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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/05/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1676/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Elena Scuderi;
APPELLANTE
CONTRO
(p.iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Ferrara;
INTERVENIENTE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto n. 4727/2016, emesso dal Tribunale di Catania il 24 ottobre 2016, con il quale gli veniva ingiunto, in solido con altri e quale cofideiussore (giusta contratto del
18/7/2011) della ditta F.LI NZ s.r.l., il pagamento, in favore della
[...]
dell'importo di €. 503.772,23, oltre ad interessi e spese, preteso per il Controparte_3
mancato pagamento, a far data dal 18/1/2016, delle rate di restituzione del mutuo chirografario stipulato il 18/7/2011, ammontanti nel residuo ad €. 21.127,53, e a titolo di saldo debitore del conto corrente con apertura di credito n. 01.01.01431, per l'importo di €.
482.644,70.
L'opponente eccepiva la mancata prova del credito vantato, in ragione – quanto al contratto di conto corrente - della mancata produzione degli estrati conto scalari per tutta la durata del rapporto e – quanto al mutuo – della mancata produzione delle distinte contabili dalle quali potere risalire all'importo della sorte capitale, degli interessi e delle spese applicati.
Eccepiva, inoltre, la nuLItà delle lettere contratto del 7/10/2010 e del 18/7/2011, nonché del contratto di mutuo chirografario del 18/7/2011 perché non contenevano in tutte le pagine di cui erano composti la sottoscrizione del legale rappresentante della F.LI
NZ s.r.l.
Il contratto di apertura di credito in conto corrente e la documentazione ad esso correlata, nonché il contratto di mutuo chirografario, erano altresì nuLI per la mancanza della sottoscrizione della banca sulla copia ex adverso prodotta nel giudizio.
Assumeva che tali vizi comportavano la nuLItà dei contratti in questione “per mancanza del contratto scritto” e la non debenza del tasso di interesse pattuito, ai sensi dell'art. 117 TUB.
Deduceva, poi, che la dichiarazione integrativa per aumento del massimale della fideiussione non era sottoscritta in calce dal funzionario dalla banca, con evidente
2 violazione dell'art.117 T.U.
La fideiussione, inoltre, era nulla o inefficace per violazione dell'obbligo della Banca opposta, nei confronti del fideiussore, di fornire le adeguate informazioni sull'andamento del rapporto garantito.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.
Costituitasi in giudizio, contestava l'opposizione Controparte_3
proposta, chiedendone il rigetto.
Il giudizio, interrotto per l'intervenuta sottoposizione dell'opposta alla procedura di amministrazione straordinaria, veniva riassunto nei confronti di Controparte_1
cessionaria delle attività e passività della , la quale
[...] Controparte_3
insisteva nelle difese svolte dalla dante causa.
Con sentenza n. 1685/2021 del 15 aprile 2021 il Tribunale di Catania, preso atto dell'intervenuto recesso dalla garanzia fideiussoria, esercitato dal NZ il 29/3/2016 e della debenza, a quella data, dell'importo complessivo di €. 478.544,96, revocava il decreto ingiuntivo;
condannava l'opponente al pagamento della somma di €. 478.544,96, oltre ad interessi legali dalla domanda al soddisfo;
regolava le spese in base al principio di soccombenza.
ha interposto appello sulla base di cinque ragioni di censura. Parte_1
L'appellata non si è costituita in giudizio.
È intervenuta, giusta il disposto dell'art. 111 c.p.c., quale mandataria Controparte_2
di cessionaria del credito dedotto in Controparte_4
giudizio.
La causa, venuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/6/2023, ha subito quattro rinvii per la dedotta pendenza di trattative fra le parti.
Infine, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di , non Controparte_1
costituitasi in giudizio nonostante sia stata ritualmente chiamata a parteciparvi.
Ancora in rito, va esaminata l'eccezione afferente la mancata prova, da parte dell'interveniente, della titolarità del credito asseritamente ceduto.
L'eccezione è fondata.
3 Ed invero, è noto che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù – siccome nel caso di specie - di operazioni di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass.
Nn. 24794/2020, 20739/2022, 26127/2024).
Inoltre, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione (come nel caso di specie), ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a queLI oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a queLI oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. Cass. n.
17944/2023).
Ora, nel caso a mani, l'unico documento prodotto dall'interveniente, astrattamente idoneo a comprovare il passaggio della titolarità del credito da Controparte_1
a (per conto ed in qualità di gestore del
[...] Controparte_4
FIA italiano riservato denominato “P&G UTP MANAGEMENT”) è costituito dalla Gazzetta
Ufficiale del 29/4/2021, ove si legge che la predetta società ha stipulato in data 9/4/2020 con per azioni un contratto di cessione di Controparte_1
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del
30.04.1999, ed “In virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti non perfoming, ipotecari e chirografari, composto da posizioni secured e unsercured vantati nei confronti di debitori della Banca Cedente”, senza nessuna specifica indicazione che possa portare ad individuare la categoria dei crediti ceduti (la dizione “un portafoglio” è infatti eccessivamente generica) e. dunque, a verificare che il credito dedotto in causa rientri fra queLI oggetto del contratto di cessione.
Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione sostanziale della società interveniente.
Passando a scrutinare l'appello, con il primo motivo l'appellante assume che il
Tribunale ha errato nel ritenere provato il credito azionato dalla atteso che non era CP_1
4 stato prodotto l'originario contratto di conto corrente. Circostanza, questa, che avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'art. 117 TUB, dal NZ invocata.
Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, si fonda su un'eccezione nuova, formulata in spregio al disposto dell'art. 345 c.p.c., dovendosi in proposito considerare che l'opponente assumeva la mancata prova del credito vantato in ragione – quanto al contratto di conto corrente - della mancata produzione dell'estratto conto scalare per tutta la durata del rapporto e – quanto al mutuo
– della mancata produzione delle distinte contabili dalle quali potere risalire all'importo della sorte capitale, degli interessi e delle spese applicati, ed eccepiva la nuLItà dei contratti inter partes sotto il profilo del cd. contratto monofirma e dell'esistenza della firma nella sola pagina finale del contratto, mentre non ha mai dedotto la mancata redazione del contratto di conto corrente (la cui esistenza era pacifica) in forma scritta.
Con il secondo motivo viene censurata la mancata riunione, da parte del primo giudice, dei diversi giudizi di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, promossi dal debitore principale e dagli altri cofideiussori.
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di carattere meramente preparatorio, privi di contenuto implicante statuizioni sulla competenza, insuscettibili di impugnazione (poiché sprovvisti dei caratteri della decisorietà e definitività) e insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono (v., ex plurimis, Cass.
n. 29737/2024).
Con il terzo motivo viene riproposta la questione della nuLItà dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di mutuo perché non sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante della F.LI NZ e carenti di sottoscrizione da parte della CP_1
Il motivo è inammissibile.
Ed invero, il primo giudice ha ritenuto che “destituite di fondamento devono, altresì, ritenersi le eccezioni di invalidità sollevate dal NZ, con riferimento sia ai contratti bancari oggetto del procedimento monitorio, sia alla fideiussione rilasciata in favore della
. Controparte_3
Invero, quanto all'asserita nuLItà per carenza di sottoscrizione della Banca, la censura va in toto rigettata atteso che la ormai costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da
5 parte dell'istituto di credito non determina la nuLItà del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (Cass. Ord. n. 16070/2018).
Inoltre, con riguardo all'ipotesi di dichiarazione negoziale contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, va rammentato che poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art.
2702 c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso (cfr. Cass. n. 4886/2007).
Nel caso di specie, pertanto, la relativa doglianza di parte opponente non può trovare accoglimento”.
L'appellante, con il motivo proposto, non si confronta in alcun modo con la motivazione adottata, limitandosi a sostenere che i documenti indicati sono privi della sottoscrizione della banca e, “quindi, sono documenti monofirma cui consegue, per violazione dell'art. 117 G.lgs. 385/93 e dell'ar.t 1325 c.c., l'inapplicabilità, ai rapporti intrattenuti dalla F.LI NZ, delle condizioni contrattuali ivi inserite”.
Con il quarto motivo viene riproposta la questione, in primo grado sollevata nella comparsa conclusionale, della nuLItà della fideiussione, siccome riproduttiva delle clausole contenute nello schema ABI del 2002, ritenute illegittime con provvedimento n. 55 del
2005 della Banca d'Italia, allora responsabile dell'enforcement antitrust nel settore bancario, perché uniformemente applicate dalle banche italiane, in contrasto con l'art. 2, co. 2, lettera a), L. 287/1990.
Sul punto, il primo giudice ha ritenuto che “l'eccezione proposta dall'opponente, seppure ammissibile, non può trovare accoglimento e va, quindi rigettata.
Giova, infatti, evidenziare che qualora il fideiussore omnibus deduca la nuLItà dell'intera fideiussione perché questa riproduce le condizioni contrattuali dello schema ABI già ritenuto dalla Banca d'Italia -su parere dell'AGCM- in contrasto con l'art. 2 l. 287/1990 nel maggio 2005, la giurisprudenza pare assestarsi nel senso che grava sulla parte che invoca l'esistenza dell'intesa illecita l'onere probatorio che la “fideiussione oggetto di causa
6 sia applicazione di un'intesa concorrenziale fra banche effettivamente esistente e rilevante, per estensione e pervasività sul piano antitrust, ai sensi dell'art. 2 l. 287/1990”
(così Tribunale di Milano, n. 7796/2016). “L'onere della prova circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, costituente l'indefettibile presupposto della richiesta di nuLItà della fideiussione ex artt. 2 l. 287/1990 e 1419 c.c., grava sull'attore opponente” (Corte
d'Appello di Milano, n. 5039/2018), poiché, avendo tali provvedimenti natura amministrativa, è ad essi inapplicabile il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.
Secondo le regole proprie del giudizio civile, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione di intesa in relazione al disposto dell'art. 2 L. 287/90 non può che ricadere sulla parte che ha formulato detta contestazione. Ma questi, nel caso di specie, non ha fornito alcun elemento in tal senso, non ha prodotto in atti detti provvedimenti e argomentato sulla base del loro contenuto, essendosi piuttosto limitata ad una generica e non dimostrata riproduzione nel proprio contratto di fideiussione dello schema ABI.
I fideiussori avrebbero dovuto fornire elementi anche indiziari della sussistenza di una intesa tra soggetti operanti nel medesimo settore a fini anticoncorrenziali - tra cui la banca convenuta - e di riscontro alla conforme utilizzazione da parte delle banche di tale modello contrattuale all'epoca di sottoscrizione del contratto di fideiussione in esame. È questo ciò che costituisce il presupposto fattuale – ancorchè non sufficiente – della sussistenza di un'intesa.
Nel caso di specie l'opponente non ha assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra indicati.
Peraltro di recente la Suprema Corte sul punto ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nuLItà totale della fideiussione ritenendo che “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella CP_1 sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, tuttavia la nuLItà delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nuLItà dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti” (Cass. n.
24044/2019)”.
Sul punto, l'appellante assume che “deve darsi per assodato che la fideiussione in oggetto, riproducendo le disposizioni di cui agli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI, abbia dato attuazione ad un'intesa anticoncorrenziale illecita”, e che deve escludersi l'ipotesi di una
7 nuLItà solo parziale del contratto.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto dichiararsi inammissibile la produzione documentale effettuata nel presente grado di giudizio, in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c., avente ad oggetto
“il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il parere espresso dall'AGCM in ordine allo schema contratto ABI nonché, a titolo esemplificativo della sussistenza di intese tra banche poste in violazione della Legge 287/1990, lettere di fideiussione rilasciate da altre Banche”.
Ciò detto, i principi espressi dalla giurisprudenza nella materia possono qui sintetizzarsi in pochi passi: grava sulla parte che invoca l'esistenza dell'intesa illecita l'onere di provare che la fideiussione oggetto di causa sia applicazione di un'intesa anticoncorrenziale fra banche - v. Cass. n. 2305/2007); il provvedimento adottato dalla
Banca d'Italia prima della modifica di cui alla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di queLI emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale (v. Cass. n. 13846/2019), e costituisce anzi prova privilegiata dell'intesa restrittiva, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 3640/2009); il giudice del merito è tenuto a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o non attuazione della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass. n. 13846/2019); la riproduzione delle clausole vietate comporta la nuLItà, ex art. 1419 c.c., delle singole clausole della fideiussione che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nuLI dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti
(Cass. n. 41994/2021, resa a sezioni unite).
È evidente che, nel caso di specie, siccome correttamente rilevato dal Tribunale, la mancata produzione di qualsivoglia documento, onde potere verificare la fondatezza della deduzione svolta, impedisce l'esame della eccepita nuLItà (che, peraltro, può essere solo parziale, ove non si dimostri che in mancanza di quelle clausole le parti non avrebbero stipulato il contratto), posto che essa – ancorché rilevabile d'ufficio – deve essere necessariamente esaminata ex actis, ovverosia sulla base dei documenti tempestivamente prodotti dalla parte.
8 È conseguentemente infondato l'ultimo motivo del gravame, afferente le spese, avendo il primo giudice fatto buon governo del principio della soccombenza.
Quanto alle spese del grado, esse vanno compensate nel rapporto fra le parti costituite, e dichiarate irripetibili nei confronti dell'appellata vittoriosa contumace.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1685/2021 in data 15/4/2021 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione sostanziale dell'interveniente;
- Rigetta l'appello proposto;
- Compensa fra le parti costituite le spese del grado, che dichiara irripetibili nei confronti dell'appellata contumace.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 7 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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