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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2032/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASSENTI PAOLO C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASSENTI PAOLO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione, nella quale hanno esposto:
“– che gli odierni ricorrenti depositavano nanti questo Tribunale un ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c.;
– che la causa veniva iscritta al n. 5505/2024 R.G. V.G.;
– che fra le condizioni di separazione i coniugi si impegnavano, una volta ottenuta la sentenza di omologazione della separazione, di procedere allo scioglimento della comunione dei beni immobili secondo le seguenti modalità:
- quanto al fabbricato di civile abitazione sito in Iglesias in Via Zardin n. 8/A, in catasto alla Sez. B
mappale 1163 zona censuaria 2, cat. A/2, classe 6, veni 8,5, rend. Cat. € 614,58 verrà attribuita la proprietà esclusiva a sul quale graverà l'onere di continuare a pagare per intero il CP_1
mutuo contratto per il suo acquisto, oltre le ulteriori spese ad esso connesse;
- quanto al fabbricato per civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena, Via Bologna n. 46, distinto in catasto al Foglio 10, mappale 785, cat. A/2, classe 5, rend. catast. € 429,95 verrà attribuita la proprietà esclusiva a sulla quale graveranno tutte le spese ad esso connesse;
Parte_1
– che il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 701/2024 del 24.10.2024, omologava la separazione consensuale dei coniugi secondo gli accordi indicati dalla parti nel ricorso introduttivo del giudizio;
– che gli odierni ricorrenti, dovendo procedere allo scioglimento della comunione sugli immobili in comproprietà, secondo le condizioni stabilite in sentenza dal Tribunale di Cagliari, una volta ottenute le visure degli immobili ut sopra appuravano che in ricorso erano stati indicati erroneamente i loro dati catastali, e conseguentemente anche in sentenza, ovvero:
- per ciò che concerne l'immobile sito in Iglesias, Via Zardin n. 8/A, attribuito a , si è CP_1
omesso di indicare il Foglio 14; - per quello sito in Quartu Sant'Elena, Via Bologna n. 46, attribuito a , oltre ad aver Parte_1
omesso di precisare che su di esso grava un usufrutto a favore di , sono stati indicati CP_2
dati catastali errati poiché modificati con variazione anno 2020.
*****
Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi come in epigrafe meglio generalizzati, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati
CHIEDONO
al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Cagliari affinché letto il retroesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di modificare parzialmente le condizioni di separazione così come omologate con sentenza n. 701/2024 del
24.10.2024, e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA
Le seguenti nuove condizioni a parziale modifica di quelle indicate nella sentenza n. 701/2024 del
24.10.2024:
1. i ricorrenti si impegnano ed obbligano, una volta ottenuta l'omologazione, di procedere allo scioglimento della comunione dei beni immobili secondo le seguenti modalità:
- quanto al fabbricato di civile abitazione sito in Iglesias in Via Zardin n. 8/A, in catasto alla Sez. B
Foglio 14 mappale 1163 zona censuaria 2, cat. A/2, classe 6, veni 8,5, rend. Cat. € 614,58 verrà
attribuita la proprietà esclusiva a sul quale graverà l'onere di continuare a pagare CP_1
per intero il mutuo contratto per il suo acquisto, oltre le ulteriori spese ad esso connesse;
- quanto al fabbricato per civile abitazione sito in Quartu Sant'Elena, Via Bologna n. 46, distinto in catasto al Foglio 30 particella 1570 sub 8, cat. A/2, classe 5, vani 4,5, rend. catast. € 429,95 verrà attribuita la nuda proprietà a essendo gravato di usufrutto a favore di , Parte_1 CP_2
sulla quale graveranno tutte le spese ad esso connesse
2. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 701/2024 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 24.10.2024
nel procedimento n. 5505/2024 R.G. V.G, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 16.05.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti