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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2225 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. VOLPI GUIDO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'Avv. MAZZARELLA GIUSEPPE parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA DEL PARCO MARGHERITA 8 80121 NAPOLI
- RESISTENTE
in persona del Responsabile Controparte_2
Contenzioso Lombardia, , a ciò autorizzata con procura speciale CP_3 del 22.6.2023, Rep n. 180134, raccolta n. 12348, autenticata per atto notaio Dott. di Roma, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al Persona_1 presente atto, dall'Avv. Fiorenza Solaini (C.F.: ), del foro C.F._2 di Ravenna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Via G.
Bovini, 3
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221) “ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Oggetto del presente ricorso è l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di su richiesta della Parte_1 [...]
per Controparte_4 il pagamento della complessiva somma di euro 76.433,14 per morosità nel pagamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni dal
2010 al 2021 oltre interessi anche afferenti il 2009 e maggiorazioni e sanzioni afferenti il 2022.
ha contestato la sussistenza del credito azionato nei suoi Parte_1 confronti ed ha evidenziato che, pur essendo stato iscritto all'Albo professionale fino al 20 gennaio 2021, come risulta dalle comunicazioni del 24.2.2021 e
1.3.2021 della ( ved. allegati sub.2 e 3 ) , quale esercente d'impresa edile Pt_2 individuale è stato dichiarato fallito con sentenza 30 ottobre 2012 del Tribunale di
CI ( ved. estratto sub. doc.4). Pertanto ha sottolineato che dalla dichiarazione del fallimento e fino alla formale cancellazione, non ha esercitato la libera professione, avendo esclusivamente svolto l'attività lavorativa di collaboratore familiare nell'impresa individuale del figlio svolta in forma d'impresa Pt_3 familiare (ved. atto prodotto sub. doc.5 ). Ha quindi evidenziato i motivi di merito per i quali non riteneva dovute le somme di cui al decreto opposto ed ha, in via subordinata, eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale.
La Controparte_1
tempestivamente costituitasi in giudizio, ha in via
[...] preliminare chiesto di essere autorizzata ad evocare in giudizio l'
[...]
per poter acquisire la prova delle notifiche delle cartelle Controparte_2 emesse e quindi dimostrare che il credito non era prescritto.
Autorizzata la chiamata in giudizio si è costituita l' Controparte_2
che ha prodotto gli estratti di ruolo asseverati (ved. doc. 2) ed i
[...] referti di notifica delle cartelle da essi scaturite (ved. doc. da 3 a 6) ed ha quindi affermato che era stata provata la notifica degli atti interruttivi, richiamando
2 l'orientamento consolidato della Suprema Corte circa la natura probatoria di tale documentazione.
Inoltre ha sottolineato che, essendo lo stato dichiarato fallito dal Tribunale Pt_1 di CI con sentenza del 30.10.2012 ed essendo la procedura concorsuale ancora aperta ( ved. visura camerale sub. doc. 7), l'attività di esazione, sospesa ai sensi degli artt.li 51 e 107 L.F., sarebbe stata ripresa una volta chiuso il fallimento.
Così riassuntivamente richiamati gli atti delle parti, questo Giudice osserva che è stato documentalmente provato, sia dalla visura camerale prodotta in giudizio sia dal rapporto riepilogativo del secondo semestre del 2024 del curatore fallimentare
( ved. allegato a nota del 17 febbraio 2025) che il fallimento nei confronti dell'opposto è ancora in corso. Correttamente pertanto l' Controparte_2
ha sospeso l'attività di esazione e non l'ha ancora ripresa.
[...]
Il decreto ingiuntivo è stato richiesto quindi nei confronti di un soggetto dichiarato fallito. Pertanto in conseguenza del fallimento dello in epoca precedente Pt_1 la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la non avrebbe dovuto iniziare una procedura esecutiva individuale bensì Pt_2 insinuarsi nel fallimento. Del resto la Sezione lavoro della Suprema Corte con una recente ordinanza (la n. 19371 del 07/07/2023) ha chiarito che nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo.
In conclusione il decreto ingiuntivo è stato illegittimamente emesso nei confronti di un soggetto già dichiarato fallito e va revocato .
La particolarità della vicenda consente la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto dichiarato fallito;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in CI il 17/02/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. VOLPI GUIDO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'Avv. MAZZARELLA GIUSEPPE parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA DEL PARCO MARGHERITA 8 80121 NAPOLI
- RESISTENTE
in persona del Responsabile Controparte_2
Contenzioso Lombardia, , a ciò autorizzata con procura speciale CP_3 del 22.6.2023, Rep n. 180134, raccolta n. 12348, autenticata per atto notaio Dott. di Roma, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al Persona_1 presente atto, dall'Avv. Fiorenza Solaini (C.F.: ), del foro C.F._2 di Ravenna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, Via G.
Bovini, 3
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221) “ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Oggetto del presente ricorso è l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso nei confronti di su richiesta della Parte_1 [...]
per Controparte_4 il pagamento della complessiva somma di euro 76.433,14 per morosità nel pagamento dei contributi soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni dal
2010 al 2021 oltre interessi anche afferenti il 2009 e maggiorazioni e sanzioni afferenti il 2022.
ha contestato la sussistenza del credito azionato nei suoi Parte_1 confronti ed ha evidenziato che, pur essendo stato iscritto all'Albo professionale fino al 20 gennaio 2021, come risulta dalle comunicazioni del 24.2.2021 e
1.3.2021 della ( ved. allegati sub.2 e 3 ) , quale esercente d'impresa edile Pt_2 individuale è stato dichiarato fallito con sentenza 30 ottobre 2012 del Tribunale di
CI ( ved. estratto sub. doc.4). Pertanto ha sottolineato che dalla dichiarazione del fallimento e fino alla formale cancellazione, non ha esercitato la libera professione, avendo esclusivamente svolto l'attività lavorativa di collaboratore familiare nell'impresa individuale del figlio svolta in forma d'impresa Pt_3 familiare (ved. atto prodotto sub. doc.5 ). Ha quindi evidenziato i motivi di merito per i quali non riteneva dovute le somme di cui al decreto opposto ed ha, in via subordinata, eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale.
La Controparte_1
tempestivamente costituitasi in giudizio, ha in via
[...] preliminare chiesto di essere autorizzata ad evocare in giudizio l'
[...]
per poter acquisire la prova delle notifiche delle cartelle Controparte_2 emesse e quindi dimostrare che il credito non era prescritto.
Autorizzata la chiamata in giudizio si è costituita l' Controparte_2
che ha prodotto gli estratti di ruolo asseverati (ved. doc. 2) ed i
[...] referti di notifica delle cartelle da essi scaturite (ved. doc. da 3 a 6) ed ha quindi affermato che era stata provata la notifica degli atti interruttivi, richiamando
2 l'orientamento consolidato della Suprema Corte circa la natura probatoria di tale documentazione.
Inoltre ha sottolineato che, essendo lo stato dichiarato fallito dal Tribunale Pt_1 di CI con sentenza del 30.10.2012 ed essendo la procedura concorsuale ancora aperta ( ved. visura camerale sub. doc. 7), l'attività di esazione, sospesa ai sensi degli artt.li 51 e 107 L.F., sarebbe stata ripresa una volta chiuso il fallimento.
Così riassuntivamente richiamati gli atti delle parti, questo Giudice osserva che è stato documentalmente provato, sia dalla visura camerale prodotta in giudizio sia dal rapporto riepilogativo del secondo semestre del 2024 del curatore fallimentare
( ved. allegato a nota del 17 febbraio 2025) che il fallimento nei confronti dell'opposto è ancora in corso. Correttamente pertanto l' Controparte_2
ha sospeso l'attività di esazione e non l'ha ancora ripresa.
[...]
Il decreto ingiuntivo è stato richiesto quindi nei confronti di un soggetto dichiarato fallito. Pertanto in conseguenza del fallimento dello in epoca precedente Pt_1 la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la non avrebbe dovuto iniziare una procedura esecutiva individuale bensì Pt_2 insinuarsi nel fallimento. Del resto la Sezione lavoro della Suprema Corte con una recente ordinanza (la n. 19371 del 07/07/2023) ha chiarito che nell'ipotesi di fallimento dell'ingiunto il relativo credito è soggetto alle regole concorsuali e deve essere fatto valere con insinuazione al passivo.
In conclusione il decreto ingiuntivo è stato illegittimamente emesso nei confronti di un soggetto già dichiarato fallito e va revocato .
La particolarità della vicenda consente la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: revoca il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto dichiarato fallito;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in CI il 17/02/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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