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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/11/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato, all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc e riservato il termine per il deposito della pronuncia ai sensi dell'ultimo comma della norma da ultimo menzionata, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 342 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA già Parte_1 Parte_2
(c.f. e p.i. , in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dagli Parte_3 avv.ti Daniela Ida Savasi e Francesca Laura Dionigi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi difensori, in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 13, in forza di procura speciale da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo
- OPPONENTE -
E
(c.f. ) rappresentata e difesa da sé Controparte_1 C.F._1 medesima ex art. 86 cpc e domiciliata presso il proprio studio, in Cosenza alla Via
IC ER n. 123/O
- OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1127/2024 del Tribunale di
Cosenza, emesso a definizione del procedimento monitorio n. 3440/2024 RG.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 3.11.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
1 Per l'opponente (conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione e in quest'ultima udienza richiamate): “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in integrale accoglimento della presente opposizione, In via preliminare, - accertare e dichiarare l'incompetenza ratione materiae del Tribunale di Cosenza a favore della Sezione Specializzata delle Imprese del Tribunale di Catanzaro e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto per Parte_1
l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre in via preliminare, in ogni caso, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione, essendo l'opposizione fondata su prova scritta oltrechè di pronta soluzione;
Nel merito: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda proposta dell'Avv.
nei confronti di ora Controparte_1 Parte_2 [...]
per i motivi sopra esposti, argomentati e provati, e per l'effetto Parte_1 annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1127/2024 emesso dal Tribunale di
Cosenza in persona del Giudice Dott.ssa Germana Maffei in data 25/12/2024 siccome infondato in fatto per le causali indicate nella parte motivata in narrativa, e comunque rigettare qualsivoglia domanda di condanna per le suddette causali;
Nel merito in via subordinata -Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse qualificare le anticipazioni di cui è causa come finanziamento accertare o e dichiarare che
l'asserito credito su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto non è esigibile per i motivi indicati nel presente atto ed in particolare per l'applicabilità al caso di specie del principio di postergazione ex art. 2467 c. c., e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. - In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”;
Per l'opposta (conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione e in quest'ultima udienza richiamate): “Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, piaccia al Giudice adito, In via preliminare: - Confermare la competenza del Tribunale Adito per il titolo oggi in contestazione E/O nella denegata ipotesi di accoglimento dell'incompetenza del Tribunale oggi adito, si chiede sin d'ora la compensazione delle spese con concessione termine per la riassunzione del giudizio davanti al
Tribunale competente;
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto, conferendo al
2 medesimo il titolo della immediata esecutività. Col favore delle spese e competenze tutte del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso telematicamente depositato in data 6.12.2024 l'avv. , Controparte_1 premesso di essere stata proprietaria della società Isca Aircraft Maintenance srl, acquistata in data 05/05/2023 dalla anch'essa di sua Parte_2 proprietà; premesso, altresì, che tale ultima società con atto a rogito del notaio
[...] veniva ceduta a chiedeva emettersi nei confronti Per_1 Parte_3 della ingiunzione al pagamento della somma di euro Parte_2
55.166,79, da lei anticipata in favore della Isca Aircraft Maintenance srl, poi confluita nella e regolarmente risultante dal bilancio depositato Parte_2 in data 27/05/2024 presso la Camera di Commercio di Cosenza nella voce “debiti”.
1.1 Avverso il decreto ingiuntivo emesso in accoglimento del predetto ricorso interponeva opposizione la (già Parte_1 Parte_2
eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Cosenza
[...] all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di domanda da proporre dinanzi al Tribunale delle Imprese di Catanzaro, per effetto dell'art. 2 d.l. 24 gennaio
2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge n. 17 del 2012. Nel merito,
l'opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda sottesa al ricorso per ingiunzione, in quanto la stessa avv. deduceva CP_1 di aver effettuato anticipazioni in favore della Isca Aircraft Maintenance srl, non della e il relativo debito, comunque contestato in punto di Parte_2 quantum debeatur, non poteva considerarsi incluso nella cessione di azienda del
3.5.2023, in quanto estraneo all'attività aziendale. Deduceva, infine,
l'inammissibilità di qualsiasi pretesa creditoria dell'opposta, posto che, in data
1.7.2024, contestualmente alla cessione delle quote societarie da parte dell'avv.
in favore di veniva sottoscritto un accordo CP_1 Parte_3 finalizzato a definire, secondo la prospettazione dell'opponente, ogni obbligazione pendente.
Si costituiva l'avv. , resistendo all'eccezione di incompetenza per territorio e CP_1 ribadendo la sussistenza del credito oggetto di ricorso per ingiunzione.
Nel corso del giudizio era denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e fissata udienza per la discussione orale alla luce dell'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente.
3 2. L'opposizione è fondata in punto di incompetenza di questo Tribunale rispetto alla domanda sottesa al ricorso per ingiunzione e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali
(cfr., tra le tante, Cass. 2421/2006). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così
Cass., Sez. Un., 13533/2001).
Proprio perché attore sostanziale nell'eventuale successivo giudizio di opposizione, il ricorrente in monitorio è tenuto alla corretta individuazione del giudice competente rispetto alla propria domanda, in forza del disposto dell'art. 637 cpc (che radica la competenza a conoscere del ricorso per ingiunzione in capo al giudice che sarebbe competente a conoscere della domanda nelle forme ordinarie).
Orbene, nella vicenda di specie la domanda sottesa al ricorso per ingiunzione aveva ad oggetto la restituzione di finanziamenti fatti dalla (all'epoca amministratrice nonché socia unica, per come ricavabile dalla visura in atti) in favore della CP_1 società Isca Aircraft Maintenance srl, poi acquistata dalla Parte_2
La stessa attrice in senso sostanziale riconosce la soggezione dei finanziamenti
[...] fatti alla disciplina di cui all'art. 2467 c.c., per come codificato nello statuto della prodotto quale all. 4 (art. 7). Parte_2
Deve, pertanto, affermarsi la soggezione della domanda alla competenza per materia del Tribunale delle Imprese.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 14468/2019) i finanziamenti erogati dai soci in favore della società danno luogo ad un rapporto di debito/ credito riconducibile al concetto di "rapporti societari" di cui al d.lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a) (come modificato dalla L. n. 27 del 2012 di conversione del D.L. n.
1 del 2012), che integra una "nozione generale", rispetto alla quale le specifiche
4 ipotesi elencate, di seguito alla formula "ivi compresi", svolgono una funzione meramente esplicativa (cfr. anche Cass. 13956/2016; 20441/2018, 2759/2016,
14369/2015). Ciò in quanto i finanziamenti dei soci a favore della società sono soggetti, in punto di restituzione, non alle comuni regole di diritto civile, bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 2467 c.c., condizionata proprio dalla peculiarità del rapporto intercorrente tra socio e società, derivante dal potere di informarsi sugli
"affari sociali" di cui istituzionalmente dispone il socio delle s.r.l. a a differenza di quanto accade, di regola, per il comune creditore. Dovendosi, poi, radicare la competenza sulla base del “pettitum sostanziale” della domanda, irrilevante appare il fatto che in bilancio i debiti verso la socia fossero riportati assieme ai debiti verso fornitori, senza alcuna distinzione contabile.
La riconosciuta incompetenza del Tribunale di Cosenza impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice incompetente (è, infatti, pacifico che rientri nell'ambito della vera e propria questione di competenza la relazione che si pone – come nella fattispecie - tra un Tribunale privo di Sezione specializzata in materia di impresa e il Tribunale in cui abbia sede la menzionata Sezione specializzata: Cass. 6125/2024; Cass., Sez. Un., 19882/2019). Ciò giustifica la pronuncia di sentenza anziché di ordinanza per la decisione sulla questione di competenza, essendo la competenza del giudice adito presupposto di emissione dell'ingiunzione ante causa. Va, comunque, assegnato termine per la riassunzione dinanzi al giudice territorialmente competente, con la precisazione che quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. 1121/2022).
Resta assorbita ogni diversa questione.
3. La peculiarità della vicenda all'esame del Tribunale e la chiusura in rito del processo impongono la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sull'opposizione interposta da già Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1127/2024 del Parte_2
Tribunale di Cosenza, emesso a definizione del procedimento monitorio n.
3440/2024 RG, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
5 1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Dichiara, rispetto alla domanda sottesa al ricorso per ingiunzione, l'incompetenza del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Catanzaro, sez. specializzata in materia di imprese, fissando per la riassunzione il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza;
3. Dichiara compensate le spese e competenze di lite;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 04/11/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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