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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/08/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1244/2020 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/08/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti.
RICORRENTE e
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto, n° 78, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Pasquale Michele Contartese (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_2 atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 08/07/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva per il disconoscimento dell'invalidità ex L. 222/84 riconosciuta al convenuto nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, a tal fine rappresentando che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva riconosciuto la concessione del beneficio richiesto in favore di che CP_1
l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 7.7.2020) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti l'insussistenza del requisito sanitario riconosciuto nella precedente fase. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…a) Accertare e dichiarare che il sig. non è soggetto invalido ai sensi della Legge 222/84 perché non Parte_2 presenta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in mansioni confacenti alle sue attitudini a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
b) Condannare il sig. al pagamento di spese e competenze del giudizio per Parte_2 entrambe le fasi di cui all'art. 445 bis cpc.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che il resistente è affetto da: «depressione endogena grave in soggetto con marcate note di CP_1 somatizzazione d'organo, grave spondilodiscoartrosi degenerativa e deve considerarsi
“Invalido, in occupazioni confacenti le proprie attitudini, in modo permanente, a meno di un terzo, non inabile”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. le infermità permanenti descritte, di cui risulta affetto il Sig. sono tali da CP_1 determinare il riconoscimento della capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo del normale. Decorrenza: data della domanda amministrativa».
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, parte resistente è da riconoscersi invalido, in occupazioni confacenti le proprie attitudini, in modo permanente, a meno di 1/3, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (1.2.2018).
6. Ne consegue, dunque, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo tenendo conto di entrambe le fasi.
8. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.800,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, da corrispondere in favore del procuratore di parte resistente, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica esperita, già Pt_1 liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 13/08/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/08/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti.
RICORRENTE e
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto, n° 78, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Pasquale Michele Contartese (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_2 atti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 08/07/2020, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva per il disconoscimento dell'invalidità ex L. 222/84 riconosciuta al convenuto nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, a tal fine rappresentando che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva riconosciuto la concessione del beneficio richiesto in favore di che CP_1
l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 7.7.2020) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti l'insussistenza del requisito sanitario riconosciuto nella precedente fase. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “…a) Accertare e dichiarare che il sig. non è soggetto invalido ai sensi della Legge 222/84 perché non Parte_2 presenta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in mansioni confacenti alle sue attitudini a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
b) Condannare il sig. al pagamento di spese e competenze del giudizio per Parte_2 entrambe le fasi di cui all'art. 445 bis cpc.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che il resistente è affetto da: «depressione endogena grave in soggetto con marcate note di CP_1 somatizzazione d'organo, grave spondilodiscoartrosi degenerativa e deve considerarsi
“Invalido, in occupazioni confacenti le proprie attitudini, in modo permanente, a meno di un terzo, non inabile”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. le infermità permanenti descritte, di cui risulta affetto il Sig. sono tali da CP_1 determinare il riconoscimento della capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo del normale. Decorrenza: data della domanda amministrativa».
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, parte resistente è da riconoscersi invalido, in occupazioni confacenti le proprie attitudini, in modo permanente, a meno di 1/3, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (1.2.2018).
6. Ne consegue, dunque, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo tenendo conto di entrambe le fasi.
8. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1.800,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, da corrispondere in favore del procuratore di parte resistente, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica esperita, già Pt_1 liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 13/08/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani