolto dai consulenti tecnici di ufficio non si presta a rientrare in uno schema che involga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima".
Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in L.
2.183.100 di cui L. duemilioni per onorari.
Così deciso in Roma il 19.2.2001.
Depositato in cancelleria il 3 agosto 2001.