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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 8633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8633 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 23/10/2025 tenutasi ex 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 28115/2024 TRA
La Sig.ra (C.F.: ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giancarlo Madonna (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (Na) C.F._2 alla Via Posillipo 69/20, CAP 80123, avente quali recapiti il numero di fax 0812771178 e l'indirizzo PEC: e ove potranno essere eseguite le comunicazioni di Email_1 rito previste ai sensi di legge. Ricorrente CONTRO
(ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_1 22.10.2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 01.12.2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2
società del , con sede legale in Roma, via G. Grezar 14,
[...] Controparte_3 c.f. , in persona del Dott. , giusta procura speciale conferitagli P.IVA_1 Controparte_4 per atto del Notaio in data 25.07.2024 rep. 181515 racc. 12772 (v. doc. 1), Persona_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Rosario Varì del Foro di Vibo Valentia (C.F. ), il quale si dichiara C.F._3 antistatario ex art. 93 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Piemonte n. 39. L'Avv. Varì dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge al numero di fax 06.42820834 o all'indirizzo PEC Suprema Corte con la summenzionata ordinanza ha Email_2 statuito che “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.”.
Resistente FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.12.2024, la sig.ra ha impugnato l'intimazione di Pt_1 pagamento n. 07120249050811860000, notificata in data 03.12.2024 (v. doc. 2), ed emessa dall' , in ragione del mancato pagamento di pretese Controparte_1 impositive di varia natura.
- L'opposizione di controparte è stata in questa sede espressamente limitata ai crediti esattoriali di natura previdenziale ed assicurativa, di cui alla cartella n 07120110250804866000.
- Tanto premesso, a fondamento del proprio ricorso, la contribuente ha eccepito: 1) l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 07120110250804866000 presupposta all'intimazione di pagamento impugnata, 2) la prescrizione dei crediti esattoriali azionati, 3) la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per carenza di motivazione. accoglimento del presente ricorso, contrariis rejectis, così provvedere: Concludeva chiedendo : A) In via preliminare, stante la fondatezza dei motivi suesposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all' opponente da un'eventuale esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120249050811860000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui alla cartella di pagamento n. 07120110250804866000, e/o della predetta cartella di pagamento limitatamente a tali pretese. B) Accertare e dichiarare, per quanto esposto in precedenza, nulle e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249050811860000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui alla cartella di pagamento n. 07120110250804866000, e la predetta cartella di pagamento limitatamente a tali pretese. C) In via subordinata, in caso di accoglimento parziale del presente ricorso e per quanto esposto in precedenza, accertare e dichiarare, nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249050811860000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui alla cartella di pagamento n. 07120110250804866000, e/o la predetta cartella di pagamento limitatamente a tali pretese. D) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario.
Si costituiva l' eccependo che la cartella n Controparte_1 07120110250804866000 presupposta all'intimazione impugnata era è stata regolarmente notificata in data 13.12.2011, per come si evince pacificamente dal relativo estratto di ruolo (v. doc. 3), e dal referto di notifica (v. doc. 4) Rilevava inoltre in proposito che i documenti prodotti in giudizio dall' CP_5
(estratto di ruolo e referti di notifica) sono del tutto idonei a dimostrare, tanto
[...] l'esistenza, quanto la notifica della suindicata cartella esattoriale Richiamava la sentenza n. 10326/14 della Corte di Cassazione, che afferma che ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio in relazione all'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, è sufficiente per il Concessionario l'esibizione di copia della relativa relata (nell'ipotesi di notifica mediante messo notificatore), ovvero di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella (nell'ipotesi di notifica a mezzo posta raccomandata a.r.), non sussistendo alcun onere, per l di esibizione Controparte_5 di copia della cartella stessa nel suo contenuto integrale, “nemmeno ai sensi dell'art. 26, comma 4 [oggi quinto], D.P.R. 602 del 1973, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa della “matrice” (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento)”. Contestava l'eccezione di prescrizione, essendo la medesima inammissibile ed infondata.
2 In relazione a detto profilo rilevava che, in ragione del mancato pagamento della cartella n. 07120110250804866000, l'Agente della Riscossione aveva notificato a controparte l'intimazione di pagamento n. 07120219002478809000 in data (doc. 5), la proposta di compensazione n. 07128202200001477000 in data 19.07.2022 (doc. 6), intimazione n. 07120239006520126000 in data 27.03.2023 (doc. 7), proposta di compensazione n. 0712820230001382000 in data 16/08/2023 (doc. 8), proposta di compensazione n. 07128202400001210000 in data 15.07.2024 (doc. 9). I citati atti, seppur ritualmente notificati, come sopra indicato, non sono stati autonomamente opposti nei termini di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/99, con conseguente inammissibilità, in questa sede, dell'eccezione di prescrizione posta a fondamento del ricorso Pertanto deduceva che destituita di fondamento era è in ogni caso l'eccezione di prescrizione altresì con riferimento all'intervallo temporale successivo alla notificazione della suindicata cartella di pagamento formulata da parte dell'opponente, essendo stato, il relativo termine, utilmente interrotto dall'Agente della Riscossione mediante la propria attività notificatoria, secondo quanto sopra analiticamente dedotto, e secondo quanto documentato. Evidenziava inoltre fatti che l'invocato termine di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/95, a causa dell'emergenza Covid-19, è stato normativamente sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021. Sempre nel merito, rilevava l'infondatezza altresì nel merito dell'eccezione di carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta. Tale atto della riscossione deve infatti ritenersi congruamente motivato, recando l'indicazione degli atti presupposti, che sono regolarmente notificati a controparte, e con cui la stessa è stata resa edotta in ordine alla natura delle singole pretese impositive azionate nei propri confronti, peraltro correttamente individuate. Nessun ulteriore onere spetta infatti al Concessionario relativamente all'obbligo di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/73, se non quello di indicare gli atti presupposti rimasti insoluti, cui la stessa si riferisce
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso vinte le spese
All' udienza del 23.10.2025 , lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. , il giudice decideva la causa come da sentenza contestuale Invero come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)
Tanto premesso si osserva che con il presente ricorso viene eccepita in primis la mancata notifica della cartella esattoriale richiamata nell' intimazione di pagamento e pertanto la prescrizione dei crediti da essa portati e, successivamente , qualora a risultasse prova della regolare notifica della stessa l' ulteriore decorso della prescrizione dalla notifica della stessa alla notifica dell' intimazione di pagamento .
3 A confutazione di detta eccezione la in primis ha fornito Controparte_1 prova della regolare notifica della cartella di pagamento n 07120110250804866000, avvenuta con racc . a .r .n 67081968482-8 del 30.11.2011, mediante consegna a familiare convivente . In merito osserva la Corte di Cassazione ( sent nn. 8333/2015, 23182/2015, 10554/2015) che la notifica si perfezione con la consegna dell' atto all' indirizzo del destinatario, non occorrendo ulteriore raccomandata. Almeno questo è l'orientamento oggi prevalente per la giurisprudenza di legittimità. Si vedano le sentenze nn. 8333/2015, 23182/2015, 10554/2015.
. Né può trovare condivisione l' ulteriore eccezione sollevata da parte ricorrente in ordine alla inidoneità a provare la notifica della produzione di una copia della raccomandata Secondo la Corte di Cassazione ( Ord 25258/2025 ) , per provare il perfezionamento della notifica, non è necessaria la produzione dell'originale o di una copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione di una copia della cartella con la relativa relazione di notifica (es. avviso di ricevimento della raccomandata).
Occorre pertanto verificare se dalla data di notifica della cartella e quella della imitazione di pagamento opposta sia decorso il termine quinquennale ex L 335/1995 . Onde confutare detta eccezione la ha prodotto quali atti interruttivi della prescrizione CP_6 l' intimazione di pagamento n. 07120219002478809000 in data (doc. 5), la proposta di compensazione n. 07128202200001477000 in data 19.07.2022 (doc. 6), intimazione n. 07120239006520126000 in data 27.03.2023 (doc. 7), proposta di compensazione n. 0712820230001382000 in data 16/08/2023 (doc. 8), proposta di compensazione n. 07128202400001210000 in data 15.07.2024, eccependo l' inammissibilità del ricorso, ritenendo non essendo stati autonomamente opposti nel termine di cui all' art 24 , comma 5 D.lgs 46/99. Detta eccezione va disattesa richiamandosi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Ordinanza del 17/06/2024 n.16743 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5) che ha ritenuto che, indipendentemente dall ' impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere, in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell 'ordinario termine di prescrizione dei singol i tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartel e di pagamento a quella del a notifica del primo avviso di intimazione. Superata detta eccezione pertanto deve ritenersi che dalla data della notifica della cartella n. 07120110250804866000, avvenuta con racc . a .r .n 67081968482-8 in data l 30.11.2011, all' atto di intimazione opposto notificato il 3/12/2024 sia maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/95,
Ciò anche tenendo conto dell'intimazione di pagamento n. n. 07120219002478809000 notificata in data17.12.2021con racc 52935479904, ai sensi dell' art 140 c.p.c, presso la casa comunale con successiva racc di avvenuto deposito del 31.12.2021 costituente il primo atto interruttivo. Alle medesime conclusioni si perviene anche applicando la sospensione dei termini a causa dell'emergenza Covid-19, normativamente sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Conclusivamente va accolta l'opposizione all' intimazione di pagamento n. 07120249050811860000, notificata il 3.12.2024 , con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 07120110250804866000, notificata il 30.11.2011 per intervenuta prescrizione
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
1) accoglie l' opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120249050811860000, notificata in data 03.12.2024 (v. doc. 2), ed e per l'effetto dichiara non dovute la somma di cui
4 alla cartella di pagamento n. 07120110250804866000, notificata il 30.11.2011 l per intervenuta prescrizione ex L.335/1995 ; 2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1 liquidate in complessivi euro 2400,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione;
Si comunichi
Napoli 23/10/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
5
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 23/10/2025 tenutasi ex 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 28115/2024 TRA
La Sig.ra (C.F.: ), nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giancarlo Madonna (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (Na) C.F._2 alla Via Posillipo 69/20, CAP 80123, avente quali recapiti il numero di fax 0812771178 e l'indirizzo PEC: e ove potranno essere eseguite le comunicazioni di Email_1 rito previste ai sensi di legge. Ricorrente CONTRO
(ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_1 22.10.2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 01.12.2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2
società del , con sede legale in Roma, via G. Grezar 14,
[...] Controparte_3 c.f. , in persona del Dott. , giusta procura speciale conferitagli P.IVA_1 Controparte_4 per atto del Notaio in data 25.07.2024 rep. 181515 racc. 12772 (v. doc. 1), Persona_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusto mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Rosario Varì del Foro di Vibo Valentia (C.F. ), il quale si dichiara C.F._3 antistatario ex art. 93 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Piemonte n. 39. L'Avv. Varì dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge al numero di fax 06.42820834 o all'indirizzo PEC Suprema Corte con la summenzionata ordinanza ha Email_2 statuito che “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.”.
Resistente FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.12.2024, la sig.ra ha impugnato l'intimazione di Pt_1 pagamento n. 07120249050811860000, notificata in data 03.12.2024 (v. doc. 2), ed emessa dall' , in ragione del mancato pagamento di pretese Controparte_1 impositive di varia natura.
- L'opposizione di controparte è stata in questa sede espressamente limitata ai crediti esattoriali di natura previdenziale ed assicurativa, di cui alla cartella n 07120110250804866000.
- Tanto premesso, a fondamento del proprio ricorso, la contribuente ha eccepito: 1) l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 07120110250804866000 presupposta all'intimazione di pagamento impugnata, 2) la prescrizione dei crediti esattoriali azionati, 3) la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per carenza di motivazione. accoglimento del presente ricorso, contrariis rejectis, così provvedere: Concludeva chiedendo : A) In via preliminare, stante la fondatezza dei motivi suesposti ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all' opponente da un'eventuale esecuzione, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 07120249050811860000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui alla cartella di pagamento n. 07120110250804866000, e/o della predetta cartella di pagamento limitatamente a tali pretese. B) Accertare e dichiarare, per quanto esposto in precedenza, nulle e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249050811860000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui alla cartella di pagamento n. 07120110250804866000, e la predetta cartella di pagamento limitatamente a tali pretese. C) In via subordinata, in caso di accoglimento parziale del presente ricorso e per quanto esposto in precedenza, accertare e dichiarare, nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249050811860000 limitatamente alle pretese di pagamento per contributi I.V.S. di cui alla cartella di pagamento n. 07120110250804866000, e/o la predetta cartella di pagamento limitatamente a tali pretese. D) Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al Procuratore anticipatario.
Si costituiva l' eccependo che la cartella n Controparte_1 07120110250804866000 presupposta all'intimazione impugnata era è stata regolarmente notificata in data 13.12.2011, per come si evince pacificamente dal relativo estratto di ruolo (v. doc. 3), e dal referto di notifica (v. doc. 4) Rilevava inoltre in proposito che i documenti prodotti in giudizio dall' CP_5
(estratto di ruolo e referti di notifica) sono del tutto idonei a dimostrare, tanto
[...] l'esistenza, quanto la notifica della suindicata cartella esattoriale Richiamava la sentenza n. 10326/14 della Corte di Cassazione, che afferma che ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio in relazione all'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, è sufficiente per il Concessionario l'esibizione di copia della relativa relata (nell'ipotesi di notifica mediante messo notificatore), ovvero di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella (nell'ipotesi di notifica a mezzo posta raccomandata a.r.), non sussistendo alcun onere, per l di esibizione Controparte_5 di copia della cartella stessa nel suo contenuto integrale, “nemmeno ai sensi dell'art. 26, comma 4 [oggi quinto], D.P.R. 602 del 1973, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa della “matrice” (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento)”. Contestava l'eccezione di prescrizione, essendo la medesima inammissibile ed infondata.
2 In relazione a detto profilo rilevava che, in ragione del mancato pagamento della cartella n. 07120110250804866000, l'Agente della Riscossione aveva notificato a controparte l'intimazione di pagamento n. 07120219002478809000 in data (doc. 5), la proposta di compensazione n. 07128202200001477000 in data 19.07.2022 (doc. 6), intimazione n. 07120239006520126000 in data 27.03.2023 (doc. 7), proposta di compensazione n. 0712820230001382000 in data 16/08/2023 (doc. 8), proposta di compensazione n. 07128202400001210000 in data 15.07.2024 (doc. 9). I citati atti, seppur ritualmente notificati, come sopra indicato, non sono stati autonomamente opposti nei termini di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/99, con conseguente inammissibilità, in questa sede, dell'eccezione di prescrizione posta a fondamento del ricorso Pertanto deduceva che destituita di fondamento era è in ogni caso l'eccezione di prescrizione altresì con riferimento all'intervallo temporale successivo alla notificazione della suindicata cartella di pagamento formulata da parte dell'opponente, essendo stato, il relativo termine, utilmente interrotto dall'Agente della Riscossione mediante la propria attività notificatoria, secondo quanto sopra analiticamente dedotto, e secondo quanto documentato. Evidenziava inoltre fatti che l'invocato termine di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/95, a causa dell'emergenza Covid-19, è stato normativamente sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021. Sempre nel merito, rilevava l'infondatezza altresì nel merito dell'eccezione di carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta. Tale atto della riscossione deve infatti ritenersi congruamente motivato, recando l'indicazione degli atti presupposti, che sono regolarmente notificati a controparte, e con cui la stessa è stata resa edotta in ordine alla natura delle singole pretese impositive azionate nei propri confronti, peraltro correttamente individuate. Nessun ulteriore onere spetta infatti al Concessionario relativamente all'obbligo di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/73, se non quello di indicare gli atti presupposti rimasti insoluti, cui la stessa si riferisce
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso vinte le spese
All' udienza del 23.10.2025 , lette le note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. , il giudice decideva la causa come da sentenza contestuale Invero come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)
Tanto premesso si osserva che con il presente ricorso viene eccepita in primis la mancata notifica della cartella esattoriale richiamata nell' intimazione di pagamento e pertanto la prescrizione dei crediti da essa portati e, successivamente , qualora a risultasse prova della regolare notifica della stessa l' ulteriore decorso della prescrizione dalla notifica della stessa alla notifica dell' intimazione di pagamento .
3 A confutazione di detta eccezione la in primis ha fornito Controparte_1 prova della regolare notifica della cartella di pagamento n 07120110250804866000, avvenuta con racc . a .r .n 67081968482-8 del 30.11.2011, mediante consegna a familiare convivente . In merito osserva la Corte di Cassazione ( sent nn. 8333/2015, 23182/2015, 10554/2015) che la notifica si perfezione con la consegna dell' atto all' indirizzo del destinatario, non occorrendo ulteriore raccomandata. Almeno questo è l'orientamento oggi prevalente per la giurisprudenza di legittimità. Si vedano le sentenze nn. 8333/2015, 23182/2015, 10554/2015.
. Né può trovare condivisione l' ulteriore eccezione sollevata da parte ricorrente in ordine alla inidoneità a provare la notifica della produzione di una copia della raccomandata Secondo la Corte di Cassazione ( Ord 25258/2025 ) , per provare il perfezionamento della notifica, non è necessaria la produzione dell'originale o di una copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione di una copia della cartella con la relativa relazione di notifica (es. avviso di ricevimento della raccomandata).
Occorre pertanto verificare se dalla data di notifica della cartella e quella della imitazione di pagamento opposta sia decorso il termine quinquennale ex L 335/1995 . Onde confutare detta eccezione la ha prodotto quali atti interruttivi della prescrizione CP_6 l' intimazione di pagamento n. 07120219002478809000 in data (doc. 5), la proposta di compensazione n. 07128202200001477000 in data 19.07.2022 (doc. 6), intimazione n. 07120239006520126000 in data 27.03.2023 (doc. 7), proposta di compensazione n. 0712820230001382000 in data 16/08/2023 (doc. 8), proposta di compensazione n. 07128202400001210000 in data 15.07.2024, eccependo l' inammissibilità del ricorso, ritenendo non essendo stati autonomamente opposti nel termine di cui all' art 24 , comma 5 D.lgs 46/99. Detta eccezione va disattesa richiamandosi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Ordinanza del 17/06/2024 n.16743 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5) che ha ritenuto che, indipendentemente dall ' impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere, in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione, la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell 'ordinario termine di prescrizione dei singol i tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartel e di pagamento a quella del a notifica del primo avviso di intimazione. Superata detta eccezione pertanto deve ritenersi che dalla data della notifica della cartella n. 07120110250804866000, avvenuta con racc . a .r .n 67081968482-8 in data l 30.11.2011, all' atto di intimazione opposto notificato il 3/12/2024 sia maturato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/95,
Ciò anche tenendo conto dell'intimazione di pagamento n. n. 07120219002478809000 notificata in data17.12.2021con racc 52935479904, ai sensi dell' art 140 c.p.c, presso la casa comunale con successiva racc di avvenuto deposito del 31.12.2021 costituente il primo atto interruttivo. Alle medesime conclusioni si perviene anche applicando la sospensione dei termini a causa dell'emergenza Covid-19, normativamente sospeso dall'08.03.2020 al 31.08.2021.
Conclusivamente va accolta l'opposizione all' intimazione di pagamento n. 07120249050811860000, notificata il 3.12.2024 , con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 07120110250804866000, notificata il 30.11.2011 per intervenuta prescrizione
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
1) accoglie l' opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120249050811860000, notificata in data 03.12.2024 (v. doc. 2), ed e per l'effetto dichiara non dovute la somma di cui
4 alla cartella di pagamento n. 07120110250804866000, notificata il 30.11.2011 l per intervenuta prescrizione ex L.335/1995 ; 2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio Controparte_1 liquidate in complessivi euro 2400,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione;
Si comunichi
Napoli 23/10/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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