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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12143/2024 RG fissata all'udienza del 27/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. INSALATA Parte_1
GIULIO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
- Dichiarare illegittimo ed annullare, per i motivi di cui in narrativa, il provvedimento del CP_1
2.07.2024 con cui l' richiedeva la ripetizione delle somme indebitamente percepite pari ad CP_2
€3.043,38 in relazione all'anno 2021;
- Per l'effetto, condannare l' alla restituzione delle somme trattenute, oltre interessi o rivalutazione;
CP_1
…
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) Il Sig. riceveva comunicazione del 2.07.2024 con la quale l'Istituto chiedeva la Pt_1 CP_1 restituzione di €3.039,95 asseritamente versati in più dal gennaio 2021 al gennaio 2022 sulla
1 prestazione INVCIV n. 07018609. A ben vedere, in realtà, il debito riguarda esclusivamente l'anno
2021, per complessivi €3.043,38 in quanto, per l'anno seguente, è presente un credito di pochi Euro.
Ha eccepito genericità delle richieste, stante la mancanza di motivazione (violazione art. 3 l. 241/90); mancanza di dolo – applicabilita' sentenze n. 28771/2018, n. 13223/20 e n. 4668/2021 cass.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
In particolare, si fa presente che il ricorrente è titolare di pensione inv civ numero 044-419007018609 fascia 33 (pensione e accompagnamento) con decorrenza 11/1997.
L'indebito in questione, numero 18834929, di euro 3039,95, deriva da un ricalcolo della pensione n.
044-419007018609 Cat. INVCIV dal 1 gennaio 2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021.
Nel ricalcolo è stata rideterminata la maggiorazione sociale, che è stata revocata per l'anno 2021, in quanto nell'anno 2021 il limite reddituale personale per i titolari del 100% di invalidità civile era di euro
16982,49.
Per il diritto alla maggiorazione sociale il reddito del richiedente, invece, deve essere inferiore a euro 9555,65
e se coniugato (come nel caso del ricorrente) euro 16502,98.
In data 07/05/2025 è stata ricostituita la pensione dal 2021 e sono stati inseriti i redditi comunicati con ricostituzione reddituale on line del 10/02/2025 (che si allega) e inserendo i redditi percepiti
(INDENNITA'COVID 19 ART 44 DL 18 LAV T DET TUR nel 2021 come redditi non assoggettabili ad irpef che ammontano ad euro 5800, inoltre 1.012,82 di naspi più 9.980,35 di reddito da pensione che ai fini del calcolo della maggiorazione sociale rientra nei redditi).
Il ricorrente supera il limite reddituale per la concessione della maggiorazione nell'anno 2021; inoltre, il reddito da lavoro del coniuge per il 2021 era di euro 7.580,00, sicchè veniva superato anche il limite reddituale coniugale al fine della maggiorazione sociale che per l'anno 2021 è di euro 16502,98.
L'indebito pertanto sia sotto il profilo del reddito personale che in considerazione del reddito coniugale è dovuto. Ad ulteriore precisazione si fa presente che, ai fini della valutazione del requisito reddituale, per la maggiorazione, concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge (Circolare 107/2020).
Come noto, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all' la propria situazione reddituale, CP_1
2 qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente. Ciò avviene, nello specifico, anche per la maggiorazione sociale e per l'assegno sociale. […]
***
1. Per quanto riguarda il vizio di motivazione, va fatto presente che la controversia in oggetto riguarda il rapporto e non l'atto. Pertanto, non vengono in rilievo eventuali vizi di motivazione rispetto all'attività recuperatoria di Risulta quindi infondata tale censura. CP_1
Ciò detto, dal modello Te08 prodotto dallo stesso ente emerge, come rilevato anche dal ricorrente, che l'indebito contestato sia quello afferente al solo anno 2021.
2. Sotto il secondo profilo, va fatto presente come possa riportarsi la giurisprudenza invocata da parte ricorrente: Vanno richiamati i principi già espressi da questa Corte ( cfr Cass
28771/2018, n 10642/2019)con cui si è affermato "che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)…
Nel caso di specie, tutti i redditi del ricorrente risultavano noti a CP_1
Dai documenti prodotti dallo stesso ente, risulta che anche i redditi coniugali fossero dichiarati all'Amministrazione finanziaria e pertanto conoscibili da parte di CP_1
Questo impedisce di considerare inverata una violazione degli obblighi di comunicazione da parte del ricorrente.
3. Ciò detto, la natura assistenziale della prestazione (si tratta infatti di maggiorazione sociale su prestazione Invciv) rende applicabile la giurisprudenza di cui al punto 2. Da ciò discende, conseguentemente, l'irripetibilità dell'indebito per cui è giudizio.
3 4. Per quanto riguarda la riunione del giudizio richiesta da parte resistente, va fatto presente che trattasi di giudizi riguardanti annualità diverse e quindi autonome concettualmente.
Ulteriormente, va fatto presente il presente è già pronto per la definizione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12143/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara irripetibile l'indebito di cui alla nota del 2.7.24 CP_1 con condanna alla restituzione di quanto a tale titolo eventualmente trattenuto;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 900,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 29/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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