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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/01/2024, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo,
Terza Sezione Civile, in persona del giudice dottoressa
Francesca Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 568 del ruolo generale degli affari civili per le cause ordinarie dell'anno 2022, vertente tra Parte_1
(Codice Fiscale ), rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta autorizzazione del Giudice Delegato in data 27 settembre 2021 dall'Avvocato Lodovico Valsecchi del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, parte attrice, contro (Codice Fiscale ), CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocato Laura Botti del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta.
Motivi della decisione
Trattasi di causa introdotta dal nei confronti Parte_1
della convenuta con ricorso ritualmente depositato in
Cancelleria ai sensi del disposto dell'articolo 702 bis del codice di procedura civile, che, costituitasi ritualmente la convenuta, mutato il rito nel rito ordinario, dopo trattazione come in atti è stata posta in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 28 novembre 2023.
Assume parte attrice la pacifica e documentata circostanza che in data 22 novembre 2005 la fallita, allora in bonis, stipulò con Organizzazione_1
1 (l'odierna convenuta) un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria che prevedeva la concessione alla stessa di un finanziamento fino alla concorrenza di 750.000,00 euro, finanziamento regolato dalla disciplina di cui agli articoli 38 e seguenti del
Decreto Legislativo numero 385 del 1993 e dunque sorgente di un credito fondiario.
Si esamini il documento 2 di produzione attorea.
E' poi, pacifico e documentalmente provato (si esamini il documento 3 di produzione attorea) che, a causa di ingente esposizione debitoria della (poi) fallita, quest'ultima venne sottoposta a procedura esecutiva immobiliare nel corso della quale, in data 4 febbraio
2010, la convenuta intervenne chiedendo il riconoscimento, in via privilegiata ipotecaria, del complessivo importo di 767.499,42 euro, oltre accessori, quale “saldo debitorio di conto corrente n.64108 alla data del 08.01.2010”.
E' giusto il caso di evidenziare che la procedura esecutiva de qua aveva per oggetto i beni immobili concessi in garanzia onde ottenere il credito fondiario.
E' ancora pacifico e documentalmente provato che, nel corso della procedura esecutiva, la convenuta percepì, in data 27 e 28 giugno 2013, 400.000,00 euro.
Si esamini il documento 4 di produzione attorea.
E' pacifico e documentalmente provato che Parte_1
venne poi dichiarata fallita in data 5 maggio 2017.
Si esamini il documento 7 di produzione attorea.
2 E' pacifico e documentalmente provato che in data 20 maggio 2019 il Notaio delegato dal Giudice Persona_1
dell'esecuzione a provvedere alla formazione e all'eventuale approvazione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di alcuni lotti, dichiarò l'esecutività del progetto di distribuzione da lui formato, confermando i versamenti pari a 400.000,00 euro sopra indicati e assegnando alla convenuta l'ulteriore importo di 101.889,12 euro.
Si esamini il documento numero 11 di produzione attorea.
E' pacifico che il progetto di distribuzione esecutivo non è stato impugnato dal fallimento.
E' pacifico e documentato che, con successivo ulteriore progetto di distribuzione (emesso a seguito della vendita di un altro lotto), in data 13 novembre 2019 alla convenuta è stata riconosciuta l'ulteriore somma di
12.404,93 euro.
Si esamini il documento 12 di produzione attorea.
E' pacifico che, anche in questo caso, il progetto è divenuto esecutivo e non è stato impugnato dal fallimento.
Si noti che il fallimento era pienamente edotto dell'esistenza della procedura esecutiva immobiliare, dato che in data 8 gennaio 2018 era intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare medesima.
Si esamini il documento 8 di produzione attorea.
Da quanto sopra specificato discende che la Convenuta ha percepito, in forza di progetti di distribuzione
3 dichiarati esecutivi il complessivo importo di 514.294,05 euro.
Ciò posto, assume parte attrice che la convenuta è stata ammessa al passivo del fallimento solo per l'importo di
385.055,93 euro.
Propone azione di repetitio indebiti per la differenza, pari a 129.238,12 euro.
Ciò in quanto il credito di sua titolarità, giova ripeterlo, sarebbe pari a soli 385.055,93 euro (e non a
514.294,05 euro).
Ancora, il fallimento, con riferimento al credito di
385.055,93 euro, assume che lo stesso è assistito da causa di prelazione (ipotecaria) solo sui beni immobili costituenti i lotti 10 e 11.
Essendo stata ricavata dalla vendita di tali lotti solo la somma di 50.654,00 euro, il credito residuo, pari a
334.401,93 euro, dovrebbe a suo dire trovare collocazione al rango chirografario.
Dunque, secondo la prospettazione di parte attrice, la convenuta dovrebbe restituirle sia la somma di 129.238,12 euro sia la somma di 334.401,93 euro.
Per un totale di 463.640,05 euro.
Chiede quindi la condanna della convenuta alla restituzione in suo favore di tale somma (o della diversa somma ritenuta di giustizia).
Con gli accessori del credito e con vittoria di spese.
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
4 La convenuta solleva questione pregiudiziale di rito, assumendo l'incompetenza del giudice quivi adito.
Nel merito chiede il rigetto delle domande attoree.
Con vittoria di spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà in primo luogo procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
Nella disamina della questione pregiudiziale di rito sollevata dalla convenuta, che assume l'incompetenza di questo giudice senza indicare il giudice a suo avviso competente (con tutte le conseguenze, in termini di inammissibilità dell'eccezione, deducibili da tale mancata indicazione), devesi comunque propendere per l'infondatezza della medesima.
Il fallimento ha infatti proposto (come spesso avviene – si esamini, ex pluribus, la pronuncia della Suprema Corte numero 12673 del 2022) una normale azione di repetitio indebiti, in ordine alla quale, come tante altre similari azioni proposte in questa sede, questo giudice risulta pienamente competente a decidere.
Non si comprende dunque come possa ritenersi fondata l'eccezione de qua.
In rito, ancora, devesi osservare quanto segue.
La presente controversia presentava al momento dell'introduzione della lite e tuttora presenta, specialmente in diritto, come si potrà appurare di
5 seguito, aspetti tali di complessità da rendere necessaria l'adozione del rito ordinario.
Per tale motivo l'istruttore ha provveduto mutando il rito previsto dal disposto dell'articolo 702 bis del codice di procedura civile, originariamente prescelto dall'odierna attrice, nel rito ordinario.
Questo giudice infatti aderisce all'impostazione di gran parte della giurisprudenza di merito (si esamini ex pluribus la pronuncia del Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dottoressa Luigia Stravino, che, con l'ordinanza del 4 aprile 2014, ha disposto il mutamento da rito speciale sommario disciplinato dagli articoli 702 bis e seguenti del codice di procedura civile in rito ordinario per una causa assimilabile alla presente) che rileva che, per la valutazione in ordine alla decidibilità nelle forme del rito sommario, sono da stimare, sulla base dell'oggetto originario del processo e dei fatti costitutivi della domanda, le questioni giuridiche oggetto della controversia, che, se denotate da una complessità tale da richiedere approfondimenti in sede di rito ordinario, comportano la necessità di mutare il rito.
Ciò doverosamente premesso, devesi transitare alla disamina del merito stretto della controversia.
Devesi evidenziare, in primo luogo, che la domanda inerente la restituzione di 129.238,12 euro è fondata sull'asserita (da parte attrice) evidenza che la convenuta non avrebbe provveduto a sottoporre ad
6 accertamento in sede concorsuale il credito derivante dagli incassi provvisori avvenuti in sede esecutiva.
Si esaminino, in punto, le prime tre righe dell'undicesima pagina del libello introduttivo.
L'assunto è infondato in fatto.
Il documento numero 9 di produzione attorea dimostra incontestabilmente che, con atto in data 18 luglio 2017, ritualmente depositato, la convenuta ha proposto domanda di ammissione al passivo, operando una prospettazione del credito chiaramente indicativa degli incassi provvisoriamente percepiti.
Si esaminino la pagina 3 della domanda (alle righe 9, 10
11 e 12 nonché alla diciottesima riga) e la pagina 5, alle righe 3 e 4, dove ancora la convenuta evidenzia l'avvenuta assegnazione in suo favore di 400.000,00 euro.
Si noti che in allora le ulteriori somme di 101,889,12 euro e 12.404,93 euro non erano state ancora percepite
(dunque, oltre tutto, sotto tale profilo, in alcun modo la convenuta avrebbe potuto operare in punto una prospettazione del credito indicativa di cotali, in allora inesistenti, incassi).
Nell'atto de quo il credito di titolarità della banca era stato indicato in tutte le sue componenti, precisando con accuratezza l'evoluzione quantitativa del medesimo.
Il Curatore e il Giudice Delegato erano dunque stati messi in condizione piena di valutare l'entità del credito medesimo, dunque sia l'entità al lordo degli incassi provvisori, sia l'entità al netto degli incassi medesimi (pari a 385.055,93 euro).
7 Sotto tale profilo, dunque la prospettazione attorea non può essere condivisa, così come tutte quelle a essa consequenziali (quali quella di ritenere circoscritta verbatim la pretesa della banca alla sola somma sopra indicata, rinunciando alla pretesa inerente i 400.000,00 euro).
La domanda (e la sottostante volizione di azionare il credito) è chiaramente indicativa del fatto di voler ottenere il riconoscimento anche dei 400.000,00 euro, ciò deducendosi dal fatto che il credito di 385.055,93 euro viene indicato “al netto” dell'importo di 400.000,00 euro.
Dunque come credito residuo, parte del maggior credito azionato.
La domanda attorea è peraltro fondata su altra importante argomentazione, riguardante tutti e due gli importi oggetto della repetitio indebiti.
Assume parte attrice che il credito venne comunque ammesso allo stato passivo per soli 385.055,93 euro e che venne ammesso in via ipotecaria solo sui beni facenti parte dei lotti 10 e 11.
Pacificamente la banca non propose opposizione avverso tale stato passivo.
Dunque, sotto tale profilo, come già accennato, la convenuta non potrebbe trattenere le somme eccedenti
385.055,93 euro (ossia 129.238,12 euro) e dovrebbe restituire altresì le somme (pari a 334.401,93 euro) eccedenti il ricavo (pari a 50.654,00 euro) tratto dalla
8 vendita dei due lotti, stante la loro connotazione chirografaria.
La censura, benché assai pregevolmente argomentata dal patrono del fallimento, ad avviso del giudicante non è condivisibile.
Ciò alla luce del chiaro tenore sia della proposta di ammissione al passivo formulata dal Curatore sia del provvedimento ammissivo del Giudice Delegato.
Come si deduce dalla disamina del documento 10 di produzione attorea (l'estratto dello stato passivo inerente la quaestio che ci occupa) l'ammissione allo stato passivo è avvenuta non sic e simpliciter nei termini affermati da parte attrice ma “come richiesto”.
La conformità dell'ammissione alla richiesta della banca sottende la volontà del Giudice Delegato di conformare l'ammissione alla prospettazione della banca medesima.
Quest'ultima, come si deduce dalla disamina dell'istanza ammissiva al passivo, sopra indicata, ha chiaramente esternato la volontà (come già sopra ampiamente evidenziato) di azionare il credito nella sua interezza
(senza rinuncia ai 400.000,00 euro più volte nominati).
Ha inoltre palesemente manifestato la volontà di azionare l'intero credito in via ipotecaria, come si deduce dalle pagine 4 e 5 del documento numero 9 di produzione attorea.
In punto, non pare condivisibile quanto asserisce parte attrice, che afferma che la convenuta avrebbe circoscritto la richiesta di riconoscimento del proprio privilegio speciale solamente a due beni immobili (si
9 esamini la terza, la quarta e la quinta riga dell'undicesima pagina del libello).
Trattasi di interpretazione della richiesta di ammissione al passivo operata dalla banca non praticabile in sede di esegesi dell'atto.
Oltre tutto non può sottacersi che, nel caso di specie, è proprio l'azione di repetitio indebiti a trovare terreno instabile.
La Suprema Corte, nella già richiamata pronuncia numero
12673 del 2022, chiaramente afferma che, in tema di interferenze fra procedura concorsuale ed esecuzione forzata, nell'ipotesi patologica in cui il giudice di quest'ultima, ancorché reso edotto del fallimento del debitore, dichiari l'esecutività del progetto di distribuzione, qualora il curatore rimanga inerte e non reagisca tempestivamente con il rimedio oppositivo (come pacificamente avvenuto nel caso di specie), subisce l'irretrattabilità della successiva esecuzione del medesimo progetto, cui consegue l'intangibilità delle somme concretamente attribuite e l'impossibilità di chiederne la restituzione mediante l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito.
Trattasi di pronuncia riguardante proprio un'ipotesi di interferenza tra procedura concorsuale ed esecuzione forzata intrapresa a seguito di mancato soddisfacimento di obblighi nascenti da un mutuo fondiario, quindi chiaramente attagliata al caso che ci occupa.
Le pretese attoree non potranno dunque essere accolte.
10 Non resta dunque che delibare in ordine alle spese del presente procedimento, che, come liquidate in dispositivo, seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta le domande attoree.
Condanna l'attrice alla rifusione, a favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in euro
22.457,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Bergamo, 24 gennaio 2024
Il giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
Si dà atto del fatto che la Dott.ssa Avvocata Marta Mura ha redatto la minuta del presente provvedimento.
Il magistrato affidatario
Dottoressa Francesca Bresciani
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