Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2144/2018 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2144/2018 r.g.a.c. avente ad oggetto: “risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”
TRA
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
, (C.F. e , Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), nella qualità di eredi di , rappresentati e C.F._5 Persona_1 difesi dall'avv. Ivo Morano, in forza della procura posta in calce all'atto di citazione;
- ATTORI E
sito in Napoli al Corso Duca D'Aosta n.15 (C.F. , in persona CP_1 P.VA_1 dell'Amministratore pro tempore P.VA , rappresentato e difeso, giusta CP_2 P.VA_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Lucia Esposito;
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti e da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi all'intestato Persona_1
Tribunale, il condominio sito in Napoli al Corso Duca D'Aosta n.15 – palazzo Russolillo - al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni personali patite a causa della caduta dalla scalinata interna allo stabile per effetto del distacco improvviso della ringhiera corrimano dal muro;
CP_3
chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità del convenuto per omessa manutenzione delle parti comuni dell'edificio.
All'udienza del 24/5/2019, si costituiva l'ing. il quale, pur non essendo mai Controparte_4
stato citato a titolo personale nella presente vertenza, ma esclusivamente a titolo di amministratore p.t. del convenuto riteneva opportuno costituirsi ed eccepire la propria carenza di CP_1
legittimazione passiva rispetto alla vicenda.
Alla medesima udienza del 24/5/2019 si dava atto dell'errore dell'attore, il quale aveva citato il come amministratore del convenuto e veniva disposta la rinnovazione CP_4 CP_1
della notifica dell'atto di citazione in favore dell'effettivo amministratore di condominio.
Con comparsa depositata il 18/11/2019 si costituiva il convenuto e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande attoree, ed, in subordine, in caso di eventuale accoglimento della domanda attorea, l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testi indicati da parte attrice e CTU medico-legale.
All'udienza del 16/2/2022 il giudizio veniva interrotto per morte della parte attrice e riassunto dai suoi eredi.
La causa veniva, poi, trattenuta in decisione all'udienza del 17/1/2025.
In via preliminare, deve, rigettarsi l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine alla mancata corrispondenza di causa petendi tra l'atto di citazione originariamente notificato nel 2018 e quello oggetto di rinnovazione della notifica risalente al giugno 2019.
La modifica del secondo atto di citazione riguarda esclusivamente l'aggiunta dei capi K) ed
L), assenti nel primo atto, che, tuttavia, non modificano in alcun modo la causa petendi, ed, in ogni caso, non saranno oggetto di valutazione da parte del Tribunale.
Preliminarmente deve rilevarsi che, al momento della redazione della sentenza, non è presente in atti il fascicolo di parte attrice, il quale, ritirato dal procuratore costituito all'udienza tenutasi il 16/12/2022, come attestato nel relativo verbale, non veniva restituito entro lo scadere del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
Peraltro, siccome la mancanza della detta produzione non è conseguenza di un incolpevole smarrimento, ma di una mera dimenticanza ovvero di una scelta consapevole della parte interessata, il giudice non è tenuto a disporne le ricerche, nè ad autorizzarne la ricostruzione, dovendo decidere la causa sulla base delle emergenze documentali in atti (fascicolo d'ufficio e produzione della banca convenuta).
In tale senso è del resto orientata la giurisprudenza della S.C., che ha più volte ribadito il principio secondo cui l'articolo 169 c.p.c. non prevede che, in caso di mancato deposito di un fascicolo di parte regolarmente ritirato, il giudice debba segnalare la circostanza alla parte personalmente;
il giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato il proprio fascicolo ai sensi dell'articolo 169 c.p.c., senza che poi il medesimo risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (cfr. ex multis, Cass. Civ., n.
4680/17).
Nel caso in esame, dalla CTU in atti, risulta che la documentazione medica veniva depositata da parte attrice e regolarmente consultata dal dott. e, pertanto, può Persona_2
tenersene conto in quanto richiamata dallo stesso consulente nella relazione peritale.
Sempre in via preliminare, devono rigettarsi le eccezioni del convenuto, in ordine all'improcedibilità della domanda attorea, venendo in rilievo una fattispecie per la quale non è prevista, né le negoziazione assistita, né la mediazione obbligatoria.
Orbene, nel merito la domanda è fondata.
In fatto, occorre premettere che, l'attrice conveniva in giudizio il convenuto CP_1
esponendo che, in data 26/12/2015, mentre stava scendeva la scalinata interna dello stabile condominiale, rovinava al suolo a causa del mancato corretto aggancio del corrimano al muro adiacente, riportando lesioni personali che necessitavano il suo trasporto presso il più vicino PS ospedaliero. Nel caso in esame, si verte in tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. la quale prevede una presunzione di colpa a carico del custode, mentre sull'attore grava l'onere di provare il danno patito ed il nesso causale tra questo ed il bene in custodia, ma non anche la colpa del custode: a quest'ultimo, incombe la prova non già di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ma che il danno si sia verificato a causa di un fatto fortuito estraneo alla sua sfera soggettiva, con la indefettibile conseguenza che la sua responsabilità deve essere affermata ogni qual volta non sia raggiunta la prova del fortuito e senza che il custode possa giovarsi dell'ignoranza dello stato della cosa.
Nel caso in esame, in base agli artt. 1117 e 1117 bis c.c., le scale sono un bene comune dell'edificio condominiale, di proprietà cioè di tutti i condomini (sebbene, in proporzione ai rispettivi millesimi), cosicchè tutti loro (in assenza di prova contraria riguardo al fortuito o al fatto del terzo o del medesimo danneggiato) rispondono della eventuale caduta.
Il danneggiato, invero, non è esonerato dall' onere della prova: egli deve, al fine di andare indenne anche dalla responsabilità attenuata di cui all'art. 1227 c.c., dimostrare che la caduta è stata determinata proprio dall'insidia in questione, ossia esemplificativamente dall'assenza del corrimano o dalla sua pericolosità, fornendo dunque la prova del nesso di causalità tra evento dannoso e conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale o non patrimoniale (Cass. SU sent.
n. 20943/2022). Spetta sempre al danneggiato dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile ovvero inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. sent. n. 11526/2017).
Chiarita, pertanto, la distribuzione dell'onere probatorio, nel caso in esame, la responsabilità del convenuto deve essere accertata attesa l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi. CP_1
Alla luce dell'attività istruttoria, ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio, è possibile confermare che, nelle circostanze di tempo e di luogo riferite, l'attrice cadeva sulle scale a causa del pericolo occulto rappresentato dal corrimano la cui non perfetta aderenza, con ancoraggio, al muro di pertinenza, determinava una perdita di equilibrio in una persona anziana, con impossibilità di opporre la benchè minima azione o forza di resistenza.
Infatti, secondo un principio di diritto pacifico in giurisprudenza, la condotta prudenziale dell'attore costituisce oggetto di un accertamento officioso del giudice, che può rilevare eventuali infrazioni del normale onere di cautela e prudenza incombente su tutti i consociati, in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche in assenza di qualsivoglia allegazione della parte interessata, ossia del convenuto. Ciò è possibile in quanto la condotta dell'attore, come ricordato poc'anzi, in quanto elemento di fatto avente rilevanza processuale non costituisce un'eccezione in senso proprio, riservata all'onere di allegazione della parte interessata, e nemmeno un'eccezione in senso lato, ma una mera contestazione, accogliendo il principio secondo cui, in caso il bene non sia interessato da autonomo movimento, come nel caso di specie, è necessaria la condotta del danneggiato al fine della verificazione dell'evento e così, per tale ragione, le azioni compiute dall'attore rientrano nella fattispecie costitutiva, di cui il giudice deve verificare sussistano tutti gli elementi.
Nel caso di specie, dunque, da un lato, il convenuto non è giunto a provare la natura imprudente della condotta della e, dall'altro, deve rilevarsi che parte attrice ha Per_1
dimostrato, con la prova testimoniale, che la scala condominiale dotata di corrimano, a causa della quale, a suo tempo, la stessa rovinava al suolo, si presentava come un'insidia occulta, in considerazione del cattivo stato manutentivo del corrimano stesso, rendendo così il pericolo non immediatamente percepibile, neppure con l'ordinaria diligenza (cfr. verbale di udienza del
27/5/2022, teste di parte attrice, : “alle ore 17:00 circa, mia madre, Parte_2 nell'andare via da casa mia, mentre scendeva le scale, nell'ultima rampa, si appoggiò alla ringhiera, la ringhiera si mosse e lei perse l'equilibrio e cadde sulle scale;
non era visibile il distacco della ringhiera dalla scala;
dopo la caduta, mia madre lamentava dolori al braccio, al polso, ed aveva escoriazioni al volto;
ricordo che cadde, infatti, con il braccio sotto il corpo;
noi la portammo all'ospedale San Paolo;
dopo il sinistro contattai l'amministratore di condominio per risolvere il problema e la ringhiera fu riparata;
in occasione del sinistro occorso a mia madre scoprimmo che la ringhiera non era ben fissata alla muratura, prima non era mai accaduto nulla;”; teste , escusso nella medesima udienza, ha poi precisato: “era il giorno di Testimone_1
Santo Stefano di sei, sette anni fa, credo nel 2015, intorno alle ore 17:00/17:30, e andai a casa di
per prendere un caffè dopo pranzo;
la sig.ra era a casa del figlio;
Parte_2 Per_1
ricordo che mentre stavo salendo le scale per andare a casa di , vidi la signora Pt_2 Per_1
che stava scendendo le stesse scale, e, all'improvviso, si mosse la ringhiera alla quale la signora era appoggiata e lei cadde;
dopo la caduta lamentava dolori al braccio ed escoriazioni al volto e fu portata dal figlio e dal marito all'ospedale San Poalo;
dopo il sinistro ho notato che la ringhiera è stata riparata.”)
Dunque, i testi escussi nel corso del giudizio, che hanno personalmente assistito al sinistro, hanno reso dichiarazioni precise e concordanti, ed in assenza di ragioni per le quali dubitare della loro attendibilità, può dirsi integralmente provato l'an domanda risarcitoria proposta dalla
Per_1 Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che il sinistro per cui è causa si sia verificato come conseguenza della condotta illecita e chiaramente omissiva del convenuto
. Controparte_5
Passando all'esame del quantum, alla luce degli esiti della CTU in atti (“I.P. 4% (Quattro ) , con ITP 20 gg. (venti) al 75% , altri 30 gg. al 50% , e 60 gg. al 25%”), il danno effettivo risarcibile deve essere quantificato in complessivi euro 6.628,45.
Sulla somma complessiva indicata va, inoltre, calcolata la rivalutazione, secondo il seguente metodo: la somma di euro 6.628,45 va devalutata al momento dell'illecito (26/12/2015) e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia (di fatto fino all'ultimo aggiornamento del 31.12.2024). Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione, viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/95). Effettuando tale calcolo viene determinata la somma di euro 7.286,58, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nulla per le spese mediche non risultando in atti le relative ricevute.
Infondata, infine, risulta l'istanza per lite temeraria formulata dalla parte attrice, ex art. 96 c.p.c., per difetto dei relativi presupposti.
Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione civile, sez. I, 27/10/2023, n. 29831, ha chiarito che “Ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma
3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, tenuto conto del valore del decisum e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta, nella misura già liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento ex art. 2051 c.c. proposta da
[...]
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Per_1
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il condominio sito in Napoli al Corso
Duca D'Aosta n.15, in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento in favore degli attori, tutti nella qualità di eredi della defunta a titolo di Persona_1
risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di euro 7.286,58, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna altresì il convenuto condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dall'attrice, che liquida in euro 270,00 per esborsi ed euro 4.077,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, VA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Ivo Morano dichiaratosi antistatario;
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, come liquidate con separato dispositivo.
Napoli, 28/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello