Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2549/2024, in materia di separazione congiunta ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Patrizia Giavotti
- ricorrente -
e
(C.F. , nata a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Anna Maria Torello
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 13.11.2024.
Condizioni congiunte: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
; ordinare al Comune di Gavi (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto Parte_1
di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni della
1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambi le linee parentali. 2) La figlia minore manterrà la residenza e collocazione anagrafica presso la madre. 3) Il padre potrà esercitare il diritto di visita della figlia secondo le seguenti modalità: - il sig. , appena Per_1 Pt_1
entrerà nella diponibilità di una sua abitazione terrà con sé la figlia due sere a settimana dall'uscita da scuola con cena e pernottamento (a titolo solo esemplificativo il martedì e il giovedì) nei week end in cui la minore sarà con la madre, e una sera a settimana dall'uscita da scuola con cena e pernottamento (a titolo solo esemplificativo il mercoledì) nei week end in cui la minore sarà con il padre. Le giornate di competenza del padre saranno comunque decise concordemente dai genitore anche in base agli impegni lavorativi di entrambi e scolastici e ludici della bambina. In ogni caso, resta ferma la possibilità in capo al padre di frequentare la figlia con la più ampia libertà possibile, previo avviso telefonico;
- per quanto riguarda le festività natalizie, queste verranno trascorse dalla minore con i genitori in modo alternato, trascorrerà il Natale Per_1
con la madre ed il giorno di Santo Stefano con il padre, il Capodanno con la madre e il giorno dell'Epifania con il padre e viceversa l'anno seguente. Analogo criterio verrà adottato con riferimento al periodo pasquale;
- in merito alle vacanze estive, i genitori si accorderanno per far in modo che possa trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con il Per_1
padre e con la madre. Il NO , fino a quando non troverà una occupazione, verserà a titolo Pt_1 di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 150,00, somma che sarà versata alla NOa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. Il NO appena troverà CP_1 Pt_1 un'occupazione retribuita si impegna fin da ora a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00 somma che sarà versata alla NOa anticipatamente entro CP_1
il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 4) I genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo il protocollo del
Tribunale di Alessandria in data 20 luglio 2016 e quindi: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e universitarie pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento spese trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazione imposte da istituti privati;
b) tasse
2 universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master d) gite scolastiche con pernottamento e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)un corso per attività extrascolastica ( sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative dal genitore collocatario;
c) spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo e spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e-o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno di20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
Il grave e reiterato inadempimento sarà valutato dal Giudice al fine della rideterminazione dell'assegno mensile comprensivo anche delle spese straordinarie calcolate forfettariamente. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale (o qualsiasi altro emolumento versato dallo stato quale aiuto alla famiglia) rimarrà al 100% alla NOa che sarà poi ripartito al 50% tra i CP_1 genitori non appena il NOe troverà un'occupazione. Le parti concordano che le spese Pt_1
deducibili verranno portate in deduzione al 50% tra i coniugi. I coniugi rinunciano a qualsiasi somma a titolo di contributo reciproco. le parti dichiarano che ciascuno sopporterà le spese legali dell'avvocato che lo assiste per il presente procedimento e i rispettivi difensore rinunciano al vincolo di solidarietà ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense. La casa familiare
3 sita in Alessandria, via Fabio Filzi 3 verrà assegnata alla moglie che continuerà a vivere con la figlia minore, unitamente agli arredi che la compongono. Il NO si impegna a lasciare la Pt_1 casa coniugale non appena avrà trovato un'occupazione e comunque entro e non oltre tre mesi dall'emissione della Sentenza di separazione. 11) i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei documenti di identità o di documenti equipollenti validi per l'espatrio con riferimento alla figlia minore”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 6.11.2024, le parti hanno domandato la separazione congiunta e hanno rappresentato: che, “in data 20.09.2014, hanno contratto matrimonio civile nel comune di Gavi”; che “dalla loro unione è nata una figlia: , il Per_1
3.06.2017 in Alessandria”; che “la ricorrente svolge l'attività lavorativa, da circa 10 anni come parrucchiera assunta a tempo indeterminato” e che “il sig. ha svolto fino al mese Pt_1
di ottobre 2010 la professione di operaio presso la ditta Essex con sede in Quattordio, dopo di che - a causa del fallimento dell'azienda – non riuscendo a trovare nessuno che lo assumesse, se piccoli e santuari lavoretti, è rimasto da allora disoccupato”.
2. All'udienza del 12.2.2025, il Sig. ha dichiarato: “vivo nella casa coniugale, Parte_1
in affitto. Non sono proprietario di case o terreni. Ho iniziato a lavorare il 7.1.2025, con contratto di tre mesi, per Euro 1.200,00 mensili, con durata di tre mesi. Non ho altri redditi oltre a quelli da lavoro. Non ci sono mai stati problemi di violenza. Sono sempre riuscito a frequentare regolarmente ”. La Sig.ra ha dichiarato: “vivo nella Per_1 Controparte_1
casa coniugale, in affitto. Non sono proprietario di case o terreni. Sono parrucchiera, sono dipendente, a tempo indeterminato, per circa Euro 1.500,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Non ci sono mai stati problemi di violenza. Sono sempre riuscita a frequentare regolarmente ”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei Per_1
termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4 4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia minore.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno celebrato matrimonio, a Gavi, il 20.9.2014 (“Atto Numero 71 Parte II Serie B
Ufficio 1 Anno 2014”);
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
ordinare al Comune di Gavi (AL) Controparte_1 Parte_1 di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni della separazione: 1) La figlia minore
, verrà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambi le linee parentali. 2) La figlia minore manterrà la residenza e collocazione anagrafica presso la madre. 3) Il padre potrà esercitare il diritto di visita della figlia secondo le seguenti modalità: - il sig. , Per_1 Pt_1
appena entrerà nella diponibilità di una sua abitazione terrà con sé la figlia due sere a settimana dall'uscita da scuola con cena e pernottamento (a titolo solo esemplificativo il martedì e il giovedì) nei week end in cui la minore sarà con la madre, e una sera a settimana dall'uscita da scuola con cena e pernottamento (a titolo solo esemplificativo il mercoledì) nei week end in cui la minore sarà con il padre. Le giornate di competenza del padre saranno comunque decise concordemente dai genitore anche in base agli impegni lavorativi di entrambi e scolastici e ludici della bambina. In ogni caso, resta ferma la possibilità in capo al padre di frequentare la figlia con la più ampia libertà possibile, previo avviso telefonico;
- per quanto riguarda le festività natalizie, queste verranno trascorse dalla minore con i genitori in modo alternato, trascorrerà il Natale con la madre ed il giorno di Santo Per_1
5 Stefano con il padre, il Capodanno con la madre e il giorno dell'Epifania con il padre e viceversa l'anno seguente. Analogo criterio verrà adottato con riferimento al periodo pasquale;
- in merito alle vacanze estive, i genitori si accorderanno per far in modo che possa trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con il padre e Per_1
con la madre. Il NO , fino a quando non troverà una occupazione, verserà a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 150,00, somma che sarà versata alla NOa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. Il NO appena troverà CP_1 Pt_1 un'occupazione retribuita si impegna fin da ora a versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 250,00 somma che sarà versata alla NOa CP_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e annualmente rivalutata in base agli indici
Istat. 4) I genitori terranno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative alla figlia secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria in data 20 luglio 2016 e quindi: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e universitarie pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento spese trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazione imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master d) gite scolastiche con pernottamento e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)un corso per attività extrascolastica ( sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative dal genitore collocatario;
c) spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo e spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non
6 richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e-o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno di20 di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e rimborsi assicurativi,
i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa;
Il grave e reiterato inadempimento sarà valutato dal Giudice al fine della rideterminazione dell'assegno mensile comprensivo anche delle spese straordinarie calcolate forfettariamente. Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale (o qualsiasi altro emolumento versato dallo stato quale aiuto alla famiglia) rimarrà al 100% alla NOa
che sarà poi ripartito al 50% tra i genitori non appena il NOe troverà CP_1 Pt_1 un'occupazione. Le parti concordano che le spese deducibili verranno portate in deduzione al
50% tra i coniugi. I coniugi rinunciano a qualsiasi somma a titolo di contributo reciproco. le parti dichiarano che ciascuno sopporterà le spese legali dell'avvocato che lo assiste per il presente procedimento e i rispettivi difensore rinunciano al vincolo di solidarietà ex articolo
13, comma 8, della legge professionale forense. La casa familiare sita in Alessandria, via
Fabio Filzi 3 verrà assegnata alla moglie che continuerà a vivere con la figlia minore, unitamente agli arredi che la compongono. Il NO si impegna a lasciare la casa Pt_1 coniugale non appena avrà trovato un'occupazione e comunque entro e non oltre tre mesi dall'emissione della Sentenza di separazione. 11) i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei documenti di identità o di documenti equipollenti validi per l'espatrio con riferimento alla figlia minore”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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