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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Civile di Catania
Sezione Quinta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10.12.2025 , ha emesso ex art 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 7929/2022 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Francesco Saccone;
CONTRO
l' ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presi-dente, legale rappr.te pro tempore, che agisce anche quale mandatario della societa' di cartolarizzazione dei crediti i.n.p.s., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in Persona_1 piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ha richiesto al Giudice del Tribunale Civile Parte_1 di Catania sezione lavoro, di volersi dichiarare la prosecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 297 c.p.c., del giudizio sospeso, incardinato presso questo Tribunale, sezione lavoro, in opposizione avverso l'avviso di addebito 59320220003366885000, con cui si intimava il pagamento di somme dovute all' , Sede di Catania a titolo di contributi CP_1
e sanzioni afferenti alla Gestione previdenziale datori di lavoro.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di volersi: “1. preliminarmente dare atto dell'avvenuta definizione del giudizio pregiudiziale n. 274/2023 R.G. della Corte di Appello di Catania con sentenza n. 466/2025, passata in giudicato, e per l'effetto disporre la prosecuzione del presente giudizio.
2. nel merito a) prendere atto e dare efficacia di giudicato esterno alla sentenza n. 466/2025 della Corte di Appello di Catania e, per l'effetto, in accoglimento dei motivi già esposti nel ricorso introduttivo: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della iscrizione a ruolo di cui all'avviso di addebito 593 2022 00033668 85 000 notificato all'odierna ricorrente a mezzo PEC del 19/08/2022; - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza originaria, totale o parziale, del diritto di credito fatto valere con l'avviso di addebito sopra meglio specificato;
per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque privare di qualsivoglia effetto giuridico, in tutto o in parte, l'avviso di addebito di cui in narrativa.”
Ricorso e decreto in riassunzione sono stati notificati all' che con atto si costituiva CP_1 in riassunzione e richiamava le difese già dispiegate.
All'udienza odierna il Giudice previa discussione orale della causa siritirava in camera di consiglio per la decisione.
Ciò posto si osserva che, a prescindere dal pregio delle argomentazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo, ricorre nella specie una ragione assorbente che conduce all'accoglimento della domanda.
Ed invero parte ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza n. 466/2025 della Corte di Appello di Catania, passata ingiudicato che ha definito il giudizio pregiudiziale che ha un'efficacia vincolante nel presente procedimento. Nello specifico, la Corte di Appello ha statuito in modo definitivo sulla prescrizione dei crediti contributivi relativi agli anni
2011 e 2012, che costituiscono l'oggetto dell'avviso di addebito opposto in questa sede e più precisamente: “Ritiene il collegio che vada dichiarata la prescrizione relativamente alle irregolarità relative agli anni 2011 e 2012. Dalla documentazione prodotta dall' infatti, emerge che nessun altro atto interruttivo è stato inviato CP_1 dall'ente prima dell'invito a regolarizzare oggetto di causa in relazione alle riscontrate irregolarità per gli anni 2011 e 2012. [...] Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno dichiarati non dovuti i contributi per l'anno 2011 e
2012 di cui all' “Invito a regolarizzare relativo alla richiesta DURC Prot. CP_1
29169504”. (cfr. punto1.5 sent. 466/2025) tanto che, sul punto, la Corte di Appello ha così deciso “definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, dichiara non dovuti i contributi per l'anno 2011 e 2012 di cui all' “Invito a regolarizzare relativo alla richiesta DURC Prot. 29169504”; CP_1
Orbene, l'avviso di addebito n. 59320220003366885000, oggetto del presente giudizio, riguarda, pretese creditorie per “compensazione indebita da modello F24 contributi da 10/2011 a 10/2011”, “da 11/2011 a 11/2011”, “da 12/2011 a 12/2011”, “da 01/2012 a 01/2012” e “da 02/2012 a 02/2012”;
L'accertamento - con annesso certificato di passaggio in giudicato della sentenza - dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi per le medesime annualità non può che determinare l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta in questa sede e,
Pag. 2 di 4 conseguentemente, l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, essendo venuto meno il fondamento stesso della pretesa di parte resistente.
Pertanto l'accertamento definitivo così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto nel presente giudizio.
Ne consegue la sussistenza del ne bis in idem – giudicato esterno (cfr Cass. 19/11.2020 n. 26345 in CED Cass 2020 ; Cass.
7.4.2009 n.8379 in CED Cass 2009; Cass 4.7.2019 n. 17931 in CED Cass 2019).
Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta con l'annullamento dell'avviso di addebito n. 593 2022 00033668 85 000 notificato all'odierna ricorrente a mezzo PEC del 19/08/2022 con conseguente inesistenza originaria, totale o parziale, del diritto di credito fatto valere con l'avviso di addebito.
In disparte la questione della estraneità del presente giudizio della convenuta in CP_2 giudizio stante che i crediti in questione non sono rientrati nelle operazioni di cartolarizzazione e non sono stati, quindi, ceduti alla che per l'effetto va CP_2 estromessa dal presente giudizio.
Stante i contrasti giurisprudenziali registratisi sulla questione e la complessità della questione scrutinata sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 7929/2022 Rg , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi statuisce;
in accoglimento dell'opposizione annulla l'avviso di addebito n. 593 2022 00033668 85 00;
Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessia Trovato
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
Sezione Quinta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10.12.2025 , ha emesso ex art 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 7929/2022 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Francesco Saccone;
CONTRO
l' ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presi-dente, legale rappr.te pro tempore, che agisce anche quale mandatario della societa' di cartolarizzazione dei crediti i.n.p.s., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del notaio di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in Persona_1 piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ha richiesto al Giudice del Tribunale Civile Parte_1 di Catania sezione lavoro, di volersi dichiarare la prosecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 297 c.p.c., del giudizio sospeso, incardinato presso questo Tribunale, sezione lavoro, in opposizione avverso l'avviso di addebito 59320220003366885000, con cui si intimava il pagamento di somme dovute all' , Sede di Catania a titolo di contributi CP_1
e sanzioni afferenti alla Gestione previdenziale datori di lavoro.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di volersi: “1. preliminarmente dare atto dell'avvenuta definizione del giudizio pregiudiziale n. 274/2023 R.G. della Corte di Appello di Catania con sentenza n. 466/2025, passata in giudicato, e per l'effetto disporre la prosecuzione del presente giudizio.
2. nel merito a) prendere atto e dare efficacia di giudicato esterno alla sentenza n. 466/2025 della Corte di Appello di Catania e, per l'effetto, in accoglimento dei motivi già esposti nel ricorso introduttivo: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto della iscrizione a ruolo di cui all'avviso di addebito 593 2022 00033668 85 000 notificato all'odierna ricorrente a mezzo PEC del 19/08/2022; - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza originaria, totale o parziale, del diritto di credito fatto valere con l'avviso di addebito sopra meglio specificato;
per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque privare di qualsivoglia effetto giuridico, in tutto o in parte, l'avviso di addebito di cui in narrativa.”
Ricorso e decreto in riassunzione sono stati notificati all' che con atto si costituiva CP_1 in riassunzione e richiamava le difese già dispiegate.
All'udienza odierna il Giudice previa discussione orale della causa siritirava in camera di consiglio per la decisione.
Ciò posto si osserva che, a prescindere dal pregio delle argomentazioni poste a fondamento del ricorso introduttivo, ricorre nella specie una ragione assorbente che conduce all'accoglimento della domanda.
Ed invero parte ricorrente ha prodotto in giudizio la sentenza n. 466/2025 della Corte di Appello di Catania, passata ingiudicato che ha definito il giudizio pregiudiziale che ha un'efficacia vincolante nel presente procedimento. Nello specifico, la Corte di Appello ha statuito in modo definitivo sulla prescrizione dei crediti contributivi relativi agli anni
2011 e 2012, che costituiscono l'oggetto dell'avviso di addebito opposto in questa sede e più precisamente: “Ritiene il collegio che vada dichiarata la prescrizione relativamente alle irregolarità relative agli anni 2011 e 2012. Dalla documentazione prodotta dall' infatti, emerge che nessun altro atto interruttivo è stato inviato CP_1 dall'ente prima dell'invito a regolarizzare oggetto di causa in relazione alle riscontrate irregolarità per gli anni 2011 e 2012. [...] Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, vanno dichiarati non dovuti i contributi per l'anno 2011 e
2012 di cui all' “Invito a regolarizzare relativo alla richiesta DURC Prot. CP_1
29169504”. (cfr. punto1.5 sent. 466/2025) tanto che, sul punto, la Corte di Appello ha così deciso “definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, dichiara non dovuti i contributi per l'anno 2011 e 2012 di cui all' “Invito a regolarizzare relativo alla richiesta DURC Prot. 29169504”; CP_1
Orbene, l'avviso di addebito n. 59320220003366885000, oggetto del presente giudizio, riguarda, pretese creditorie per “compensazione indebita da modello F24 contributi da 10/2011 a 10/2011”, “da 11/2011 a 11/2011”, “da 12/2011 a 12/2011”, “da 01/2012 a 01/2012” e “da 02/2012 a 02/2012”;
L'accertamento - con annesso certificato di passaggio in giudicato della sentenza - dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi per le medesime annualità non può che determinare l'integrale accoglimento dell'opposizione proposta in questa sede e,
Pag. 2 di 4 conseguentemente, l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, essendo venuto meno il fondamento stesso della pretesa di parte resistente.
Pertanto l'accertamento definitivo così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause preclude il riesame dello stesso punto di diritto nel presente giudizio.
Ne consegue la sussistenza del ne bis in idem – giudicato esterno (cfr Cass. 19/11.2020 n. 26345 in CED Cass 2020 ; Cass.
7.4.2009 n.8379 in CED Cass 2009; Cass 4.7.2019 n. 17931 in CED Cass 2019).
Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, l'opposizione va accolta con l'annullamento dell'avviso di addebito n. 593 2022 00033668 85 000 notificato all'odierna ricorrente a mezzo PEC del 19/08/2022 con conseguente inesistenza originaria, totale o parziale, del diritto di credito fatto valere con l'avviso di addebito.
In disparte la questione della estraneità del presente giudizio della convenuta in CP_2 giudizio stante che i crediti in questione non sono rientrati nelle operazioni di cartolarizzazione e non sono stati, quindi, ceduti alla che per l'effetto va CP_2 estromessa dal presente giudizio.
Stante i contrasti giurisprudenziali registratisi sulla questione e la complessità della questione scrutinata sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 7929/2022 Rg , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi statuisce;
in accoglimento dell'opposizione annulla l'avviso di addebito n. 593 2022 00033668 85 00;
Spese compensate.
Così deciso in Catania, il 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessia Trovato
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