Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/07/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1822/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SCANNONE MICHELE, e Avv CARNEVALI SABRINA
-parte attrice - contro
), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. CINGOLANI CRISTINA, e CP_2
-parte convenuta in persona del legale rapp.te con Controparte_3 P.IVA_2
l'avv Piero Novelli
Terza chiamata in causa
Avente ad oggetto: risarcimento danni ex art 2051 cc
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note sostitutive ex art 127 ter cpc depositate per l'udienza del 06.12.24
Per parte attrice accertata e dichiarata la responsabilità civile del CP_1
(cod. fisc.: ) sito in Civitanova Marche in Viale Vittorio
[...] P.IVA_1
Veneto n. 232-252,ex art. 2051 cc o in subordine ex art. 2043 cc in ordine al
1
) sito in Civitanova Marche in Viale Vittorio Veneto n. 232-252 al P.IVA_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali,non patrimoniali, morali, esistenZIli, biologici, ed anche da mancato godimento della vacanza programmata e non usufruita appieno, ed in ogni caso di ogni e qualsiasi danno previsto dall'ordinamento giuridico e di ogni e qualsiasi spesa o danno connessi all'illecito in favore della SI.ra , danni quantificati in € Parte_1
22.793,00, comprensivi delle spese mediche sostenute e della spese relative alla vacanza di cui la medesima attrice non ha potuto godere appieno a causa dello stato di malattia conseguenza del sinistro che l'ha suo malgrado coinvolta, o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta giusta dal Giudice, anche con valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., con rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto illecito fino al saldo.Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per parte convenuta
- respingere la domanda attrice spiegata nei confronti del
[...]
, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto, Controparte_4
con vittoria dei compensi e delle spese di giudizio, o in via meramente subordinata accertare e dichiarare il concorso di colpa della danneggiata con conseguente riduzione del risarcimento dei danni ex art. 1227 1° comma cod. civ., con vittoria in ogni caso delle spese e competenze di lite;
- nella denegata e non concessa ipotesi in cui venga dichiarata una qualsivoglia responsabilità del per i fatti e le vicende agitate dalla Controparte_1
sig.ra , dichiarare tenuta al relativo pagamento, o al Parte_1
rimborso in favore dello stesso, la compagnia assicuratrice
[...]
Controparte_5
, con Sede Legale e Direzione Generale in Milano -Via Benigno Crespi n.
[...]
23 (Cod. Fisc. e P. IVA – pec: P.IVA_2
2 , in persona del legale rappresentante pro- Email_1
tempore, in forza della chiamata a garanZI e manleva effettuata affinché tale
Compagnia lo tenga indenne da tutte le eventuali conseguenze pregiudizievoli della lite che venissero addebitate al e quindi provveda Controparte_1
a pagare o lo rimborsi di quanto in denegata ipotesi lo stesso CP_1
convenuto sia condannato a pagare in accoglimento delle domande attrici per sorte, capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio.
Per il terzo chiamato in causa nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
in subordine, accertarsi il concorso di colpa ex art. 1227, primo comma e/o secondo comma, c.c. di parte attrice e diminuire il risarcimento dovuto dal convenuto per la quota di colpa di parte attrice;
Controparte_1
nel caso di condanna della alla manleva in favore dell'assicurato CP_3
applicarsi massimale, franchigie o scoperti e tutte le altre Controparte_1
condizioni contrattuali.
In rito ammettersi tutte le istanze istruttorie richieste e non ammesse con il rigetto di tutte le istanze istruttorie avversarie”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio il sito in Parte_1 Controparte_1
Civitanova Marche al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti in data 08.08.2019 a seguito di una caduta verificatasi mentre camminava a piedi lungo un vialetto di proprietà del ma CP_1
accessibile a tutti, che dal civico 232 di Corso Vittorio Veneto conduce verso il lungomare .
Riferiva l'attrice di essere inciampata a causa di un avvallamento della strada, scarsamente illuminata in quel tratto e di aver riportato lesioni come refertate in atti da cui derivavano danni quantificati in € 22.973,00 o nella minore o maggiore somma da accertarsi in corso di causa.
3 Si costituiva in giudizio il condominio il quale contestava la domanda CP_1
attorea chiedendo il rigetto della stessa e in via subordinata in caso di riconoscimento della responsabilità, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile al fine di essere manlevato in caso di condanna.
Autorizzata la chiamata in causa , si costituiva in giudizio la compagnia d'assicurazione la la quale contestava la domanda attorea Controparte_3
chiedendone il rigetto, in via subordinata chiedeva accertarsi i il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento .
La sentenza viene redatta ai sensi dell'art 132 cpc come novellato dalla legge
69/09, mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione, senza necessità di ripercorrere le varie fasi del processo se non laddove necessario alla miglior comprensione della vicenda
Il compendio probatorio è costituito dalla documentazione offerta in atti dalle parti e dalle prove orali assunte in giudizio nonché dalla ctu medico legale esperita in corso di causa .
Risulta confermato, in punto di fatto, che la sera del Parte_1
08.08.19 mentre si trovava a transitare, insieme al marito Parte_2
lungo il corso Vittorio Veneto, giunta all'altezza del civico 232 svoltasse per un vicolo che conduce verso il lungomare e li cadesse a terra. Da qui trae origine la presente pretesa risarcitoria avanzata ai sensi dell'art 2051 e 2043 cc nei confronti del , quale proprietario e custode della strada, in quanto CP_1
l'attrice lamenta di essere caduta ed aver riportato le lesioni (come refertate l'indomani dal punto di assistenza di Sant'Elpidio a mare e poi dal PS del nosocomio di Fermo), inciampando a causa dell'avvallamento presente lungo la stradina e della scarsa illuminazione della stessa .
Si osserva come, in tema di responsabilità ai sensi dell' art 2051, al danneggiato competa la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia del bene nonché del nesso causale fra il bene in custodia e il danno subito, mentre spetta al convenuto dimostrare l'eventuale esistenza del caso fortuito, ovvero di un fatto
4 estraneo imprevedibile ed eccezionale idoneo ad interrompere il nesso causale, tale da escluderne la responsabilità del custode ( cfr Cass Civ 18865 /15)
Nel caso in esame non è contestata la appartenenza al convenuto CP_1
della stradina, teatro del sinistro, nonché il fatto che tale strada fosse accessibile al pubblico transito dei pedoni, tanto che su detta strada insiste l'ingresso di un ristorante denominato, all'epoca dei fatti, “ Gli amici del gatto”
La domanda attorea, tuttavia non appare sufficientemente provata e non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Non è emersa prova certa circa il nesso causale tra l'evento lesivo e le condizioni della cosa in custodia, ovvero se le condizioni della strada come rappresentate nelle foto, siano stata la causa determinante della caduta, nè
l'esatto punto in cui si sarebbe determinata la caduta.
La dinamica descritta dai testi, che pure riferivano di aver visto la Parte_1
cadere all'ingresso della strada, non appare sufficiente a dimostrare la relazione tra il bene e l'evento di danno, ovvero tra lo stato di sconnessione della strada e la caduta, non avendo i testi riferito sulle modalità della caduta o meglio sulla causa della stessa, tale da consentire di escludere qualsiasi altra ragione che potesse determinare una perdita di equilibrio della attrice, limitandosi le dichiarazioni a mere deduzioni ex post, sull'esistenza di un avvallamento sulla strada dove si è verificato il sinistro
I testi escussi in giudizio, riferivano di trovarsi in compagnia della la sera del 08.08.19, avendo cenato poco prima tutti insieme in un Parte_1
ristorante, confermavano di aver imboccato quella stradina che da Via
Veneto “taglia” verso il lungomare , dove l'attrice cadeva a terra, subito dopo essere entrata su detto viottolo .
In particolare il teste , coniuge della Parte_2 Parte_1
sentito all'udienza del 17.02.23 riferiva:
“ è caduta sul tratto in questione , più o meno a circa due o tre metri , Pt_1
imboccata la traversa da Via Vento “ e poi, ancora, rispondendo al capitolo articolato da parte attrice “ Io ho visto cadere mia moglie in quanto mi trovavo a
5 fianco a lei un po' più indietro . Ho visto che è andata giù a peso morto . ho visto che ha battuto il mento . ricordo che ho visto le gambe che hanno battuto dietro alla nuca di mia moglie” ( cfr verbale udienza del 17.02.23)
Mentre il teste sentito alla medesima udienza, che pure riferiva di Tes_1
essere presente all'accaduto , precisava di aver visto la attrice già caduta a terra, non sapendo precisare le modalità dell'accaduto.
La teste , sentita all'udienza del 10.05.23, riferiva Testimone_2
“Eravamo appena entrati nel vialetto , non so dire se avessimo percorso due metri o meno , ho visto mia ZI che si trovava davanti a me, cadere prima in ginocchio e poi accasciarsi da un lato battendo il viso “ e ancora “ All'inizio non ci avevo fatto caso poi dopo che mia ZI è caduta ho visto se ci fosse qualcosa a terra ed ho notato che vi era una rottura della strada , che correva dritto a noi lungo la stradina “.
Le dichiarazioni sopra richiamate non appaiono conclusive ai fini della prova della certa riconducibilità della caduta al dissesto stradale;
nessuno dei testi ha riferito di aver visto come l'attrice perdesse l'equilibrio o dove poggiasse il piede nell'avvallamento ed esattamente su quale punto del tratto di strada, pure rappresentata, nelle foto limitandosi a riferire di aver verificato, dopo la caduta, la presenza di una sconnessione sulla strada, circostanza questa che non prova automaticamente la sussistenza di un nesso causale con quanto accaduto.
Peraltro la descrizione della caduta sopra riferita dai testi, non si concilia con l'essere inciampata, come dichiarato dalla parte attrice nell'atto introduttivo .
Il materiale probatorio valutato e gli elementi probatori acquisiti in giudizio non consentono di ritenere fondata la pretesa attorea,
Le circostanze riferite dai testi e la carenza di elementi probatori in ordine alla relazione causale, come sopra rappresentati, consentono una compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti, così pure tra convenuto e terzo chiamato, in ragione della sussistenza del rapporto contrattuale di assicurazione mentre vanno definitivamente poste a carico della sola parte attrice le spese della ctu,
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P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata decidendo in composizione monocratica sulla domanda proposta da , Parte_1
-rigetta la domanda.
Dichiara compensate le spese di lite tra le parti .
Pone definitivamente a carico della parte attrice i costi di ctu
Così deciso in Macerata il 30/06/2025 .
Il giudice
Silvia Mosconi
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