Articolo 7 della Costituzione
Articolo 6Articolo 8
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1 gennaio 1948
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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