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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5473/2023 depositato il 09/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
"EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a."
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE SANZIONE n. 2023 EQG GCG 00001250038
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato l'11.9.2023 ad "EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a." e depositato il
Ricorrente_19.12.2023 nella Segreteria di questa Corte di Giustizia la sig.ra , con l'assistenza tecnica dell'Avv. Difensore_1, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di irrogazione, ex art. 248, comma 3 bis, del T.U. emanato con D.P.R. n. 115/2002, di una sanzione di € 1.036,00 notificatole dalla predetta s.p.a. il 12.6.2023, conseguente al mancato pagamento del contributo unificato relativo al procedimento iscritto al n. 21036/2017 R.G. del Tribunale di Palermo, da lei introdotto.
"EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a.", pur avendo chiesto ed ottenuto l'accesso al fascicolo informatico del processo (così mostrando di aver ricevuto la notificazione del ricorso), non si è costituita in giudizio.
All'udienza camerale del 12.9.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dal tenore dell'atto di citazione emerge che, in effetti, il succitato processo n. 21036/2017 R.G. svoltosi avanti al Tribunale di Palermo concerne un'azione revocatoria esercitata per conservare la garanzia patrimoniale di un credito di lavoro vantato dall'odierna ricorrente nei confronti del soggetto in quel processo convenuto, con conseguente applicazione a tale processo dell'esenzione prevista dall'art. 10 della L. n. 533/1973, norma da interpretarsi estensivamente così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 227/2001-.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e all'attività difensiva svolta, si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo, nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014-.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna "EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a." a pagare alla sig.ra Ricorrente_1 le spese del giudizio, che liquida in € 552,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5473/2023 depositato il 09/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
"EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a."
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE SANZIONE n. 2023 EQG GCG 00001250038
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato l'11.9.2023 ad "EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a." e depositato il
Ricorrente_19.12.2023 nella Segreteria di questa Corte di Giustizia la sig.ra , con l'assistenza tecnica dell'Avv. Difensore_1, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di irrogazione, ex art. 248, comma 3 bis, del T.U. emanato con D.P.R. n. 115/2002, di una sanzione di € 1.036,00 notificatole dalla predetta s.p.a. il 12.6.2023, conseguente al mancato pagamento del contributo unificato relativo al procedimento iscritto al n. 21036/2017 R.G. del Tribunale di Palermo, da lei introdotto.
"EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a.", pur avendo chiesto ed ottenuto l'accesso al fascicolo informatico del processo (così mostrando di aver ricevuto la notificazione del ricorso), non si è costituita in giudizio.
All'udienza camerale del 12.9.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dal tenore dell'atto di citazione emerge che, in effetti, il succitato processo n. 21036/2017 R.G. svoltosi avanti al Tribunale di Palermo concerne un'azione revocatoria esercitata per conservare la garanzia patrimoniale di un credito di lavoro vantato dall'odierna ricorrente nei confronti del soggetto in quel processo convenuto, con conseguente applicazione a tale processo dell'esenzione prevista dall'art. 10 della L. n. 533/1973, norma da interpretarsi estensivamente così come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 227/2001-.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e all'attività difensiva svolta, si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo, nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G. n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014-.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna "EQUITALIA GIUSTIZIA s.p.a." a pagare alla sig.ra Ricorrente_1 le spese del giudizio, che liquida in € 552,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico