Trib. Terni, sentenza 28/12/2025, n. 914
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Sentenza 28 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Sospensione per gravi motivi

    Il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione con separata ordinanza.

  • Altro
    Nullità per mancanza requisiti ex art. 480 cpc

    La doglianza relativa alla nullità per mancanza di requisiti è stata disattesa in quanto l'opposizione è stata ritenuta di opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi, non soggetta a termine decadenziale.

  • Rigettato
    Non debenza delle somme per compensi di rinnovazione del precetto

    La doglianza è infondata in quanto la rinnovazione del precetto è stata necessaria a causa dell'inadempimento del debitore e le spese del primo atto possono essere legittimamente richieste nel nuovo precetto.

  • Accolto
    Non debenza delle somme per mancato aggiornamento del pagamento

    Il pagamento effettuato in data 06.06.2023, nella stessa data di notifica del precetto, non poteva essere conteggiato al momento della notifica in quanto accreditato solo successivamente. Pertanto, l'inesattezza quantitativa non comporta la nullità del precetto ma la sua inefficacia parziale.

  • Accolto
    Nullità parziale per determinazione somma dovuta

    L'inesattezza quantitativa della pretesa creditoria non comporta la nullità dello stesso, ma ne determina l'inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta.

  • Rigettato
    Inesistenza ragioni di credito per abuso del diritto

    Non è ravvisabile alcun abuso del diritto, in quanto il creditore ha legittimamente esperito un'azione a tutela di un proprio diritto, vale a dire quello ad ottenere l'integrale pagamento del proprio credito, comprensivo di tutte le spese necessarie per la sua esecuzione.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno da quantificare equitativamente

    La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. è stata respinta.

  • Accolto
    Diritto di procedere all'esecuzione nei limiti del credito determinato

    Il Tribunale accoglie l'opposizione nei limiti di cui alla motivazione e per l'effetto dichiara che la Controparte_1 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno dell'opponente nei limiti del minor credito determinato nella misura di euro 1111,11.

  • Rigettato
    Domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc

    Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dalla opposta, pronuncia che presuppone la totale soccombenza, non sussistente nel caso concreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Terni, sentenza 28/12/2025, n. 914
    Giurisdizione : Trib. Terni
    Numero : 914
    Data del deposito : 28 dicembre 2025

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