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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 16/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 89/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 132/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
-dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 89/2024 R.G. Lav. promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Stefano Cappellu, elettivamente domiciliata come in atti appellante
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Rosella Di Tosto, elettivamente domiciliata come in atti
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza del 20.05.2024 il Tribunale di Campobasso, in veste di giudice del lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta da (d'ora innanzi, Parte_1 Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1004/2022, con il quale le si ingiungeva il pagamento in
[...] favore della della somma di € 84.603,14, a titolo di contributi e Controparte_1 accantonamenti per il periodo ottobre 2019- settembre 2021.
2- La società opponente aveva, in primis, eccepito la carenza di legittimazione attiva della
[...]
per avere essa sede in Roma, in Piazza di Spagna n. 66, sin dal 22.02.2016. Né Controparte_1
la società avrebbe avuto sedi secondarie e/o dipendenze, risultando tutti i dipendenti residenti nel Comune di Roma. Neppure la opponente avrebbe avuto cantieri aperti in Solo per CP_1
un mero errore materiale del consulente aziendale, le denunce sarebbero state trasmesse alla
. Controparte_1
2.1. Nel merito contestava, comunque, la fondatezza della pretesa creditoria della opposta, essendo stato azionato un credito né certo né sussistente, né liquido, ossia predeterminato nel suo ammontare, come si evincerebbe dalla documentazione allegata all'istanza, del tutto inadeguata ai fini della emissione del decreto ingiuntivo.
3. Si costituiva la che evidenziava che la con domanda del Controparte_1 Parte_1
25.09.2009, aveva chiesto di essere iscritta ad essa vedendosi assegnata il codice 5453. CP_1
Del resto, l'opponente non aveva indicato in quale diversa Regione avesse lavorato e, soprattutto, a quale diversa Cassa edile, avesse versato accantonamenti e contributi dovuti.
Aggiungeva che in una denuncia del 2021, alla voce “CAP cantiere” era indicato quello di
Isernia, che nelle denunce erano indicati i nomi degli operai impiegati e che l'attestazione del credito da parte del Direttore della giustificava l'emissione del decreto ingiuntivo. CP_1
4. Il Tribunale di Campobasso, premesso che l'obbligo di versamento alla non è CP_1
collegato territorialmente alla sede della società ma alla collocazione dei cantieri, osservava che nel caso di specie la stessa società aveva ammesso di avere inviato le denunce mensili, in cui era indicato il CAP di Isernia (86179), pur prospettando che si era trattato di un errore. E, tuttavia, in difetto di prova circa lo svolgimento di attività edile in cantieri non ubicati ella provincia di Isernia e il versamento ad altra Cassa di quanto dovuto, non poteva esimersi la società dal pagamento della contribuzione e degli accantonamenti in presenza della incontestata iscrizione alla . Il legale rappresentante della opponente, inoltre, non si era Controparte_1
presentato a rendere l'interrogatorio formale sulla circostanza se fosse vero che negli anni 2019-
2 2021 la società avesse effettuato lavori edili in con conseguente effetto confessorio, ex CP_1
art. 232 c.p. L'attestazione, infine, del credito da parte del direttore dell'ente, secondo la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, era idonea alla emissione del decreto ingiuntivo.
5. Avverso la sentenza propone appello la che, con unico e articolato motivo, deduce Parte_1
l'erronea e/o mancata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale di
Campobasso. Avendo la allora opponente allegato di non avere avuto cantieri in CP_1
avrebbe dovuto la dimostrare che i cantieri in questione insistevano in territorio CP_1
molisano. La odierna appellata, peraltro, consapevole dell'onere probatorio su di essa gravante, aveva articolato prova testimoniale con i lavoratori indicati nelle denunce. Il Tribunale, tuttavia, con ordinanza del 13.06.2023, ammettendo la prova, limitò a due i testi da escutere. La CP_1
indicò la teste la quale, però, non risultava tra i testi da escutere sul capitolo n. Testimone_1
1), l'unico ammesso (ma sul n. 3, non ammesso), e il segretario della Filea CCGIL, Tes_2
che nulla ha riferito di sapere in merito alla circostanza dedotta con lo stesso capitolo
[...]
(essendo stato indicato come teste che avrebbe dovuto riferire sulla circostanza n. 3: se la CGIL avesse promosso una vertenza sindacale per alcuni lavoratori dipendenti della tra Parte_1
il 2019 e il 2021). Sulla originaria opposta, invece, non avrebbe potuto gravare l'onere di provare un fatto negativo (non avere avuto cantieri in . CP_1
Ribadisce, quindi, che l'iscrizione della società alla risalirebbe al Parte_2
25.09.2009, quando la società aveva sede nella provincia di Isernia, essendosi poi trasferita, dal
22.02.2016, a Roma, come da visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio di Roma.
La trasmissione delle denunce relative ai lavoratori, tutti residenti a [...], sarebbe stato frutto di un errore di elaborazione del proprio consulente aziendale.
Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto ammessi i fatti dedotti con l'interrogatorio formale, sulla base della mancata presentazione dello stesso a rendere l'interrogatorio del liquidatore della società, in assenza di un quadro probatorio che confermasse la presenza di cantieri in nel periodo 2019/ 2021. CP_1
L'appellante chiede, quindi, che, in riforma della impugnata sentenza, sia accertata e dichiarata l'insussistenza della pretesa creditoria della con revoca del decreto Parte_3
ingiuntivo opposto.
3 6- Si è costituita la , che richiamata la funzione pubblicistica svolta dalle Controparte_1
Casse edili e ribadito che i rapporti tra esse e i dipendenti delle imprese che operano nel settore della edilizia sarebbero riconducibili alla fattispecie della delegatio promittendi di cui all'art. 1629 e ss. c.c., deduce che la legittimazione attiva della appellata ad agire nei confronti della discenderebbe dalla domanda da questa presentata - protocollata il 25.09.2009 - Parte_1
di iscriversi alla . Correttamente, quindi, il Tribunale avrebbe valutato Controparte_1 come infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della allora opposta, sollevata dalla società, e deciso la causa sulla base della documentazione prodotta nel corso del giudizio, in particolare valorizzando le denunce inoltrate a detto ente mensilmente e la circostanza che su alcune di esse fosse espressamente indicato che i cantieri erano siti in Isernia, essendo riportato il CAP di Isernia (86179).
Aggiunge che sarebbe stata l'appellante a dover dimostrare i fatti fondanti la eccezione relativa all'assenza di cantieri in Provincia di Isernia, ex art. 2697, co.2, c.p.c., non avendo neppure provato l'assunto secondo cui l'invio delle denunce mensili alla sarebbe Controparte_1
da imputarsi ad una disattenzione del consulente, reiteratasi per ben venti volte. Né la Pt_1
vrebbe dimostrato di avere avuto cantieri in altre località, fuori dalla Provincia di Isernia,
[...]
e di avere provveduto ad inoltrare, a far data almeno dal trasferimento della sede a Roma, richiesta di iscrizione ad una diversa Cassa. Il Tribunale, inoltre, avrebbe valutato il comportamento omissivo del liquidatore della società allora opponente correttamente, nel più ampio quadro degli ulteriori elementi probatori acquisiti al processo.
Richiamate per il resto le difese del primo grado (quanto alla efficacia probatoria della documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio), la conclude Controparte_1 per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7- Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
8- L'appello va rigettato, dovendosi conseguentemente confermare la sentenza impugnata.
Va preliminarmente evidenziato che la questione afferente al presunto difetto di legittimazione attiva di involge il merito della pretesa azionata con il ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo, vertendo la controversia non sulla sussistenza del debito contributivo, non contestato dalla società, ma sulla riferibilità, dal lato attivo del rapporto, all'odierna appellata.
4 La società debitrice, infatti, non ha mai contestato la debenza di contributi e accantonamenti, limitandosi a sostenere che essi non fossero dovuti a , essendo a Roma Controparte_1
la sede sociale, in assenza, oltretutto, di cantieri operanti nel territorio molisano.
Così delimitata sotto il profilo oggettivo la controversia, ritiene il collegio che correttamente il
Tribunale di Campobasso ha deciso la causa, rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla odierna appellante.
9. Va, infatti, evidenziato che al di là del dato della iscrizione alla , chiesta Controparte_1
e ottenuta, dalla società appellante il 25.09.2009, con assegnazione del codice 5453, vi è che il credito azionato dall'ente appellato si fonda sulle venti denunce inviate dalla stessa debitrice nel periodo ottobre 2019-settembre 2021, con indicazione dei dipendenti impiegati, della retribuzione corrisposta, degli accantonamenti e dei contributi dovuti. Si tratta, dunque, di documenti provenienti dalla stessa debitrice e inviati alla (v. allegati alla Controparte_1
memoria di costituzione di I grado).
10. È evidente che a fronte di tale documentazione, azionata la pretesa da parte dell'ente, sarebbe stato onere della provare che l'obbligazione contributiva era stata adempiuta nei Parte_1
confronti di altra Cassa edile. Non si tratta di inversione dell'onere della prova, avendo l'allora ricorrente, pur in veste di convenuto sostanziale, allegato circostanze in contrasto con i documenti da essa stessa provenienti e dovendone, pertanto, dimostrare l'esistenza. Si aggiunga che la prova non aveva ad oggetto fatti negativi, come prospettato dall'appellante (la non esistenza di cantieri in territorio molisano), ma positivi, dovendosi dimostrare di avere adempiuto all'obbligazione di versamento di contributi e accantonamenti presso altra Cassa edile.
L'impossibilità per la società di fornire tale prova discende, piuttosto, dal fatto che, avendo essa inviato le denunce alla , solo a detto ente avrebbe potuto effettuare il Controparte_1
versamento dei contributi e gli accantonamenti, versamento evidentemente mai eseguito.
Correttamente l'ente appellato, a fronte delle denunce provenienti dalla e della Parte_1
assenza di prova in ordine al versamento in favore di diversa Cassa edile, ha agito chiedendo il decreto ingiuntivo poi opposto.
La tesi dell'appellante, secondo cui l'invio alla sarebbe avvenuto a causa Controparte_1 di un errore dell'addetto alla cura dell'adempimento è, peraltro, del tutto implausibile, in ragione della intestazione delle denunce ( ”), della circostanza che ad Controparte_1
esse sia allegata una ricevuta con il riepilogo degli accantonamenti e dei contributi, stampata
5 dall'ente appellato e inviata alla società, e del lungo periodo per il quale l'errore si sarebbe protratto.
Tale allegazione è, comunque, del tutto inidonea a paralizzare la pretesa di Controparte_1
risultando le somme dovute in base alle denunce provenienti dalla stessa società, non
[...] essendo stato provato l'adempimento presso altra Cassa edile degli obblighi contributivi e di accantonamento.
11. La ricorrente ha, dunque, fornito ampia prova del credito, a tanto aggiungendosi che, secondo costante giurisprudenza, “La , prevista dalla contrattazione collettiva per i CP_1
dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.
635, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass., sez. L, sentenza n. 25888 del 28.10.2008, in fattispecie in cui la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato la correttezza della decisione di merito relativa ad una pretesa creditoria fatta valere con le forme del decreto ingiuntivo dalla Cassa edile della Provincia di Messina, il cui regolamento prevedeva l'erogazione di specifiche forme di assistenza da erogare agli iscritti e il diritto ad ottenere la maggiorazione contributiva in caso di ritardato versamento)1.
12. Tale essendo il quadro probatorio valutato dal Tribunale, il mancato intervento in udienza del legale rappresentante della società, al fine di rendere l'interrogatorio formale, è stato correttamente valutato dal Tribunale di Campobasso (Cass., sez. 1, sentenza n. 17719 del
06.08.2014: “In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della
6 confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova”).
13. Alla luce delle argomentazioni che precedono l'appello va rigettato, dovendosi, in conseguenza, confermare la sentenza impugnata.
Segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale.
Deve darsi, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso -
Giudice del lavoro – del 20.05.2024, proposto con ricorso qui depositato il 21.06.2024 da
[...]
, in persona del liquidatore, nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, nella misura del 15%, Iva e Cap, come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per lo stesso atto di appello.
Campobasso, 8.11.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda anche Cass., sez. L., ordinanza n. 23616 del 13.7.2020: "La , prevista dalla contrattazione CP_1 collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l'attestazione del credito da parte dell'ente costituisce idonea prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ." (Cass. n. 25888/2008, ove ulteriori richiami giurisprudenziali e normativi)”