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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 18/03/2024, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. n. 1548\2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
Dott. Giovanni De Marco Presidente
Dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola Giudice
Riunito nella Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1548 /2023 R.G., vertente tra:
, C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1987 e , C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(ME) il 20/12/1989 rappresentati e difesi come in atti dell'avv. CANNISTRA'
FRANCESCA;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: entrambe le parti hanno concluso chiedendo che fossero regolamentate le condizioni di affidamento del figlio secondo le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il P.M ha fatto pervenire il visto senza nulla osservare.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 06/12/2023 e Parte_1
, premesso che a seguito di relazione sentimentale con Parte_2
convivenza more uxorio, intercorsa tra le parti in causa, era nato in data [...] il figlio che la suddetta relazione era cessata ed occorreva Persona_1
regolamentare l'affidamento ed il mantenimento della prole;
che le parti avevano raggiunto un accordo sul punto;
tutto ciò premesso, chiedevano che fosse disciplinato l'affidamento ed il mantenimento del figlio come concordato dalle parti e Per_1
meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 12.12.2023. Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con provvedimento reso in data 4.03.2023, il Giudice delegato, preso atto della richiesta avanzata dal procuratore delle parti di recepimento dell'accordo intervenuto tra le parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento del figlio minorenne , contenuto nel ricorso Persona_1
introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto.
È noto che i procedimenti a domanda congiunta costituiscono uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore ha attribuito al solo consenso prestato dalle parti interessate un rilievo centrale, mentre il Tribunale esercita solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni concordate con le norme imperative
2 e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame l'accordo non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori ed il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole. Va osservato che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., a seguito della modifica introdotta con D. Lgs. 154/2013, il
Giudice “prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo delle parti, le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- DISCIPLINA l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore Per_1
secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato
[...]
in data 06/12/2023;
-SPESE compensate.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio dell'11.03.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Giovanni De Marco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
Dott. Giovanni De Marco Presidente
Dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola Giudice
Riunito nella Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1548 /2023 R.G., vertente tra:
, C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1987 e , C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(ME) il 20/12/1989 rappresentati e difesi come in atti dell'avv. CANNISTRA'
FRANCESCA;
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: entrambe le parti hanno concluso chiedendo che fossero regolamentate le condizioni di affidamento del figlio secondo le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il P.M ha fatto pervenire il visto senza nulla osservare.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 06/12/2023 e Parte_1
, premesso che a seguito di relazione sentimentale con Parte_2
convivenza more uxorio, intercorsa tra le parti in causa, era nato in data [...] il figlio che la suddetta relazione era cessata ed occorreva Persona_1
regolamentare l'affidamento ed il mantenimento della prole;
che le parti avevano raggiunto un accordo sul punto;
tutto ciò premesso, chiedevano che fosse disciplinato l'affidamento ed il mantenimento del figlio come concordato dalle parti e Per_1
meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 12.12.2023. Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con provvedimento reso in data 4.03.2023, il Giudice delegato, preso atto della richiesta avanzata dal procuratore delle parti di recepimento dell'accordo intervenuto tra le parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento del figlio minorenne , contenuto nel ricorso Persona_1
introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto.
È noto che i procedimenti a domanda congiunta costituiscono uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore ha attribuito al solo consenso prestato dalle parti interessate un rilievo centrale, mentre il Tribunale esercita solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni concordate con le norme imperative
2 e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame l'accordo non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori ed il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole. Va osservato che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., a seguito della modifica introdotta con D. Lgs. 154/2013, il
Giudice “prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo delle parti, le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- DISCIPLINA l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore Per_1
secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato
[...]
in data 06/12/2023;
-SPESE compensate.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella camera di consiglio dell'11.03.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Giovanni De Marco
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