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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/10/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 670/2025 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Cancellazione di trascrizione di domanda giudiziale,
promossa da:
IPE 7 , c.f. residente in [...], Controparte_1 C.F._1
, p.i. , sedente in Veronella (VR), Controparte_2 P.IVA_1
c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._2
, c.f. residente in [...], CP_3 C.F._3
c.f. residente in [...], Controparte_4 C.F._4
, c.f. , residente in [...], CP_5 CodiceFiscale_5
, c.f. , residente in [...], CP_6 C.F._6
p.i. sedente in San Bonifacio (VR), Controparte_7 P.IVA_2
p.i. , sedente in San Giovanni AT (VR), CP_8 P.IVA_3
, c.f. , residente in [...], CP_9 C.F._7
, c.f. , residente in [...], Controparte_10 C.F._8
, c.f. , residente in [...] CP_11 C.F._9
, c.f. , residente in [...], Controparte_12 C.F._10
1 tutti con l'Avv. Alessia Tadiello del Foro di Verona
ATTORI
CONTRO
p.i. contumace Controparte_13 P.IVA_4
p.i. contumace Controparte_14 P.IVA_5
p.i. , Controparte_15 P.IVA_6
con gli avv. Nadia Modena e Vittorio Pomari del Foro di Verona
Agenzia , Direzione , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18
CF , contumace P.IVA_7
- , c.f. ; contumace Controparte_19 P.IVA_7
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
I RICORRENTI:
Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ex adverso proposta,
così provvedere:
Nel merito
Ordinare al Conservatore la cancellazione della domanda giudiziale trascritta all'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Verona – Territorio – Servizio di Pubblicita Immobiliare in data
1.2.2019 ai numeri 3385 Reg. Gen./2237 Reg. Gen. e della successiva annotazione in data
7.10.2021, nn. 44117 Reg. Gen./5559 Reg. Part. della sentenza pronunciata in data 24.6.2021 con cui l'Ill.stre Tribunale ha dichiarato inefficace, nei confronti di Controparte_13 CP_14
e il contratto di vendita concluso in data 10.10.2018 tra
[...] Controparte_15
e sui beni così iden-tificati: Parte_2 CP_20
Catasto Terreni del Comune di Veronella:
2 Catasto Fabbricati del Comune di Veronella, Via Della Serenissima S.n.c., piano terra con esonero del Conservatore da ogni responsabilita al riguardo.
In ogni caso
Spese e competenze di causa, oneri fiscali e previdenziali interamente posti a carico di
[...]
Controparte_15
In via istruttoria
Nell'ipotesi, denegata, in cui l'Ill.stre Tribunale ritenesse la domanda non suf-ficientemente istruita con la prova documentale, si chiede l'ammissione di prova testimoniale ed interrogatorio formale dei convenuti sulle circostanze esposte in narrativa premessa la locuzione “Vero che”.
Si indica a testimone:
3 - Rag. domiciliata a Verona (VR) in Corso Porta Nuova n. 133; Testimone_1
LA CONVENUTA : Controparte_21
Nel merito
Prendere atto che la convenuta nulla oppone, né ha mai opposto, a che venga accolta l'istanza di parte attrice;
Respingere le domande di condanna della convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento alle spese di lite;
Condannare parte attrice alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Nell'anno 2019 le società e dicendosi creditrici di tale ed CP_13 CP_14 Parte_2
avendo appreso che la debitrice, con rogito del 10/10/2018, aveva venduto cespiti di notevole valore a tale (neocostituita) Carryon srls, citavano in giudizio avanti a questo Tribunale proprio Parte_2
e Carryon SRLS, allo scopo di sentir revocato l'atto di vendita ai sensi dell'art 2901 cc.
L'atto introduttivo, nel rispetto dell'art. 2652, numero 5, cc, veniva trascritto nei Registri
Immobiliari.
Nel corso del giudizio, interveniva in senso adesivo alle domande delle attrici un'altra creditrice di
Pa Co RE , vale a dire tale . Controparte_15
Con sentenza del 24/6/2021 il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l'atto inefficace nei
Co confronti delle attrici e della intervenuta .
Pochi mesi dopo, tuttavia, era dichiarata fallita, sicché, in concreto, la revocatoria non CP_20
esplicava effetti;
gli immobili restavano nel patrimonio della fallita, ed erano poi aggiudicati all'asta e gli attori della presente causa ne sono stati gli acquirenti.
La Curatela, del resto, ha cancellato tutti i gravami esistenti sugli immobili, tranne la trascrizione della domanda giudiziale, a suo tempo fatta da e da e difatti nei singoli CP_13 CP_14
4 atti di acquisto degli odierni ricorrenti vi era una clausola con cui si precisava che la cancellazione della trascrizione sarebbe stata un incombente da farsi a loro cura.
Co In questo senso i ricorrenti hanno chiesto, in via stragiudiziale, a , e CP_13 CP_14
(quali soggetti attori di quella causa, o comunque soggetti avvantaggiati dalla sentenza) di prestare il consenso alla cancellazione della trascrizione in parola;
ma mentre le prime due hanno dato il
Co consenso, lo ha negato.
Da qui la proposizione della presente causa, con rito semplificato, con cui i ricorrenti chiedono al
Tribunale, nei confronti dei convenuti (ma solo 4M si è costituita) di accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituita concludendo a sua volta come in epigrafe. Controparte_21
La causa è passata – giustamente – in decisione, sulla base del fatto che essa dipende unicamente dalla risoluzione di una questione di diritto.
* * *
Evidentemente, nulla quaestio sull'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art 2668 cc, che autorizza la cancellazione (anche) di siffatta domanda, nonché delle relative annotazioni, quando essa sia ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (e del resto non vi è dubbio che nulla osta a tale cancellazione, sulla scorta delle premesse di fatto che si sono prima esposte).
* * *
L'unico punto in controversia, allora, può essere riassunto nel seguente modo: esisteva o no un obbligo di 4M di acconsentire, anche stragiudizialmente, alla cancellazione ?, e, di riflesso, se si
Co risponde positivamente, diventa affermativa la risposta anche alla domanda collegata: deve oggi rimborsare ai ricorrenti le spese processuali ? (in proposito, va aggiunto che i ricorrenti hanno solo
“minacciato”, ma mai formulato in realtà domanda di condanna della convenuta costituita al risarcimento dei danni ex art 96 cpc).
5 Per sciogliere la questione, si deve tornare al testo dell'art. 2668 cc, che, in un inciso, quale possibile alternativa alla sentenza, fra i fatti che autorizzano la cancellazione della trascrizione,
menziona anche il consenso “debitamente dato dalle parti interessate”.
La norma è letta in modo opposto dalle due parti: i ricorrenti si dolgono del mancato consenso
Co (stragiudiziale) di , sottolineando (soprattutto) il vantaggio pratico che tale consenso avrebbe comportato (evitandosi la presente causa, organizzandosi direttamente un rogito presso un Notaio, o tutt'al più aprendo in Tribunale un fascicolo di Volontaria Giurisdizione al solo scopo di prendere atto del consenso delle parti), ma non spingendosi, naturalmente, ad affermare a chiare lettere che in
Co capo a sussistesse un vero e proprio obbligo giuridico;
l'unica convenuta costituita, invece,
sottolinea che per l'appunto l'art 2668 cc non pone obblighi giuridici di sorta;
che le trascrizioni in parola, del resto, furono legittime, e che essa non si sarebbe nemmeno costituita in questo giudizio se non avesse letto, nelle conclusioni di cui al ricorso, la richiesta di porre le spese processuali dei ricorrenti totalmente a carico proprio e solo di . Controparte_21
Ebbene, premette il Tribunale che sulla questione non si rinvengono, salvo errori, precedenti giurisprudenziali;
d'altro canto, quelli citati da parte ricorrente non sono pertinenti perché attengono a casi in cui, a monte, le trascrizioni da cancellare erano state effettuate in modo illegittimo, e cioè
al di fuori dei casi previsti dalla legge.
E dunque, se si riflette sul fatto che le trascrizioni, nel presente caso, furono eseguite in modo legittimo, e inoltre sul fatto che nessuna norma pone un obbligo di acconsentire, in fattispecie uguali a quella qui in esame, alla cancellazione di una trascrizione, non può che derivarne un'unica conclusione, e cioè che, ferma restando l'emissione di un ordine giudiziale di cancellazione, non vi
Co è alcun motivo perché sia addossata in capo a la rifusione delle spese processuali qui sostenute dai soggetti ricorrenti.
Co E' poi il caso di precisare (visto che esiste anche una domanda uguale e contraria formulata da )
che è vero anche il contrario: non vi è alcun motivo perché i ricorrenti debbano rifondere a questa
6 convenuta le spese processuali, sia perché essi vedono accogliere la loro domanda principale, sia perché, a conti fatti, davvero non avevano altra strada che l'instaurazione di questo giudizio per ottenere quell'accoglimento.
PER QUESTI MOTIVI
-Ordina al Conservatore, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione della domanda giudiziale trascritta all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Verona – Territorio
– Servizio di Pubblicita Immobiliare in data 1.2.2019 ai numeri 3385 Reg. Gen./2237 Reg. Gen. e della successiva annotazione in data 7.10.2021, nn. 44117 Reg. Gen./5559 Reg. Part. della sentenza pronunciata in data 24.6.2021 con cui questo Tribunale ha dichiarato inefficace, nei confronti di e il contratto di Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
vendita concluso in data 10.10.2018 tra e sui beni così identificati: Parte_2 CP_20
Catasto Terreni del Comune di Veronella:
Catasto Fabbricati del Comune di Veronella, Via Della Serenissima S.n.c., piano terra
7 con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
compensa le spese di lite fra le parti.
Vicenza, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al numero 670/2025 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Cancellazione di trascrizione di domanda giudiziale,
promossa da:
IPE 7 , c.f. residente in [...], Controparte_1 C.F._1
, p.i. , sedente in Veronella (VR), Controparte_2 P.IVA_1
c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._2
, c.f. residente in [...], CP_3 C.F._3
c.f. residente in [...], Controparte_4 C.F._4
, c.f. , residente in [...], CP_5 CodiceFiscale_5
, c.f. , residente in [...], CP_6 C.F._6
p.i. sedente in San Bonifacio (VR), Controparte_7 P.IVA_2
p.i. , sedente in San Giovanni AT (VR), CP_8 P.IVA_3
, c.f. , residente in [...], CP_9 C.F._7
, c.f. , residente in [...], Controparte_10 C.F._8
, c.f. , residente in [...] CP_11 C.F._9
, c.f. , residente in [...], Controparte_12 C.F._10
1 tutti con l'Avv. Alessia Tadiello del Foro di Verona
ATTORI
CONTRO
p.i. contumace Controparte_13 P.IVA_4
p.i. contumace Controparte_14 P.IVA_5
p.i. , Controparte_15 P.IVA_6
con gli avv. Nadia Modena e Vittorio Pomari del Foro di Verona
Agenzia , Direzione , , CP_16 Controparte_17 Controparte_18
CF , contumace P.IVA_7
- , c.f. ; contumace Controparte_19 P.IVA_7
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
I RICORRENTI:
Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa ex adverso proposta,
così provvedere:
Nel merito
Ordinare al Conservatore la cancellazione della domanda giudiziale trascritta all'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Verona – Territorio – Servizio di Pubblicita Immobiliare in data
1.2.2019 ai numeri 3385 Reg. Gen./2237 Reg. Gen. e della successiva annotazione in data
7.10.2021, nn. 44117 Reg. Gen./5559 Reg. Part. della sentenza pronunciata in data 24.6.2021 con cui l'Ill.stre Tribunale ha dichiarato inefficace, nei confronti di Controparte_13 CP_14
e il contratto di vendita concluso in data 10.10.2018 tra
[...] Controparte_15
e sui beni così iden-tificati: Parte_2 CP_20
Catasto Terreni del Comune di Veronella:
2 Catasto Fabbricati del Comune di Veronella, Via Della Serenissima S.n.c., piano terra con esonero del Conservatore da ogni responsabilita al riguardo.
In ogni caso
Spese e competenze di causa, oneri fiscali e previdenziali interamente posti a carico di
[...]
Controparte_15
In via istruttoria
Nell'ipotesi, denegata, in cui l'Ill.stre Tribunale ritenesse la domanda non suf-ficientemente istruita con la prova documentale, si chiede l'ammissione di prova testimoniale ed interrogatorio formale dei convenuti sulle circostanze esposte in narrativa premessa la locuzione “Vero che”.
Si indica a testimone:
3 - Rag. domiciliata a Verona (VR) in Corso Porta Nuova n. 133; Testimone_1
LA CONVENUTA : Controparte_21
Nel merito
Prendere atto che la convenuta nulla oppone, né ha mai opposto, a che venga accolta l'istanza di parte attrice;
Respingere le domande di condanna della convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento alle spese di lite;
Condannare parte attrice alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Nell'anno 2019 le società e dicendosi creditrici di tale ed CP_13 CP_14 Parte_2
avendo appreso che la debitrice, con rogito del 10/10/2018, aveva venduto cespiti di notevole valore a tale (neocostituita) Carryon srls, citavano in giudizio avanti a questo Tribunale proprio Parte_2
e Carryon SRLS, allo scopo di sentir revocato l'atto di vendita ai sensi dell'art 2901 cc.
L'atto introduttivo, nel rispetto dell'art. 2652, numero 5, cc, veniva trascritto nei Registri
Immobiliari.
Nel corso del giudizio, interveniva in senso adesivo alle domande delle attrici un'altra creditrice di
Pa Co RE , vale a dire tale . Controparte_15
Con sentenza del 24/6/2021 il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l'atto inefficace nei
Co confronti delle attrici e della intervenuta .
Pochi mesi dopo, tuttavia, era dichiarata fallita, sicché, in concreto, la revocatoria non CP_20
esplicava effetti;
gli immobili restavano nel patrimonio della fallita, ed erano poi aggiudicati all'asta e gli attori della presente causa ne sono stati gli acquirenti.
La Curatela, del resto, ha cancellato tutti i gravami esistenti sugli immobili, tranne la trascrizione della domanda giudiziale, a suo tempo fatta da e da e difatti nei singoli CP_13 CP_14
4 atti di acquisto degli odierni ricorrenti vi era una clausola con cui si precisava che la cancellazione della trascrizione sarebbe stata un incombente da farsi a loro cura.
Co In questo senso i ricorrenti hanno chiesto, in via stragiudiziale, a , e CP_13 CP_14
(quali soggetti attori di quella causa, o comunque soggetti avvantaggiati dalla sentenza) di prestare il consenso alla cancellazione della trascrizione in parola;
ma mentre le prime due hanno dato il
Co consenso, lo ha negato.
Da qui la proposizione della presente causa, con rito semplificato, con cui i ricorrenti chiedono al
Tribunale, nei confronti dei convenuti (ma solo 4M si è costituita) di accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituita concludendo a sua volta come in epigrafe. Controparte_21
La causa è passata – giustamente – in decisione, sulla base del fatto che essa dipende unicamente dalla risoluzione di una questione di diritto.
* * *
Evidentemente, nulla quaestio sull'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art 2668 cc, che autorizza la cancellazione (anche) di siffatta domanda, nonché delle relative annotazioni, quando essa sia ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (e del resto non vi è dubbio che nulla osta a tale cancellazione, sulla scorta delle premesse di fatto che si sono prima esposte).
* * *
L'unico punto in controversia, allora, può essere riassunto nel seguente modo: esisteva o no un obbligo di 4M di acconsentire, anche stragiudizialmente, alla cancellazione ?, e, di riflesso, se si
Co risponde positivamente, diventa affermativa la risposta anche alla domanda collegata: deve oggi rimborsare ai ricorrenti le spese processuali ? (in proposito, va aggiunto che i ricorrenti hanno solo
“minacciato”, ma mai formulato in realtà domanda di condanna della convenuta costituita al risarcimento dei danni ex art 96 cpc).
5 Per sciogliere la questione, si deve tornare al testo dell'art. 2668 cc, che, in un inciso, quale possibile alternativa alla sentenza, fra i fatti che autorizzano la cancellazione della trascrizione,
menziona anche il consenso “debitamente dato dalle parti interessate”.
La norma è letta in modo opposto dalle due parti: i ricorrenti si dolgono del mancato consenso
Co (stragiudiziale) di , sottolineando (soprattutto) il vantaggio pratico che tale consenso avrebbe comportato (evitandosi la presente causa, organizzandosi direttamente un rogito presso un Notaio, o tutt'al più aprendo in Tribunale un fascicolo di Volontaria Giurisdizione al solo scopo di prendere atto del consenso delle parti), ma non spingendosi, naturalmente, ad affermare a chiare lettere che in
Co capo a sussistesse un vero e proprio obbligo giuridico;
l'unica convenuta costituita, invece,
sottolinea che per l'appunto l'art 2668 cc non pone obblighi giuridici di sorta;
che le trascrizioni in parola, del resto, furono legittime, e che essa non si sarebbe nemmeno costituita in questo giudizio se non avesse letto, nelle conclusioni di cui al ricorso, la richiesta di porre le spese processuali dei ricorrenti totalmente a carico proprio e solo di . Controparte_21
Ebbene, premette il Tribunale che sulla questione non si rinvengono, salvo errori, precedenti giurisprudenziali;
d'altro canto, quelli citati da parte ricorrente non sono pertinenti perché attengono a casi in cui, a monte, le trascrizioni da cancellare erano state effettuate in modo illegittimo, e cioè
al di fuori dei casi previsti dalla legge.
E dunque, se si riflette sul fatto che le trascrizioni, nel presente caso, furono eseguite in modo legittimo, e inoltre sul fatto che nessuna norma pone un obbligo di acconsentire, in fattispecie uguali a quella qui in esame, alla cancellazione di una trascrizione, non può che derivarne un'unica conclusione, e cioè che, ferma restando l'emissione di un ordine giudiziale di cancellazione, non vi
Co è alcun motivo perché sia addossata in capo a la rifusione delle spese processuali qui sostenute dai soggetti ricorrenti.
Co E' poi il caso di precisare (visto che esiste anche una domanda uguale e contraria formulata da )
che è vero anche il contrario: non vi è alcun motivo perché i ricorrenti debbano rifondere a questa
6 convenuta le spese processuali, sia perché essi vedono accogliere la loro domanda principale, sia perché, a conti fatti, davvero non avevano altra strada che l'instaurazione di questo giudizio per ottenere quell'accoglimento.
PER QUESTI MOTIVI
-Ordina al Conservatore, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione della domanda giudiziale trascritta all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Verona – Territorio
– Servizio di Pubblicita Immobiliare in data 1.2.2019 ai numeri 3385 Reg. Gen./2237 Reg. Gen. e della successiva annotazione in data 7.10.2021, nn. 44117 Reg. Gen./5559 Reg. Part. della sentenza pronunciata in data 24.6.2021 con cui questo Tribunale ha dichiarato inefficace, nei confronti di e il contratto di Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
vendita concluso in data 10.10.2018 tra e sui beni così identificati: Parte_2 CP_20
Catasto Terreni del Comune di Veronella:
Catasto Fabbricati del Comune di Veronella, Via Della Serenissima S.n.c., piano terra
7 con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
compensa le spese di lite fra le parti.
Vicenza, 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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