Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00603/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo D’Amuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto n. Cat. -OMISSIS-/ Uff. Armi/ -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Brindisi in data 12.01.2023, redatto nei confronti del ricorrente e notificato in data 04.02.2023 a mezzo dei Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, con il quale il Questore della Provincia di Brindisi ha deciso per il mancato accoglimento dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro al volo;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brindisi e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa RA TO e uditi per le parti i difensori l’Avv. C. D'Amuri per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1.Con ricorso notificato alle controparti il 24.03.2023 e depositato in giudizio il 28.03.2023, il ricorrente ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue:
- a seguito di contestazione della violazione degli artt. 20 e 20 bis Legge 110/1975 e sequestro preventivo da parte di personale dell’Arma dei Carabinieri di alcune armi in suo possesso (una pistola revolver marca Taurus calibro 38 SP matricola -OMISSIS- e delle 05 - rectius 45 - cartucce di pari calibro, fabbrica S&B, posizionata all’interno di un comodino chiuso con un lucchetto in camera da letto, nonchè una pistola revolver calibro 357M matricola -OMISSIS- marca Taurus e delle 50 cartucce calibro 357M, posizionata all’interno di un armadio metallico chiuso a chiave, le armi e le relative cartucce erano regolarmente detenute a seguito di rilascio di apposita autorizzazione) convalidato con Ordinanza del G.I.P. di Brindisi in data 05.10.2020 (notificata al ricorrente in data 10.10.2020), ha impugnato la predetta ordinanza innanzi al Tribunale del Riesame ex art. 322 e 324 c.p.p., che ha rigettato la richiesta con provvedimento emesso in data 28.10.2020 e depositato in Cancelleria in data 03.11.2020.
- Il ricorrente espone di aver impugnato il provvedimento del Tribunale del Riesame di Brindisi innanzi la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. -OMISSIS- del 26.03.2021, depositata in Cancelleria in data 21.07.2021, ha annullato l’Ordinanza del Tribunale del Riesame di Brindisi limitatamente al reato di cui all’art. 20 bis Legge 110/1975 con rinvio per un nuovo giudizio sul punto;
- che nelle more del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, avendo il P.M. contestato al Sig. -OMISSIS- il solo reato di cui all’art. 20 bis Legge 110/1975, è stata avanzata istanza di definizione con il procedimento per oblazione e, pertanto il GIP di Brindisi, in data 25.02.2021, ha emesso la Sentenza n. -OMISSIS- con cui ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di -OMISSIS- in ordine al reato a lui ascritto perché estinto per intervenuta oblazione;
- che in data 29.06.2021 gli è stato notificato dalla Questura di Brindisi - Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale Ufficio Porto d’Armi - il provvedimento n. -OMISSIS- del 31.05.2021, inerente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo, in quanto lo stesso era stato destinatario di una pronuncia del Tribunale di Brindisi di una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta oblazione di cui all’art. 20 bis comma 2° Legge 110/1975 che il ricorrente ha contestato con la presentazione di osservazioni avverso il provvedimento notificato, con memoria illustrativa del 06.07.2021;
- che, in data 29.07.2021 all’odierno ricorrente è stato notificato l’atto Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 27/07/2021, inerente la comunicazione dell’avvio del provvedimento del divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, a seguito di deferimento in stato di libertà per omessa custodia delle armi ex art. 20 legge 110/1975.
- L’odierno ricorrente espone che, in sede di controdeduzioni al preavviso, con memoria del 06.08.2021, ha chiesto l’audizione personale, l’archiviazione del procedimento amministrativo di diniego alla detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ed il contestuale accoglimento dell’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso sportivo;
- che in data 04.10.2021, in sede di audizione personale del Sig. -OMISSIS- presso gli Uffici della Questura di Brindisi - Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale- Ufficio Porto d’Armi il difensore di questo altresì ha depositato istanza di sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia del Giudice dell’Esecuzione in merito all’istanza avanzata dal Sig. -OMISSIS- per ottenere la revoca della confisca e contestuale restituzione di altra arma sottoposta a sequestro dall’Autorità Giudiziaria, ciò a seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Sentenza n. -OMISSIS- del 26.03.2021, depositata in Cancelleria in data 21.07.2021);
- che, conseguentemente, il Tribunale del Riesame di Brindisi, con provvedimento del 06.10.2021, depositato in Cancelleria il 13.10.2021, ha annullato l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. il 05.10.2020, limitatamente al reato di cui all’art. 20 bis comma 2° Legge 110/75;
- che, in data 26.11.2021, con atto Prot. Uscita n. -OMISSIS-, la Prefettura di Brindisi ha comunicato la sospensione del procedimento amministrativo di divieto di detenzione armi e munizioni, in attesa della decisione dell’Autorità Giudiziaria in ordine all’incidente di esecuzione ex art. 665 c.p.p., proposta dal Sig. -OMISSIS- ai fini della revoca della confisca dell’arma sottoposta a sequestro;
- che il Giudice per le Indagini Preliminari in funzione di Giudice per l’Esecuzione del Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 24.11.2021, procedimento n. -OMISSIS-, ha dichiarato inammissibile l’istanza poiché, a seguito dell’irrevocabilità della sentenza di non doversi procedere, la confisca era divenuta anch’essa irrevocabile, atteso la sorte del provvedimento cautelare del tutto indipendente rispetto alla statuizione della confisca oramai definitiva;
- che il difensore del ricorrente, pertanto, ha avanzato istanza di revisione innanzi la competente Corte di Appello di Potenza, ex art. 630 e segg. c.p.p., poiché la Sentenza n. -OMISSIS- emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, già divenuta irrevocabile il 27.03.2021, contrastava con quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. -OMISSIS- del 26.03.2021, depositata in Cancelleria in data 21.07.2021, nonché con la successiva pronuncia del Tribunale del Riesame di Brindisi del 06.10.2021, depositato in Cancelleria il 13.10.2021, tali pronunce con riguardo alla contestazione del reato di cui all’art. 20 bis comma 2° Legge 110/75;
- che l’adita Corte d’Appello di Potenza, con provvedimento del 09.02.2022, depositato in Cancelleria in data 17.02.2022, procedimento n. -OMISSIS- Revisione, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione, in quanto, con la decisione del G.I.P. di Brindisi, il destinatario non è stato “condannato”, bensì prosciolto per estinzione del reato a seguito del procedimento di oblazione,
- che nonostante tutte le argomentazioni addotte, per cui il ricorrente avrebbe meritato il rinnovo del titolo autorizzatorio come richiesto, la Questura di Brindisi, in data 04.02.2023, ha notificato allo stesso il decreto n. Cat. -OMISSIS-/ Uff. Armi/ -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Brindisi ha deciso per il mancato accoglimento dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro al volo (provvedimento impugnato).
3. A sostegno del ricorso sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10 E 10 BIS DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 E SS.MM. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.
II) VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 43 DEL T.U.L.P.S. - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.
4.In data 29.03.2023 si sono costituiti in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno e la Questura di Brindisi, chiedendo il rigetto del ricorso.
5.Con memoria depositata il 3.02.2026 l’Avvocatura erariale, per conto del Ministero dell'Interno e della Questura di Brindisi, ha insistito per il rigetto del ricorso.
6. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, dovendosi disattendere tutte le censure con esso formulate.
Giova una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.
L’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“ Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ”) dispone che: “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
L’art. 43 (anch’esso richiamato dal ricorrente a sostegno del ricorso) dello stesso R.D. n. 773/1931 stabilisce che:
“ Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Ciò premesso, occorre, subito, sottolineare “come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant’è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità - connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall’ordinaria sfera soggettiva delle persone ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 19 settembre 2018, n. 1296).
Per giurisprudenza pacifica e condivisibile, l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi, il mantenimento e il rinnovo dell’autorizzazione già ottenuta postulano che il beneficiario tenga una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 11 marzo 2015, n. 1270): sicchè << il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche >> (e persino) << in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014, n. 4666 del 19 settembre 2013; Sezione Terza, cit., 11 marzo 2015, n. 1270).
Pertanto, l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha il compito di valutare l’assenza della affidabilità in capo al richiedente del corretto uso delle armi, anche in relazione a fatti (addirittura) estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727; Sez. III, 7 marzo 2016, n. 922; Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987; T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 4 settembre 2018, n. 1244).
Quanto, poi, all’ampiezza del potere amministrativo esercitato, dall’Autorità di p.s. in subiecta materia “ il rapporto giuridico che scaturisce dal rilascio ( o al rinnovo) di detta autorizzazione di polizia resta pur sempre subordinato, in tutto il suo svolgimento, alla coincidenza con l’interesse pubblico, rimesso appunto alla valutazione discrezionale della P.A., il cui giudizio non può essere sindacato se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza ” (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604; T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Seconda, 10 marzo 2017, n. 375); sussiste, infatti, “ nei predetti casi una ampia discrezionalità con riguardo all’apprezzamento di tutti gli elementi dai quali poter dedurre, in un giudizio prognostico, la piena affidabilità del soggetto istante che aspiri al rilascio, al rinnovo e al mantenimento del titolo di polizia, essendo sufficiente, ai fini de quibus, “un’erosione anche minima dell’affidabilità del soggetto ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 2 luglio 2014, n. 3341), sicchè “ al giudice amministrativo non compete sostituirsi all’autorità amministrativa nel valutare, a sua volta, se il soggetto sia più o meno affidabile, bensì solo verificare se l’autorità amministrativa, decidendo come ha deciso sulla base degli elementi a sua disposizione, sia incorsa nei vizi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, 3 ottobre 2018, n. 1680).
Nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro al volo presentata dall’odierno ricorrente è stata rigettata con il provvedimento questorile impugnato, con una ampia e articolata motivazione fondata principalmente sugli art. 11 comma 3, T.U.L.P.S. (“ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate ... a chi non può provare la sua buona condotta ”) e 43, comma 2 T.U.L.P.S (“ La licenza può essere ricusata ...a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”) e su circostanze (che hanno dimostrato la inaffidabilità del ricorrente in ordine al corretto uso delle armi) di fatto oggettivamente riscontrate dagli atti di accertamento compiuti dai Carabinieri di Ceglie Messapica (BR) di cui è stato dato atto nel decreto di sequestro della pistola revolver marca "Taurus" cal. 38 Special e delle n. 5 cartucce, redatto in data 01.10.2020 alle ore 10,40, e che sono stati comunicati alla Questura resistente con informativa-proposta del Comando Provinciale Carabinieri prot. n. -OMISSIS- del 12.01.2021.
Pertanto è infondato il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa dal ricorrente contesta che la Questura di Brindisi non avrebbe adeguatamente motivato il diniego al rinnovo della licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro al volo e, conseguentemente, a detenere armi in casa atteso che, con riguardo alla contestazione al ricorrente del reato di omessa custodia delle armi, di cui all’art. 20 bis comma 2° Legge 110/75, con sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, è stato deciso il non doversi procedere perché il reato è stato estinto per intervenuta oblazione, pertanto alcuna condanna è stata mai inflitta al ricorrente.
Con lo stesso motivo di ricorso, la difesa del ricorrente manifesta che la valutazione sull’idoneità delle cautele adottate per la custodia dell’arma dipende anche dalla pericolosità dell’arma medesima e, nel caso di specie, le precauzioni utilizzate dal Sig. -OMISSIS- sarebbero state perfettamente adeguate in considerazione delle caratteristiche dell’abitazione, situata in una contrada isolata e distante alcuni chilometri dal centro abitato, oltre che della sporadica frequentazione di persone estranee al nucleo familiare.
Rileva il Tribunale che la conclusione del procedimento penale con il pagamento da parte del contravventore di una somma di denaro a titolo di oblazione estingue il reato, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., ma non ha conseguenze sull'esistenza in concreto del fatto illecito addebitato.
Inoltre, come correttamente rilevato dall’Avvocatura Erariale, la valutazione della condotta di omessa custodia operata dall'Autorità di P.S., ai fini dell'accertamento di un abuso della licenza di polizia e del giudizio prognostico di affidabilità del ricorrente per il porto e la detenzione delle armi, si pone su di un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione operata dal giudice penale, poiché l'illecito amministrativo, che costituisce illecito di pericolo, può in astratto configurarsi anche quando non sia accertato quello penale (Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4718).
Infatti, in materia di armi, il compito dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità (sindacabile, in quanto tale, solo sotto il profilo dell’illogicità) è quello di prevenire i fatti di reato che potrebbero avere occasione per la circostanza che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili.
Pertanto, ai sensi degli art. 11 e 43, r.d. 18 giugno 1931 n. 773 la detenzione delle armi può essere vietata anche in mancanza di una sentenza penale di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla condotta, sia venuta meno la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto.
Ciò si giustifica con la considerazione che la detenzione delle armi si caratterizza, da un lato, per l’intrinseca pericolosità e, dall’altro, per la tenuità di un interesse socialmente apprezzabile, con la conseguenza che per l’adozione del decreto di divieto è sufficiente il convincimento dell’Amministrazione in ordine alla possibilità che il detentore abusi dell’autorizzazione (Tar Napoli, sez. V, 12 luglio 2010, n. 16669; Cons. St., sez. VI, 3 giungo 2010, n. 3516).
In altri termini, l’Amministrazione ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi, sicché nei suoi confronti deve esistere la sicura affidabilità circa il buon uso delle armi (Cons. St., Sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3516). Siccome il fine perseguito è infatti la tutela dell'ordine pubblico non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione e il nostro ordinamento non prevede un diritto alla detenzione delle armi, il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d’armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne.
Né può assumere rilevanza la circostanza che la Corte d'Appello di Potenza, investita dal ricorrente della questione relativa alla revisione ex art.630, comma I lett a) c.p.p. della sentenza di proscioglimento del 25.02.2022, con sentenza intervenuta in data 09.02.2022 nelle more della concessa sospensione del procedimento questorile per il rinnovo della licenza di porto di fucile, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione, che " si atteggia, nel caso di specie, ad un terzo giudizio di merito, non ammissibile, volta ad ottenere la rivalutazione di dati già esaminati nella sentenza irrevocabile ".
Nel caso di specie l'Amministrazione ha fatto buon uso del proprio potere discrezionale, avuto riguardo alle circostanze di fatto riscontrate in merito alla modalità di custodia delle armi (in particolare una pistola revolver calibro 38 SP risulta dagli atti essere stata collocata “carica” nel cassetto del comodino non chiuso e pertanto pronta all'uso in qualunque momento del giorno), atteso che i militari hanno accertato la suddetta modalità di custodia in sede di controllo delle armi effettuato in mattinata. Non può valere a ridurre il carattere grave della violazione le affermazioni secondo cui il ricorrente abbia trascorso unitamente alla coniuge la propria vita lavorativa in Svizzera, dove vige una legislazione diversa e "più favorevole".
Inoltre, ai fini della configurabilità della condotta di omessa custodia dell'arma il Tribunale osserva che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la moglie -OMISSIS- e la collaboratrice domestica -OMISSIS- sono soggetti che rientrano pienamente nelle categorie di cui all'art. 20-bis legge n. 110/75 in quanto, ai sensi dell'art. 8, sesto comma della stessa legge (norma relativa all' accertamento della capacità tecnica al maneggio delle armi, chiarita dalla Circ. Min. Interno nr. del 24.06.2011) " sussiste una presunzione di idoneità tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente ". Inoltre non si comprende come la Signora -OMISSIS- potesse non avere libero accesso anche all'abitazione del ricorrente e risultando stato accertato da personale dell’Arma dei Carabinieri che la pistola revolver marca "Taurus" calo 38 Special (erroneamente indicata come arma di cui al par. I lett. b) si trovava carica [con n. 5 cartucce di pari calibro inserite nel caricatore] all'interno di un cassetto del comodino della camera da letto privo di chiusura.
È infondato anche il primo motivo di ricorso con cui la difesa del ricorrente lamenta che le memorie e le osservazioni dallo stesso presentate nel corso del procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento impugnato non siano state valutate dalla Questura di Brindisi, che nel provvedimento finale, utilizzando mere formule di stile, si sarebbe limitata a ribadire le ragioni già esplicitate nel preavviso di rigetto ed, inoltre, che il provvedimento impugnato risulterebbe oggettivamente carente di motivazione in quanto non sarebbe stato esplicitato il percorso attraverso il quale sia emerso il giudizio di cattiva condotta e di pericolo di abuso del porto d'armi richiesto.
Osserva il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato appare adeguata, essendo state anche valutate dalla P.A. le osservazioni presentate dall’interessato nell’ambito del procedimento amministrativo, e non risultando necessario esplicitare tutti gli elementi particolari esaminati.
Inoltre, l’attenzione al contenuto delle controdeduzioni risulta anche dalla circostanza di fatto che in data 04.11.2021, presso gli Uffici della Questura risulta dagli atti aver avuto luogo l'audizione personale del ricorrente, assistito dal proprio legale, la cui richiesta era contenuta nelle osservazioni presentate in data 06.08.2021 in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento prefettizio per l'adozione del provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S. e trasmesse in data 06.08.2021 dalla locale Prefettura U.T.G al fine di ottenerne opportune valutazioni.
E tanto vieppiù in considerazione del fatto che il gravato provvedimento incide - allo stato sulla possibilità di condurre attività meramente ludiche e sportive per il ricorrente.
7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto.
8. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la peculiarità dei fatti e la natura delle questioni oggetto del giudizio) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA OR, Presidente
RA TO, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RA TO | PA OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.