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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/06/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 648 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025 e vertente tra tra
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti
IS LG ME e PA MA
-attrice-
e
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
-convenuto contumace-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18.6.2025 parte attrice concludeva come da note scritta d'udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 evocava in giudizio il deducendo di essere creditore Controparte_1 nei confronti del predetto ente dell'importo di euro 75.283,95 in forza della cessione di credito intervenuta con e con Controparte_2 [...]
, già cessionaria di oltre Controparte_3 Controparte_2 interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 lettera a) del d.lgs. n.
231/2002, oltre interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs.
n. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica della citazione al saldo, oltre ad euro 2.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, oltre ad euro
1 2.737,01 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale portati dalla fattura (c.d. Note Debito Interessi) n.
0200084315R (cfr. allegato 05), oltre agli ulteriori interessi anatocistici nella misura prevista dall'art. 5, d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di notifica della citazione, oltre ad euro 40,00 per ciascuna fattura non pagata ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/02.
Sulla base di tali deduzioni, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in Contr narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti Controparte_1 importi: a. € 75.283,95 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D.
Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
d. € 2.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 2.737,01 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalla fattura (cd. Note Debito Interessi) n. 0200084315R prodotta quale doc.
05; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n.
231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
g. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli CP_5 interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
Contr relativo pagamento in favore di In via subordinata, nel merito: accertare e Contr dichiarare che è creditrice nei confronti di delle Controparte_1
2 diverse somme – a titolo di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note
Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito
Interessi; che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
Contr tempore, al relativo pagamento in favore di In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale Controparte_1
Contr rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per Controparte_1 ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; In via istruttoria: … omissis … In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
All'udienza del 29.11.2022 veniva dichiarata la contumacia del
[...]
. CP_1
Nelle note scritte in sostituzione di udienza del 14.1.2025 parte attrice precisava e modificava le proprie conclusioni chiedendo: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: Contr accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, è creditrice nei confronti del dei seguenti importi: a. gli interessi Controparte_1 moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo originariamente azionato pari ad € 75.283,95 (ad oggi azzerato), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
b. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera a., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
c. € 2.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.
Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; d. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c.,
3 prodotti dagli interessi portati dalla Nota Debito Interessi prodotta quale doc. 05 pari ad € 2.737,01 (ad oggi azzerati), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
e. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi di cui CP_5 alla precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in
[...]
Contr Contr favore di In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di delle diverse somme – a titolo Controparte_1 di: a. interessi moratori sugli importi originariamente azionati in linea capitale;
b. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
d. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note
Debito Interessi;
e. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il in persona del legale Controparte_1
Contr rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in Controparte_1
Contr persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi Controparte_1 titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. Parte attrice non insisteva nella domanda di condanna del al Controparte_1 pagamento di euro 75.283,95 a titolo di sorte capitale (di cui al punto a. dell'atto di citazione in rinnovazione) e di € 2.737,01 a titolo di Note debito interessi (di cui al punto e. dell'atto di citazione in rinnovazione).
Con provvedimento del 1.2.2025, vista l'ordinanza n. 17197 del 21.6.2024 della
Corte di Cassazione, considerato che in atti non vi era prova dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'ente in ordine al contratto di fornitura da cui è sorto il credito oggetto di cessione per cui è causa, questo giudice sottoponeva la questione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.6.2025
4 2. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della "ragione più liquida", il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del
9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014).
3. Le domande spiegate dall'attrice devono essere rigettate per i seguenti motivi.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza del 14.1.2025, Parte_1 ha dedotto che “il credito per sorte capitale di € 75.283,95 (di cui al punto
[...]
a. dell'atto di citazione in rinnovazione) si è azzerato così come l'importo di €
2.737,01 a titolo di Note debito interessi (di cui al punto e. dell'atto di citazione in rinnovazione), a seguito di pagamenti diretti da parte del in favore di CP_1
Contr Contr e in favore delle società cedenti (e poi da queste rimborsate a e che permane l'interesse al pagamento dei seguenti accessori: “gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo originariamente azionato pari ad € 75.283,95 (ad oggi azzerato), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
b. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera a., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
c. € 2.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,
D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; d. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi portati dalla Nota Debito Interessi prodotta quale doc. 05 pari ad € 2.737,01 (ad oggi azzerati), scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
e. €
40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha CP_5 generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.” In via subordinata, l'attrice ha chiesto il pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute dal a CP_1 qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
5 l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (Cass. n. 21848/2013 “La rinuncia a singoli capi della domanda
è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose”. In senso conforme, cfr. Cass. n. 33761/2019).
Ciò posto, si rileva che tale rinuncia impedisce al giudice qualsiasi accertamento sull'esistenza e l'ammontare del credito, quale presupposto per il riconoscimento degli accessori.
Invero, la richiesta di accessori deve essere supportata da una rigorosa allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito principale nonché del fatto estintivo del credito inerente alla sorte capitale.
Nel caso di specie, la parte attrice si è limitata ad affermare l'”azzeramento” del credito capitale di € 75.283,95 (indicato al punto a. dell'atto di citazione in rinnovazione) e degli interessi moratori di € 2.737,01 (di cui al punto e. dell'atto di citazione in rinnovazione), asseritamente avvenuto per effetto di pagamenti Contr diretti effettuati dal in favore di e delle società cedenti, e CP_1
Contr successivamente rimborsati a Tuttavia, tale deduzione non è stata corredata da alcuna idonea documentazione probatoria.
Si rileva, inoltre, la totale carenza di allegazioni e prove circa le tempistiche, le modalità e l'entità dei pagamenti asseritamente eseguiti dal convenuto. CP_1
Tale omissione probatoria impedisce al giudicante di verificare in maniera compiuta: l'effettiva esecuzione del pagamento da parte del l'ammontare CP_1 preciso delle somme corrisposte;
la data di ogni singolo pagamento e, quindi, il termine finale per il conteggio degli interessi;
la causa o il titolo del pagamento
(ad esempio, riconoscimento del debito o transazione, la quale potrebbe aver riguardato anche crediti estranei alla presente controversia).
In sintesi, la mancata dimostrazione rigorosa del fatto estintivo del debito principale preclude al giudice ogni possibilità di accertare i presupposti per il riconoscimento e la quantificazione degli accessori.
Le domande attore devono pertanto essere rigettate.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita in ossequio al principio della ragione più liquida.
6 4. Il rigetto della domanda e la mancata costituzione della parte convenuta giustificano l'irripetibilità delle spese sostenute dalla prima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) rigetta le domande spiegate da parte attrice per i motivi di cui in narrativa;
3) nulla sulle spese.
Cassino, 20 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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