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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10981 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.44307/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
, elettivamente domiciliato nello Studio dell'Avv. Parte_1
DE FA sito in Andria, in Piazza Ruggero Settimo 12, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso .
RICORRENTE E Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Emilia Principe, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12
RESISTENTE
all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 30.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c e contestuale domanda cautelare depositato in data 2.12.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe Contr conveniva in giudizio il avanzando le seguenti conclusioni : “C H I E D E Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione alla quale le parti sono tenute a comparire di persona in contraddittorio con il
[...]
, con sede sul Viale Trastevere n.76 di Roma, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, e con l' , con sede in Viale Giorgio Controparte_2 Ribotta, 41 di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi domiciliati in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, 12, voglia:
- PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 89/2024 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/2027, nella parte in cui – con particolare riferimento alle
“Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale ATA– prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all'aspirante A.T.A. – che hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (appunto definiti “non in costanza di nomina”) – di far valutare detto periodo di servizio civile, in termini di punteggio, nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente, che ha prestato servizio civile dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica, al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della miglior collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (Vigenti nel triennio 2024/2027) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva
“non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0, 50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva – di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. di interesse;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio civile di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
- Emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. “ Deduceva al riguardo il ricorrente:
• che in data 8.7.2015 aveva conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Nuzzi di Andria;
• che successivamente aveva prestato il servizio civile dall'11.2.2018 al 31.8.2019; • che aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di istituto per il triennio 2024-2027 per il personale Amministrativo tecnico e Ausiliario trasmettendo la documentazione all'istituto Comprensivo ON IN di Roma;
• che la procedura di predisposizione delle graduatorie applicata dal valutava in misura inferiore il servizio militare e i servizi CP_1 sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di servizio rispetto al servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di servizio;
• che in particolare nella graduatoria al ricorrente era stato assegnato il punteggio di 7,60 per il profilo di assistente amministrativo mentre avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 13,00 in ordine al profilo di assistente amministrativo (7,00 punti derivanti dalla valutazione dei titoli e 6 punti per il servizio civile svolto dal 11/02/2018 al 31/08/2019) mentre, in ordine al profilo di collaboratore scolastico il punteggio da attribuire non era quello riconosciuto di 6,60 ma quello di 12,00 (6,00 punti derivanti dalla valutazione dei titoli e 6 punti per il servizio civile svolto dal 11/02/2018 al 31/08/2019). Premessi tali fatti deduceva che aveva diritto alla maggiorazione del suo punteggio per il servizio civile prestato ai sensi dell'art.485 comma 7 del D.Lgs 297/1994 che prevedeva che il servizio di leva era “valido a tutti gli effetti”. Chiedeva quindi la disapplicazione della normativa del DM 89/2024 che contrariamente alla norma primaria prevedeva che il servizio di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge prestato “non in costanza di rapporto” venisse computato in misura differente rispetto a quello svolto “in costanza di nomina”. Deduceva la sussistenza del periculum in mora in quanto con la nuova graduatoria, approvata in data 13 settembre 2024 si era collocato nuovamente in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al triennio 2024-2027. Deduceva che pertanto la mancata attribuzione in suo favore del punteggio corretto gli aveva precluso la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione. Deduceva che i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo avrebbero determinato il permanere di una situazione antigiuridica, ma avrebbero altresì pregiudicato il suo diritto di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare. Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate. Contr Nel giudizio cautelare il malgrado la rituale notifica via pec del ricorso e del decreto di fissazione della udienza della domanda cautelare effettuata in data 11.12.2024 non si costituiva. Il giudice con ordinanza del 13.1.2025 rigettava la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente rinviando ogni valutazione sulle spese all'esito del giudizio di merito fissato per la discussione alla udienza del 9.5.2025.. Contr Si costituiva nel giudizio di merito in data 29.4.2025 il contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Richiamava al riguardo precedenti di Cassazione e di merito che allegava. Alla udienza del 9.5.2025 parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste e il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 30.10.2025 con termine per note. Alla udienza del 30.10.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
Come già evidenziato con l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare, ritiene questa giudice sulla base della recente sentenza della Corte di Cassazione n.22429/2024 dell'8.8.2024 di dover modificare il proprio precedente orientamento aderendo al più recente orientamento della Corte di Cassazione . La Cassazione nella sentenza n.22429/2024 ha infatti espresso il seguente principio di diritto: “«in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». La Corte ha analizzato compiutamente la fattispecie oggetto di causa e anche i precedenti giurisprudenziali in materia evidenziando che vi erano delle differenze in detti precedenti in ordine all'oggetto di causa. La Corte ha infatti precisato: “3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni
- sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica. ( Corte di Cassazione sentenza 22429/2024.) Tali considerazioni son o state confermate anche dalla Ordinanza n.9738/2025 della cassazione che ha precisato “ 8. il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); d'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma;
” Infine più di recente la Corte di Cassazione ha ulteriormente confermato tali principi precisando “… l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai sensi dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, il servizio militare deve essere equiparato a quello prestato «negli impieghi civili presso enti pubblici» anche nell'ipotesi in cui non sia reso in costanza di un rapporto già costituito (cfr. Cass. n. 5679/2020; Cass. n.41894/2021; Cass. n. 8586/2024; Cass. n. 22429/2024 che ha ribadito il principio ma, al tempo stesso, ha ritenuto legittimo il d.m. n. 50/2021 che, per il personale ATA, opera una distinzione, quanto all'entità del punteggio, fra servizio militare reso in costanza di rapporto e servizio prestato in assenza di rapporto di impiego già costituito). …” ( Corte di Cassazione Ordinanza n.11714/2025.) Pertanto, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione e sopra richiamati ai quali si ritiene di aderire il ricorso deve essere rigettato. L'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti e la novità del nuovo orientamento espresso anche dalla Corte di Cassazione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 30.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.44307/2024 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
, elettivamente domiciliato nello Studio dell'Avv. Parte_1
DE FA sito in Andria, in Piazza Ruggero Settimo 12, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso .
RICORRENTE E Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Emilia Principe, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, via dei Portoghesi, 12
RESISTENTE
all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 30.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c e contestuale domanda cautelare depositato in data 2.12.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe Contr conveniva in giudizio il avanzando le seguenti conclusioni : “C H I E D E Che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione alla quale le parti sono tenute a comparire di persona in contraddittorio con il
[...]
, con sede sul Viale Trastevere n.76 di Roma, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, e con l' , con sede in Viale Giorgio Controparte_2 Ribotta, 41 di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi domiciliati in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, 12, voglia:
- PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 89/2024 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/2027, nella parte in cui – con particolare riferimento alle
“Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale ATA– prevede che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all'aspirante A.T.A. – che hanno maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (appunto definiti “non in costanza di nomina”) – di far valutare detto periodo di servizio civile, in termini di punteggio, nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente, che ha prestato servizio civile dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica, al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della miglior collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (Vigenti nel triennio 2024/2027) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva
“non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0, 50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva – di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. di interesse;
- CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio civile di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
- Emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. “ Deduceva al riguardo il ricorrente:
• che in data 8.7.2015 aveva conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico Nuzzi di Andria;
• che successivamente aveva prestato il servizio civile dall'11.2.2018 al 31.8.2019; • che aveva presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di istituto per il triennio 2024-2027 per il personale Amministrativo tecnico e Ausiliario trasmettendo la documentazione all'istituto Comprensivo ON IN di Roma;
• che la procedura di predisposizione delle graduatorie applicata dal valutava in misura inferiore il servizio militare e i servizi CP_1 sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di servizio rispetto al servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di servizio;
• che in particolare nella graduatoria al ricorrente era stato assegnato il punteggio di 7,60 per il profilo di assistente amministrativo mentre avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 13,00 in ordine al profilo di assistente amministrativo (7,00 punti derivanti dalla valutazione dei titoli e 6 punti per il servizio civile svolto dal 11/02/2018 al 31/08/2019) mentre, in ordine al profilo di collaboratore scolastico il punteggio da attribuire non era quello riconosciuto di 6,60 ma quello di 12,00 (6,00 punti derivanti dalla valutazione dei titoli e 6 punti per il servizio civile svolto dal 11/02/2018 al 31/08/2019). Premessi tali fatti deduceva che aveva diritto alla maggiorazione del suo punteggio per il servizio civile prestato ai sensi dell'art.485 comma 7 del D.Lgs 297/1994 che prevedeva che il servizio di leva era “valido a tutti gli effetti”. Chiedeva quindi la disapplicazione della normativa del DM 89/2024 che contrariamente alla norma primaria prevedeva che il servizio di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge prestato “non in costanza di rapporto” venisse computato in misura differente rispetto a quello svolto “in costanza di nomina”. Deduceva la sussistenza del periculum in mora in quanto con la nuova graduatoria, approvata in data 13 settembre 2024 si era collocato nuovamente in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della nuova graduatoria, relativa al triennio 2024-2027. Deduceva che pertanto la mancata attribuzione in suo favore del punteggio corretto gli aveva precluso la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione. Deduceva che i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo avrebbero determinato il permanere di una situazione antigiuridica, ma avrebbero altresì pregiudicato il suo diritto di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare. Avanzava quindi le conclusioni sopra indicate. Contr Nel giudizio cautelare il malgrado la rituale notifica via pec del ricorso e del decreto di fissazione della udienza della domanda cautelare effettuata in data 11.12.2024 non si costituiva. Il giudice con ordinanza del 13.1.2025 rigettava la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente rinviando ogni valutazione sulle spese all'esito del giudizio di merito fissato per la discussione alla udienza del 9.5.2025.. Contr Si costituiva nel giudizio di merito in data 29.4.2025 il contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. Richiamava al riguardo precedenti di Cassazione e di merito che allegava. Alla udienza del 9.5.2025 parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste e il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 30.10.2025 con termine per note. Alla udienza del 30.10.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
Come già evidenziato con l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare, ritiene questa giudice sulla base della recente sentenza della Corte di Cassazione n.22429/2024 dell'8.8.2024 di dover modificare il proprio precedente orientamento aderendo al più recente orientamento della Corte di Cassazione . La Cassazione nella sentenza n.22429/2024 ha infatti espresso il seguente principio di diritto: “«in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto». La Corte ha analizzato compiutamente la fattispecie oggetto di causa e anche i precedenti giurisprudenziali in materia evidenziando che vi erano delle differenze in detti precedenti in ordine all'oggetto di causa. La Corte ha infatti precisato: “3. Ciò posto, si rileva che i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere - in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza.
4. Il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni
- sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”.
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica. ( Corte di Cassazione sentenza 22429/2024.) Tali considerazioni son o state confermate anche dalla Ordinanza n.9738/2025 della cassazione che ha precisato “ 8. il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); d'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma;
” Infine più di recente la Corte di Cassazione ha ulteriormente confermato tali principi precisando “… l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai sensi dell'art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, il servizio militare deve essere equiparato a quello prestato «negli impieghi civili presso enti pubblici» anche nell'ipotesi in cui non sia reso in costanza di un rapporto già costituito (cfr. Cass. n. 5679/2020; Cass. n.41894/2021; Cass. n. 8586/2024; Cass. n. 22429/2024 che ha ribadito il principio ma, al tempo stesso, ha ritenuto legittimo il d.m. n. 50/2021 che, per il personale ATA, opera una distinzione, quanto all'entità del punteggio, fra servizio militare reso in costanza di rapporto e servizio prestato in assenza di rapporto di impiego già costituito). …” ( Corte di Cassazione Ordinanza n.11714/2025.) Pertanto, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione e sopra richiamati ai quali si ritiene di aderire il ricorso deve essere rigettato. L'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti e la novità del nuovo orientamento espresso anche dalla Corte di Cassazione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma 30.10.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso