Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 709/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 709/2025 promosso da:
, nata l'[...] a [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DADEA ROSSELLA;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. SCALONI FRANCESCO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “A) con riferimento alla domanda di separazione: dichiarare, ai sensi e agli effetti dell'art. 158 CC., la separazione dei coniugi Parte_1
e , accogliendo le seguenti condizioni, così come concordate tra
[...] Parte_2
i coniugi:
1) i figli e verranno affidati in maniera condivisa a Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale i predetti continueranno a vivere presso la casa familiare sita a 60044 AN (AN), Via Don
Minzoni n. 90, piano 1;
2) in ragione della collocazione dei figli presso la madre, la casa familiare sita a 60044
AN (AN), Via Don Minzoni n. 90, piano 1, viene assegnata alla IG.ra , Parte_1
unitamente ai beni mobili e agli arredi ivi contenuti, dei quali avrà cura. La stessa continuerà ad avete l'uso esclusivo del garage S1 di 13 mq di pertinenza dell'appartamento sito al piano
- 1 -
3) con riferimento al diritto di visita del genitore non collocatario, i coniugi stabiliscono che, fatto salvo diverso accordo, il IG. potrà vedere e tenere con sé i due figli Parte_2 Per_1
e ES, a fine settimana alternati con la IG.ra , dal venerdì alle ore 8.00 al Parte_1
lunedì mattina alle ore 8.00, oltre a due giorni infrasettimanalmente, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Dal momento che il padre per motivi di lavoro sta per lunghi periodi continuativi all'estero, i coniugi convengono che, nel caso non sia possibile rispettare i tempi di permanenza dei figli presso il IG. con le modalità Parte_2
sopra indicate, il predetto, al suo rientro in Italia, previo accordo con la coniuge e valutate le esigenze dei ragazzi, potrà stare con i figli per un'intera settimana o anche più giorni, affinché stiano il più possibile con il padre. Relativamente alle vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. I genitori si impegnano a concordare tra di loro il periodo in cui trascorreranno le vacanze estive con i figli entro il 30 Maggio di ciascun anno. Durante le vacanze di Natale e ES Per_1 potranno trascorrere cinque giorni consecutivi con l'uno e l'altro genitore, alternando negli anni la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, il 31 Dicembre con l'uno e il 1° Gennaio con l'altro. Durante le vacanze di Pasqua i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alterando negli anni tra gli stessi Pasqua e Pasquetta. Le altre festività e gli ulteriori ponti scolastici saranno divisi equamente tra i due genitori. Il tutto come meglio specificato nel Piano Genitoriale che si allega (Allegato A); Ove nei periodi suddetti il sig. non possa fare rientro in Italia i figli della coppia potranno Parte_2
trascorrere, previo accordo con la mamma, alcune giornate di festività o di vacanza con la famiglia paterna ed in particolare con il padre del sig. che vive nel Parte_2
medesimo stabile;
4) il IG. verserà alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto Parte_2 Parte_1 corrente intestato alla predetta, un importo pari a € 800,00 (euro ottocento/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minorenni non economicamente autosufficienti e ES (€ 400,00 per ogni Per_1 figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da anticipare nell'interesse della prole, sulla base del Protocollo per la Disciplina e la Regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto dalla Conferenza Distrettuale sulla
- 2 - Riforma Cartabia in materia di famiglia in data 10.07.2024, che i coniugi dichiarano di conoscere e accettare. Il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. I coniugi convengono, sin da ora, che provvederanno in misura pari al 50% ciascuno al pagamento di uno sport per ciascun figlio, nonché per un eventuale corso di musica. I coniugi stabiliscono che l'Assegno Unico destinato ai figli sarà percepito in via integrale ed esclusiva dalla madre. Nel caso in cui il padre non dovesse lavorare più all'estero e dovesse avere una sostanziale riduzione del suo stipendio, da documentare alla moglie, i coniugi convengono che il contributo al mantenimento dei figli sarà determinato in € 600,00 complessivi (€ 300,00 per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, così come sopra precisato. e marito convengono, altresì, che il contributo al mantenimento dei CP_1
figli potrà essere, in ogni caso, rivisto anche in caso di sostanziale riduzione dello stipendio della moglie, da documentare al marito.
5) i coniugi rinunciano a qualsiasi contribuzione dall'altro a titolo di mantenimento del coniuge economicamente più debole, essendo entrambi autonomi ed economicamente indipendenti;
6) i coniugi convengono che il mutuo acceso sulla casa familiare continuerà a essere pagato in via esclusiva dal marito, intestatario del relativo contratto;
7) con riferimento all'autovettura Mercedes-Benz A160, targata EG449HZ, i coniugi dichiarano che la stessa è già stata intestata alla moglie che godrà della piena disponibilità della stessa;
8) con integrale compensazione delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si Parte_1 Parte_2
sono sposati a AN (AN) il 3/04/2013, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c..
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 3 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a AN (AN) il 3/04/2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di AN (AN) al n. 9, parte 1 dell'anno 2013; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio. spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025.
- 4 - Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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