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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/12/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1584/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1584 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
(C.F. ), nato a Terni il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
e in qualità di titolare della ditta Marcatone Valnerina, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Capri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Via dei Priori, n. 14, come da procura in atti;
opponente
E (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Damiani presso il cui studio sito in Terni, Via XX Settembre n. 15, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Conclusioni delle parti: come precisate in atti e all'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 13.07.2023,
[...] vocava in giudizio dinanzi a questo tribunale la per Pt_1 Controparte_1 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: In via cautelare anche inaudita altera parte, - sospendere per gravi motivi l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto indicato in premessa giusto quanto motivato al punto III;
In via principale e nel merito, - dichiarare la nullità dell'atto di precetto per mancanza dei requisiti ex art. 480 cpc giusto quanto sostenuto al punto I della presente opposizione;
- accertare la non debenza delle somme precettate giusto quanto motivato al punto II in particolare per quella relativa ai compensi per l'atto di precetto successivo in rinnovazione;
- per l'effetto ancora dichiarare la nullità quantomeno parziale dell'atto di precetto opposto determinando la somma effettivamente dovuta alla luce del titolo richiamato nell'atto di precetto e dei pagamenti effettuati;
In via subordinata e salvo gravame: - accertare comunque l'inesistenza delle ragioni di credito in riferimento all'atto di precetto così come notificato e per quanto argomentato al punto II una condotta di abuso del diritto;
- per l'effetto, dichiarare che la parte istante non ha diritto di procedere all'esecuzione alla luce dell'atto di precetto così come notificato;
- condannare la società convenuta al risarcimento del danno da quantificare equitativamente e secondo quanto ritenuto di giustizia da porre in compensazione con la somma ritenuta effettivamente dovuta da parte istante per il titolo richiamato nell'atto di precetto;
- per l'effetto ancora dichiarare la nullità dell'atto di precetto quantificando in ogni caso la somma effettivamente dovuta con eventuale condanna della società convenuta al pagamento della somma eventualmente dovuta in eccedenza. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi al procuratore costituito che si dichiara antistatario”. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva che:
- con atto di precetto in rinnovazione notificatogli in data 06.06.2023 la Controparte_1 aveva intimato il pagamento della somma di € 1.584,70, oltre interessi, in forza dell'ordinanza emessa in data 22.07.2022 dal Tribunale di Terni (munita di formula esecutiva in data 31.10.2022), per ottenere la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali, come liquidati nella sopra menzionata ordinanza (R.G. 1163/2022);
-la pretesa creditoria avanzata in sede esecutiva risultava essere incerta e/o errata, in quanto nell'indicazione del quantum dovuto non si prendeva in considerazione la seconda tranche di pagamento effettuata dal medesimo in data 06.06.2023 per un importo pari ad € 473,00;
-la somma di € 161,46 per compensi professionali relativi alla rinnovazione del precetto non era dovuta e detta intimazione integrava una condotta abusiva degli strumenti processuali. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.09.2023 si costituiva in giudizio la domandando: a) il rigetto della istanza di sospensione della procedura Controparte_1 esecutiva per la mancanza del fumus boni juris e del periculum in mora; b)l'inammissibilità e/o improcedibilità della opposizione in quanto notificata oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.; c) nel merito, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con condanna dell'opponente alla rifusione a favore di delle spese, competenze e onorari del CP_1 giudizio e al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. A fondamento delle sue difese assumeva: che l'opposizione è intempestiva in quanto notificata oltre il termine di 20 giorni previsto dalla legge;
che in ogni caso parte attrice non contestava il fondamento della pretesa creditoria, riconoscendo in tal modo la sussistenza del debito, bensì la mera correttezza del precetto in ordine al quantum;
che la notifica del precetto in rinnovazione derivava dal comportamento inadempiente del che in particolare il Pt_1 debitore, dopo aver formulato una proposta transattiva -che prevedeva il pagamento dell'importo precettato in quattro rate- successivamente al pagamento della prima rata pari ad
€ 1.000,00, disattendeva quanto pattuito e ciò rendeva necessaria la rinnovazione del precetto;
che l'importo precettato di € 1.584,70, pertanto, non costituisce un abuso del diritto, in quanto è stata detratta la somma di € 1.000,00 corrisposta prima della rinnovazione. Con riferimento al pagamento della seconda rata, parte opposta rilevava che non poteva essere a conoscenza del pagamento da parte del debitore, che provvedeva al pagamento in data 6.6.2023, mentre l'accredito della medesima era visibile all'odierno opposto solo a partire dall'8.6.2023 e dunque in epoca successiva alla notifica del precetto. All'esito dell'udienza del 28.09.2023, appositamente fissata per la discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il giudice, con separata ordinanza del giorno 11.10.2023, disponeva il rigetto della istanza. La causa veniva istruita documentalmente e, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, veniva assunta in decisione. II)a)Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla opposta, in ragione della sua idoneità a definire il giudizio. L'eccezione deve essere disattesa in quanto per giurisprudenza costante costituisce opposizione alla esecuzione e non agli atti esecutivi quella proposta dal debitore esecutato il quale sostenga che la somma portata nel precetto è superiore a quella da lui dovuta, in quanto tale opposizione investe il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata, sia pure limitatamente ai suddetti importi (Cass. ez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/10/1984; Sez. 3, Sentenza n. 6102 del 12/03/2013). Nel caso di specie l'opposizione è stata svolta al fine di accertare l'inesistenza del diritto del creditore di chiedere anche la parte di somma portata nel precetto e oggetto di contestazione, con la conseguenza che essa rientra nel novero delle opposizioni ex art. 615 cpc non soggette al termine decadenziale di giorni 20 invocato dalla opposta. b)Occorre premettere che nel caso di specie non viene contestata la sussistenza del credito, quanto piuttosto il quantum dello stesso, come indicato nell'atto di precetto in rinnovazione. Parte opponente, pur riconoscendo di essere debitrice di somme nei confronti della parte opposta, contesta sotto un duplice profilo il conteggio degli importi quantificati nel precetto. In primo luogo contesta il fatto che nel precetto sono state calcolate anche le spese relative al primo precetto, successivamente rinnovato. La doglianza è infondata. La rinnovazione dell'atto di precetto non costituisce di per sé un'attività illegittima, anche quando essa comporti la revoca del precedente atto di precetto, con l'unico limite di non comportare un ingiustificato incremento delle spese portate nel precetto, posto che non si possono portare nel precetto in rinnovazione anche le spese del primo atto di precetto, salvo che vi sia una valida ragione. La rinnovazione dell'atto di precetto non costituisce di per sé un abuso del diritto poiché il creditore ha la facoltà di proseguire l'esecuzione forzata finché il debitore non abbia integralmente pagato il proprio debito. Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” ( cfr. Cass., n. 19876/2013). Nel caso di specie emerge dagli atti che il precetto è stato rinnovato non a causa dell'inerzia del creditore, bensì per cause imputabili al debitore stesso, il quale, raggiunto dal primo atto di precetto, si era impegnato a pagare ratealmente quanto dovuto, ma, dopo aver pagato la prima delle rate previste, aveva interrotto i pagamenti e ciò aveva reso necessaria la notifica del precetto in rinnovazione. È circostanza documentata e incontestata che a seguito della notifica del (primo) atto di precetto, il debitore aveva chiesto, per il tramite del proprio procuratore, di dilazionare la somma precettata pari ad € 2.619,24 (precetto del 20.02.2023), con il versamento di quattro rate, le ultime tre con importo pari ad € 473,00 cadauna, con cadenza periodica e, più precisamente, il giorno 27 di ogni mese (27.04; 27.05;27.06.2023). Ottenuto tale beneficio, il sig. dopo aver regolarmente corrisposto la prima rata, Pt_1 disattendeva l'impegno assunto e non dava seguito agli ulteriori pagamenti previsti con cadenza mensile. Il debitore non aveva adempiuto l'accordo di rateizzazione ciò aveva reso necessaria la notifica di un ulteriore atto di precetto, per la somma complessiva di € 1584,70, dopo aver inutilmente sollecitato il debitore al pagamento con pec del 08.05.2023 e del 22.05.2023 (v. doc. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione). Il creditore, quindi, non ha dato corso all'esecuzione forzata annunciata con il primo precetto riponendo affidamento sulla condotta adempiente del debitore nell'ambito dell'accordo che prevedeva la corresponsione rateale del quantum dovuto, accordo rimasto parzialmente inadempiuto. Il Tribunale ritiene che la perenzione del primo precetto non possa essere addebitata all'inerzia del creditore pertanto le spese del primo atto possono essere legittimamente domandate con il nuovo precetto, resosi necessario per esclusiva responsabilità del debitore. Alla luce delle argomentazioni che precedono non è ravvisabile alcun abuso del diritto, in quanto il creditore ha legittimamente esperito un'azione a tutela di un proprio diritto, vale a dire quello ad ottenere l'integrale pagamento del proprio credito, comprensivo di tutte le spese necessarie per la sua esazione. Sul tema è utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “La sopravvenuta inefficacia del precetto non seguito dall'inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non comporta, se l'inerzia è dovuta al succedersi delle vicende di causa (nella specie, opposizione al precetto e provvedimento giudiziario di sospensione della esecuzione, poi, revocato), la perdita del diritto della parte al rimborso delle relative spese e competenze che si riferiscono ad un atto effettivamente compiuto e ad esborsi, quindi, realmente eseguiti” (Cass. n. 12288/1995; v. anche Cass. n. 19876 del 29/08/2013 e n. 12195 del 08/05/2023 che escludono la ripetibilità delle spese del precetto in rinnovazione ma in riferimento a fattispecie in cui la rinnovazione era dipesa da scelte del creditore procedente che non possono ridondare in danno dell'esecutato). b)Parte opponente si duole del fatto che l'importo indicato nel precetto è eccessivo, perché non tiene conto della somma di € 473,70, corrisposta dal nella medesima data della Pt_1 rinnovazione del precetto in data 06.06.2023 (all. 4 alla comparsa). La circostanza non è contestata, in quanto parte opposta ha ammesso che l'importo del precetto al momento della notificazione era corretto, atteso che il pagamento dedotto da parte avversa è stato eseguito in data 06/06/23, ossia nella stessa data di notifica del precetto ed è stato accreditato in favore della alla opposta solo il successivo 08/06/2023 (doc 4 alla comparsa), con la conseguenza che non poteva essere conteggiato al tempo della notifica del precetto in rinnovazione, proprio perché non noto al creditore procedente che in buona fede lo ha indicato nell'atto in rinnovazione. Alla luce delle argomentazioni che precedono occorre rideterminare il credito posto alla base del precetto opposto, depurandolo delle voci non dovute, senza che ciò implichi la nullità del precetto. L'inesattezza quantitativa della pretesa creditoria indicata nel precetto non comporta la nullità dello stesso, ma ne determina l'inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata dal giudice della opposizione. Tutto ciò premesso, dal precetto in rinnovazione notificato in data 06.06.2023 per l'importo di euro 1584,70 deve essere decurtata la somma di € 473,70, corrisposta dal come Pt_1 ammesso dalla stessa parte opposta nella memoria del 28.10.2025. Parte opponente ritiene che a seguito del decreto di assegnazione dele somme disposto in sede esecutiva sia cessata la materia del contendere (v. provvedimento del GE depositato il 15.7.2025). La domanda è infondata, perché parte opposta ha mantenuto fermo il credito sia pure per il diverso importo di euro 1111,00 ed ha interesse all'accertamento del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata per detta somma, con la conseguenza che non può ritenersi maturata alcuna cessazione della materia del contendere, perdurando in questa sede i motivi di contestazione del quantum dovuto e non sussistendo accordo tra le parti in ordine alla cessazione della materia del contendere. III)Passando ad esaminare il regime delle spese di lite il Tribunale ritiene che, in ragione dell'esito della lite e del contegno processuale assunto dalle parti - connotato dalla ammissione di parte opposta del minore importo dovuto, ma non imputabile alla stessa avuto riguardo al tempo del pagamento eseguito dall'opponente in avvenuto in concomitanza con la notifica del precetto in rinnovazione - sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dalla opposta, pronuncia che presuppone la totale soccombenza, non sussistente nel caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'opposizione nei limiti di cui alla motivazione e per l'effetto dichiara che la ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno Controparte_1 dell'opponente nei limiti del minor credito determinato in questa sede nella misura di euro 1111,11;
- spese compensate;
- respinge la domanda ex art. 96 cpc di parte opposta. Terni, 28.12.2025
Il giudice (dott.ssa Dorita Fratini)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1584 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
(C.F. ), nato a Terni il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
e in qualità di titolare della ditta Marcatone Valnerina, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Capri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Via dei Priori, n. 14, come da procura in atti;
opponente
E (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Damiani presso il cui studio sito in Terni, Via XX Settembre n. 15, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Conclusioni delle parti: come precisate in atti e all'udienza di precisazione delle conclusioni e decisione, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 13.07.2023,
[...] vocava in giudizio dinanzi a questo tribunale la per Pt_1 Controparte_1 ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: In via cautelare anche inaudita altera parte, - sospendere per gravi motivi l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto indicato in premessa giusto quanto motivato al punto III;
In via principale e nel merito, - dichiarare la nullità dell'atto di precetto per mancanza dei requisiti ex art. 480 cpc giusto quanto sostenuto al punto I della presente opposizione;
- accertare la non debenza delle somme precettate giusto quanto motivato al punto II in particolare per quella relativa ai compensi per l'atto di precetto successivo in rinnovazione;
- per l'effetto ancora dichiarare la nullità quantomeno parziale dell'atto di precetto opposto determinando la somma effettivamente dovuta alla luce del titolo richiamato nell'atto di precetto e dei pagamenti effettuati;
In via subordinata e salvo gravame: - accertare comunque l'inesistenza delle ragioni di credito in riferimento all'atto di precetto così come notificato e per quanto argomentato al punto II una condotta di abuso del diritto;
- per l'effetto, dichiarare che la parte istante non ha diritto di procedere all'esecuzione alla luce dell'atto di precetto così come notificato;
- condannare la società convenuta al risarcimento del danno da quantificare equitativamente e secondo quanto ritenuto di giustizia da porre in compensazione con la somma ritenuta effettivamente dovuta da parte istante per il titolo richiamato nell'atto di precetto;
- per l'effetto ancora dichiarare la nullità dell'atto di precetto quantificando in ogni caso la somma effettivamente dovuta con eventuale condanna della società convenuta al pagamento della somma eventualmente dovuta in eccedenza. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi al procuratore costituito che si dichiara antistatario”. A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva che:
- con atto di precetto in rinnovazione notificatogli in data 06.06.2023 la Controparte_1 aveva intimato il pagamento della somma di € 1.584,70, oltre interessi, in forza dell'ordinanza emessa in data 22.07.2022 dal Tribunale di Terni (munita di formula esecutiva in data 31.10.2022), per ottenere la rifusione delle spese di lite e dei compensi professionali, come liquidati nella sopra menzionata ordinanza (R.G. 1163/2022);
-la pretesa creditoria avanzata in sede esecutiva risultava essere incerta e/o errata, in quanto nell'indicazione del quantum dovuto non si prendeva in considerazione la seconda tranche di pagamento effettuata dal medesimo in data 06.06.2023 per un importo pari ad € 473,00;
-la somma di € 161,46 per compensi professionali relativi alla rinnovazione del precetto non era dovuta e detta intimazione integrava una condotta abusiva degli strumenti processuali. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.09.2023 si costituiva in giudizio la domandando: a) il rigetto della istanza di sospensione della procedura Controparte_1 esecutiva per la mancanza del fumus boni juris e del periculum in mora; b)l'inammissibilità e/o improcedibilità della opposizione in quanto notificata oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.; c) nel merito, il rigetto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con condanna dell'opponente alla rifusione a favore di delle spese, competenze e onorari del CP_1 giudizio e al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. A fondamento delle sue difese assumeva: che l'opposizione è intempestiva in quanto notificata oltre il termine di 20 giorni previsto dalla legge;
che in ogni caso parte attrice non contestava il fondamento della pretesa creditoria, riconoscendo in tal modo la sussistenza del debito, bensì la mera correttezza del precetto in ordine al quantum;
che la notifica del precetto in rinnovazione derivava dal comportamento inadempiente del che in particolare il Pt_1 debitore, dopo aver formulato una proposta transattiva -che prevedeva il pagamento dell'importo precettato in quattro rate- successivamente al pagamento della prima rata pari ad
€ 1.000,00, disattendeva quanto pattuito e ciò rendeva necessaria la rinnovazione del precetto;
che l'importo precettato di € 1.584,70, pertanto, non costituisce un abuso del diritto, in quanto è stata detratta la somma di € 1.000,00 corrisposta prima della rinnovazione. Con riferimento al pagamento della seconda rata, parte opposta rilevava che non poteva essere a conoscenza del pagamento da parte del debitore, che provvedeva al pagamento in data 6.6.2023, mentre l'accredito della medesima era visibile all'odierno opposto solo a partire dall'8.6.2023 e dunque in epoca successiva alla notifica del precetto. All'esito dell'udienza del 28.09.2023, appositamente fissata per la discussione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il giudice, con separata ordinanza del giorno 11.10.2023, disponeva il rigetto della istanza. La causa veniva istruita documentalmente e, previa concessione dei termini ex art. 189 cpc, veniva assunta in decisione. II)a)Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla opposta, in ragione della sua idoneità a definire il giudizio. L'eccezione deve essere disattesa in quanto per giurisprudenza costante costituisce opposizione alla esecuzione e non agli atti esecutivi quella proposta dal debitore esecutato il quale sostenga che la somma portata nel precetto è superiore a quella da lui dovuta, in quanto tale opposizione investe il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata, sia pure limitatamente ai suddetti importi (Cass. ez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/10/1984; Sez. 3, Sentenza n. 6102 del 12/03/2013). Nel caso di specie l'opposizione è stata svolta al fine di accertare l'inesistenza del diritto del creditore di chiedere anche la parte di somma portata nel precetto e oggetto di contestazione, con la conseguenza che essa rientra nel novero delle opposizioni ex art. 615 cpc non soggette al termine decadenziale di giorni 20 invocato dalla opposta. b)Occorre premettere che nel caso di specie non viene contestata la sussistenza del credito, quanto piuttosto il quantum dello stesso, come indicato nell'atto di precetto in rinnovazione. Parte opponente, pur riconoscendo di essere debitrice di somme nei confronti della parte opposta, contesta sotto un duplice profilo il conteggio degli importi quantificati nel precetto. In primo luogo contesta il fatto che nel precetto sono state calcolate anche le spese relative al primo precetto, successivamente rinnovato. La doglianza è infondata. La rinnovazione dell'atto di precetto non costituisce di per sé un'attività illegittima, anche quando essa comporti la revoca del precedente atto di precetto, con l'unico limite di non comportare un ingiustificato incremento delle spese portate nel precetto, posto che non si possono portare nel precetto in rinnovazione anche le spese del primo atto di precetto, salvo che vi sia una valida ragione. La rinnovazione dell'atto di precetto non costituisce di per sé un abuso del diritto poiché il creditore ha la facoltà di proseguire l'esecuzione forzata finché il debitore non abbia integralmente pagato il proprio debito. Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “Non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” ( cfr. Cass., n. 19876/2013). Nel caso di specie emerge dagli atti che il precetto è stato rinnovato non a causa dell'inerzia del creditore, bensì per cause imputabili al debitore stesso, il quale, raggiunto dal primo atto di precetto, si era impegnato a pagare ratealmente quanto dovuto, ma, dopo aver pagato la prima delle rate previste, aveva interrotto i pagamenti e ciò aveva reso necessaria la notifica del precetto in rinnovazione. È circostanza documentata e incontestata che a seguito della notifica del (primo) atto di precetto, il debitore aveva chiesto, per il tramite del proprio procuratore, di dilazionare la somma precettata pari ad € 2.619,24 (precetto del 20.02.2023), con il versamento di quattro rate, le ultime tre con importo pari ad € 473,00 cadauna, con cadenza periodica e, più precisamente, il giorno 27 di ogni mese (27.04; 27.05;27.06.2023). Ottenuto tale beneficio, il sig. dopo aver regolarmente corrisposto la prima rata, Pt_1 disattendeva l'impegno assunto e non dava seguito agli ulteriori pagamenti previsti con cadenza mensile. Il debitore non aveva adempiuto l'accordo di rateizzazione ciò aveva reso necessaria la notifica di un ulteriore atto di precetto, per la somma complessiva di € 1584,70, dopo aver inutilmente sollecitato il debitore al pagamento con pec del 08.05.2023 e del 22.05.2023 (v. doc. 2 e 3 allegati alla comparsa di costituzione). Il creditore, quindi, non ha dato corso all'esecuzione forzata annunciata con il primo precetto riponendo affidamento sulla condotta adempiente del debitore nell'ambito dell'accordo che prevedeva la corresponsione rateale del quantum dovuto, accordo rimasto parzialmente inadempiuto. Il Tribunale ritiene che la perenzione del primo precetto non possa essere addebitata all'inerzia del creditore pertanto le spese del primo atto possono essere legittimamente domandate con il nuovo precetto, resosi necessario per esclusiva responsabilità del debitore. Alla luce delle argomentazioni che precedono non è ravvisabile alcun abuso del diritto, in quanto il creditore ha legittimamente esperito un'azione a tutela di un proprio diritto, vale a dire quello ad ottenere l'integrale pagamento del proprio credito, comprensivo di tutte le spese necessarie per la sua esazione. Sul tema è utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “La sopravvenuta inefficacia del precetto non seguito dall'inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non comporta, se l'inerzia è dovuta al succedersi delle vicende di causa (nella specie, opposizione al precetto e provvedimento giudiziario di sospensione della esecuzione, poi, revocato), la perdita del diritto della parte al rimborso delle relative spese e competenze che si riferiscono ad un atto effettivamente compiuto e ad esborsi, quindi, realmente eseguiti” (Cass. n. 12288/1995; v. anche Cass. n. 19876 del 29/08/2013 e n. 12195 del 08/05/2023 che escludono la ripetibilità delle spese del precetto in rinnovazione ma in riferimento a fattispecie in cui la rinnovazione era dipesa da scelte del creditore procedente che non possono ridondare in danno dell'esecutato). b)Parte opponente si duole del fatto che l'importo indicato nel precetto è eccessivo, perché non tiene conto della somma di € 473,70, corrisposta dal nella medesima data della Pt_1 rinnovazione del precetto in data 06.06.2023 (all. 4 alla comparsa). La circostanza non è contestata, in quanto parte opposta ha ammesso che l'importo del precetto al momento della notificazione era corretto, atteso che il pagamento dedotto da parte avversa è stato eseguito in data 06/06/23, ossia nella stessa data di notifica del precetto ed è stato accreditato in favore della alla opposta solo il successivo 08/06/2023 (doc 4 alla comparsa), con la conseguenza che non poteva essere conteggiato al tempo della notifica del precetto in rinnovazione, proprio perché non noto al creditore procedente che in buona fede lo ha indicato nell'atto in rinnovazione. Alla luce delle argomentazioni che precedono occorre rideterminare il credito posto alla base del precetto opposto, depurandolo delle voci non dovute, senza che ciò implichi la nullità del precetto. L'inesattezza quantitativa della pretesa creditoria indicata nel precetto non comporta la nullità dello stesso, ma ne determina l'inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata dal giudice della opposizione. Tutto ciò premesso, dal precetto in rinnovazione notificato in data 06.06.2023 per l'importo di euro 1584,70 deve essere decurtata la somma di € 473,70, corrisposta dal come Pt_1 ammesso dalla stessa parte opposta nella memoria del 28.10.2025. Parte opponente ritiene che a seguito del decreto di assegnazione dele somme disposto in sede esecutiva sia cessata la materia del contendere (v. provvedimento del GE depositato il 15.7.2025). La domanda è infondata, perché parte opposta ha mantenuto fermo il credito sia pure per il diverso importo di euro 1111,00 ed ha interesse all'accertamento del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata per detta somma, con la conseguenza che non può ritenersi maturata alcuna cessazione della materia del contendere, perdurando in questa sede i motivi di contestazione del quantum dovuto e non sussistendo accordo tra le parti in ordine alla cessazione della materia del contendere. III)Passando ad esaminare il regime delle spese di lite il Tribunale ritiene che, in ragione dell'esito della lite e del contegno processuale assunto dalle parti - connotato dalla ammissione di parte opposta del minore importo dovuto, ma non imputabile alla stessa avuto riguardo al tempo del pagamento eseguito dall'opponente in avvenuto in concomitanza con la notifica del precetto in rinnovazione - sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite. Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria richiesta dalla opposta, pronuncia che presuppone la totale soccombenza, non sussistente nel caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'opposizione nei limiti di cui alla motivazione e per l'effetto dichiara che la ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno Controparte_1 dell'opponente nei limiti del minor credito determinato in questa sede nella misura di euro 1111,11;
- spese compensate;
- respinge la domanda ex art. 96 cpc di parte opposta. Terni, 28.12.2025
Il giudice (dott.ssa Dorita Fratini)