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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. n. 239/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 239 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2022, avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2051, 2043 C.C. E
RISARCIMENTO DANNI promossa da:
(cod. fisc. ), residente in [...], alla P.zza Parte_1 C.F._1
Molise, n. 11/E, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Forcione (cod. fisc.
), ove elettivamente domicilia presso il suo studio legale in C.F._2
Campobasso, alla via Vittorio Veneto, n. 64
Attrice
Contro
(cod. fisc. ), sito in Campobasso, Controparte_1 P.IVA_1
alla , in persona dell'Amministratore e Legale rappresentante Controparte_1
p.t., Dott. (cod. fisc. , con studio in Controparte_2 C.F._3
Campobasso, alla via Monsignor Bologna, n. 46, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Iannetta (cod. fisc. ), ove elettivamente domicilia presso il suo C.F._4
studio legale, in Campobasso, alla via Larino, n. 16
Convenuto
Nonché contro
cod. fisc. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
p.t., Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Serafino (cod. fisc. Controparte_4
), ove elettivamente domicilia presso il suo studio legale in Isernia, C.F._5
alla via Kennedy, n. 56
Terza chiamata in causa
*****
Oggetto: richiesta di risarcimento danni ex artt. 2051, 2043 c.c.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha evocato in giudizio Parte_1
il rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “- Controparte_5
Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt.2043 e 2051 cod.civ., la responsabilità del
[...]
, per i danni cagionati alla signora in conseguenza Controparte_6 Parte_1
dell'infortunio avvenuto negli spazi condominiali in data 28.02.2018; - per l'effetto condannare il
, al risarcimento del danno differenziale pari a complessivi Controparte_7
€.18.115,52 corrispondente alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già
corrisposto dall' a titolo di danno biologico e di inabilità temporanea assoluta;
• per l'effetto CP_8
condannare il , al rimborso delle spese mediche di € Controparte_7
625,88, sostenute dalla signora a seguito dell'infortunio occorso in data Parte_1
28.02.2018. Con vittoria di spese e competenze di causa…”
Assumeva la signora di essere scivolata, nel pomeriggio del 28.02.2018, sul tratto Pt_1
di strada condominiale antistante il convenuto, nel mentre si apprestava a CP_7
raggiungere la propria abitazione, a causa della coltre di ghiaccio ivi formatasi a seguito del consolidamento della neve caduta in precedenza sulla città di Campobasso e, a suo dire, non rimossa dal CP_7
Ed infatti, allegava l'attrice che in data 28.2.2018, alle ore 18.30 circa, di rientro a casa dal lavoro, la IG.ra scivolava, cadendo, sul ghiaccio presente sulla strada Parte_1
adiacente all'ingresso del condominio ove Ella abitava e abita tutt'ora.
All'esito delle visite e degli accertamenti medici, Le venivano rilasciati i certificati dal pronto soccorso prima e da altri medici specialisti poi, in cui Le veniva diagnosticata:
“frattura di colles bilaterale;
frattura della coronide ulnare bilaterale”, con 134 giorni di prognosi. All'esito dell'istanza avanzata, l' , in data 11.7.2018 liquidava in favore della CP_8
suddetta IG.ra € 6.444,90 per l'inabilità temporanea assoluta e, in data 16.1.2019, Pt_1
€ 5.647,58 a titolo di danno biologico.
La diffidava – con apposita lettera – il condominio alla corresponsione del Pt_1
risarcimento dei danni e, successivamente, veniva avviato un procedimento di mediazione conclusosi negativamente. Da qui la necessita' del presente giudizio.
Con comparsa depositata telematicamente il 28.04.2022, si costituiva in giudizio il convenuto contestando in ogni sua parte la domanda attorea, eccependo CP_7
l'assenza di qualsivoglia responsabilità ex artt. 2051, 2043 c.c., la sussistenza del caso fortuito, la condotta incauta dell'attrice integrante ex art. 1227 co. 2 c.c. la rescissione del nesso causale, l'inapplicabilita' della responsabilita' ex art. 2043 c.c.; il CP_7
convenuto chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo – NI
[...]
– e rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “ 2) Controparte_3 Parte_2
ACCERTARE e DICHIARARE la insussistenza di qualsivoglia responsabilità da parte del
convenuto per le ragioni tutte innanzi espresse e per l'effetto RIGETTARE la domanda CP_7
di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in premessa;
3)
Condannare in ogni caso parte attorea al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre
accessori di legge e spese forfettarie. In Subordine 4) Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale
adito ritenga sussistente una qualsivoglia responsabilità in capo al Controparte_7
, Voglia condannare la NI , (P.Iva P.I.
[...] Controparte_3
), sede Legale vi Po n.20, (cap.00198) Roma, PEC: P.IVA_3
(Polizza n.60 19322HJ) al pagamento di quanto Email_1
eventualmente ritenuto dovuto anche a titolo di spese legali sia di parte attorea che del Condominio
Convenuto, manlevando così il odierno convenuto da ogni onere risarcitorio”. CP_7 Veniva, pertanto, disposto lo slittamento della prima udienza, ex art. 269 cpc, per consentire al convenuto la citazione e la costituzione del terzo chiamato.
In data 02.11.2022 si costituiva in giudizio la terza chiamata, Controparte_3
che, eccepiva, anch'essa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al CP_7
convenuto e l'infondatezza sia della domanda principale che della chiamata in garanzia,
rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, che si impugnano: dichiarare inammissibile o quanto meno
rigettare la domanda attrice, non riscontrandosi alcuna responsabilità in capo al convenuto
nella produzione dell'evento dannoso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre CP_7
spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
All'udienza del 25.11.2022 venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 12.05.2023.
Parte attrice con la memoria ex art. 183 6°co. cpc, primo termine, depositata telematicamente il 06.02.2023, effettuava una precisazione della domanda allegando che l' , con provvedimento del 07/06/2022, ha accertato un peggioramento delle CP_8
condizioni fisiche della sig.ra ed ha elevato il grado di invalidità permanente Pt_1
da 11 a 13 punti, liquidando un ulteriore indennizzo pari ad € 6.312,05 per cui così di seguito testualmente rimodulava le conclusioni contenute nell'atto introduttivo “Sulla base
della predetta rideterminazione, il danno differenziale è pari ad 14.661,03. Per quanto esposto, parte
attrice così rassegna le proprie conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito:• accertare e dichiarare,
ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., la respon-sabilità del Controparte_7
, per i danni cagionati alla signora in conseguenza dell'infortunio
[...] Parte_1
avvenuto negli spazi condominiali in data 28.02.2018;• per l'effetto condannare il
[...]
, al risarcimento del danno differenziale pari a complessivi € 14.661,03, Controparte_7 corrispondente alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto
dall' a titolo di danno biologico;
• per l'effetto condannare il CP_8 Controparte_7
, al rim-borso delle spese mediche di € 625,88, sostenute dalla signora a
[...] Parte_1
seguito dell'infortunio occorso in data 28.02.2018.Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Depositate le suddette memorie ex art. 183 6°co. cpc , venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori articolati, nello specifico, per parte attrice l'interrogatorio formale della
IG.ra mentre per parte convenuta la prova orale con il teste IG. Controparte_9
Testimone_1
Alle udienze del 24.11.2023 e del 19.03.2024, si dava seguito al chiesto interrogatorio formale e alla prova testi e la causa veniva rinviata, per precisazione delle conclusioni, in modalità cartolare, all'udienza del 07.11.2024.
Alla predetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c., per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
************
Ricostruita la materia del contendere nei termini sinora sintetizzati, esaminati gli atti di causa, la domanda attorea si reputa parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
Ciò posto, preme, in primo luogo, precisare alcuni aspetti che si reputano fondamentali ai fini della decisione.
È d'uopo rammentare che la responsabilità contemplata all'art. 2051 c.c. di tipo oggettivo, per cui, al fine di restare esenti da colpa è necessaria la prova del caso fortuito che difetta nel caso in esame.
Sul punto, malgrado non sia agevole individuare una nozione di “caso fortuito” certamente, ad oggi, si può dire che esso corrisponda a ciò che non è prevedibile, ovvero non corrispondente alla normale sequenza causale. Per unanime giurisprudenza è pacifico che soltanto nel caso in cui sopraggiunga la prova di tale elemento è esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode.
In tal senso, infatti: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode“ (Cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, sentenza n. 11152 del 27/04/2023 - Rv. 667668; Cass. Civ., Sez. U., Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022 – Rv. 665084).
Nel caso di specie, risulta circostanza provata, anche documentalmente, ed in ogni caso pacifica per mancata contestazione, che il periodo in cui si e' verificato l'infortunio occorso all'attrice va a collocarsi in un arco temporale, quello decorrente dal 25 febbraio al
1° marzo del 2018 (Cfr. Produzione del convenuto condominio doc.n.2), caratterizzato, nella citta' di Campobasso, da un forte abbassamento delle temperature unitamente ad abbondanti e frequenti nevicate, che peraltro erano state ampiamente preannunciate e, quindi, erano di comune dominio.
Non e' condivisibile la tesi di parte convenuta e della terza chiamata secondo cui,
l'esistenza di una allerta meteo, ampiamente diffusa, anche dai media, nei giorni antecedenti e, dunque, ben nota all'attrice, nonché la conoscenza dello stato dei luoghi, ed il fatto che , in occasione della predetta nevicata, da parte dell'Amministratore di
Condominio si erano adottate tutte le precauzioni del caso, spargendo del sale e sgomberando le aree comuni dalla neve, pertanto, risultando adottate le iniziative idonee a limitare gli effetti pericolosi della neve e del ghiaccio e reso praticabile il percorso, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di custodia in capo al . Sostiene, infatti, parte CP_7
convenuta che i suindicati rilievi sono elementi idonei a ritenere sussistente una ipotesi di
“caso fortuito e/o forza maggiore “idonea ad interrompere il nesso eziologico tra cosa ed il danno e che l'attrice ha tenuto una condotta incauta in quanto benche' fosse a conoscenza della intensita' dei fenomeni atmosferici che si stavano abbattendo sulla città di Campobasso da ormai tre giorni, avrebbe dovuto adottare una condotta tutt'altro che incauta, anche in considerazione delle condizioni del piazzale antistante la propria abitazione. In buona sostanza sia il convenuto che la terza chiamata hanno contestato la CP_7
sussistenza della responsabilità condominiale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo che la condotta colposa tenuta nell'occasione dalla sig.ra sia idonea ad integrare l'ipotesi Pt_1 del “caso fortuito”.
Invero l'art. 2051 c.c. contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del proprietario/custode della res, per cui la negligenza o la condotta colposa del danneggiato, a meno che non assumano carattere di esclusiva efficienza causale, non sono idonee ad integrare l'ipotesi del “caso fortuito”.
Di recente condivisibilmente la S.C. ha che: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell' art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost.” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord.,
30/06/2022, n. 20943). Ed altrettanto condivisibilmente ,con un'altra recente pronuncia della Suprema Corte, è stato affermato il principio che la condotta della vittima “…assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 11 luglio 2024, n. 19078).
La suddetta pronuncia richiama Cass. civ., Sez. III, Sent., 29/07/2016, n. 15761, che in merito al rapporto tra la responsabilità del custode e la condotta della vittima, afferma:
“In particolare per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. (Cass. 14 ottobre
2011, n. 21286). Elide allora il nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o
"normale", corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell' art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08 maggio 2008, n. 11227; Cass. 06 luglio 2006, n. 15384)”.
All'esito dell'istruttoria svolta, ed in particolare dell'interrogatorio reso dalla sig.ra sentita all'udienza del 24/11/2023, sub. Capo 3), e' emerso che: “… Controparte_9 nel momento in cui ho rinvenuto la signora, non era nel tratto centrale della strada, bensì si trovava in una zona destinata al parcheggio e laterale alla strada condominiale. Intendo per strada condominiale quella percorsa dalle auto ed infatti quel giorno non c'era la neve sul tratto da me percorso in auto”.
La scelta dell'attrice di non percorrere la strada carrabile, sgombra di neve e “pulita” o un marciapiede, ma l'area di parcheggio condominiale ove era presente una maggiore quantità di neve e ghiaccio, in quanto ivi risultava più difficile rimuovere neve e ghiaccio,
a causa della presenza delle auto parcheggiate, costituisce una condotta quantomeno anomala e/o imprudente.
La S.C. , proprio nel caso della caduta della neve o di fenomeni metereologici estremi e tali da determinare situazioni di pericolo, ha evidenziato che "il fatto che già da diversi giorni nevicasse e che il marciapiede fosse coperto da lastre di ghiaccio e di neve aveva modificato lo stato del teatro dell'incidente” ed aveva “reso esigibile dal pedone danneggiato una particolare cautela, sulla scorta del principio già richiamato e pertinente, secondo cui la cautela richiesta è direttamente proporzionale al grado di pericolosità della cosa (pericolosità originaria o, come nel caso, di specie acquisita a causa delle intense precipitazioni nevose)" (Cass. Civ. n. 29465 del 23 dicembre
2020).
A ciò deve aggiungersi la ulteriore circostanza emersa dall'istruttoria svolta secondo cui la sig.ra , gia' all'epoca dell'infortunio per cui e' causa, abitava nel condominio Pt_3
convenuto di C/D/E e ,quindi, aveva conoscenza dello stato dei luoghi, Controparte_10 conosceva gli spazi condominiali e gli ambiti della loro intrinseca pericolosità, il servizio di rimozione neve e spargimento sale predisposto dai condomini.
Alla luce dei sovraesposti principi, appare evidente che, nel caso in esame, della condotta colposa dell'attrice potrà tenersi conto ai fini di un concorso ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma non per escludere in toto la responsabilità del convenuto. CP_7
Infatti, la negligenza o la condotta colposa del danneggiato, a meno che le stesse non assumano carattere di esclusiva efficienza causale, non sono idonee ad integrare l'ipotesi del “caso fortuito”, in ossequio ad un orientamento pressoche' consolidato della S.C., secondo cui: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell' art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost.” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 30/06/2022, n.
20943).
Deve comunque ritenersi che la condotta negligente ed imprudente della Parte_1
abbia “concorso” alla verificazione del danno e quindi merita di trovare applicazione il principio sancito dall'art. 1227 comma 1° c.c., che vuole la riduzione dell'entità del risarcimento in rapporto alla “gravità” della colpa del danneggiato stesso.
In definitiva, la condotta della IG.ra nelle circostanze di luogo e di fatto in Parte_1 cui si è verificata la caduta, è da ritenersi imprudente e/o anomala e comunque non rapportata alla condizione oggettiva di pericolo che esisteva e che le era nota, visto che la stessa mattina ella era uscita per andare a lavoro, per cui nel rientrare nel pomeriggio/sera
(alle 18.30)non ha tenuto quella maggiore attenzione e prudenza dovuta nella scelta del percorso da fare per raggiungere l'ingresso del fabbricato condominiale, optando per un percorso più pericoloso rispetto a quello della “strada condominiale”.
Ed infatti, la teste sentita all'udienza del 24/11/2023, sub. Capo 3) Controparte_9
ha dichiarato che: “Preciso che … nel momento in cui ho rinvenuto la signora, non era nel tratto centrale della strada, bensì si trovava in una zona destinata al parcheggio e laterale alla strada condominiale. Intendo per strada condominiale quella percorsa dalle auto ed infatti quel giorno non
c'era la neve sul tratto da me percorso in auto.” Sull'area del piazzale condominiale destinata ai parcheggi delle auto, la presenza della neve e del ghiaccio era maggiore, atteso che a causa delle autovetture parcheggiate risulta difficoltoso rimuovere la neve ed il ghiaccio.
Ed infatti la sig.ra ha riferito che la strada per accedere al condominio era libera CP_9 dalla neve, mentre le aree di parcheggio erano maggiormente coperte di neve e ghiaccio, onde maggiormente pericolose per i pedoni.
Il comportamento dell'attrice, sia pure non anomalo, eccezionale e/o imprevedibile, è stato sicuramente imprudente e costituisce, quindi, "un'oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass., n. 14228/2023) tale da integrare l'ipotesi del concorso colposo del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c. applicabile officiosamente.
Ed infatti, la S.C. , in tema di caduta della neve o di fenomeni metereologici estremi e tali da determinare situazioni di pericolo, ha evidenziato che "il fatto che già da diversi giorni nevicasse e che il marciapiede fosse coperto da lastre di ghiaccio e di neve aveva modificato lo stato del teatro dell'incidente” ed aveva “reso esigibile dal pedone danneggiato una particolare cautela, sulla scorta del principio già richiamato e pertinente, secondo cui la cautela richiesta è direttamente proporzionale al grado di pericolosità della cosa (pericolosità originaria o, come nel caso, di specie acquisita a causa delle intense precipitazioni nevose)" (Cass. Civ. n. 29465 del 23 dicembre
2020).
Sebbene parte convenuta abbia dato atto del fatto che ci si era effettivamente attivati per la rimozione della neve e lo spargimento di sale, come, peraltro, dichiarato anche dal IG. escusso come teste all'udienza del 19.03.2024. Ma siffatta attivita' non e' Testimone_1 di certo idonea ad integrare il caso fortuito richiesto ai fini di esentare il della CP_7
responsabilità di custodia su di esso incombente.
Sul punto, infatti, consolidata giurisprudenza, statuisce che il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., al fine di eliminare ogni fonte di responsabilità in capo al custode, deve elidere il nesso di causalità intercorrente tra l'evento e il bene che ha cagionato il danno.
Precisamente: “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” e, nello stesso senso: “La responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 7789 del 22/03/2024 - Rv.
670630 – 01; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 11152 del 27/04/2023 - Rv. 667668 – 01).
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di ella gravante e consistente nell'onere di provare la responsabilità del custode, il nesso di causalità e il danno.
La circostanza riferita, in sede di interrogatorio formale, dalla IG.ra secondo CP_9 cui quest'ultima, nell'intento di aiutare la stava anch'essa scivolando – sebbene Pt_1
poi non sia effettivamente caduta – si pone a ulteriore conferma e riprova della presenza di ghiaccio e ,quindi, della responsabilita' del convenuto ex art. 2051 c.c.. CP_7
Inoltre, la produzione fotografica allegata da parte attrice comprova lo stato dei luoghi che, sebbene risalenti all'01.03.2018 – giorno successivo a quello della caduta – testimoniano la presenza di neve e strade non pulite in maniera adeguata, nei pressi del condominio e, quindi, della zona percorsa dai condomini ivi abitanti.
Per l'effetto, è intervenuta a chiarimento la Suprema Corte che ha espressamente statuito che: “In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 26142 del 07/09/2023 - Rv. 669110 - 01).
Fermo quanto sopra, dunque, appaiono prive di fondamento le eccezioni sollevate dal prima, e dall'Assicurazione poi, relativamente all'assenza di qualsivoglia CP_7
responsabilità in capo al custode convenuto.
Sulla quantificazione del danno .
Va evidenziato che con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte attrice ha dichiarato che nelle more aveva ricevuto dall'assicuratore sociale l'ulteriore CP_8 indennizzo nella misura di € 6.312,05 per danno biologico (in aggiunta cioè alla somma di
€ 5.647,58 in precedenza ricevuta per il medesimo titolo), per cui ha precisato la domanda, limitandola a “complessivi € 14.661,03, corrispondente alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto dall' a titolo di danno biologico”. CP_8 E' infatti risultato dall'istruttoria svolta che, riconosciuto l'infortunio in itinere all'attrice,
L' riconosceva alla IG.ra in primo luogo, un'invalidità dell'11% – CP_8 Pt_1
liquidando, alla stessa, come già anticipato, primi € 5.647,58 a titolo di danno biologico e €
6.444,90 come indennità. Successivamente, accertato e verificatosi un peggioramento delle condizioni di salute – così come risultante sia dal certificato del casellario (doc. 3) CP_8
allegato alla comparsa della NI assicuratrice, sia dal prospetto (all. 13) depositato da parte attrice, contestualmente alle memorie ex art. 183, n. 2 c.p.c. – l' aumentava CP_8
la percentuale di invalidità da 11 al 13 % e, per questo, liquidava alla successivi € Pt_1
6.312,05, a titolo di danno biologico.
Complessivamente, dunque, a titolo di danno biologico, venivano corrisposti dall' , CP_8
a favore di parte attrice, € 11.959,63.
La Giurisprudenza, intervenuta sul punto, ha debitamente chiarito che: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il
Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 11754 del 15/05/2018 -
Rv. 648794 - 02).
Considerando che, allo stato, non si rinvengono peculiarità ed elementi tali da rendere complessa la quantificazione del danno cagionato – da effettuarsi pur sempre in maniera tale da garantire l'adeguata certezza e il rispetto dei principi di legge – e tenendo altresì conto che si tratta di fatti successivi al 2011, tale determinazione può essere compiuta anche sulla base dei parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano.
Ne deriva, pertanto, che il calcolo dell'effettivo danno biologico sopportato dalla – Pt_1 così come sviluppato dalla difesa di parte attrice e dalle Tabelle dalla stessa allegate – appare corretto.
Per maggior chiarezza, è doveroso portare alla luce un'espressa pronuncia della Suprema
Corte che da' conto, in maniera chiara e lineare, delle modalità di calcolo da seguire ai fini della corretta individuazione del danno differenziale e, dunque, dell'ammontare del risarcimento da corrispondere in sede civilistica.
Per l'effetto, ne deriva che: “Il calcolo del cd. danno biologico differenziale deve avvenire sottraendo dal credito risarcitorio l'importo dell'indennizzo versato alla vittima dall' per il CP_8 medesimo pregiudizio e, qualora tale indennizzo sia costituito "ex lege" da una rendita, va sottratto
l'importo capitalizzato della rendita stessa, tenendo conto delle variazioni che quest'ultima può subire in relazione alle condizioni di salute dell'infortunato, ove intervengano prima che il diritto al risarcimento del danno diventi "quesito"” (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI - III, ordinanza n. 22862 del
09/11/2016 - Rv. 642998 – 01; Cass. Civ., Sez. L, sentenza n. 13819 del 31/05/2017 - Rv.
644529 – 01; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 - Rv. 669351 – 01; Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza n. 20894 del 26/07/2024 - Rv. 671911 – 01).
Sulla base delle argomentazioni sovra esposte risulta provata la responsabilita' ex art. 2051
c.c. del convenuto, in considerazione della mancata prova della ricorrenza del CP_7
“caso fortuito” e va' applicato il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. , 1°co..
Pertanto, l'importo dovuto all'attrice a titolo di danno differenziale e' di € 14.661,03, corrispondente alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto dall' a titolo di danno biologico, in relazione alla percentuale di danno CP_8
biologico accertata nella misura del 13% ,così come richiesto da parte attrice nella memoria ex 183 6°co. cpc in sede di precisazione della domanda;
all'importo anzidetto va' applicata la decurtazione per il concorso colposo del danneggiato di cui all'art. 1227, co.1, c.c. equitativamente determinata nel 30%, pertanto l'importo dovuto dal CP_7 convenuto e' di euro 10.262,94(14.661,03-30%(4398,09)= 10.262,94).
Infine, priva di fondamento e' l'eccezione formlata dalla NI Assicuratrice rispetto all'infondatezza della chiamata in causa. La deduce che non può Controparte_3
essere condannata alla refusione delle spese richieste dall' per Parte_4
effetto del disposto previsto dalla clausola 7.2 delle Condizioni Generali di polizza di cui al contratto stipulato.
La predetta clausola stabilisce che: “la Società non riconosce spese incontrate dall' Parte_4
per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi”.
Tuttavia, come correttamente rilevato da parte convenuta, laddove l'assicurazione chiamata in causa avesse voluto intervenire in giudizio a mezzo dei propri legali di fiducia, lo avrebbe dovuto e/o potuto fare ab initio, dal momento in cui era venuta a conoscenza del sinistro occorso.
Effettivamente, la IG.ra aveva debitamente denunciato la propria caduta alla Pt_1
NI assicuratrice e, come risultante dalla nota (all. 11) depositata unitamente alle seconde memorie di parte attrice, vi era stato anche un riscontro da parte dell'assicurazione stessa che, per l'appunto, preso atto del sinistro avvenuto, chiedeva la trasmissione di idonea documentazione, al fine “completare l'istruttoria e verificare l'entità dell'eventuale danno differenziale sussistente”.
A ciò, tuttavia, non faceva seguito null'altro e, dunque, a fronte dell'inerzia dell'Assicurazione, nelle more, onde evitare le decadenze derivanti da un'eventuale tardiva costituzione, il Condominio si costituiva in giudizio, conferendo mandato ad un proprio legale di fiducia.
Anche la Suprema Corte, in numerose pronunce, ha peraltro espressamente evidenziato che: “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 21220 del 05/07/2022 - Rv. 665183 – 01; Cass. Civ., Sez. VI - III, ordinanza n. 3011 del 09/02/2021 - Rv. 660608 – 01; Cass. Civ. Sez. VI - III, ordinanza n. 4786 del 23/02/2021 - Rv.
660611 – 01).
La clausola contrattuale soprariportata e' quindi “nulla per contrarietà a norma imperativa” come chiarisce la Suprema Corte e la Giurisprudenza di Merito secondo cui la “…clausola che stabilisce che la compagnia non riconosce il rimborso di spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati designati dalla stessa compagnia, per effetto della natura imperativa del disposto dell'articolo 1917, c. 3, c.c., nonché della considerazione che clausole limitative della facoltà di scelta del legale da parte dell'assicurato sarebbero in contrasto con
l'art. 24 Cost. e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”, onde la opposta clausola è in realtà inopponibile all'assicurato (Cfr. Tribunale di Napoli, sent. 16 febbraio 2018; Cass.
Civ. ordinanza 12 novembre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 3011).
Fermo quanto sopra, dunque, ritenuta la correttezza e ragionevolezza della condotta tenuta dal si reputa priva di pregio l'eccezione sollevata dal terzo chiamato CP_7 in causa che, per le suesposte ragioni, sarà condannato alla refusione delle spese in favore del proprio Assicurato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, CP_7 compensate nella misura del 30%, vanno liquidate come in dispositivo sulla base del D.M.
55/14 e D.M. 147/22 e s.m. e i., in relazione allo scaglione di riferimento sulla base dell'attivita' effettivamente svolta, applicati i parametri medi;
inoltre la terza chiamata va' condannata alla refusione delle spese in favore del proprio assicurato, CP_7
convenuto.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario Filomena Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla IG.ra e, per l'effetto, Parte_1
Condanna il convenuto di Campobasso in CP_7 Controparte_7
persona dell'Amministratore p.t. al risarcimento del danno differenziale, corrispondente alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto dall' a titolo di danno biologico mediante il pagamento, in favore di parte attrice, CP_8 dell'importo di euro 10.262,94, gia' applicata la decurtazione ex art. 1227 co. 1 c.c. del 30% per il concorso colposo della danneggiata ed euro 625,88 per spese;
Condanna il convenuto convenuto di -C/D/E di CP_7 Controparte_7
Campobasso in persona dell'Amministratore p.t. alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 3.554,00, importo gia' compensato del 30%, per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre al 15 % di rimborso forfetario, Iva e cap se dovute come per legge;
Condanna la terza chiamata, in persona del leg. Rappr.te p.t. a Controparte_3 manlevare il convenuto in Controparte_11
persona dell'Amministratore p.t. per quanto da esso dovuto in relazione al presente dispositivo;
Condanna la terza chiamata, in persona del leg. Rappr.te p.t. alla Controparte_3
refusione delle spese sostenute dal proprio assicurato, Controparte_11 in persona dell'Amministratore p.t. che liquida in euro 3.000,00
[...]
oltre al 15 % di rimborso forfetario, Iva e cap se dovute come per legge.
Così deciso in Campobasso, 29 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Filomena
Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 239 del Ruolo generale affari contenziosi
dell'anno 2022, avente ad oggetto RESPONSABILITÀ EX ARTT. 2051, 2043 C.C. E
RISARCIMENTO DANNI promossa da:
(cod. fisc. ), residente in [...], alla P.zza Parte_1 C.F._1
Molise, n. 11/E, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Forcione (cod. fisc.
), ove elettivamente domicilia presso il suo studio legale in C.F._2
Campobasso, alla via Vittorio Veneto, n. 64
Attrice
Contro
(cod. fisc. ), sito in Campobasso, Controparte_1 P.IVA_1
alla , in persona dell'Amministratore e Legale rappresentante Controparte_1
p.t., Dott. (cod. fisc. , con studio in Controparte_2 C.F._3
Campobasso, alla via Monsignor Bologna, n. 46, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Iannetta (cod. fisc. ), ove elettivamente domicilia presso il suo C.F._4
studio legale, in Campobasso, alla via Larino, n. 16
Convenuto
Nonché contro
cod. fisc. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
p.t., Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Serafino (cod. fisc. Controparte_4
), ove elettivamente domicilia presso il suo studio legale in Isernia, C.F._5
alla via Kennedy, n. 56
Terza chiamata in causa
*****
Oggetto: richiesta di risarcimento danni ex artt. 2051, 2043 c.c.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45,
comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c.,
così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha evocato in giudizio Parte_1
il rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “- Controparte_5
Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt.2043 e 2051 cod.civ., la responsabilità del
[...]
, per i danni cagionati alla signora in conseguenza Controparte_6 Parte_1
dell'infortunio avvenuto negli spazi condominiali in data 28.02.2018; - per l'effetto condannare il
, al risarcimento del danno differenziale pari a complessivi Controparte_7
€.18.115,52 corrispondente alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già
corrisposto dall' a titolo di danno biologico e di inabilità temporanea assoluta;
• per l'effetto CP_8
condannare il , al rimborso delle spese mediche di € Controparte_7
625,88, sostenute dalla signora a seguito dell'infortunio occorso in data Parte_1
28.02.2018. Con vittoria di spese e competenze di causa…”
Assumeva la signora di essere scivolata, nel pomeriggio del 28.02.2018, sul tratto Pt_1
di strada condominiale antistante il convenuto, nel mentre si apprestava a CP_7
raggiungere la propria abitazione, a causa della coltre di ghiaccio ivi formatasi a seguito del consolidamento della neve caduta in precedenza sulla città di Campobasso e, a suo dire, non rimossa dal CP_7
Ed infatti, allegava l'attrice che in data 28.2.2018, alle ore 18.30 circa, di rientro a casa dal lavoro, la IG.ra scivolava, cadendo, sul ghiaccio presente sulla strada Parte_1
adiacente all'ingresso del condominio ove Ella abitava e abita tutt'ora.
All'esito delle visite e degli accertamenti medici, Le venivano rilasciati i certificati dal pronto soccorso prima e da altri medici specialisti poi, in cui Le veniva diagnosticata:
“frattura di colles bilaterale;
frattura della coronide ulnare bilaterale”, con 134 giorni di prognosi. All'esito dell'istanza avanzata, l' , in data 11.7.2018 liquidava in favore della CP_8
suddetta IG.ra € 6.444,90 per l'inabilità temporanea assoluta e, in data 16.1.2019, Pt_1
€ 5.647,58 a titolo di danno biologico.
La diffidava – con apposita lettera – il condominio alla corresponsione del Pt_1
risarcimento dei danni e, successivamente, veniva avviato un procedimento di mediazione conclusosi negativamente. Da qui la necessita' del presente giudizio.
Con comparsa depositata telematicamente il 28.04.2022, si costituiva in giudizio il convenuto contestando in ogni sua parte la domanda attorea, eccependo CP_7
l'assenza di qualsivoglia responsabilità ex artt. 2051, 2043 c.c., la sussistenza del caso fortuito, la condotta incauta dell'attrice integrante ex art. 1227 co. 2 c.c. la rescissione del nesso causale, l'inapplicabilita' della responsabilita' ex art. 2043 c.c.; il CP_7
convenuto chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo – NI
[...]
– e rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “ 2) Controparte_3 Parte_2
ACCERTARE e DICHIARARE la insussistenza di qualsivoglia responsabilità da parte del
convenuto per le ragioni tutte innanzi espresse e per l'effetto RIGETTARE la domanda CP_7
di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in premessa;
3)
Condannare in ogni caso parte attorea al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre
accessori di legge e spese forfettarie. In Subordine 4) Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale
adito ritenga sussistente una qualsivoglia responsabilità in capo al Controparte_7
, Voglia condannare la NI , (P.Iva P.I.
[...] Controparte_3
), sede Legale vi Po n.20, (cap.00198) Roma, PEC: P.IVA_3
(Polizza n.60 19322HJ) al pagamento di quanto Email_1
eventualmente ritenuto dovuto anche a titolo di spese legali sia di parte attorea che del Condominio
Convenuto, manlevando così il odierno convenuto da ogni onere risarcitorio”. CP_7 Veniva, pertanto, disposto lo slittamento della prima udienza, ex art. 269 cpc, per consentire al convenuto la citazione e la costituzione del terzo chiamato.
In data 02.11.2022 si costituiva in giudizio la terza chiamata, Controparte_3
che, eccepiva, anch'essa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al CP_7
convenuto e l'infondatezza sia della domanda principale che della chiamata in garanzia,
rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, che si impugnano: dichiarare inammissibile o quanto meno
rigettare la domanda attrice, non riscontrandosi alcuna responsabilità in capo al convenuto
nella produzione dell'evento dannoso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre CP_7
spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
All'udienza del 25.11.2022 venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 12.05.2023.
Parte attrice con la memoria ex art. 183 6°co. cpc, primo termine, depositata telematicamente il 06.02.2023, effettuava una precisazione della domanda allegando che l' , con provvedimento del 07/06/2022, ha accertato un peggioramento delle CP_8
condizioni fisiche della sig.ra ed ha elevato il grado di invalidità permanente Pt_1
da 11 a 13 punti, liquidando un ulteriore indennizzo pari ad € 6.312,05 per cui così di seguito testualmente rimodulava le conclusioni contenute nell'atto introduttivo “Sulla base
della predetta rideterminazione, il danno differenziale è pari ad 14.661,03. Per quanto esposto, parte
attrice così rassegna le proprie conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito:• accertare e dichiarare,
ai sensi degli artt. 2043 e 2051 cod. civ., la respon-sabilità del Controparte_7
, per i danni cagionati alla signora in conseguenza dell'infortunio
[...] Parte_1
avvenuto negli spazi condominiali in data 28.02.2018;• per l'effetto condannare il
[...]
, al risarcimento del danno differenziale pari a complessivi € 14.661,03, Controparte_7 corrispondente alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto
dall' a titolo di danno biologico;
• per l'effetto condannare il CP_8 Controparte_7
, al rim-borso delle spese mediche di € 625,88, sostenute dalla signora a
[...] Parte_1
seguito dell'infortunio occorso in data 28.02.2018.Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Depositate le suddette memorie ex art. 183 6°co. cpc , venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori articolati, nello specifico, per parte attrice l'interrogatorio formale della
IG.ra mentre per parte convenuta la prova orale con il teste IG. Controparte_9
Testimone_1
Alle udienze del 24.11.2023 e del 19.03.2024, si dava seguito al chiesto interrogatorio formale e alla prova testi e la causa veniva rinviata, per precisazione delle conclusioni, in modalità cartolare, all'udienza del 07.11.2024.
Alla predetta udienza le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei chiesti termini ex art. 190 c.p.c., per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
************
Ricostruita la materia del contendere nei termini sinora sintetizzati, esaminati gli atti di causa, la domanda attorea si reputa parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
Ciò posto, preme, in primo luogo, precisare alcuni aspetti che si reputano fondamentali ai fini della decisione.
È d'uopo rammentare che la responsabilità contemplata all'art. 2051 c.c. di tipo oggettivo, per cui, al fine di restare esenti da colpa è necessaria la prova del caso fortuito che difetta nel caso in esame.
Sul punto, malgrado non sia agevole individuare una nozione di “caso fortuito” certamente, ad oggi, si può dire che esso corrisponda a ciò che non è prevedibile, ovvero non corrispondente alla normale sequenza causale. Per unanime giurisprudenza è pacifico che soltanto nel caso in cui sopraggiunga la prova di tale elemento è esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode.
In tal senso, infatti: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode“ (Cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, sentenza n. 11152 del 27/04/2023 - Rv. 667668; Cass. Civ., Sez. U., Ordinanza n.
20943 del 30/06/2022 – Rv. 665084).
Nel caso di specie, risulta circostanza provata, anche documentalmente, ed in ogni caso pacifica per mancata contestazione, che il periodo in cui si e' verificato l'infortunio occorso all'attrice va a collocarsi in un arco temporale, quello decorrente dal 25 febbraio al
1° marzo del 2018 (Cfr. Produzione del convenuto condominio doc.n.2), caratterizzato, nella citta' di Campobasso, da un forte abbassamento delle temperature unitamente ad abbondanti e frequenti nevicate, che peraltro erano state ampiamente preannunciate e, quindi, erano di comune dominio.
Non e' condivisibile la tesi di parte convenuta e della terza chiamata secondo cui,
l'esistenza di una allerta meteo, ampiamente diffusa, anche dai media, nei giorni antecedenti e, dunque, ben nota all'attrice, nonché la conoscenza dello stato dei luoghi, ed il fatto che , in occasione della predetta nevicata, da parte dell'Amministratore di
Condominio si erano adottate tutte le precauzioni del caso, spargendo del sale e sgomberando le aree comuni dalla neve, pertanto, risultando adottate le iniziative idonee a limitare gli effetti pericolosi della neve e del ghiaccio e reso praticabile il percorso, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di custodia in capo al . Sostiene, infatti, parte CP_7
convenuta che i suindicati rilievi sono elementi idonei a ritenere sussistente una ipotesi di
“caso fortuito e/o forza maggiore “idonea ad interrompere il nesso eziologico tra cosa ed il danno e che l'attrice ha tenuto una condotta incauta in quanto benche' fosse a conoscenza della intensita' dei fenomeni atmosferici che si stavano abbattendo sulla città di Campobasso da ormai tre giorni, avrebbe dovuto adottare una condotta tutt'altro che incauta, anche in considerazione delle condizioni del piazzale antistante la propria abitazione. In buona sostanza sia il convenuto che la terza chiamata hanno contestato la CP_7
sussistenza della responsabilità condominiale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo che la condotta colposa tenuta nell'occasione dalla sig.ra sia idonea ad integrare l'ipotesi Pt_1 del “caso fortuito”.
Invero l'art. 2051 c.c. contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del proprietario/custode della res, per cui la negligenza o la condotta colposa del danneggiato, a meno che non assumano carattere di esclusiva efficienza causale, non sono idonee ad integrare l'ipotesi del “caso fortuito”.
Di recente condivisibilmente la S.C. ha che: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell' art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost.” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord.,
30/06/2022, n. 20943). Ed altrettanto condivisibilmente ,con un'altra recente pronuncia della Suprema Corte, è stato affermato il principio che la condotta della vittima “…assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 11 luglio 2024, n. 19078).
La suddetta pronuncia richiama Cass. civ., Sez. III, Sent., 29/07/2016, n. 15761, che in merito al rapporto tra la responsabilità del custode e la condotta della vittima, afferma:
“In particolare per ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti. (Cass. 14 ottobre
2011, n. 21286). Elide allora il nesso di causalità tra la cosa e l'evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o
"normale", corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l'id quod plerumque accidit. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell' art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08 maggio 2008, n. 11227; Cass. 06 luglio 2006, n. 15384)”.
All'esito dell'istruttoria svolta, ed in particolare dell'interrogatorio reso dalla sig.ra sentita all'udienza del 24/11/2023, sub. Capo 3), e' emerso che: “… Controparte_9 nel momento in cui ho rinvenuto la signora, non era nel tratto centrale della strada, bensì si trovava in una zona destinata al parcheggio e laterale alla strada condominiale. Intendo per strada condominiale quella percorsa dalle auto ed infatti quel giorno non c'era la neve sul tratto da me percorso in auto”.
La scelta dell'attrice di non percorrere la strada carrabile, sgombra di neve e “pulita” o un marciapiede, ma l'area di parcheggio condominiale ove era presente una maggiore quantità di neve e ghiaccio, in quanto ivi risultava più difficile rimuovere neve e ghiaccio,
a causa della presenza delle auto parcheggiate, costituisce una condotta quantomeno anomala e/o imprudente.
La S.C. , proprio nel caso della caduta della neve o di fenomeni metereologici estremi e tali da determinare situazioni di pericolo, ha evidenziato che "il fatto che già da diversi giorni nevicasse e che il marciapiede fosse coperto da lastre di ghiaccio e di neve aveva modificato lo stato del teatro dell'incidente” ed aveva “reso esigibile dal pedone danneggiato una particolare cautela, sulla scorta del principio già richiamato e pertinente, secondo cui la cautela richiesta è direttamente proporzionale al grado di pericolosità della cosa (pericolosità originaria o, come nel caso, di specie acquisita a causa delle intense precipitazioni nevose)" (Cass. Civ. n. 29465 del 23 dicembre
2020).
A ciò deve aggiungersi la ulteriore circostanza emersa dall'istruttoria svolta secondo cui la sig.ra , gia' all'epoca dell'infortunio per cui e' causa, abitava nel condominio Pt_3
convenuto di C/D/E e ,quindi, aveva conoscenza dello stato dei luoghi, Controparte_10 conosceva gli spazi condominiali e gli ambiti della loro intrinseca pericolosità, il servizio di rimozione neve e spargimento sale predisposto dai condomini.
Alla luce dei sovraesposti principi, appare evidente che, nel caso in esame, della condotta colposa dell'attrice potrà tenersi conto ai fini di un concorso ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma non per escludere in toto la responsabilità del convenuto. CP_7
Infatti, la negligenza o la condotta colposa del danneggiato, a meno che le stesse non assumano carattere di esclusiva efficienza causale, non sono idonee ad integrare l'ipotesi del “caso fortuito”, in ossequio ad un orientamento pressoche' consolidato della S.C., secondo cui: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell' art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 Cost.” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 30/06/2022, n.
20943).
Deve comunque ritenersi che la condotta negligente ed imprudente della Parte_1
abbia “concorso” alla verificazione del danno e quindi merita di trovare applicazione il principio sancito dall'art. 1227 comma 1° c.c., che vuole la riduzione dell'entità del risarcimento in rapporto alla “gravità” della colpa del danneggiato stesso.
In definitiva, la condotta della IG.ra nelle circostanze di luogo e di fatto in Parte_1 cui si è verificata la caduta, è da ritenersi imprudente e/o anomala e comunque non rapportata alla condizione oggettiva di pericolo che esisteva e che le era nota, visto che la stessa mattina ella era uscita per andare a lavoro, per cui nel rientrare nel pomeriggio/sera
(alle 18.30)non ha tenuto quella maggiore attenzione e prudenza dovuta nella scelta del percorso da fare per raggiungere l'ingresso del fabbricato condominiale, optando per un percorso più pericoloso rispetto a quello della “strada condominiale”.
Ed infatti, la teste sentita all'udienza del 24/11/2023, sub. Capo 3) Controparte_9
ha dichiarato che: “Preciso che … nel momento in cui ho rinvenuto la signora, non era nel tratto centrale della strada, bensì si trovava in una zona destinata al parcheggio e laterale alla strada condominiale. Intendo per strada condominiale quella percorsa dalle auto ed infatti quel giorno non
c'era la neve sul tratto da me percorso in auto.” Sull'area del piazzale condominiale destinata ai parcheggi delle auto, la presenza della neve e del ghiaccio era maggiore, atteso che a causa delle autovetture parcheggiate risulta difficoltoso rimuovere la neve ed il ghiaccio.
Ed infatti la sig.ra ha riferito che la strada per accedere al condominio era libera CP_9 dalla neve, mentre le aree di parcheggio erano maggiormente coperte di neve e ghiaccio, onde maggiormente pericolose per i pedoni.
Il comportamento dell'attrice, sia pure non anomalo, eccezionale e/o imprevedibile, è stato sicuramente imprudente e costituisce, quindi, "un'oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass., n. 14228/2023) tale da integrare l'ipotesi del concorso colposo del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c. applicabile officiosamente.
Ed infatti, la S.C. , in tema di caduta della neve o di fenomeni metereologici estremi e tali da determinare situazioni di pericolo, ha evidenziato che "il fatto che già da diversi giorni nevicasse e che il marciapiede fosse coperto da lastre di ghiaccio e di neve aveva modificato lo stato del teatro dell'incidente” ed aveva “reso esigibile dal pedone danneggiato una particolare cautela, sulla scorta del principio già richiamato e pertinente, secondo cui la cautela richiesta è direttamente proporzionale al grado di pericolosità della cosa (pericolosità originaria o, come nel caso, di specie acquisita a causa delle intense precipitazioni nevose)" (Cass. Civ. n. 29465 del 23 dicembre
2020).
Sebbene parte convenuta abbia dato atto del fatto che ci si era effettivamente attivati per la rimozione della neve e lo spargimento di sale, come, peraltro, dichiarato anche dal IG. escusso come teste all'udienza del 19.03.2024. Ma siffatta attivita' non e' Testimone_1 di certo idonea ad integrare il caso fortuito richiesto ai fini di esentare il della CP_7
responsabilità di custodia su di esso incombente.
Sul punto, infatti, consolidata giurisprudenza, statuisce che il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c., al fine di eliminare ogni fonte di responsabilità in capo al custode, deve elidere il nesso di causalità intercorrente tra l'evento e il bene che ha cagionato il danno.
Precisamente: “La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito” e, nello stesso senso: “La responsabilità ex art.
2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 7789 del 22/03/2024 - Rv.
670630 – 01; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 11152 del 27/04/2023 - Rv. 667668 – 01).
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di ella gravante e consistente nell'onere di provare la responsabilità del custode, il nesso di causalità e il danno.
La circostanza riferita, in sede di interrogatorio formale, dalla IG.ra secondo CP_9 cui quest'ultima, nell'intento di aiutare la stava anch'essa scivolando – sebbene Pt_1
poi non sia effettivamente caduta – si pone a ulteriore conferma e riprova della presenza di ghiaccio e ,quindi, della responsabilita' del convenuto ex art. 2051 c.c.. CP_7
Inoltre, la produzione fotografica allegata da parte attrice comprova lo stato dei luoghi che, sebbene risalenti all'01.03.2018 – giorno successivo a quello della caduta – testimoniano la presenza di neve e strade non pulite in maniera adeguata, nei pressi del condominio e, quindi, della zona percorsa dai condomini ivi abitanti.
Per l'effetto, è intervenuta a chiarimento la Suprema Corte che ha espressamente statuito che: “In tema di responsabilità da cose in custodia, la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 26142 del 07/09/2023 - Rv. 669110 - 01).
Fermo quanto sopra, dunque, appaiono prive di fondamento le eccezioni sollevate dal prima, e dall'Assicurazione poi, relativamente all'assenza di qualsivoglia CP_7
responsabilità in capo al custode convenuto.
Sulla quantificazione del danno .
Va evidenziato che con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte attrice ha dichiarato che nelle more aveva ricevuto dall'assicuratore sociale l'ulteriore CP_8 indennizzo nella misura di € 6.312,05 per danno biologico (in aggiunta cioè alla somma di
€ 5.647,58 in precedenza ricevuta per il medesimo titolo), per cui ha precisato la domanda, limitandola a “complessivi € 14.661,03, corrispondente alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto dall' a titolo di danno biologico”. CP_8 E' infatti risultato dall'istruttoria svolta che, riconosciuto l'infortunio in itinere all'attrice,
L' riconosceva alla IG.ra in primo luogo, un'invalidità dell'11% – CP_8 Pt_1
liquidando, alla stessa, come già anticipato, primi € 5.647,58 a titolo di danno biologico e €
6.444,90 come indennità. Successivamente, accertato e verificatosi un peggioramento delle condizioni di salute – così come risultante sia dal certificato del casellario (doc. 3) CP_8
allegato alla comparsa della NI assicuratrice, sia dal prospetto (all. 13) depositato da parte attrice, contestualmente alle memorie ex art. 183, n. 2 c.p.c. – l' aumentava CP_8
la percentuale di invalidità da 11 al 13 % e, per questo, liquidava alla successivi € Pt_1
6.312,05, a titolo di danno biologico.
Complessivamente, dunque, a titolo di danno biologico, venivano corrisposti dall' , CP_8
a favore di parte attrice, € 11.959,63.
La Giurisprudenza, intervenuta sul punto, ha debitamente chiarito che: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il
Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 11754 del 15/05/2018 -
Rv. 648794 - 02).
Considerando che, allo stato, non si rinvengono peculiarità ed elementi tali da rendere complessa la quantificazione del danno cagionato – da effettuarsi pur sempre in maniera tale da garantire l'adeguata certezza e il rispetto dei principi di legge – e tenendo altresì conto che si tratta di fatti successivi al 2011, tale determinazione può essere compiuta anche sulla base dei parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano.
Ne deriva, pertanto, che il calcolo dell'effettivo danno biologico sopportato dalla – Pt_1 così come sviluppato dalla difesa di parte attrice e dalle Tabelle dalla stessa allegate – appare corretto.
Per maggior chiarezza, è doveroso portare alla luce un'espressa pronuncia della Suprema
Corte che da' conto, in maniera chiara e lineare, delle modalità di calcolo da seguire ai fini della corretta individuazione del danno differenziale e, dunque, dell'ammontare del risarcimento da corrispondere in sede civilistica.
Per l'effetto, ne deriva che: “Il calcolo del cd. danno biologico differenziale deve avvenire sottraendo dal credito risarcitorio l'importo dell'indennizzo versato alla vittima dall' per il CP_8 medesimo pregiudizio e, qualora tale indennizzo sia costituito "ex lege" da una rendita, va sottratto
l'importo capitalizzato della rendita stessa, tenendo conto delle variazioni che quest'ultima può subire in relazione alle condizioni di salute dell'infortunato, ove intervengano prima che il diritto al risarcimento del danno diventi "quesito"” (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI - III, ordinanza n. 22862 del
09/11/2016 - Rv. 642998 – 01; Cass. Civ., Sez. L, sentenza n. 13819 del 31/05/2017 - Rv.
644529 – 01; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 30293 del 31/10/2023 - Rv. 669351 – 01; Cass.
Civ., Sez. III, ordinanza n. 20894 del 26/07/2024 - Rv. 671911 – 01).
Sulla base delle argomentazioni sovra esposte risulta provata la responsabilita' ex art. 2051
c.c. del convenuto, in considerazione della mancata prova della ricorrenza del CP_7
“caso fortuito” e va' applicato il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. , 1°co..
Pertanto, l'importo dovuto all'attrice a titolo di danno differenziale e' di € 14.661,03, corrispondente alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto dall' a titolo di danno biologico, in relazione alla percentuale di danno CP_8
biologico accertata nella misura del 13% ,così come richiesto da parte attrice nella memoria ex 183 6°co. cpc in sede di precisazione della domanda;
all'importo anzidetto va' applicata la decurtazione per il concorso colposo del danneggiato di cui all'art. 1227, co.1, c.c. equitativamente determinata nel 30%, pertanto l'importo dovuto dal CP_7 convenuto e' di euro 10.262,94(14.661,03-30%(4398,09)= 10.262,94).
Infine, priva di fondamento e' l'eccezione formlata dalla NI Assicuratrice rispetto all'infondatezza della chiamata in causa. La deduce che non può Controparte_3
essere condannata alla refusione delle spese richieste dall' per Parte_4
effetto del disposto previsto dalla clausola 7.2 delle Condizioni Generali di polizza di cui al contratto stipulato.
La predetta clausola stabilisce che: “la Società non riconosce spese incontrate dall' Parte_4
per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi”.
Tuttavia, come correttamente rilevato da parte convenuta, laddove l'assicurazione chiamata in causa avesse voluto intervenire in giudizio a mezzo dei propri legali di fiducia, lo avrebbe dovuto e/o potuto fare ab initio, dal momento in cui era venuta a conoscenza del sinistro occorso.
Effettivamente, la IG.ra aveva debitamente denunciato la propria caduta alla Pt_1
NI assicuratrice e, come risultante dalla nota (all. 11) depositata unitamente alle seconde memorie di parte attrice, vi era stato anche un riscontro da parte dell'assicurazione stessa che, per l'appunto, preso atto del sinistro avvenuto, chiedeva la trasmissione di idonea documentazione, al fine “completare l'istruttoria e verificare l'entità dell'eventuale danno differenziale sussistente”.
A ciò, tuttavia, non faceva seguito null'altro e, dunque, a fronte dell'inerzia dell'Assicurazione, nelle more, onde evitare le decadenze derivanti da un'eventuale tardiva costituzione, il Condominio si costituiva in giudizio, conferendo mandato ad un proprio legale di fiducia.
Anche la Suprema Corte, in numerose pronunce, ha peraltro espressamente evidenziato che: “La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 21220 del 05/07/2022 - Rv. 665183 – 01; Cass. Civ., Sez. VI - III, ordinanza n. 3011 del 09/02/2021 - Rv. 660608 – 01; Cass. Civ. Sez. VI - III, ordinanza n. 4786 del 23/02/2021 - Rv.
660611 – 01).
La clausola contrattuale soprariportata e' quindi “nulla per contrarietà a norma imperativa” come chiarisce la Suprema Corte e la Giurisprudenza di Merito secondo cui la “…clausola che stabilisce che la compagnia non riconosce il rimborso di spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati designati dalla stessa compagnia, per effetto della natura imperativa del disposto dell'articolo 1917, c. 3, c.c., nonché della considerazione che clausole limitative della facoltà di scelta del legale da parte dell'assicurato sarebbero in contrasto con
l'art. 24 Cost. e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea”, onde la opposta clausola è in realtà inopponibile all'assicurato (Cfr. Tribunale di Napoli, sent. 16 febbraio 2018; Cass.
Civ. ordinanza 12 novembre 2020 - 9 febbraio 2021, n. 3011).
Fermo quanto sopra, dunque, ritenuta la correttezza e ragionevolezza della condotta tenuta dal si reputa priva di pregio l'eccezione sollevata dal terzo chiamato CP_7 in causa che, per le suesposte ragioni, sarà condannato alla refusione delle spese in favore del proprio Assicurato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, CP_7 compensate nella misura del 30%, vanno liquidate come in dispositivo sulla base del D.M.
55/14 e D.M. 147/22 e s.m. e i., in relazione allo scaglione di riferimento sulla base dell'attivita' effettivamente svolta, applicati i parametri medi;
inoltre la terza chiamata va' condannata alla refusione delle spese in favore del proprio assicurato, CP_7
convenuto.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario Filomena Girardi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o istanza assorbita e/o disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla IG.ra e, per l'effetto, Parte_1
Condanna il convenuto di Campobasso in CP_7 Controparte_7
persona dell'Amministratore p.t. al risarcimento del danno differenziale, corrispondente alla differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e l'importo già corrisposto dall' a titolo di danno biologico mediante il pagamento, in favore di parte attrice, CP_8 dell'importo di euro 10.262,94, gia' applicata la decurtazione ex art. 1227 co. 1 c.c. del 30% per il concorso colposo della danneggiata ed euro 625,88 per spese;
Condanna il convenuto convenuto di -C/D/E di CP_7 Controparte_7
Campobasso in persona dell'Amministratore p.t. alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in euro 3.554,00, importo gia' compensato del 30%, per compensi ed euro 145,50 per esborsi, oltre al 15 % di rimborso forfetario, Iva e cap se dovute come per legge;
Condanna la terza chiamata, in persona del leg. Rappr.te p.t. a Controparte_3 manlevare il convenuto in Controparte_11
persona dell'Amministratore p.t. per quanto da esso dovuto in relazione al presente dispositivo;
Condanna la terza chiamata, in persona del leg. Rappr.te p.t. alla Controparte_3
refusione delle spese sostenute dal proprio assicurato, Controparte_11 in persona dell'Amministratore p.t. che liquida in euro 3.000,00
[...]
oltre al 15 % di rimborso forfetario, Iva e cap se dovute come per legge.
Così deciso in Campobasso, 29 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi