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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/03/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza dell'11/12/2024, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. :
- per parte ricorrente dall'Avv. Raffaella Pagliari;
- per parte resistente dall'Avv. Enrica UR. pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. , la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 202 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Pescara (PE), Via dei Peligni, n. 102, presso e nello studio dell'Avv. Raffaela
Pagliari, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n°1364/2023
ricorrente
CONTRO
(c.f. e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
), elettivamente domiciliati in Verona, Via del Fante n°15/A, presso l'Avv. C.F._3
Enrica UR, giusto mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n°3816/2023
R.G.
resistenti
OGGETTO: locazione di beni mobili
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta dell'11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In fase monitoria, a seguito di deposito di relativo ricorso, e Controparte_1 CP_2
in qualità di locatori dell'unità abitativa sita in Montesilvano (PE), Via Livenza
[...]
n°6, giusto contratto di locazione del 28/10/2019, ottenevano dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n°1364/2023 (proc. n°3816/2023 R.G.), in forza del quale veniva ingiunto a , in qualità di conduttrice, il pagamento della Parte_1
somma di euro 1.051,71, a titolo di canoni di locazione e di oneri accessori non versati, oltre interessi e spese della procedura.
2) A seguito di deposito di relativo ricorso, proponeva Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo la inesistenza parziale del credito prima del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, sul rilievo di aver versato, prima della iscrizione a ruolo del ricorso monitorio (avvenuta in data 15/11/2023), la somma di euro 400,00 mediante disposizione di bonifico del 2/02/2023 relativa al canone di locazione del mese di gennaio 2023 ed euro 600,00 mediante disposizione di bonifico del 2/11/2023 relativo, quanto a causale, all'affitto di novembre 2023, oltre ad acconto arretrato all'affitto del mese di aprile 2022 e marzo 2023, allegando in tal senso la disposizione di bonifico, deducendo poi la inesistenza del debito con contestuale estinzione dell'obbligazione prima della notifica del ricorso per ingiunzione di pagamento e pedissequo decreto di accoglimento, atteso che il minor debito di euro 600,00, sussistente alla data di iscrizione a ruolo, era stato versato prima della notifica del ricorso (avvenuta il13/12/2023), avendo versato euro 100,00 mediante disposizione di bonifico del 01.12.2023 con causale “affitto dicembre 2023+fine acconto aprile 2022” ed euro 500,00 mediante disposizione di bonifico sempre del 01.12.2023 con causale “affitto dicembre 2023+fine acconto aprile
2022”.
Chiedeva, quindi, di dichiarare nel merito l'infondatezza della pretesa monitoria, nonché
l'estinzione del debito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, chiedendo inoltre di rideterminare le spese legali liquidate con il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3) Si costituivano in giudizio mediante deposito di relativa comparsa e Controparte_1
contestando integralmente l'opposizione proposta in quanto infondata e Controparte_2
chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese del giudizio.
4) Nel corso del giudizio veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto d'ingiunzione opposto, invocata ai sensi dell'art.648 c.p.c. dagli opposti e, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
5) Occorre rammentare che nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore è riconducibile in capo al ricorrente, il quale deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso in ogni sua componente. Occorre rammentare altresì che con l'opposizione non può ritenersi consentita una generica contestazione delle ragioni dell'opposizione, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto al convenuto (tal è l'opponente in senso sostanziale) di proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. 6) Occorre del pari rammentare che nella fase processuale conseguente alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l'attività cognitiva del giudice attiene alla esistenza ed all'attualità del credito ed al suo ammontare e, pertanto, è comprensiva non solo dei fatti costitutivi del credito e di quelli estintivi od impeditivi esistenti alla data della pronuncia dell'ingiunzione, ma anche dei fatti, dell'una e dell'altra natura, che si siano verificati successivamente, nella fase instaurata con l'opposizione al decreto (cfr. Cass. Civ.
22.05.1980, n°3386).
7) Secondo consolidato orientamento della Cassazione è stato ritenuto che il giudice che riconosca fondata l'eccezione di pagamento parziale del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o in corso di causa, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario (cfr. Cass. Civ.
21.12.1995 n°13027; Cass. Civ. 10.10.2004, n°15186; Cass. Civ. 12.08.2005 n° 16911;
Cass. Civ. 27.01.2009, n°1954 ; conforme Cass. Civ. sentenza 21432/2011).
8) Venendo al caso in esame, UR e fin dalla fase monitoria, si sono peritati di CP_2
fornire la prova scritta del loro credito, riversandola nella presente fase a cognizione piena e nello specifico, il contratto di locazione ripassato con l'odierna opponente, ove vengono in evidenza le condizioni contrattuali pattuite e, segnatamente, quello inerente l'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori (euro 370,00 mensili a titolo di canone di locazione ed euro 30,00 mensili per oneri accessori, per un importo complessivo mensile di euro 400,00), dando atto che la conduttrice, in relazione ai canoni di locazione ed oneri accessori per i mesi di aprile 2022, gennaio 2023 e marzo 2023 per un importo complessivo di euro 1.200,00 aveva provveduto a versare alla data del 2/11/2023 euro
200,00, residuando dunque il credito oggetto di ricorso e di pedissequo decreto ingiuntivo.
9) Ciò nondimeno, all'esito della disamina degli atti di causa deve ritenersi comprovato che, per effetto di versamenti effettuati prima della notifica del ricorso, l'importo oggetto di ingiunzione di pagamento deve essere scomputato limitatamente di euro 200,00, risultando comprovato l'inadempimento dell'opponente all'importo residuale.
10) Contrariamente a quanto eccepito dall' opponente ( la quale invero non ha mai contestato il ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione e di oneri accessori) deve ritenersi comprovato che gli attori sostanziali non hanno mai ricevuto l'importo di euro
400,00 (in tal senso è stato versato in atti l'estratto conto su cui avveniva l'accredito delle somme dovute dallaopponente : da tale disamina risulta che al 31/12/2022 la conduttrice ha corrisposto la mensilità di dicembre 2022, mentre nessun accredito veniva registrato per il mese di febbraio e marzo 2023, sicché deve ritenersi nessun canone di gennaio 2023, aprile
2022 e marzo 2023 è stato corrisposto). Né la disposizione di bonifico allegata, a fronte di specifica contestazione dei creditori, può assurgere ad univoca prova di adempimento dell'obbligazione di pagamento. Dunque, per quanto attiene il versamento di euro 600,00 effettuato dall'opponente il 2/11/2023, tale somma non va ad elidere completamente il credito ingiunto, visto che euro 400 è stata correttamente imputata dagli opposti alla mensilità corrente di novembre 2023 (non poteva del resto essere interpretato diversamente visto il contratto ripassato tra le parti), mentre il restante importo di euro 200,00, è stato imputato già sede di ricorso ai sensi dell'art.1194 c.c. agli interessi ed al capitale.
Alle medesime conclusioni occorre pervenire per quanto attiene il versamento di euro 600 effettuato dall'opponente l'1/12/2023, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, giacché euro
400,00 è stato correttamente imputato dagli opposti alla mensilità di dicembre 2023 e solamente euro 200,00 a titolo di arretrati sull'importo oggetto di ingiunzione di pagamento.
11) In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve ritenersi dovuta la minor somma di euro 851,71 (euro euro 1.051,71 – 200), oltre interessi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
12) In ossequio ai cennati principi della Cassazione, riportati ai punti sub 6) e sub 7), deve essere revocato il decreto d'ingiunzione emesso per il maggiore importo.
13) Non sussistono infine adeguati margini probatori ai fini di una pronuncia ex art. 96 co. I e
III, come invocato dagli opposti.
14) Le spese del giudizio seguono comunque la soccombenza e vengono liquidate (secondo i parametri del D.M. n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, valori medi, aumentati del 30 % ex art.4,, co 1 bis, cennato decreto, valutata la tecnica redazionale della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara dovuta la minore somma di euro 851,71
a titolo di canoni di locazione e oneri accessori;
- per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di euro 851,71, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
- revoca il decreto d'ingiunzione opposto emesso per il maggiore importo;
- rigetta le ulteriori istanze;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio liquidati in complessivi euro 860,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge
(iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 28 Marzo 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Famiglia ed Altro Civile
Il Giudice di Tribunale dott. Emilio Bernardi lette le note in sostituzione dell'udienza dell'11/12/2024, depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. :
- per parte ricorrente dall'Avv. Raffaella Pagliari;
- per parte resistente dall'Avv. Enrica UR. pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. , la seguente sentenza:
TRIBUNALE DI PESCARA
RITO MONOCRATICO
(artt. 50 ter, 429 c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott. Emilio Bernardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 202 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Pescara (PE), Via dei Peligni, n. 102, presso e nello studio dell'Avv. Raffaela
Pagliari, che la rappresenta e difende, giusto mandato allegato al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n°1364/2023
ricorrente
CONTRO
(c.f. e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
), elettivamente domiciliati in Verona, Via del Fante n°15/A, presso l'Avv. C.F._3
Enrica UR, giusto mandato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n°3816/2023
R.G.
resistenti
OGGETTO: locazione di beni mobili
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta dell'11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) In fase monitoria, a seguito di deposito di relativo ricorso, e Controparte_1 CP_2
in qualità di locatori dell'unità abitativa sita in Montesilvano (PE), Via Livenza
[...]
n°6, giusto contratto di locazione del 28/10/2019, ottenevano dal Tribunale di Pescara decreto ingiuntivo n°1364/2023 (proc. n°3816/2023 R.G.), in forza del quale veniva ingiunto a , in qualità di conduttrice, il pagamento della Parte_1
somma di euro 1.051,71, a titolo di canoni di locazione e di oneri accessori non versati, oltre interessi e spese della procedura.
2) A seguito di deposito di relativo ricorso, proponeva Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo, deducendo la inesistenza parziale del credito prima del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, sul rilievo di aver versato, prima della iscrizione a ruolo del ricorso monitorio (avvenuta in data 15/11/2023), la somma di euro 400,00 mediante disposizione di bonifico del 2/02/2023 relativa al canone di locazione del mese di gennaio 2023 ed euro 600,00 mediante disposizione di bonifico del 2/11/2023 relativo, quanto a causale, all'affitto di novembre 2023, oltre ad acconto arretrato all'affitto del mese di aprile 2022 e marzo 2023, allegando in tal senso la disposizione di bonifico, deducendo poi la inesistenza del debito con contestuale estinzione dell'obbligazione prima della notifica del ricorso per ingiunzione di pagamento e pedissequo decreto di accoglimento, atteso che il minor debito di euro 600,00, sussistente alla data di iscrizione a ruolo, era stato versato prima della notifica del ricorso (avvenuta il13/12/2023), avendo versato euro 100,00 mediante disposizione di bonifico del 01.12.2023 con causale “affitto dicembre 2023+fine acconto aprile 2022” ed euro 500,00 mediante disposizione di bonifico sempre del 01.12.2023 con causale “affitto dicembre 2023+fine acconto aprile
2022”.
Chiedeva, quindi, di dichiarare nel merito l'infondatezza della pretesa monitoria, nonché
l'estinzione del debito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, chiedendo inoltre di rideterminare le spese legali liquidate con il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3) Si costituivano in giudizio mediante deposito di relativa comparsa e Controparte_1
contestando integralmente l'opposizione proposta in quanto infondata e Controparte_2
chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese del giudizio.
4) Nel corso del giudizio veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto d'ingiunzione opposto, invocata ai sensi dell'art.648 c.p.c. dagli opposti e, ferme le produzioni documentali, la causa veniva rinviata per discussione orale. Con separato decreto veniva disposta la trattazione scritta.
5) Occorre rammentare che nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore è riconducibile in capo al ricorrente, il quale deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso in ogni sua componente. Occorre rammentare altresì che con l'opposizione non può ritenersi consentita una generica contestazione delle ragioni dell'opposizione, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto al convenuto (tal è l'opponente in senso sostanziale) di proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. 6) Occorre del pari rammentare che nella fase processuale conseguente alla proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l'attività cognitiva del giudice attiene alla esistenza ed all'attualità del credito ed al suo ammontare e, pertanto, è comprensiva non solo dei fatti costitutivi del credito e di quelli estintivi od impeditivi esistenti alla data della pronuncia dell'ingiunzione, ma anche dei fatti, dell'una e dell'altra natura, che si siano verificati successivamente, nella fase instaurata con l'opposizione al decreto (cfr. Cass. Civ.
22.05.1980, n°3386).
7) Secondo consolidato orientamento della Cassazione è stato ritenuto che il giudice che riconosca fondata l'eccezione di pagamento parziale del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o in corso di causa, deve revocare in toto il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario (cfr. Cass. Civ.
21.12.1995 n°13027; Cass. Civ. 10.10.2004, n°15186; Cass. Civ. 12.08.2005 n° 16911;
Cass. Civ. 27.01.2009, n°1954 ; conforme Cass. Civ. sentenza 21432/2011).
8) Venendo al caso in esame, UR e fin dalla fase monitoria, si sono peritati di CP_2
fornire la prova scritta del loro credito, riversandola nella presente fase a cognizione piena e nello specifico, il contratto di locazione ripassato con l'odierna opponente, ove vengono in evidenza le condizioni contrattuali pattuite e, segnatamente, quello inerente l'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori (euro 370,00 mensili a titolo di canone di locazione ed euro 30,00 mensili per oneri accessori, per un importo complessivo mensile di euro 400,00), dando atto che la conduttrice, in relazione ai canoni di locazione ed oneri accessori per i mesi di aprile 2022, gennaio 2023 e marzo 2023 per un importo complessivo di euro 1.200,00 aveva provveduto a versare alla data del 2/11/2023 euro
200,00, residuando dunque il credito oggetto di ricorso e di pedissequo decreto ingiuntivo.
9) Ciò nondimeno, all'esito della disamina degli atti di causa deve ritenersi comprovato che, per effetto di versamenti effettuati prima della notifica del ricorso, l'importo oggetto di ingiunzione di pagamento deve essere scomputato limitatamente di euro 200,00, risultando comprovato l'inadempimento dell'opponente all'importo residuale.
10) Contrariamente a quanto eccepito dall' opponente ( la quale invero non ha mai contestato il ritardato pagamento di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione e di oneri accessori) deve ritenersi comprovato che gli attori sostanziali non hanno mai ricevuto l'importo di euro
400,00 (in tal senso è stato versato in atti l'estratto conto su cui avveniva l'accredito delle somme dovute dallaopponente : da tale disamina risulta che al 31/12/2022 la conduttrice ha corrisposto la mensilità di dicembre 2022, mentre nessun accredito veniva registrato per il mese di febbraio e marzo 2023, sicché deve ritenersi nessun canone di gennaio 2023, aprile
2022 e marzo 2023 è stato corrisposto). Né la disposizione di bonifico allegata, a fronte di specifica contestazione dei creditori, può assurgere ad univoca prova di adempimento dell'obbligazione di pagamento. Dunque, per quanto attiene il versamento di euro 600,00 effettuato dall'opponente il 2/11/2023, tale somma non va ad elidere completamente il credito ingiunto, visto che euro 400 è stata correttamente imputata dagli opposti alla mensilità corrente di novembre 2023 (non poteva del resto essere interpretato diversamente visto il contratto ripassato tra le parti), mentre il restante importo di euro 200,00, è stato imputato già sede di ricorso ai sensi dell'art.1194 c.c. agli interessi ed al capitale.
Alle medesime conclusioni occorre pervenire per quanto attiene il versamento di euro 600 effettuato dall'opponente l'1/12/2023, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, giacché euro
400,00 è stato correttamente imputato dagli opposti alla mensilità di dicembre 2023 e solamente euro 200,00 a titolo di arretrati sull'importo oggetto di ingiunzione di pagamento.
11) In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve ritenersi dovuta la minor somma di euro 851,71 (euro euro 1.051,71 – 200), oltre interessi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
12) In ossequio ai cennati principi della Cassazione, riportati ai punti sub 6) e sub 7), deve essere revocato il decreto d'ingiunzione emesso per il maggiore importo.
13) Non sussistono infine adeguati margini probatori ai fini di una pronuncia ex art. 96 co. I e
III, come invocato dagli opposti.
14) Le spese del giudizio seguono comunque la soccombenza e vengono liquidate (secondo i parametri del D.M. n°55/2014 e s.m.i., scaglione di valore fino ad euro 1.100,00, valori medi, aumentati del 30 % ex art.4,, co 1 bis, cennato decreto, valutata la tecnica redazionale della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara dovuta la minore somma di euro 851,71
a titolo di canoni di locazione e oneri accessori;
- per l'effetto, condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di euro 851,71, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
- revoca il decreto d'ingiunzione opposto emesso per il maggiore importo;
- rigetta le ulteriori istanze;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio liquidati in complessivi euro 860,00, per compenso professionale, oltre accessori di legge
(iva, cap e r.f.).
Sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge
Pescara, li 28 Marzo 2025
Il Giudice
dott. Emilio Bernardi