Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6488/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso Parte_1
per mandato in atti dall'Avv. Pecoraro Ugo;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per CP_1
mandato in atti dall'Avv. Amato Giuseppe;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: si vedano verbale di udienza del 21.01.2025 e accordo denominato “trasformazione in separazione consensuale dei coniugi” depositato in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che il giudizio di separazione è stato promosso da Parte_1
, deve darsi atto che successivamente si è costituita e
[...] CP_1
1
Ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo denominato
“trasformazione in separazione consensuale dei coniugi” sottoscritto innanzi al
Giudice delegato all'udienza del 21.01.2025 e depositato in pari data, che in questa sede integralmente si riportano:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
3. Il figlio minore LE è affidato ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente con la madre SI.ra , con facoltà per il SI. di CP_1 Parte_1
vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo e preavviso con il coniuge e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso. Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza.
Con riferimento al periodo estivo, il minore LE trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi, con dimora presso l'abitazione dello stesso.
4. Il SI. , corrisponderà, entro il giorno cinque del mese, Parte_1
€ 200 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, quale mantenimento del figlio minore LE.
Per patto espresso tra i coniugi l'eventuale assegno unico per il figlio LE verrà percepito interamente dalla SI.ra , esonerando l'Ente CP_1
tenuto a corrisponderlo da ogni responsabilità al riguardo , valendo il presente accordo come espressa autorizzazione.
5. le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche, scolastiche, per
2 sport, per vacanze, ecc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50 %;
6. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto
7. I coniugi dichiarano di essere entrambi autonomi ed indipendenti sotto il profilo economico, pertanto rinunciano reciprocamente alla richiesta dell'assegno di mantenimento.
8. Per quanto non espressamente convenuto, troveranno applicazione delle norme del codice civile che regolano la materia.
9. Le parti dichiarano che con il presente accordo, hanno definito i propri rapporti personali e patrimoniali e che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
2. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
3. Spese del giudizio
In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], i quali hanno contratto
[...] matrimonio in Palermo il 12.09.2001, trascritto nei registri dello Stato
3 Civile del medesimo Comune al n. 66, parte II serie A dell'anno 2001 alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 23/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice Relatore.
4