TRIB
Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/02/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1997/2023 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio promossa con ricorso congiunto in data 07.11.2023 da: (c.f. Parte_1
) nato alla Spezia il 10.07.1993 e (c.f. C.F._1 Parte_2
) nata alla Spezia il 08.10.1994, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marcantoni C.F._2 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale in data 06.08.2021 è nato il figlio minore , regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
di Per_1 aver deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse del figlio minorenne:
“1. Il figlio , rimane affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione Persona_2 del padre in La Spezia, Via Maddalena n.16, ove il bambino manterrà la residenza anagrafica.
Ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, nel tempo che il figlio trascorrerà con il medesimo;
in ogni caso le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori si impegnano al rispetto reciproco ed alla serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi. I genitori si prenderanno cura del minore per un pari numero di giorni, impegnandosi fin d'ora a modificare giorni ed orari qualora i loro impegni lavorativi lo richiedano, garantendo – comunque – a ciascuno di trascorrere con il figlio lo stesso periodo di tempo, con il minor numero possibile di spostamenti per . Per_1 Fino a quando gli impegni lavorativi rimarranno quelli attuali verrà osservato il seguente calendario:
La prima settimana - il padre terrà il lunedì dalle ore 13.00 e lo riaccompagnerà presso la casa della Per_1 madre il mercoledì alle ore 13.00; la madre terrà il bambino il mercoledì dalle ore 13.00 e lo riaccompagnerà presso la casa del padre il sabato alle ore 13.00.
La seconda settimana - il padre terrà il mercoledì dalle ore 13.00 e lo riaccompagnerà presso la Per_1 casa della madre il sabato alle ore 13.00; la madre terrà il bambino il lunedì dalle ore 13.00 e lo riporterà presso l'abitazione paterna il mercoledì alle ore 13.00. Nei weekend, quanto il padre terrà il bimbo il lunedì e il martedì, lo terrà anche dal sabato alle 13.00 fino al lunedì mattina alle ore 13.00, quando lo riporterà presso l'abitazione materna;
la settimana successiva, la madre terrà il figlio dal sabato alle 13.00 al lunedì mattina alle ore 13.00, quando lo riporterà presso l'abitazione paterna. Nel periodo estivo, di chiusura dell'asilo, i genitori se ne prenderanno cura con lo stesso regime sopra previsto.
Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane – anche non continuative – in corrispondenza delle proprie ferie lavorative, comunicandolo almeno venti giorni prima all'altro genitore. trascorrerà, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, il 24 dicembre, il 25 dicembre;
il 31 dicembre, Per_1 il primo gennaio, la Pasqua e la Pasquetta.
Le altre festività (per esempio il primo Novembre, l'8 Dicembre, il 25 Aprile, il Primo Maggio, il 2 Giugno e il 15 Agosto) verranno suddivise tra i genitori ad anni alterni. I genitori di si impegnano, reciprocamente, a non far frequentare al minore le persone con le quali Per_1 hanno e/o avranno eventuali relazioni sentimentali per l'arco temporale di un anno, decorrente dal deposito del presente ricorso.
Il padre e la madre provvederanno al mantenimento diretto del figlio nel periodo che questi Per_1 trascorrerà presso ciascuno di essi. Tutte le spese straordinarie per il figlio, così come descritte dal Protocollo del Tribunale della Spezia (che si allega sub 3) sarà a carico del padre al 100 %. Gli assegni familiari verranno divisi al 50% e le detrazioni fiscali saranno divise al 50 %”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge in data 09.11.2023. All'udienza del 11.01.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare e rappresentando le rispettive attività lavorative. Successivamente è stata depositata la documentazione integrativa richiesta dal Collegio (dichiarazioni dei redditi).
Tanto premesso, si prende atto delle condizioni di affidamento e mantenimento concordate, conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: omologa le condizioni concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
Nulla sulle spese di lite. La Spezia, 8.2.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati: Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1997/2023 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio promossa con ricorso congiunto in data 07.11.2023 da: (c.f. Parte_1
) nato alla Spezia il 10.07.1993 e (c.f. C.F._1 Parte_2
) nata alla Spezia il 08.10.1994, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marcantoni C.F._2 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto il presente giudizio deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale in data 06.08.2021 è nato il figlio minore , regolarmente riconosciuto da entrambi i genitori;
di Per_1 aver deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di avere concordato le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento nell'interesse del figlio minorenne:
“1. Il figlio , rimane affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione Persona_2 del padre in La Spezia, Via Maddalena n.16, ove il bambino manterrà la residenza anagrafica.
Ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, nel tempo che il figlio trascorrerà con il medesimo;
in ogni caso le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori si impegnano al rispetto reciproco ed alla serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi. I genitori si prenderanno cura del minore per un pari numero di giorni, impegnandosi fin d'ora a modificare giorni ed orari qualora i loro impegni lavorativi lo richiedano, garantendo – comunque – a ciascuno di trascorrere con il figlio lo stesso periodo di tempo, con il minor numero possibile di spostamenti per . Per_1 Fino a quando gli impegni lavorativi rimarranno quelli attuali verrà osservato il seguente calendario:
La prima settimana - il padre terrà il lunedì dalle ore 13.00 e lo riaccompagnerà presso la casa della Per_1 madre il mercoledì alle ore 13.00; la madre terrà il bambino il mercoledì dalle ore 13.00 e lo riaccompagnerà presso la casa del padre il sabato alle ore 13.00.
La seconda settimana - il padre terrà il mercoledì dalle ore 13.00 e lo riaccompagnerà presso la Per_1 casa della madre il sabato alle ore 13.00; la madre terrà il bambino il lunedì dalle ore 13.00 e lo riporterà presso l'abitazione paterna il mercoledì alle ore 13.00. Nei weekend, quanto il padre terrà il bimbo il lunedì e il martedì, lo terrà anche dal sabato alle 13.00 fino al lunedì mattina alle ore 13.00, quando lo riporterà presso l'abitazione materna;
la settimana successiva, la madre terrà il figlio dal sabato alle 13.00 al lunedì mattina alle ore 13.00, quando lo riporterà presso l'abitazione paterna. Nel periodo estivo, di chiusura dell'asilo, i genitori se ne prenderanno cura con lo stesso regime sopra previsto.
Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane – anche non continuative – in corrispondenza delle proprie ferie lavorative, comunicandolo almeno venti giorni prima all'altro genitore. trascorrerà, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, il 24 dicembre, il 25 dicembre;
il 31 dicembre, Per_1 il primo gennaio, la Pasqua e la Pasquetta.
Le altre festività (per esempio il primo Novembre, l'8 Dicembre, il 25 Aprile, il Primo Maggio, il 2 Giugno e il 15 Agosto) verranno suddivise tra i genitori ad anni alterni. I genitori di si impegnano, reciprocamente, a non far frequentare al minore le persone con le quali Per_1 hanno e/o avranno eventuali relazioni sentimentali per l'arco temporale di un anno, decorrente dal deposito del presente ricorso.
Il padre e la madre provvederanno al mantenimento diretto del figlio nel periodo che questi Per_1 trascorrerà presso ciascuno di essi. Tutte le spese straordinarie per il figlio, così come descritte dal Protocollo del Tribunale della Spezia (che si allega sub 3) sarà a carico del padre al 100 %. Gli assegni familiari verranno divisi al 50% e le detrazioni fiscali saranno divise al 50 %”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge in data 09.11.2023. All'udienza del 11.01.2024, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare e rappresentando le rispettive attività lavorative. Successivamente è stata depositata la documentazione integrativa richiesta dal Collegio (dichiarazioni dei redditi).
Tanto premesso, si prende atto delle condizioni di affidamento e mantenimento concordate, conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne. PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: omologa le condizioni concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
Nulla sulle spese di lite. La Spezia, 8.2.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI