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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/11/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 249/2025 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 20.1.2025 da
, nata a [...] il [...], con l'avv. Badrane Parte_1
Kaoutar ricorrente contro
, nato a [...] il [...] CP_1
resistente contumace e con l'intervento del p.m.
Oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio.
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23.10.2025
Conclusioni:
Per la ricorrente: “
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi
[...]
a causa della violazione degli obblighi coniugali;
2. Parte_2
Assegnare la casa coniugale alla Sig.ra ”. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.2025 la ricorrente , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 18.8.2000 con presso il Comune CP_1 di TT (PD) e che dall'unione nascevano tre figli (1.2.2002), Persona_1
(23.12.2008) e (20.12.2010), chiedeva Persona_2 Persona_3 2
pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito, assegnazione a sé della casa coniugale sita in TT (PD), via Ca' Borina 35, affido esclusivo dei figli a sé con eventuale regolamentazione del diritto di visita paterno, assegno di mantenimento in favore della prole per complessivi € 1.200,00 e all'esito pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
La ricorrente allegava a sostegno che:
- entrambe le parti sono cittadini italiani iscritti all'AIRE con residenza in
Germania;
- il resistente aveva abbandonato la famiglia a settembre 2023;
- l'ultima residenza comune dei coniugi in Italia era situata in via Ca' Borina 35
a TT (PD);
- successivamente, i coniugi trasferivano la propria residenza in Germania, ove attualmente risiede la ricorrente con i figli minori, mentre si CP_1 rendeva irreperibile ed interrompeva ogni rapporto con la famiglia.
Sosteneva la ricorrente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento (CE) n. 2201/2003, essendo le parti cittadini italiani, a prescindere dalla residenza attuale;
sosteneva, poi, la competenza del
Tribunale di Padova ai sensi dell'art. 706 c.p.c. essendo l'ultima residenza comune situata nel Comune di TT (PD).
Con decreto in data 12.2.2025 il Giudice del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al resistente e per la costituzione di quest'ultimo.
All'udienza del 19.9.2025 compariva la sola ricorrente che confermava la volontà di separarsi;
nessuno compariva per il convenuto e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia.
Parte ricorrente precisava le conclusioni nel senso sopra riportato e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 07.10.2025 il Collegio rimetteva la causa in istruttoria per l'udienza del 23.10.2025 rilevando che parte ricorrente aveva dedotto unicamente in merito alla AG competente e alla legge applicabile alla domanda di separazione/divorzio mentre nulla aveva dedotto in ordine alla AG competente e alla legge applicabile rispetto alle domande di affido,
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collocamento, diritto di visita e contributo di mantenimento per la prole e di assegnazione della casa familiare.
Sul punto il Collegio evidenziava che:
1. con riguardo alla domanda di affido, collocamento e diritto di visita dei figli l'art. 7 del Reg. 1111/2019 prevede la competenza generale del Giudice dello Stato membro ove risiede abitualmente il minore (c.d. “criterio della vicinanza”) e che i minori risultano risiedere con la madre in Germania sin dal 2012; 2. quanto alla domanda di contributo di mantenimento che l'art. 3 del Reg. 4/2009 prevede la competenza alternativa della: a) autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente b) autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente ovvero c) l'autorità giurisdizionale compente secondo la legge del foro competente a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa all'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
3. quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale che, trattandosi di misura di protezione dei minori, appare suscettibile di applicazione l'art. 7 del Reg. 1111/2019.
All'udienza del 23.10.2025 parte ricorrente compariva mediante note scritte con le quali precisava di rinunciare alle domande relative alla disciplina dell'affido, collocamento e diritto di visita dei figli e di insistere nelle domande di separazione e assegnazione della casa coniugale.
All'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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1. Thema decidendum
Preliminarmente occorre dare atto che parte ricorrente ha esplicitamente rinunciato con le note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 alle domande di affido, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le domande che residuano e per le quali non vi è stata rinuncia sono pertanto: la domanda di separazione, la domanda di addebito, la domanda di assegnazione della casa coniugale e la domanda di scioglimento del matrimonio.
2. domanda di separazione.
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Presentando la fattispecie elementi di estraneità (le parti sono entrambe cittadini italiani ma residenti all'estero insieme ai figli minori) va accertata d'ufficio la giurisdizione del giudice italiano e la legge applicabile in relazione a ciascuna delle domande proposte.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. b) del Regolamento (CE) n.
1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione personale alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini”.
In particolare, detto Regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022, ricorso che nel caso in esame è stato depositato in data 20.1.2025.
Nel caso de quo i coniugi, cittadini italiani, hanno contratto matrimonio in
AS (Marocco) in data 18.8.2000 e l'atto è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio nel Comune di TT al n° 48, Parte II, Serie C dell'anno 2010 (cfr. doc. 2 certificato AIRE) e ivi hanno posto la loro residenza abituale, sino al 2012, quando si sono trasferiti in Germania (cfr. dichiarazione resa dalla ricorrente all'udienza del 19.9.2025).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione personale,
l'art. 8 del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie occorre rilevare la inapplicabilità dei criteri di cui alle lett. a)
e b) atteso che il resistente si è allontanato definitivamente dalla casa familiare nel settembre del 2023 sicché non sussiste una residenza comune delle parti rilevante secondo le disposizioni richiamate. Occorre dunque nel caso di specie
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fare applicazione del criterio di cui alla lett. c) con conseguente applicazione della legge italiana.
Tanto premesso la domanda di separazione merita accoglimento.
Dalle specifiche allegazioni della ricorrente e da quanto dalla stessa confermato all'udienza presidenziale dimostra che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, cessata da tempo, è divenuta intollerabile.
La stessa mancata comparizione del convenuto all'udienza di prima comparizione, impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione della convivenza.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Parte ricorrente chiede, inoltre, che la separazione sia addebitata al resistente avendo il marito abbandonato il nucleo familiare nel 2023.
La domanda è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione” (Cass. Civ., sez.1, sent. n. 25663 del 4.10.2014); con particolare riferimento all'onere della prova, la Cassazione ha affermato che “...il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. Civ. Sez.
I n. 17056 del 3.8.2007).
Premesso quanto sopra, la ricorrente ha allegato che il marito ha abbandonato il tetto coniugale nel 2023, senza fare più ritorno e rendendosi poi irreperibile e disinteressandosi totalmente del nucleo familiare, con conseguente disgregazione del rapporto coniugale.
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All'udienza del 19/09/2025 sentita personalmente la parte ricorrente ha riferito che il marito nulla aveva preannunciato circa la sua intenzione di abbandonare il nucleo familiare e nessuna spiegazione aveva poi dato in merito (“Non ci ha detto nulla, sono andata a lavorare come sempre, sono tornata a casa… è successo che era lunedì mattina, per noi era un giorno di festa, pensavo che fosse andato a fare la spesa, mi sono messa a dormire, poi l'ho chiamato e mi ha detto di essere andato in Francia da un suo amico, in realtà è andato probabilmente dalla sorella. Poi dopo una settimana è tornato per vedere i figli,
è arrivato, ha preso i libretti di nascita dei bambini molti altri documenti. Da allora non ho più avuto contatti”).
Nel caso di specie la parte ricorrente ha precisato la dinamica dell'allontanamento e alcuna diversa ricostruzione è stata fornita dalla parte resistente. In assenza di alcun elemento che induca a ritenere che l'allontanamento fosse stato determinato dal comportamento della ricorrente ovvero che la crisi coniugale fosse anteriore al settembre del 2023, la domanda della ricorrente va accolta, con pronuncia dell'addebito della separazione in capo al resistente.
3. Assegnazione della casa coniugale.
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in via Ca' Borina
n. 35 a TT (PD), essendo l'istituto della assegnazione volto esclusivamente alla tutela della prole e rientrando l'istituto nella regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli, va fatta applicazione del criterio di cui all'art. 7 del Reg. 1111/2019, con conseguente competenza delle autorità dello Stato membro di residenza abituale dei minori (Germania) e carenza di giurisdizione del Giudice italiano.
Le spese di lite andranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1.dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
con addebito di responsabilità a
[...] CP_1
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2.ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di TT (PD) di annotare la sentenza nei registri (atto n° 48, Parte II, serie C anno 2010 del registro degli atti di matrimonio);
3.dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
4. spese al definitivo;
5. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova,nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato.
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