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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/10/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4322/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4322/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 30 ottobre 2025 ad ore 13,32 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. DE FEO MONICA la quale precisa le conclusioni come da ricorso Parte_1 in appello;
Per l'avv. Spinozzi SI in sostituzione per delega orale dell'avv. Controparte_1 GITTO FRANCESCO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione orale;
l'avv. Spinozzi discute la causa riportandosi agli scritti difensivi;
eccepisce per la prima volta l'inammissibilità dell'appello perché introdotto con citazione e non con ricorso;
chiede un termine per il deposito di memorie difensive anche sul punto;
l'avv. De Feo eccepisce la tardività dell'eccezione rilevando la tempestività dell'appello; richiama sul punto la giurisprudenza pacifica della S.C. in forza della quale l'introduzione con l'atto di citazione se è rispettato il termine per impugnare non incide sulla ammissibilità dell'appello; si oppone quindi alla richiesta di concessione del termine;
nel merito discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi;
entrambi i procuratori si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese non avendo depositato la relativa nota. Il GIUDICE Dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione. All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. 4322/2024 R.G., discussa oralmente e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 30.10.2025, e promossa da:
(C.F e P.I. ), in persona del Sindaco, legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica De Feo dell'Avvocatura
Comunale, giusta delibera di Giunta Comunale n. 473 dell'11/07/2024, come da delega allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 09.08.2024, ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, Largo XXIV Maggio n. 1, Pt_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 Pt_1
3, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gitto, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Corsi Garibaldi n. 119, giusto mandato in calce, rilasciato su foglio Pt_1
separato, allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 28.11.2024;
-appellata-
pagina 2 di 16
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 26/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
pubblicata in data 07.02.2024, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 406/2023 e non notificata;
opposizione avverso ordinanza di ingiunzione avente ad oggetto il pagamento di una sanzione
amministrativa di € 210,53”
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 30/10/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2023, proponeva opposizione avanti al Controparte_1
Giudice di Pace di avverso l'ordinanza n. 257/2022 di ingiunzione di pagamento di Pt_1
sanzione amministrativa L. 689/1981 – prot. n. 218580 del 28.12.2022 emessa dal
[...]
e notificato alla ricorrente in data 11.01.2023 per un importo complessivo Controparte_2
di € 210,53 comprensivi di spese di notifica.
L'Ordinanza di ingiunzione di pagamento era stata emanata “visto il verbale di accertamento e
contestazione n. 4859 – 20/360 del 14/09/2020 con il quale gli appartenenti alla Polizia Municipale di
hanno riferito di aver accertato che il giorno 14.08.2020 in località -via Angeli di Pt_1 Pt_1
RA in prossimità del civico 223, il sig. (…) residente in [...] Pt_1
3 ha violato le disposizioni di cui agli artt. 7, c. 2 e art. 27, c. 3 del Regolamento per la gestione dei
rifiuti urbani del – Delibera Commissario Straordinario n. 22 del 25/03/2009 e Parte_1
successive modifiche, per aver conferito irregolarmente rifiuti, riconducibili al sopraindicato
trasgressore, non all'interno del contenitore specificatamente assegnato dal Gestore” (cfr. ordinanza n. 257/2022 di ingiunzione di pagamento: doc. n. 2 all.to comparsa di costituzione e risposta fasc. di primo grado). Parte_1
Il sotteso verbale di violazione n. 4859-20/360 del 14/09/2020 era stato elevato dal Comando di
Polizia Municipale del per la violazione degli artt. 7, comma 2, e 27, Parte_1
comma 3 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Pt_1
pagina 3 di 16 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 25/03/2009 e ss.mm., “a
seguito di accertamenti effettuati per mezzo del dispositivo mobile di videosorveglianza, Parte_2
, in dotazione al Comando ed attivato nel periodo 12 agosto 2020 – 28 agosto 2020 in
[...]
località Angeli di RA in prossimità del civ. 223 debitamente reso noto a mezzo di apposita e
conforme segnaletica come da disposizioni del Garante per la privacy, si è accertato che in data 14
agosto 2020 alle ore 17:56 il conducente del veicolo marca Fiat Targa EG378XF, intestato a
[...]
(..) conferiva irregolarmente rifiuti, in quanto da verifiche successive, il proprietario CP_1
risultava essere residente in [...], violando così il vigente regolamento che obbliga il
conferimento da parte del produttore all'interno del contenitore appositamente assegnato dal Gestore.
Si dà atto che la violazione è stata accertata in data 28 agosto 2020 negli uffici del Comando, in seguito
alla visione delle registrazioni digitali effettuate tramite apparecchiatura mobile di videosorveglianza
Mod. , e che per tale motivo non è stato oggettivamente possibile procedere alla Parte_2
sua contestazione immediata” (cfr. verbale di accertata violazione n. 4859-20/360 del 14/09/2020
della Polizia Municipale del doc. n. 3 all.to comparsa costituzione e Parte_1 Pt_1
risposta fasc. primo grado). Parte_1
Svolte le premesse in fatto, nel ricorso in opposizione la difesa della ricorrente eccepiva (in sintesi e per quanto d'interesse) che:
- il verbale di accertata violazione non andava elevato, poiché la ricorrente è residente ad alla Via Bernabei n. 3 e l'art. 7 comma 2 del Regolamento per la gestione dei rifiuti Pt_1
urbani del Comune di prevedeva che il conferimento da parte del produttore doveva Pt_1
avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune di residenza, come avvenuto nel caso in esame, in quanto Angeli di RA era una frazione del Comune di Pt_1
- il conferimento dei rifiuti da parte del produttore doveva avvenire, secondo la normativa,
obbligatoriamente all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnato dal
Gestore, ma nessuno aveva mai provveduto ad informare la ricorrente del luogo e degli orari dove conferire i rifiuti.
La difesa della ricorrente chiedeva -in via preliminare- la sospensione dell'ordinanza n.
257/2022 di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa – L. 689/81 emessa in data pagina 4 di 16 28.12.2022 – Prot. 218580 dal di e notificato alla ricorrente in data 11.01.2023 Pt_1 Pt_1
e chiedeva l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'ordinanza N. 257/2022 di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa –
L. 689/81 emessa in data 28.12.2022 – Prot. 218580 dal Comune di e notificato alla ricorrente Pt_1
in data 11.01.2023 per tutti i motivi spiegati e per effetto di ciò rendere nullo e/o annullare il verbale di
accertamento e contestazione N. 4859 – 20/360 del 14.09.2020.
In via istruttoria si chiede per le ragioni tutte esposte in ricorso che il Parte_1
nell'assolvimento del proprio onere probatorio, depositi la documentazione ritualmente notificata alla
ricorrente attestante il luogo e l'orario ed i giorni dove questa avrebbe dovuto e potuto conferire i
rifiuti. Condannare controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre IVA e Cassa,
nonché le spese forfettarie del 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario” (conclusioni rassegnate a pag.
4-5 del ricorso in opposizione).
Con il decreto di fissazione udienza il Giudice di Pace non sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato (cfr. decreto del 10.02.2023 in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.03.2023 si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, contestando la pretesa della Parte_1
ricorrente e chiedendo la conferma dell'ordinanza e il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto (conclusioni rassegnate a pag. 5 della comparsa cit.).
La difesa del resistente, in sintesi e per quanto d'interesse, deduceva che: Pt_1
- l'illecito contestato alla ricorrente non concerneva il conferimento dei rifiuti “all'interno del
territorio del Comune di residenza” bensì il diverso illecito del mancato conferimento “all'interno
del contenitore appositamente assegnato dal gestore”, di cui all'art. 7, c. 2, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, come modificato con DCC n. 130 del 16/10/2019;
- la ricorrente non aveva mai contestato il fatto costitutivo dell'illecito che aveva dato luogo all'emissione della ordinanza, anzi aveva confermato di aver conferito i rifiuti dalla medesima prodotti in località Angeli di RA Frazione del Comune di Pt_1
- la ricorrente si era limitata ad evidenziare la correttezza del proprio comportamento CP_1
sottolineando di aver conferito i propri rifiuti all'interno del territorio del Comune di Pt_1
pagina 5 di 16 ove la stessa era residente, tralasciando che l'illecito contestato riguardava una diversa fattispecie, ovvero l'irregolare conferimento avvenuto non nei cassonetti appositamente assegnati bensì in altri, tra l'altro situati a distanza dal luogo di residenza, fattispecie prevista dall'art. 7, c. 2, modificato con atto del Consiglio comunale n. 130 del 16/10/2019 ed esecutivo in data 23/10/2019, pubblicato nell'albo pretorio, quindi conoscibile da parte dei cittadini;
- gli interrogativi posti dalla ricorrente circa l'indicazione dei contenitori della raccolta specificamente assegnati dal Gestore, i criteri di assegnazione e le relative informazioni al produttore non potevano costituire oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto esclusivamente la legittimità dell'ordinanza impugnata ed, in particolare, la legittimità e fondatezza dell'accertamento dell'illecito – abbandono del sacchetto di rifiuti in località
Angeli di RA di Ancona- che non era stato mai contestato ed era quindi divenuto fatto certo e provato;
- come risultava dalla nota allegata, nell'anno 2010 erano state consegnate le chiavi ai residenti di Via Bernabei, tra i quali vi era la ricorrente, al fine di poter accedere alla postazione di raccolta rifiuti denominata “Igenio”, sita in Piazza del Plebiscito, luogo del conferimento dei rifiuti per i residenti nella suddetta via (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Alla prima udienza del 7.04.2023 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di discussione e il Giudice di Pace rinviava all'udienza del 19.05.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione con termine fino al 9.05.2023 per il deposito di memorie conclusionali.
All'udienza del 19.05.2023 la causa veniva rinviata al 18/09/2023 e a quella udienza veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 26/2024 pubblicata in data 07/02/2024, non notificata, il Giudice di Pace di accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato, con compensazione Pt_1
delle spese di lite (cfr. dispositivo della sentenza in atti).
Nella parte motiva della sentenza il Giudice di Pace affermava testualmente che:
- “il ricorso va accolto.
pagina 6 di 16 - Il Comune di non ha dato prova che sia stata la a conferire irregolarmente rifiuti. Pt_1 CP_1
- Orbene la sanzione scaturiva solo dalla foto della targa che ben poteva essere condotta anche da
persona diversa dalla proprietaria del veicolo.
- Non essendoci certezza che l'infrazione l'abbia commessa la non resta che accogliere il ricorso CP_1
ed annullare il provvedimento impugnato.
- Le spese vanno compensate sussistendo giusti motivi” (cfr. motivazione pagg.
2-3 sentenza in atti).
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata in data
08.08.2024, depositato telematicamente in data 09.08.2024, il ha proposto Parte_1
avverso la citata sentenza tempestivo appello rassegnando le seguenti e testuali conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in grado d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per
quanto sopra esposto ed, in accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e
risposta del nel giudizio di primo grado, succitata a far parte integrante del Parte_1
presente atto, in integrale riforma della impugnata sentenza n. 26/2024, mai notificata, pronunciata
dal Giudice di pace di in persona del Giudice dr.ssa Lorena Volpone, pubblicata in data Pt_1
7/02/2024, nella causa civile, promossa dalla sig.ra con ricorso, iscritta al RG n.406/2023, e, CP_1
per l'effetto, in accoglimento del presente appello, previa sospensione degli effetti esecutivi della
sentenza n.26/2024, riformare la medesima, nella parte in cui accoglie il ricorso proposto dalla sig.ra
e annulla l'Ordinanza di ingiunzione di pagamento n.257/2022, prot.n.218580 del CP_1
28/12/2022, accertando e dichiarando la nullità della sentenza per motivazione “illogica” o comunque
viziata da qualunque altra causa di illegittimità che verrà rilevata dall'Ill.mo Tribunale adito e, per
l'effetto, respingere il ricorso presentato dalla sig.ra dichiarando la legittimità e Controparte_1
confermando l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n.257/2022 del 28/12/2023 emessa dal
[...]
nei suoi confronti, condannando l'odierna resistente in appello al pagamento della somma Parte_1
ingiunta ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, conseguenti alla soccombenza”
(conclusioni rassegnate a pag. 11-12 atto di citazione in appello).
La difesa del appellante ha proposto – in sintesi - un unico motivo di impugnazione Pt_1
e ha eccepito che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Ancona è sorretta da motivazione pagina 7 di 16 errata ed illogica e, pertanto, va riformata laddove veniva affermato che il Parte_1
“non ha dato prova che sia stata la a conferire irregolarmente i rifiuti”. CP_1
Ad avviso della difesa di parte appellante, il fatto di cui all'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 257/2022, impugnata in primo grado, costituisce fatto certo e provato, mentre il
Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, con un'unica motivazione inconferente al caso specifico e contrastante con quanto in atti e con il principio di non contestazione per cui i fatti esplicitamente ammessi devono considerarsi come non contestati e -quindi- provati .
La ricorrente in primo grado, infatti, aveva confermato di aver commesso il fatto per il quale era stata sanzionata, ovvero “aver conferito rifiuti” in località via Angeli di RA del
Comune di e “non all'interno del contenitore specificamente assegnato dal Gestore” (cfr. Pt_1
atto di citazione in appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.11.2024 si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le
opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
Nel merito in via principale rigettare, in quanto inammissibili, il suddetto ricorso in appello per i
motivi spiegati con questa comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto di ciò confermare la
sentenza nr. 26/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Giudice dr. Volpone Lorena, e Pt_1
pubblicata in data 07.02.2024, resa nel procedimento N.R.G. 406/2023 e sempre per l'effetto di ciò
condannare il al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del Parte_1
doppio grado di giudizio.
Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1
risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, nonché IVA e CPA come per legge da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” (conclusioni rassegnate a pag. 11-12
comparsa cit.).
pagina 8 di 16 La difesa della appellata ha eccepito: Controparte_1
- l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi, in quanto nell'atto manca la puntuale e esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;
- nel merito era corretto il ragionamento posto in essere dal Giudice di primo grado, in quanto il verbale non andava emesso poiché la ricorrente risiedeva in alla Via Bernabei n. 3 e Pt_1
l'art. 7 comma 2 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di – Pt_1
Delibera Commissario Straordinario n. 22 del 25/03/2009 e ss.mm. prevedeva che il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune di residenza, cosa che era avvenuta nel caso di specie. Infatti, come risultava dallo stesso verbale il conferimento dei rifiuti era avvenuto in località Angeli di
RA (frazione del Comune di;
Pt_1
- in merito poi al conferimento dei rifiuti da parte del produttore all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnati dal gestore, la non era mai stata informata del CP_1
luogo e degli orari dove conferire i rifiuti, e il non aveva fornito tale prova;
Pt_1
- infine, la difesa del era connotata da colpa grave e risultava integrata la fattispecie Pt_1
di abuso del processo rilevante ai fini della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
La prima udienza del 20.02.2025 veniva rinviata al 27.02.2025 per impedimento del difensore di parte appellata.
All'udienza del 27.02.2025 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c.;
quindi per la discussione orale e la decisione ex art. 429 c.p.c. (rectius art. 281 sexies c.p.c.)
veniva fissata l'odierna udienza del 30.10.2025.
Orbene, ciò sinteticamente ma doverosamente riportato in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata per la prima volta dalla difesa di parte appellata alla odierna udienza.
La difesa di parte appellata ha eccepito – in particolare- l'inammissibilità dell'appello perché
introdotto con citazione e non con ricorso.
Il rilievo non è fondato.
pagina 9 di 16 Sul punto la S.C. è pacifica nell'affermare che “nel procedimento di opposizione ad ordinanza
ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011,
quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c.,
deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione
dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in
cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali
richieste dalla legge” (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2024 n. 19754, Cass. n. 21153
del 2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015).
Nel caso di specie l'atto di citazione è stato depositato in data 09/08/2024 e quindi nel rispetto dell'art. 327 c.p.c. ovvero entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione (in data 07/02/2024)
della sentenza del Giudice di Pace (cfr. anche in motivazione Cass. S.U. 2145/2021 che hanno precisato che: “(…) Con la stessa coerenza e con specifico riferimento alle opposizioni alle ordinanze-
ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di lavoro, si è affermato che l'esclusione della sospensione feriale
dei termini prevista dall'art. 3 della L. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la
causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua natura e che, pertanto, le controversie in materia di opposizione a
ordinanza-ingiunzione emesse in diversa materia, sebbene regolate dal rito del lavoro ex d.lgs. n. 150 del 2011,
restano soggette alla sospensione feriale dei termini (Cass. n. 8673/2018, cit. in materia di assunzione e
disciplina del lavoro subordinato;
Cass. 10/05/2017, n. 11478, e Cass. 22/02/2017, n. 4652, in tema di violazioni
al codice della strada;
Cass., 2/11/2015, n. 22389, in tema di protezione dei dati personali)).
Di conseguenza si rigetta anche la richiesta di un termine per il deposito per note scritte sul punto pure avanzata in data odierna dalla difesa di parte appellata.
Passando, quindi, all'esame del merito questo Tribunale ritiene che il motivo di appello proposto dal sia fondato e come tale vada accolto con conseguente Parte_1
riforma della sentenza ivi impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Si premette -in ordine alla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dalla difesa di parte appellata – che l'appello è ammissibile in quanto sufficientemente motivato sia sotto il profilo della individuazione delle parti della sentenza pagina 10 di 16 impugnate e delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti, sia sotto il profilo delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si rammenta che la S.C. a S.U. ha affermato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata” (cfr. anche in motivazione Cass., S.U. del 2022, n. 36481).
Passando - quindi - all'esame nel merito dell'appello, questo è fondato e va accolto.
Infatti, costituisce un fatto pacifico (perché non contestato, anzi ammesso dalla stessa
[...]
), l'avvenuto conferimento dei rifiuti da parte della stessa in Angeli di RA CP_1
Frazione del Comune di in prossimità del civico 223 in data 14.08.2020 (cfr. ricorso Pt_1
introduttivo e atti successivi).
La contestazione mossa alla ricorrente nell'ordinanza ingiunzione e nel verbale sotteso è
quella relativa alla violazione dell'art. 7, comma 2 e 27, comma 3 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di (cfr. doc.ti nn. 2 e 3 all.ti comparsa di Pt_1
costituzione fasc. primo grado). Parte_1
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, modificato con atto del Consiglio Comunale n. 130 del
16.10.2019 esecutivo in data 23.10.2019: “Il conferimento da parte del produttore deve avvenire
obbligatoriamente all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnato dal Gestore”.
La ratio sottesa a tale norma si evince anche nella stessa deliberazione n. 130 del 16.10.2019
ove, nelle premesse, si dichiara: “Il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti ha tra le sue
finalità quella di ridurre e contenere la produzione di rifiuti e ridurre lo smaltimento indifferenziato.
pagina 11 di 16 Al fine di raggiungere le finalità previste, il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti prevede
che i soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni sono la Polizia municipale, gli
ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal decreto legislativo n. 152/2006.
All'interno del Corpo di Polizia municipale è stato costituito un nucleo operativo di Polizia ambientale
che svolge anche attività di ispezione ed accertamento sul corretto smaltimento dei rifiuti da parte dei
produttori degli stessi.
Durante l'attività di controllo da parte del nucleo di Polizia ambientale si è riscontrata una maggiore
problematicità nelle zone periferiche, dovuta al conferimento da parte di non residenti nel Comune di
ma anche da parte di residenti in zone servite dal sistema di raccolta porta a porta che Pt_1
utilizzano le batterie periferiche per non differenziare il rifiuto prodotto.
La società in qualità di gestore, distribuisce i contenitori assegnandoli Controparte_3
specificatamente all'utenza residente nelle zone servite dal sistema di raccolta porta a porta del Pt_1
[...
Pt_1
Dato atto che:
- tali conferimenti non appropriati comportano un costo maggiore da sostenere da parte
dell'amministrazione comunale per la mancata differenziazione;
- La mancata differenziazione aumenta la percentuale di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica e
quindi fa diminuire la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati, che deve tendere a raggiungere i
livelli imposti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- Le batterie presenti nelle zone periferiche, a causa del conferimento non appropriato, risultano
insufficienti a smaltire i rifiuti dei residenti, provocando così il fenomeno dell'abbandono al di fuori del
cassonetto quando lo stesso risulta pieno, con conseguenti problemi sia di estetica che di igiene dei
luoghi.
Ritenuto necessario provvedere ad apportare delle modifiche al regolamento comunale per la gestione
dei rifiuti al fine di limitare conferimenti errati, sia da parte dei residenti che non residenti, e dare
altresì strumenti più efficaci di controllo agli operatori di Polizia Ambientale;
considerando che una
disciplina più puntuale da parte del regolamento per la gestione dei rifiuti può garantire una migliore
conoscenza da parte del cittadino su come deve essere eseguita la raccolta differenziata, al fine di
pagina 12 di 16 ottenere una migliore performance della raccolta, producendo così un abbassamento dei costi dello
smaltimento che si può riflettere sulla spesa sostenuta dalla intera cittadinanza (…)” (cfr. premesse della deliberazione n. 130 del 16.10.2019 avente ad oggetto la modifica al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani nel doc. n. 4 all.to fasc. primo grado Parte_1 [...]
. Parte_1
E' evidente- quindi- la ratio della normativa sopra citata, di dare una disciplina ordinata relativa allo smaltimento dei rifiuti allo scopo di ridurre la percentuale di raccolta dei rifiuti indifferenziati e di limitare conferimenti errati da parte dei residenti e dei non residenti (cfr.
anche precedenti di questo Tribunale in materia).
Deve ritenersi accertata l'avvenuta violazione da parte di dell'art. 7, comma Controparte_1
2 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di per avere questa Pt_1
conferito i rifiuti dalla stessa prodotti non nei contenitori della raccolta specificamente assegnati, come prescritto dalla norma, bensì nella frazione Angeli di RA (come dalla stessa ammesso nei suoi scritti difensivi).
La ricorrente - odierna appellata- infatti non ha mai contestato di essere stata lei a CP_1
buttare i propri rifiuti nel cassonetto in frazione Angeli di RA ma la contestazione posta a fondamento della opposizione riguardava la circostanza di aver conferito i rifiuti nella località Angeli di RA e di essere legittimata a farlo, in quanto Angeli di RA è una frazione del Parte_1
La motivazione del Giudice di primo grado - quindi - è errata essendo pacifico che è stata la con la sua vettura a conferire rifiuti nella frazione Angeli di RA. CP_1
Come è noto nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda
(cfr. fra le tante anche in motivazione, Cass. 2020 n. 24037).
Risulta -inoltre- dalla documentazione depositata in atti che:
pagina 13 di 16 - A tutti gli utenti residenti in [...] (ove risiede la sig.ra è stata CP_1
consegnata in data 25.03.2010 la chiave per accedere al modulo Igenio posizionato in Piazza
del Plebiscito o comunque a quello più vicino all'utenza in assenza del suddetto.
- All'avvio del servizio e comunque alla consegna delle chiavi avvenuta nel 2010, è stata effettuata una importante campagna di comunicazione con la quale sono state comunicate le modalità di svolgimento del servizio.
- Dal 2018 tutti i moduli Igenio presenti sul territorio del Comune di sono accessibili Pt_1
senza l'utilizzo della chiave che comunque è in possesso della famiglia come risulta CP_1
dal data-base di EN (cfr. nota di prot. n. 879 del 9.03.2023: Controparte_4
doc. n. 5 all.to comparsa di costituzione e risposta in primo grado . Parte_1
La non conoscenza da parte di dell'obbligo di conferimento dei rifiuti dalla Controparte_1
stessa prodotti all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnati dal Gestore,
non può essere addotta come una giustificazione dell'inosservanza di tale obbligo.
La prescrizione di tale obbligo contenuta nell'art. 7, comma 2, del Regolamento per la gestione dei rifiuti, come modificato nel testo di cui sopra, era stato pubblicato nell'albo pretorio e pertanto si presume conosciuto da parte di tutta l'utenza, con conseguente onere di informazione da parte di tutti i cittadini.
La sentenza di primo grado va – in conclusione- integralmente riformata, in accoglimento del motivo di appello proposto dal e va condannata al pagamento Pt_1 Controparte_1
della somma ingiunta nell'ordinanza – ingiunzione impugnata che va integralmente confermata stante l'infondatezza della opposizione che andava e va rigettata.
Infatti, l'Ente sanzionatore ha senza dubbio fornito –come era suo onere- la prova della sussistenza dell'infrazione legittimamente e correttamente irrogata all'odierna appellata;
mentre quest'ultima ha proposto una opposizione fondata su motivi infondati per le ragioni sopra espresse.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a favore dell'appellante, in base al DM n. 147 del 13/08/2022 -
valori medi (ed in via equitativa in assenza di nota spese) – tenuto conto del valore della pagina 14 di 16 controversia (per cui lo scaglione è quello fino a E. 1.100,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività in entrambi i gradi di giudio, mentre l'importo relativo alla fase decisoria di questo secondo grado di giudizio viene liquidato al 50% in ragione del rito prescelto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di
II grado iscritto al R.G. n. 4322/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
l'appello proposto dal siccome fondato per le causali di cui in Parte_1
motivazione;
per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. 26/2024, ivi impugnata;
Pt_1
RIGETTA
L'opposizione proposta da siccome infondata per le causali di cui in Controparte_1
motivazione;
CONFERMA
l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 257/2022 del 28/12/2022 emessa dal di Pt_1
nei confronti di e la condanna al pagamento della somma ivi Pt_1 Controparte_1
ingiunta;
NA
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio sostenute dal Controparte_1
appellante, che liquida - per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 640,00 Pt_1
(di cui E. 278,00 per il I grado ed E. 362,00 per il secondo grado) a titolo di compenso pagina 15 di 16 professionale, oltre E. 64,50 a titolo di c.u., oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona, 30/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4322/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 30 ottobre 2025 ad ore 13,32 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. DE FEO MONICA la quale precisa le conclusioni come da ricorso Parte_1 in appello;
Per l'avv. Spinozzi SI in sostituzione per delega orale dell'avv. Controparte_1 GITTO FRANCESCO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
si dà inizio alla discussione orale;
l'avv. Spinozzi discute la causa riportandosi agli scritti difensivi;
eccepisce per la prima volta l'inammissibilità dell'appello perché introdotto con citazione e non con ricorso;
chiede un termine per il deposito di memorie difensive anche sul punto;
l'avv. De Feo eccepisce la tardività dell'eccezione rilevando la tempestività dell'appello; richiama sul punto la giurisprudenza pacifica della S.C. in forza della quale l'introduzione con l'atto di citazione se è rispettato il termine per impugnare non incide sulla ammissibilità dell'appello; si oppone quindi alla richiesta di concessione del termine;
nel merito discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi;
entrambi i procuratori si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese non avendo depositato la relativa nota. Il GIUDICE Dato atto, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione. All'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c. in allegato al presente verbale quale parte integrante di esso.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. 4322/2024 R.G., discussa oralmente e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza del 30.10.2025, e promossa da:
(C.F e P.I. ), in persona del Sindaco, legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica De Feo dell'Avvocatura
Comunale, giusta delibera di Giunta Comunale n. 473 dell'11/07/2024, come da delega allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 09.08.2024, ed elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, Largo XXIV Maggio n. 1, Pt_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._1 Pt_1
3, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gitto, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Corsi Garibaldi n. 119, giusto mandato in calce, rilasciato su foglio Pt_1
separato, allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 28.11.2024;
-appellata-
pagina 2 di 16
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 26/2024 emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
pubblicata in data 07.02.2024, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 406/2023 e non notificata;
opposizione avverso ordinanza di ingiunzione avente ad oggetto il pagamento di una sanzione
amministrativa di € 210,53”
CONCLUSIONI
All'odierna udienza del 30/10/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2023, proponeva opposizione avanti al Controparte_1
Giudice di Pace di avverso l'ordinanza n. 257/2022 di ingiunzione di pagamento di Pt_1
sanzione amministrativa L. 689/1981 – prot. n. 218580 del 28.12.2022 emessa dal
[...]
e notificato alla ricorrente in data 11.01.2023 per un importo complessivo Controparte_2
di € 210,53 comprensivi di spese di notifica.
L'Ordinanza di ingiunzione di pagamento era stata emanata “visto il verbale di accertamento e
contestazione n. 4859 – 20/360 del 14/09/2020 con il quale gli appartenenti alla Polizia Municipale di
hanno riferito di aver accertato che il giorno 14.08.2020 in località -via Angeli di Pt_1 Pt_1
RA in prossimità del civico 223, il sig. (…) residente in [...] Pt_1
3 ha violato le disposizioni di cui agli artt. 7, c. 2 e art. 27, c. 3 del Regolamento per la gestione dei
rifiuti urbani del – Delibera Commissario Straordinario n. 22 del 25/03/2009 e Parte_1
successive modifiche, per aver conferito irregolarmente rifiuti, riconducibili al sopraindicato
trasgressore, non all'interno del contenitore specificatamente assegnato dal Gestore” (cfr. ordinanza n. 257/2022 di ingiunzione di pagamento: doc. n. 2 all.to comparsa di costituzione e risposta fasc. di primo grado). Parte_1
Il sotteso verbale di violazione n. 4859-20/360 del 14/09/2020 era stato elevato dal Comando di
Polizia Municipale del per la violazione degli artt. 7, comma 2, e 27, Parte_1
comma 3 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Pt_1
pagina 3 di 16 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 25/03/2009 e ss.mm., “a
seguito di accertamenti effettuati per mezzo del dispositivo mobile di videosorveglianza, Parte_2
, in dotazione al Comando ed attivato nel periodo 12 agosto 2020 – 28 agosto 2020 in
[...]
località Angeli di RA in prossimità del civ. 223 debitamente reso noto a mezzo di apposita e
conforme segnaletica come da disposizioni del Garante per la privacy, si è accertato che in data 14
agosto 2020 alle ore 17:56 il conducente del veicolo marca Fiat Targa EG378XF, intestato a
[...]
(..) conferiva irregolarmente rifiuti, in quanto da verifiche successive, il proprietario CP_1
risultava essere residente in [...], violando così il vigente regolamento che obbliga il
conferimento da parte del produttore all'interno del contenitore appositamente assegnato dal Gestore.
Si dà atto che la violazione è stata accertata in data 28 agosto 2020 negli uffici del Comando, in seguito
alla visione delle registrazioni digitali effettuate tramite apparecchiatura mobile di videosorveglianza
Mod. , e che per tale motivo non è stato oggettivamente possibile procedere alla Parte_2
sua contestazione immediata” (cfr. verbale di accertata violazione n. 4859-20/360 del 14/09/2020
della Polizia Municipale del doc. n. 3 all.to comparsa costituzione e Parte_1 Pt_1
risposta fasc. primo grado). Parte_1
Svolte le premesse in fatto, nel ricorso in opposizione la difesa della ricorrente eccepiva (in sintesi e per quanto d'interesse) che:
- il verbale di accertata violazione non andava elevato, poiché la ricorrente è residente ad alla Via Bernabei n. 3 e l'art. 7 comma 2 del Regolamento per la gestione dei rifiuti Pt_1
urbani del Comune di prevedeva che il conferimento da parte del produttore doveva Pt_1
avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune di residenza, come avvenuto nel caso in esame, in quanto Angeli di RA era una frazione del Comune di Pt_1
- il conferimento dei rifiuti da parte del produttore doveva avvenire, secondo la normativa,
obbligatoriamente all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnato dal
Gestore, ma nessuno aveva mai provveduto ad informare la ricorrente del luogo e degli orari dove conferire i rifiuti.
La difesa della ricorrente chiedeva -in via preliminare- la sospensione dell'ordinanza n.
257/2022 di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa – L. 689/81 emessa in data pagina 4 di 16 28.12.2022 – Prot. 218580 dal di e notificato alla ricorrente in data 11.01.2023 Pt_1 Pt_1
e chiedeva l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “accertare e dichiarare
l'illegittimità dell'ordinanza N. 257/2022 di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa –
L. 689/81 emessa in data 28.12.2022 – Prot. 218580 dal Comune di e notificato alla ricorrente Pt_1
in data 11.01.2023 per tutti i motivi spiegati e per effetto di ciò rendere nullo e/o annullare il verbale di
accertamento e contestazione N. 4859 – 20/360 del 14.09.2020.
In via istruttoria si chiede per le ragioni tutte esposte in ricorso che il Parte_1
nell'assolvimento del proprio onere probatorio, depositi la documentazione ritualmente notificata alla
ricorrente attestante il luogo e l'orario ed i giorni dove questa avrebbe dovuto e potuto conferire i
rifiuti. Condannare controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre IVA e Cassa,
nonché le spese forfettarie del 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario” (conclusioni rassegnate a pag.
4-5 del ricorso in opposizione).
Con il decreto di fissazione udienza il Giudice di Pace non sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato (cfr. decreto del 10.02.2023 in atti).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.03.2023 si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, contestando la pretesa della Parte_1
ricorrente e chiedendo la conferma dell'ordinanza e il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto (conclusioni rassegnate a pag. 5 della comparsa cit.).
La difesa del resistente, in sintesi e per quanto d'interesse, deduceva che: Pt_1
- l'illecito contestato alla ricorrente non concerneva il conferimento dei rifiuti “all'interno del
territorio del Comune di residenza” bensì il diverso illecito del mancato conferimento “all'interno
del contenitore appositamente assegnato dal gestore”, di cui all'art. 7, c. 2, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, come modificato con DCC n. 130 del 16/10/2019;
- la ricorrente non aveva mai contestato il fatto costitutivo dell'illecito che aveva dato luogo all'emissione della ordinanza, anzi aveva confermato di aver conferito i rifiuti dalla medesima prodotti in località Angeli di RA Frazione del Comune di Pt_1
- la ricorrente si era limitata ad evidenziare la correttezza del proprio comportamento CP_1
sottolineando di aver conferito i propri rifiuti all'interno del territorio del Comune di Pt_1
pagina 5 di 16 ove la stessa era residente, tralasciando che l'illecito contestato riguardava una diversa fattispecie, ovvero l'irregolare conferimento avvenuto non nei cassonetti appositamente assegnati bensì in altri, tra l'altro situati a distanza dal luogo di residenza, fattispecie prevista dall'art. 7, c. 2, modificato con atto del Consiglio comunale n. 130 del 16/10/2019 ed esecutivo in data 23/10/2019, pubblicato nell'albo pretorio, quindi conoscibile da parte dei cittadini;
- gli interrogativi posti dalla ricorrente circa l'indicazione dei contenitori della raccolta specificamente assegnati dal Gestore, i criteri di assegnazione e le relative informazioni al produttore non potevano costituire oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto esclusivamente la legittimità dell'ordinanza impugnata ed, in particolare, la legittimità e fondatezza dell'accertamento dell'illecito – abbandono del sacchetto di rifiuti in località
Angeli di RA di Ancona- che non era stato mai contestato ed era quindi divenuto fatto certo e provato;
- come risultava dalla nota allegata, nell'anno 2010 erano state consegnate le chiavi ai residenti di Via Bernabei, tra i quali vi era la ricorrente, al fine di poter accedere alla postazione di raccolta rifiuti denominata “Igenio”, sita in Piazza del Plebiscito, luogo del conferimento dei rifiuti per i residenti nella suddetta via (cfr. comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Alla prima udienza del 7.04.2023 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di discussione e il Giudice di Pace rinviava all'udienza del 19.05.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione con termine fino al 9.05.2023 per il deposito di memorie conclusionali.
All'udienza del 19.05.2023 la causa veniva rinviata al 18/09/2023 e a quella udienza veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 26/2024 pubblicata in data 07/02/2024, non notificata, il Giudice di Pace di accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato, con compensazione Pt_1
delle spese di lite (cfr. dispositivo della sentenza in atti).
Nella parte motiva della sentenza il Giudice di Pace affermava testualmente che:
- “il ricorso va accolto.
pagina 6 di 16 - Il Comune di non ha dato prova che sia stata la a conferire irregolarmente rifiuti. Pt_1 CP_1
- Orbene la sanzione scaturiva solo dalla foto della targa che ben poteva essere condotta anche da
persona diversa dalla proprietaria del veicolo.
- Non essendoci certezza che l'infrazione l'abbia commessa la non resta che accogliere il ricorso CP_1
ed annullare il provvedimento impugnato.
- Le spese vanno compensate sussistendo giusti motivi” (cfr. motivazione pagg.
2-3 sentenza in atti).
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata in data
08.08.2024, depositato telematicamente in data 09.08.2024, il ha proposto Parte_1
avverso la citata sentenza tempestivo appello rassegnando le seguenti e testuali conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in grado d'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per
quanto sopra esposto ed, in accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e
risposta del nel giudizio di primo grado, succitata a far parte integrante del Parte_1
presente atto, in integrale riforma della impugnata sentenza n. 26/2024, mai notificata, pronunciata
dal Giudice di pace di in persona del Giudice dr.ssa Lorena Volpone, pubblicata in data Pt_1
7/02/2024, nella causa civile, promossa dalla sig.ra con ricorso, iscritta al RG n.406/2023, e, CP_1
per l'effetto, in accoglimento del presente appello, previa sospensione degli effetti esecutivi della
sentenza n.26/2024, riformare la medesima, nella parte in cui accoglie il ricorso proposto dalla sig.ra
e annulla l'Ordinanza di ingiunzione di pagamento n.257/2022, prot.n.218580 del CP_1
28/12/2022, accertando e dichiarando la nullità della sentenza per motivazione “illogica” o comunque
viziata da qualunque altra causa di illegittimità che verrà rilevata dall'Ill.mo Tribunale adito e, per
l'effetto, respingere il ricorso presentato dalla sig.ra dichiarando la legittimità e Controparte_1
confermando l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n.257/2022 del 28/12/2023 emessa dal
[...]
nei suoi confronti, condannando l'odierna resistente in appello al pagamento della somma Parte_1
ingiunta ed al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, conseguenti alla soccombenza”
(conclusioni rassegnate a pag. 11-12 atto di citazione in appello).
La difesa del appellante ha proposto – in sintesi - un unico motivo di impugnazione Pt_1
e ha eccepito che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Ancona è sorretta da motivazione pagina 7 di 16 errata ed illogica e, pertanto, va riformata laddove veniva affermato che il Parte_1
“non ha dato prova che sia stata la a conferire irregolarmente i rifiuti”. CP_1
Ad avviso della difesa di parte appellante, il fatto di cui all'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 257/2022, impugnata in primo grado, costituisce fatto certo e provato, mentre il
Giudice di prime cure ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, con un'unica motivazione inconferente al caso specifico e contrastante con quanto in atti e con il principio di non contestazione per cui i fatti esplicitamente ammessi devono considerarsi come non contestati e -quindi- provati .
La ricorrente in primo grado, infatti, aveva confermato di aver commesso il fatto per il quale era stata sanzionata, ovvero “aver conferito rifiuti” in località via Angeli di RA del
Comune di e “non all'interno del contenitore specificamente assegnato dal Gestore” (cfr. Pt_1
atto di citazione in appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.11.2024 si è costituita in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le
opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
Nel merito in via principale rigettare, in quanto inammissibili, il suddetto ricorso in appello per i
motivi spiegati con questa comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto di ciò confermare la
sentenza nr. 26/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Giudice dr. Volpone Lorena, e Pt_1
pubblicata in data 07.02.2024, resa nel procedimento N.R.G. 406/2023 e sempre per l'effetto di ciò
condannare il al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del Parte_1
doppio grado di giudizio.
Condannare il in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al Parte_1
risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio
grado di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, nonché IVA e CPA come per legge da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” (conclusioni rassegnate a pag. 11-12
comparsa cit.).
pagina 8 di 16 La difesa della appellata ha eccepito: Controparte_1
- l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi, in quanto nell'atto manca la puntuale e esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;
- nel merito era corretto il ragionamento posto in essere dal Giudice di primo grado, in quanto il verbale non andava emesso poiché la ricorrente risiedeva in alla Via Bernabei n. 3 e Pt_1
l'art. 7 comma 2 del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di – Pt_1
Delibera Commissario Straordinario n. 22 del 25/03/2009 e ss.mm. prevedeva che il conferimento da parte del produttore deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune di residenza, cosa che era avvenuta nel caso di specie. Infatti, come risultava dallo stesso verbale il conferimento dei rifiuti era avvenuto in località Angeli di
RA (frazione del Comune di;
Pt_1
- in merito poi al conferimento dei rifiuti da parte del produttore all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnati dal gestore, la non era mai stata informata del CP_1
luogo e degli orari dove conferire i rifiuti, e il non aveva fornito tale prova;
Pt_1
- infine, la difesa del era connotata da colpa grave e risultava integrata la fattispecie Pt_1
di abuso del processo rilevante ai fini della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.
La prima udienza del 20.02.2025 veniva rinviata al 27.02.2025 per impedimento del difensore di parte appellata.
All'udienza del 27.02.2025 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza ex art. 429 c.p.c.;
quindi per la discussione orale e la decisione ex art. 429 c.p.c. (rectius art. 281 sexies c.p.c.)
veniva fissata l'odierna udienza del 30.10.2025.
Orbene, ciò sinteticamente ma doverosamente riportato in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata per la prima volta dalla difesa di parte appellata alla odierna udienza.
La difesa di parte appellata ha eccepito – in particolare- l'inammissibilità dell'appello perché
introdotto con citazione e non con ricorso.
Il rilievo non è fondato.
pagina 9 di 16 Sul punto la S.C. è pacifica nell'affermare che “nel procedimento di opposizione ad ordinanza
ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011,
quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c.,
deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione
dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in
cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali
richieste dalla legge” (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2024 n. 19754, Cass. n. 21153
del 2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015).
Nel caso di specie l'atto di citazione è stato depositato in data 09/08/2024 e quindi nel rispetto dell'art. 327 c.p.c. ovvero entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione (in data 07/02/2024)
della sentenza del Giudice di Pace (cfr. anche in motivazione Cass. S.U. 2145/2021 che hanno precisato che: “(…) Con la stessa coerenza e con specifico riferimento alle opposizioni alle ordinanze-
ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di lavoro, si è affermato che l'esclusione della sospensione feriale
dei termini prevista dall'art. 3 della L. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la
causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua natura e che, pertanto, le controversie in materia di opposizione a
ordinanza-ingiunzione emesse in diversa materia, sebbene regolate dal rito del lavoro ex d.lgs. n. 150 del 2011,
restano soggette alla sospensione feriale dei termini (Cass. n. 8673/2018, cit. in materia di assunzione e
disciplina del lavoro subordinato;
Cass. 10/05/2017, n. 11478, e Cass. 22/02/2017, n. 4652, in tema di violazioni
al codice della strada;
Cass., 2/11/2015, n. 22389, in tema di protezione dei dati personali)).
Di conseguenza si rigetta anche la richiesta di un termine per il deposito per note scritte sul punto pure avanzata in data odierna dalla difesa di parte appellata.
Passando, quindi, all'esame del merito questo Tribunale ritiene che il motivo di appello proposto dal sia fondato e come tale vada accolto con conseguente Parte_1
riforma della sentenza ivi impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Si premette -in ordine alla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dalla difesa di parte appellata – che l'appello è ammissibile in quanto sufficientemente motivato sia sotto il profilo della individuazione delle parti della sentenza pagina 10 di 16 impugnate e delle modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti, sia sotto il profilo delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Si rammenta che la S.C. a S.U. ha affermato che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che
occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata” (cfr. anche in motivazione Cass., S.U. del 2022, n. 36481).
Passando - quindi - all'esame nel merito dell'appello, questo è fondato e va accolto.
Infatti, costituisce un fatto pacifico (perché non contestato, anzi ammesso dalla stessa
[...]
), l'avvenuto conferimento dei rifiuti da parte della stessa in Angeli di RA CP_1
Frazione del Comune di in prossimità del civico 223 in data 14.08.2020 (cfr. ricorso Pt_1
introduttivo e atti successivi).
La contestazione mossa alla ricorrente nell'ordinanza ingiunzione e nel verbale sotteso è
quella relativa alla violazione dell'art. 7, comma 2 e 27, comma 3 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di (cfr. doc.ti nn. 2 e 3 all.ti comparsa di Pt_1
costituzione fasc. primo grado). Parte_1
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, modificato con atto del Consiglio Comunale n. 130 del
16.10.2019 esecutivo in data 23.10.2019: “Il conferimento da parte del produttore deve avvenire
obbligatoriamente all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnato dal Gestore”.
La ratio sottesa a tale norma si evince anche nella stessa deliberazione n. 130 del 16.10.2019
ove, nelle premesse, si dichiara: “Il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti ha tra le sue
finalità quella di ridurre e contenere la produzione di rifiuti e ridurre lo smaltimento indifferenziato.
pagina 11 di 16 Al fine di raggiungere le finalità previste, il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti prevede
che i soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni sono la Polizia municipale, gli
ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal decreto legislativo n. 152/2006.
All'interno del Corpo di Polizia municipale è stato costituito un nucleo operativo di Polizia ambientale
che svolge anche attività di ispezione ed accertamento sul corretto smaltimento dei rifiuti da parte dei
produttori degli stessi.
Durante l'attività di controllo da parte del nucleo di Polizia ambientale si è riscontrata una maggiore
problematicità nelle zone periferiche, dovuta al conferimento da parte di non residenti nel Comune di
ma anche da parte di residenti in zone servite dal sistema di raccolta porta a porta che Pt_1
utilizzano le batterie periferiche per non differenziare il rifiuto prodotto.
La società in qualità di gestore, distribuisce i contenitori assegnandoli Controparte_3
specificatamente all'utenza residente nelle zone servite dal sistema di raccolta porta a porta del Pt_1
[...
Pt_1
Dato atto che:
- tali conferimenti non appropriati comportano un costo maggiore da sostenere da parte
dell'amministrazione comunale per la mancata differenziazione;
- La mancata differenziazione aumenta la percentuale di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica e
quindi fa diminuire la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati, che deve tendere a raggiungere i
livelli imposti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- Le batterie presenti nelle zone periferiche, a causa del conferimento non appropriato, risultano
insufficienti a smaltire i rifiuti dei residenti, provocando così il fenomeno dell'abbandono al di fuori del
cassonetto quando lo stesso risulta pieno, con conseguenti problemi sia di estetica che di igiene dei
luoghi.
Ritenuto necessario provvedere ad apportare delle modifiche al regolamento comunale per la gestione
dei rifiuti al fine di limitare conferimenti errati, sia da parte dei residenti che non residenti, e dare
altresì strumenti più efficaci di controllo agli operatori di Polizia Ambientale;
considerando che una
disciplina più puntuale da parte del regolamento per la gestione dei rifiuti può garantire una migliore
conoscenza da parte del cittadino su come deve essere eseguita la raccolta differenziata, al fine di
pagina 12 di 16 ottenere una migliore performance della raccolta, producendo così un abbassamento dei costi dello
smaltimento che si può riflettere sulla spesa sostenuta dalla intera cittadinanza (…)” (cfr. premesse della deliberazione n. 130 del 16.10.2019 avente ad oggetto la modifica al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani nel doc. n. 4 all.to fasc. primo grado Parte_1 [...]
. Parte_1
E' evidente- quindi- la ratio della normativa sopra citata, di dare una disciplina ordinata relativa allo smaltimento dei rifiuti allo scopo di ridurre la percentuale di raccolta dei rifiuti indifferenziati e di limitare conferimenti errati da parte dei residenti e dei non residenti (cfr.
anche precedenti di questo Tribunale in materia).
Deve ritenersi accertata l'avvenuta violazione da parte di dell'art. 7, comma Controparte_1
2 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di per avere questa Pt_1
conferito i rifiuti dalla stessa prodotti non nei contenitori della raccolta specificamente assegnati, come prescritto dalla norma, bensì nella frazione Angeli di RA (come dalla stessa ammesso nei suoi scritti difensivi).
La ricorrente - odierna appellata- infatti non ha mai contestato di essere stata lei a CP_1
buttare i propri rifiuti nel cassonetto in frazione Angeli di RA ma la contestazione posta a fondamento della opposizione riguardava la circostanza di aver conferito i rifiuti nella località Angeli di RA e di essere legittimata a farlo, in quanto Angeli di RA è una frazione del Parte_1
La motivazione del Giudice di primo grado - quindi - è errata essendo pacifico che è stata la con la sua vettura a conferire rifiuti nella frazione Angeli di RA. CP_1
Come è noto nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda
(cfr. fra le tante anche in motivazione, Cass. 2020 n. 24037).
Risulta -inoltre- dalla documentazione depositata in atti che:
pagina 13 di 16 - A tutti gli utenti residenti in [...] (ove risiede la sig.ra è stata CP_1
consegnata in data 25.03.2010 la chiave per accedere al modulo Igenio posizionato in Piazza
del Plebiscito o comunque a quello più vicino all'utenza in assenza del suddetto.
- All'avvio del servizio e comunque alla consegna delle chiavi avvenuta nel 2010, è stata effettuata una importante campagna di comunicazione con la quale sono state comunicate le modalità di svolgimento del servizio.
- Dal 2018 tutti i moduli Igenio presenti sul territorio del Comune di sono accessibili Pt_1
senza l'utilizzo della chiave che comunque è in possesso della famiglia come risulta CP_1
dal data-base di EN (cfr. nota di prot. n. 879 del 9.03.2023: Controparte_4
doc. n. 5 all.to comparsa di costituzione e risposta in primo grado . Parte_1
La non conoscenza da parte di dell'obbligo di conferimento dei rifiuti dalla Controparte_1
stessa prodotti all'interno dei contenitori della raccolta specificamente assegnati dal Gestore,
non può essere addotta come una giustificazione dell'inosservanza di tale obbligo.
La prescrizione di tale obbligo contenuta nell'art. 7, comma 2, del Regolamento per la gestione dei rifiuti, come modificato nel testo di cui sopra, era stato pubblicato nell'albo pretorio e pertanto si presume conosciuto da parte di tutta l'utenza, con conseguente onere di informazione da parte di tutti i cittadini.
La sentenza di primo grado va – in conclusione- integralmente riformata, in accoglimento del motivo di appello proposto dal e va condannata al pagamento Pt_1 Controparte_1
della somma ingiunta nell'ordinanza – ingiunzione impugnata che va integralmente confermata stante l'infondatezza della opposizione che andava e va rigettata.
Infatti, l'Ente sanzionatore ha senza dubbio fornito –come era suo onere- la prova della sussistenza dell'infrazione legittimamente e correttamente irrogata all'odierna appellata;
mentre quest'ultima ha proposto una opposizione fondata su motivi infondati per le ragioni sopra espresse.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a favore dell'appellante, in base al DM n. 147 del 13/08/2022 -
valori medi (ed in via equitativa in assenza di nota spese) – tenuto conto del valore della pagina 14 di 16 controversia (per cui lo scaglione è quello fino a E. 1.100,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività in entrambi i gradi di giudio, mentre l'importo relativo alla fase decisoria di questo secondo grado di giudizio viene liquidato al 50% in ragione del rito prescelto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di
II grado iscritto al R.G. n. 4322/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
così decide:
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
ACCOGLIE
l'appello proposto dal siccome fondato per le causali di cui in Parte_1
motivazione;
per l'effetto,
RIFORMA
integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. 26/2024, ivi impugnata;
Pt_1
RIGETTA
L'opposizione proposta da siccome infondata per le causali di cui in Controparte_1
motivazione;
CONFERMA
l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 257/2022 del 28/12/2022 emessa dal di Pt_1
nei confronti di e la condanna al pagamento della somma ivi Pt_1 Controparte_1
ingiunta;
NA
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio sostenute dal Controparte_1
appellante, che liquida - per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 640,00 Pt_1
(di cui E. 278,00 per il I grado ed E. 362,00 per il secondo grado) a titolo di compenso pagina 15 di 16 professionale, oltre E. 64,50 a titolo di c.u., oltre il 15% sui compensi quale rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ancona, 30/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 16 di 16