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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 352/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 5958/2022, emessa dal
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 14.06.2022, non notificata, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2
allegata all'atto di appello, dagli Avv.ti Stefano Corti (C.F.
[...]
) e Massimo Alfonso Coppola (C.F. C.F._1 C.F._2
);
[...]
APPELLANTE
E (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del p.t.; CP_2 [...]
, in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., tutti
[...] P.IVA_3
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. . C.F._3
APPELLATI
Oggetto: risarcimento del danno per affidamento incolpevole sulla legittima provenienza di un'autovettura importata in Italia da Paese comunitario.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) in riforma della Sentenza n. 5989 del Tribunale di
Napoli, Sez. VIII, del 14.06.2022, non notificata, accogliere il presente appello e, per l'effetto accogliere le domande articolate dalla Parte_1
in primo Grado che quivi abbiansi per integralmente riportate;
2) in subordine, sempre in accoglimento del presente appello, riformare la
Sentenza gravata, nella parte relativa alla condanna alla spese a carico dell'appellante e disporne la riforma;
3) in via ulteriormente subordinata, ridurre la condanna alle spese quantificate dal Tribunale sulla scorta dei rilievi articolati con il secondo motivo del presente atto di appello;
4) condannare i convenuti alla refusione delle spese di lite oltre diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che, a tal fine, si dichiarano anticipatari”;
pag. 2/19 per gli appellati: “1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile
l'appello proposto dalla in ragione della carenza di Parte_1
specificità dei motivi di doglianza;
2) nel merito, respingere l'appello proposto dal perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
3) condannare
l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 15.06.2016, la società Parte_1
operante nel settore della compravendita di auto nuove e usate, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il
[...]
l e Controparte_1 Controparte_4
la Controparte_3
al fine di sentirli condannare, ciascuno
[...]
per quanto di ragione ovvero in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 52.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da essa patiti in conseguenza dell'acquisto inconsapevole di un'auto poi rivelatasi di provenienza illecita.
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante deduceva che: in data
09.12.2013, in seguito alla consultazione di un annuncio di vendita pubblicato sul portale informatico “subito.it”, provvedeva all'acquisto di un'autovettura Fiat 500 targa ET708EV di proprietà di Parte_3
, mediante l'emissione di regolare assegno circolare
[...]
dell'importo di euro 7.000,00 quale prezzo della vendita;
successivamente, in data 10.03.2014, rivendeva tale auto a Parte_4
pag. 3/19 interessata all'acquisto di una vettura usata;
dall'esame del Tes_1
libretto di circolazione risultava che la stessa era di provenienza spagnola ed immatricolata in Italia in data 26.09.2013; in data
04.06.2015, il Nucleo operativo dei Carabinieri di Napoli Centro, all'esito di un controllo effettuato sul veicolo, procedeva al sequestro del medesimo, avendo accertato che l'autovettura aveva il numero di matricola abraso e che il numero del motore montato corrispondeva a quello di altra autovettura FIAT 500, avente numero di targa
EB119RM, intestata a , che ne aveva denunciato il Parte_5
furto in data 24.06.2013; ignorando la provenienza illecita del veicolo, lo aveva acquistato al fine di rivenderlo successivamente alla propria cliente subendo, per l'effetto, un danno patrimoniale pari ad euro
7.000,00, costituito dal prezzo per l'acquisto, e ad euro 500,00, per il mancato guadagno, oltre ad un grave danno all'immagine; i predetti danni erano causalmente riconducibili alla condotta colposa posta in essere dalle amministrazioni convenute nell'ambito dei controlli afferenti al procedimento di immatricolazione del veicolo, posto che le stesse omettevano negligentemente di rilevarne la provenienza illecita.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le amministrazioni convenute, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, le avverse pretese.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e depositate le rispettive memorie, emesso dal G.I. ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a carico delle convenute, avente ad oggetto
“l'esibizione e il deposito dell'intero fascicolo relativo alla pratica di
pag. 4/19 immatricolazione del veicolo tg ET708EV”, all'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) rigetta la domanda formulata dall'attrice nei confronti delle amministrazioni convenute;
2) condanna l' al Parte_1
pagamento nei confronti delle amministrazioni convenute delle spese di lite, che si liquidano ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014 in € 8.759,40 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge, rimborso spese generali.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, l' interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 16.01.2023, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., maggiorato per la sospensione feriale, chiedendone la riforma in conformità delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi con comparsa depositata il 14.07.2023, il
[...]
l e Controparte_1 Controparte_4
il Controparte_5
, nel resistere all'avversa impugnazione, ne
[...]
contestavano la fondatezza sollecitandone l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 15.09.2023, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta, la causa, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.5.2025.
pag. 5/19 Quindi, disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalla medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva trattenuta in decisione, concedendosi alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
Depositate dalle parti le conclusionali e dall'appellante anche la memoria di replica, il fascicolo era rimesso alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado osservava che “L'immissione in circolazione di qualsiasi veicolo proveniente dall'estero nel territorio nazionale è, dunque, subordinata ad un preventivo controllo della documentazione da parte degli uffici all'uopo preposti ed avviene con due diverse modalità: in via amministrativa, per i veicoli provenienti dai paesi UE ed appartenenti alla categoria internazionale “M1” o “L” in regola con la prescritta revisione;
all'esito favorevole della visita e prova del veicolo qualora non sia consentita l'immatricolazione in via amministrativa.
Come si evince chiaramente, il controllo propedeutico alla procedura di cd. nazionalizzazione di un veicolo già immatricolato in territorio estero
è di carattere meramente amministrativo, dunque, di natura strettamente documentale, essendo limitato alla verifica da parte dell'Ente preposto della specifica documentazione normativamente richiesta e prodotta dall'interessato. Non si richiede, cioè, un controllo materiale sul veicolo oggetto di immatricolazione volto a valutare la
pag. 6/19 rispondenza delle attestazioni contenute nei documenti presentati con le caratteristiche reali del veicolo.
Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, si evince chiaramente che il veicolo di cui è causa abbia provenienza estera, essendo stato immatricolato per la prima volta in
Spagna in data 27.06.2012 e che sia stato successivamente sottoposto, segnatamente in data 06.09.2013, a procedura di nazionalizzazione da parte del sig. , proprietario del veicolo all'epoca dei Parte_3
fatti, la quale si è conclusa in data 26.09.2013.
Trattandosi di un veicolo di derivazione comunitaria, la procedura di immatricolazione si estrinseca, come evidenziato in precedenza, in un controllo di carattere amministrativo, teso alla mera verifica della correttezza della documentazione afferente al veicolo da immatricolare da parte dell'Ente preposto prodotta dal richiedente. Data la natura prettamente amministrativa del controllo, quest'ultimo non implica pertanto l'espletamento di una verifica delle caratteristiche del veicolo.
Ne deriva che le eventuali difformità tra i documenti presentati all'atto della richiesta di immatricolazione e le reali caratteristiche del veicolo non sono in alcun modo riscontrabili all'esito del controllo da compiersi per il perfezionamento della procedura di immatricolazione.
Orbene, dall'esame del fascicolo di immatricolazione prodotto dalle convenute per effetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, è possibile affermare che la procedura di controllo prescritta ai fini dell'immatricolazione del veicolo di cui è causa sia stata espletata dagli
Uffici della Motorizzazione civile di in modo conforme alla CP_4
pag. 7/19 normativa vigente in materia. In particolare, emerge chiaramente che la documentazione prodotta dal richiedente, sig. , corrisponda a Pt_3
quella richiesta ai fini dell'immatricolazione dei veicoli esteri (carta di circolazione estera, traduzioni, C.O.C., autocertificazione dell'intestatario, copia documento intestatario, contratto di acquisto intracomunitario del veicolo e fattura d'acquisto) e che, dunque, il controllo documentale sia stato sufficientemente espletato. Appare pertanto priva di pregio la censura effettuata dall'attore in ordine allo scorretto operato degli organi in relazione ai controlli che presiedono la procedura di immatricolazione dei veicoli di provenienza estera. Il controllo delle caratteristiche del veicolo, richiedendo una valutazione fisica delle relative componenti, esorbita a ben vedere dall'ambito applicativo dei controlli di competenza delle amministrazioni convenute.
Per tali motivi, il mancato riscontro della provenienza illecita del veicolo
e il conseguente danno asseritamente patito, e genericamente invocato dall'attore, per effetto di tale circostanza, non appaiono ascrivibili all'operato della parte convenuta.
La mancata ravvisabilità, nel caso di specie, di una condotta omissiva ascrivibile alle amministrazioni convenute preclude, pertanto,
l'accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice”.
§ 4.
Tale capo di sentenza era oggetto del primo motivo di appello, con il quale l'istante sosteneva che il Giudice aveva errato nel non accertare il carattere omissivo della condotta serbata dagli enti preposti.
pag. 8/19 A fondamento di tale assunto l'appellante deduceva che: “la firma illeggibile sul COC era circostanza dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda perché secondo le linee guida per la immatricolazione
(depositate nel fascicolo di primo grado con la seconda memoria ex art.
183 cpc, ndr) ed attesa la circolare n. prot. MOT3/1098/M362 del
24.02.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale della
Motorizzazione, per i veicoli già immatricolati in Spagna e da reimmatricolare in Italia la scheda tecnica ed in C.O.C., per essere legittimi e validi devono recare la firma dei sigg.ri Parte_6
e/o del signor , quale soggetti abilitati dalla
[...] Parte_7
TUV Rheinland Iberica S.A.”.
In tal senso “siccome dal carteggio allegato alla pratica di immatricolazione non emergeva (e non emerge) il nominativo di chi ha sottoscritto la documentazione tecnica del veicolo, né tanto meno risulta comprensibile il nominativo è innegabile che i convenuti hanno tenuto una condotta omissiva, anche volendola considerare meramente amministrativa, dal momento che, a fronte di tale mancanza, non potevano giammai assentire alla immatricolazione”.
§ 5.
La censura è infondata.
Al riguardo, appare dirimente osservare come la stessa parte appellante, nel formulare il motivo di gravame, ammetteva che
“effettivamente all'esito dell'esibizione del fascicolo relativo alla
pag. 9/19 immatricolazione del veicolo per cui è causa, la pratica risultava completa in ossequio a tutte le circolari e norme richiamate”.
Quanto precede rende manifesta la correttezza della decisione impugnata in quanto se la verifica da eseguirsi, a cura degli uffici della
Motorizzazione Civile, era di tipo solo amministrativo e se la documentazione prodotta da , all'atto della richiesta Parte_3
di immatricolazione in Italia della vettura di provenienza estera, risultava conforme a quella prescritta dalle Circolari vigenti, alcuna condotta omissiva è in concreto ravvisabile.
Né, sul punto, soccorre il rilievo afferente alla pretesa non validità del
C.O.C., per non essere leggibile la firma dei soggetti che rilasciavano la documentazione tecnica posta a base della richiesta di immatricolazione.
A ben vedere, invero, tale allegazione stride con la riconosciuta conformità della documentazione, prodotta dall' all'Ufficio Pt_3
, a quella prescritta dalle Circolari. CP_6
In aggiunta si deve comunque rimarcare che la Circolare MIT n. 39561 del 5.10.2006, come successivamente aggiornata, (cfr. copia di tale
Circolare, oggetto della nota trasmessa dal medesimo MIT agli Uffici delle MC in data 27.11.2007), allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n.
2 c.p.c. depositata in primo grado dalle convenute, applicabile ratione temporis alla fattispecie, prevedeva che la documentazione tecnica da allegare all'istanza di immatricolazione, rappresentata, in specie, dal certificato di omologazione comunitaria (cd. COC), doveva essere pag. 10/19 rilasciata dal costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso e che, solo nel caso in cui il legale rappresentante non fosse stato accreditato presso il dipartimento del MIT, la sottoscrizione apposta sul COC avrebbe dovuto essere legalizzata presso competente autorità pubblica estera (cfr. direttiva pag. 11, 12).
Nella specie, dalla documentazione oggetto dell'ordine di esibizione, prodotta in primo grado dalle parti convenute, nella sostanza corrispondente a quella che la stessa attrice aveva già depositato al momento della sua costituzione in giudizio, si ricava che il COC relativo alla Fiat 500, recante telaio n. ZFA31200000850758, veniva rilasciato dal legale rappresentante della casa costruttrice, Fiat Group
Automibiles e che la relativa sottoscrizione risultava CP_7
autorizzata nel registro dei fabbricanti (cfr. copia del documento in lingua spagnola e traduzione giurata, allegata da Parte_3
alla pratica di immatricolazione).
Ne segue che, nella specie, alcuna ulteriore attestazione, finalizzata a comprovare l'autenticità della sottoscrizione, poteva esigersi e che inconferente sia il rilievo dell'appellante sulla impossibilità di accertare l'identità del sottoscrittore.
Del resto, dal verbale di sequestro redatto dai CC di da cui ha CP_4
tratto origine la richiesta risarcitoria dell'attrice, non emerge che l'illecito sia stato commesso alterando la carta di circolazione della vettura, per cui ogni rilievo teso a porne in dubbio l'autenticità risulta inconferente.
pag. 11/19 § 6.
Sempre con il primo motivo di gravame, l'appellante opinava che le amministrazioni convenute erano stata negligenti, avendo colposamente omesso di rilevare l'anomalia consistente nel fatto che un unico soggetto ( , originario intestatario della Parte_3
vettura), pur non esercitando professionalmente l'attività di rivenditore, aveva immatricolato dalla Spagna centinaia di vetture in un breve lasso temporale, senza che tale comportamento avesse sollecitato alcuna particolare attenzione da parte degli enti preposti.
§ 7.
Anche tale argomento è privo di pregio.
Si è già detto che, in base alla Circolare del MIT di cui in precedenza si è dato conto, l'immatricolazione in Italia di veicoli usati, di provenienza intracomunitaria, presuppone l'espletamento di un procedimento amministravo, affidato alla competenza degli Uffici della che consiste nell'acquisizione di documentazione tecnica, relativa al veicolo, prodotta dal soggetto interessato. Come già chiarito dal primo
Giudice, la Circolare non contempla una verifica fisica sul veicolo, tesa ad appurare la correttezza dei dati (telaio, numero motore) indicati nella carta di circolazione.
Ne segue che, siccome nel caso di specie, l'illecito veniva realizzato, come accertato dalle indagini svolte dai Carabinieri, montando sulla
Fiat 500 in uso a il motore di altra Fiat 500, Parte_8
precedentemente sottratta al suo legittimo proprietario ed oggetto di pag. 12/19 denuncia di furto, l'unico strumento di accertamento del reato consisteva nella verifica fisica dell'auto, come detto, non prevista nell'ambito del procedimento amministrativo di immatricolazione di vetture provenienti da paesi UE come la Spagna.
Inconferente risulta, poi, l'assunto in base al quale le amministrazioni convenute avrebbero dovuto e potuto accorgersi del fatto che Parte_3
aveva immatricolato in breve tempo centinaia di auto di
[...]
provenienza estera. Si tratta, a ben vedere, di un'asserzione apodittica, che, comunque, non spiega come, in concreto, la PA avrebbe potuto rilevare l'illecito, già al momento della presentazione della pratica afferente alla vettura oggetto di causa. Del resto, se, come appare ragionevole supporre, il compimento della condotta penalmente rilevante è emerso solo all'esito di complesse indagini di PG, risulta, per ciò solo, inesigibile, dalla PA, l'accertamento dei medesimi fatti, in difetto dei poteri di indagine riservati all'autorità inquirente.
§ 8.
A quanto sin qui osservato si deve, poi, soggiungere che la pretesa risarcitoria in esame debba ricondursi al paradigma dell'art. 2043 c.c., atteso che, a fondamento della medesima, l'istante poneva, in sostanza, la lesione, da parte della PA, del legittimo affidamento che la società attrice, quale imprenditore operante nel settore della compravendita di veicoli, aveva riposto circa la correttezza ed affidabilità dei controlli relativi all'immatricolazione di veicoli di provenienza estera.
pag. 13/19 Ciò premesso, occorre rammentare in diritto che, secondo la giurisprudenza della S.C., “.. Il danno da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività provvedimentale della p.a. non è … un danno da provvedimento, ma è un danno da comportamento. Esso è stato ritenuto sussistente da questa Corte (e soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario) essenzialmente in tre casi, ovvero quando la P.A.: a) amplia la sfera giuridica del destinatario con un provvedimento che, in seguito, si rivela fondato su presupposti di fatto erronei …; b) adotta un provvedimento che induce il destinatario od un terzo al compimento di atti o alla programmazione di attività, e che in seguito viene revocato …;
c) adotta un provvedimento che nuoce non al destinatario di esso, ma ad un terzo, quale conseguenza mediata e indiretta dell'illegittimità del provvedimento. … In tutte le ipotesi suddette ci troviamo dunque dinanzi ad un provvedimento amministrativo attributivo di diritti o facoltà che in seguito viene rimosso. Due sono i presupposti d'una domanda di risarcimento del danno da incolpevole affidamento nella legittimità del provvedimento amministrativo: a) l'allegazione dell'esistenza d'un provvedimento amministrativo;
b) l'allegazione della sua apparente legittimità, non corrispondente però alla sottostante e reale illegittimità.».
8. In relazione al risarcimento dei danni derivanti dall'attività provvedimentale della Pubblica Amministrazione
(fattispecie contigua a quella qui esaminata), l'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 19, 20 e 21 del 29/11/2021, ha statuito che «l'affidamento tutelabile in via risarcitoria deve essere ragionevole, id est incolpevole. Esso deve quindi fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'Amministrazione con il pag. 14/19 provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato. Nel caso di provvedimento poi annullato, il soggetto beneficiario deve dunque vantare una ragionevole aspettativa alla conservazione del bene della vita ottenuto con il provvedimento stesso, la frustrazione della quale possa quindi essere considerata meritevole di tutela per equivalente in base all'ordinamento giuridico. La tutela risarcitoria non interviene quindi a compensare il bene della vita perso a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole, che comunque si è accertato non spettante nel giudizio di annullamento, ma a ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse. Nella descritta prospettiva, il grado della colpa dell'amministrazione - e dunque la misura in cui l'operato di questa è rimproverabile - va correlato al profilo della riconoscibilità dei vizi di legittimità da cui potrebbe essere affetto il provvedimento ..” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 11615 del 2025).
Facendo applicazione dei richiamati principi, la pretesa risarcitoria azionata in giudizio dall'attrice non risulta meritevole di accoglimento, in quanto, come si è ampiamente esposto dinanzi, al momento dell'evasione della pratica di immatricolazione presentata da Parte_3
, gli Uffici della non avevano elementi documentali (gli
[...]
unici di cui potevano avvalersi, in difetto del potere di sottoporre a controllo fisico ogni singolo veicolo di provenienza estera) in base ai quali poter fondatamente anche solo dubitare della legittimità della richiesta.
pag. 15/19 Inoltre, e per converso, proprio conoscendo il carattere (meramente amministrativo) delle verifiche eseguite dall'amministrazione, l'attrice, quale società operante da lungo tempo nel settore della compravendita di autovetture usate, doveva (o avrebbe, quantomeno, dovuto) essere al corrente dei rischi insiti nell'acquisto di un veicolo, di provenienza estera, reperito all'esito di una ricerca sul web, di proprietà non già di altro imprenditore commerciale del settore, ma di un privato cittadino.
Può, pertanto, sostenersi che l'affidamento riposto dall'attrice nella legittimità della pratica di immatricolazione non possa considerarsi del tutto incolpevole, essendo ben noti i rischi connessi alle procedure di immatricolazione dall'estero di auto usate, specie in contesti socioeconomici, quali quelli in cui opera l'appellante, caratterizzati da una pervasiva presenza di criminalità organizzata e non.
§ 9.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sottoponeva a censura il capo della sentenza con cui il primo Giudice, applicando il principio della soccombenza, l'aveva condannata alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite.
Sosteneva, in proposito, che sussistevano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, avuto riguardo alla novità della questione ed al vuoto normativo in materia.
Sosteneva, poi, ad ulteriore conforto del proprio assunto, che, solo dopo l'adozione dell'ordine di esibizione da parte del G.I., essa aveva pag. 16/19 potuto accedere al fascicolo della ed avere contezza delle verifiche eseguite nel corso del procedimento di immatricolazione della vettura.
§ 10.
La censura è infondata, considerato che, alla domanda proposta dall'attrice, si applica, ratione temporis, l'art. 92 c.p.c., come introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla
L. 10 novembre 2014, n. 162, il quale prevede che: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Come noto, poi, tale previsione è stata successivamente oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, n. 77/2018, nella parte in cui limitava la compensazione delle spese legali esclusivamente a ipotesi tassative, anziché prevedere una clausola generale di “gravi ed eccezionali ragioni” che permettesse una maggiore discrezionalità del giudice. A seguito di tale intervento della Consulta, quindi, il giudice può compensare le spese in presenza di tali motivi, equiparabili all'assoluta novità della questione o ad un mutamento della giurisprudenza
Nella specie, non ricorre alcuno dei presupposti indicati in quanto: la pretesa risarcitoria va ricondotta all'art. 2043 c.c. e, quindi, ad una norma di risalente conoscenza ed applicazione;
non vi è stata nella materia de qua alcun mutamento di giurisprudenza nel corso del processo;
l'ordine di esibizione ha consentito di acquisire al giudizio la pag. 17/19 medesima documentazione che le parti avevano in massima parte già depositato in atti.
§ 11.
Al rigetto dell'appello segue, infine, sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., dal quale non vi è ragione di derogare per le ragioni già evidenziate dinanzi, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese di lite del presente grado, che si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, secondo il criterio del disputatum pari al valore della domanda di cui alla citazione di primo grado, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate ed all'attività difensiva espletata.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
pag. 18/19 b) condanna alla rifusione, in favore delle parti Parte_1
appellate, delle spese processuali del presente grado, che complessivamente liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 352/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 5958/2022, emessa dal
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 14.06.2022, non notificata, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2
allegata all'atto di appello, dagli Avv.ti Stefano Corti (C.F.
[...]
) e Massimo Alfonso Coppola (C.F. C.F._1 C.F._2
);
[...]
APPELLANTE
E (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del p.t.; CP_2 [...]
, in Controparte_3
persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., tutti
[...] P.IVA_3
rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. . C.F._3
APPELLATI
Oggetto: risarcimento del danno per affidamento incolpevole sulla legittima provenienza di un'autovettura importata in Italia da Paese comunitario.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) in riforma della Sentenza n. 5989 del Tribunale di
Napoli, Sez. VIII, del 14.06.2022, non notificata, accogliere il presente appello e, per l'effetto accogliere le domande articolate dalla Parte_1
in primo Grado che quivi abbiansi per integralmente riportate;
2) in subordine, sempre in accoglimento del presente appello, riformare la
Sentenza gravata, nella parte relativa alla condanna alla spese a carico dell'appellante e disporne la riforma;
3) in via ulteriormente subordinata, ridurre la condanna alle spese quantificate dal Tribunale sulla scorta dei rilievi articolati con il secondo motivo del presente atto di appello;
4) condannare i convenuti alla refusione delle spese di lite oltre diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che, a tal fine, si dichiarano anticipatari”;
pag. 2/19 per gli appellati: “1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile
l'appello proposto dalla in ragione della carenza di Parte_1
specificità dei motivi di doglianza;
2) nel merito, respingere l'appello proposto dal perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata;
3) condannare
l'appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 15.06.2016, la società Parte_1
operante nel settore della compravendita di auto nuove e usate, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il
[...]
l e Controparte_1 Controparte_4
la Controparte_3
al fine di sentirli condannare, ciascuno
[...]
per quanto di ragione ovvero in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 52.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da essa patiti in conseguenza dell'acquisto inconsapevole di un'auto poi rivelatasi di provenienza illecita.
A sostegno delle proprie ragioni l'appellante deduceva che: in data
09.12.2013, in seguito alla consultazione di un annuncio di vendita pubblicato sul portale informatico “subito.it”, provvedeva all'acquisto di un'autovettura Fiat 500 targa ET708EV di proprietà di Parte_3
, mediante l'emissione di regolare assegno circolare
[...]
dell'importo di euro 7.000,00 quale prezzo della vendita;
successivamente, in data 10.03.2014, rivendeva tale auto a Parte_4
pag. 3/19 interessata all'acquisto di una vettura usata;
dall'esame del Tes_1
libretto di circolazione risultava che la stessa era di provenienza spagnola ed immatricolata in Italia in data 26.09.2013; in data
04.06.2015, il Nucleo operativo dei Carabinieri di Napoli Centro, all'esito di un controllo effettuato sul veicolo, procedeva al sequestro del medesimo, avendo accertato che l'autovettura aveva il numero di matricola abraso e che il numero del motore montato corrispondeva a quello di altra autovettura FIAT 500, avente numero di targa
EB119RM, intestata a , che ne aveva denunciato il Parte_5
furto in data 24.06.2013; ignorando la provenienza illecita del veicolo, lo aveva acquistato al fine di rivenderlo successivamente alla propria cliente subendo, per l'effetto, un danno patrimoniale pari ad euro
7.000,00, costituito dal prezzo per l'acquisto, e ad euro 500,00, per il mancato guadagno, oltre ad un grave danno all'immagine; i predetti danni erano causalmente riconducibili alla condotta colposa posta in essere dalle amministrazioni convenute nell'ambito dei controlli afferenti al procedimento di immatricolazione del veicolo, posto che le stesse omettevano negligentemente di rilevarne la provenienza illecita.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le amministrazioni convenute, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, le avverse pretese.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. e depositate le rispettive memorie, emesso dal G.I. ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a carico delle convenute, avente ad oggetto
“l'esibizione e il deposito dell'intero fascicolo relativo alla pratica di
pag. 4/19 immatricolazione del veicolo tg ET708EV”, all'esito l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) rigetta la domanda formulata dall'attrice nei confronti delle amministrazioni convenute;
2) condanna l' al Parte_1
pagamento nei confronti delle amministrazioni convenute delle spese di lite, che si liquidano ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014 in € 8.759,40 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge, rimborso spese generali.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, l' interponeva appello, Parte_1
mediante citazione tempestivamente notificata in data 16.01.2023, nel rispetto del termine lungo di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., maggiorato per la sospensione feriale, chiedendone la riforma in conformità delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi con comparsa depositata il 14.07.2023, il
[...]
l e Controparte_1 Controparte_4
il Controparte_5
, nel resistere all'avversa impugnazione, ne
[...]
contestavano la fondatezza sollecitandone l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, fissata in citazione per il 15.09.2023, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta, la causa, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.5.2025.
pag. 5/19 Quindi, disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalla medesime rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa veniva trattenuta in decisione, concedendosi alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
Depositate dalle parti le conclusionali e dall'appellante anche la memoria di replica, il fascicolo era rimesso alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado osservava che “L'immissione in circolazione di qualsiasi veicolo proveniente dall'estero nel territorio nazionale è, dunque, subordinata ad un preventivo controllo della documentazione da parte degli uffici all'uopo preposti ed avviene con due diverse modalità: in via amministrativa, per i veicoli provenienti dai paesi UE ed appartenenti alla categoria internazionale “M1” o “L” in regola con la prescritta revisione;
all'esito favorevole della visita e prova del veicolo qualora non sia consentita l'immatricolazione in via amministrativa.
Come si evince chiaramente, il controllo propedeutico alla procedura di cd. nazionalizzazione di un veicolo già immatricolato in territorio estero
è di carattere meramente amministrativo, dunque, di natura strettamente documentale, essendo limitato alla verifica da parte dell'Ente preposto della specifica documentazione normativamente richiesta e prodotta dall'interessato. Non si richiede, cioè, un controllo materiale sul veicolo oggetto di immatricolazione volto a valutare la
pag. 6/19 rispondenza delle attestazioni contenute nei documenti presentati con le caratteristiche reali del veicolo.
Ciò premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, si evince chiaramente che il veicolo di cui è causa abbia provenienza estera, essendo stato immatricolato per la prima volta in
Spagna in data 27.06.2012 e che sia stato successivamente sottoposto, segnatamente in data 06.09.2013, a procedura di nazionalizzazione da parte del sig. , proprietario del veicolo all'epoca dei Parte_3
fatti, la quale si è conclusa in data 26.09.2013.
Trattandosi di un veicolo di derivazione comunitaria, la procedura di immatricolazione si estrinseca, come evidenziato in precedenza, in un controllo di carattere amministrativo, teso alla mera verifica della correttezza della documentazione afferente al veicolo da immatricolare da parte dell'Ente preposto prodotta dal richiedente. Data la natura prettamente amministrativa del controllo, quest'ultimo non implica pertanto l'espletamento di una verifica delle caratteristiche del veicolo.
Ne deriva che le eventuali difformità tra i documenti presentati all'atto della richiesta di immatricolazione e le reali caratteristiche del veicolo non sono in alcun modo riscontrabili all'esito del controllo da compiersi per il perfezionamento della procedura di immatricolazione.
Orbene, dall'esame del fascicolo di immatricolazione prodotto dalle convenute per effetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc, è possibile affermare che la procedura di controllo prescritta ai fini dell'immatricolazione del veicolo di cui è causa sia stata espletata dagli
Uffici della Motorizzazione civile di in modo conforme alla CP_4
pag. 7/19 normativa vigente in materia. In particolare, emerge chiaramente che la documentazione prodotta dal richiedente, sig. , corrisponda a Pt_3
quella richiesta ai fini dell'immatricolazione dei veicoli esteri (carta di circolazione estera, traduzioni, C.O.C., autocertificazione dell'intestatario, copia documento intestatario, contratto di acquisto intracomunitario del veicolo e fattura d'acquisto) e che, dunque, il controllo documentale sia stato sufficientemente espletato. Appare pertanto priva di pregio la censura effettuata dall'attore in ordine allo scorretto operato degli organi in relazione ai controlli che presiedono la procedura di immatricolazione dei veicoli di provenienza estera. Il controllo delle caratteristiche del veicolo, richiedendo una valutazione fisica delle relative componenti, esorbita a ben vedere dall'ambito applicativo dei controlli di competenza delle amministrazioni convenute.
Per tali motivi, il mancato riscontro della provenienza illecita del veicolo
e il conseguente danno asseritamente patito, e genericamente invocato dall'attore, per effetto di tale circostanza, non appaiono ascrivibili all'operato della parte convenuta.
La mancata ravvisabilità, nel caso di specie, di una condotta omissiva ascrivibile alle amministrazioni convenute preclude, pertanto,
l'accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice”.
§ 4.
Tale capo di sentenza era oggetto del primo motivo di appello, con il quale l'istante sosteneva che il Giudice aveva errato nel non accertare il carattere omissivo della condotta serbata dagli enti preposti.
pag. 8/19 A fondamento di tale assunto l'appellante deduceva che: “la firma illeggibile sul COC era circostanza dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda perché secondo le linee guida per la immatricolazione
(depositate nel fascicolo di primo grado con la seconda memoria ex art.
183 cpc, ndr) ed attesa la circolare n. prot. MOT3/1098/M362 del
24.02.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale della
Motorizzazione, per i veicoli già immatricolati in Spagna e da reimmatricolare in Italia la scheda tecnica ed in C.O.C., per essere legittimi e validi devono recare la firma dei sigg.ri Parte_6
e/o del signor , quale soggetti abilitati dalla
[...] Parte_7
TUV Rheinland Iberica S.A.”.
In tal senso “siccome dal carteggio allegato alla pratica di immatricolazione non emergeva (e non emerge) il nominativo di chi ha sottoscritto la documentazione tecnica del veicolo, né tanto meno risulta comprensibile il nominativo è innegabile che i convenuti hanno tenuto una condotta omissiva, anche volendola considerare meramente amministrativa, dal momento che, a fronte di tale mancanza, non potevano giammai assentire alla immatricolazione”.
§ 5.
La censura è infondata.
Al riguardo, appare dirimente osservare come la stessa parte appellante, nel formulare il motivo di gravame, ammetteva che
“effettivamente all'esito dell'esibizione del fascicolo relativo alla
pag. 9/19 immatricolazione del veicolo per cui è causa, la pratica risultava completa in ossequio a tutte le circolari e norme richiamate”.
Quanto precede rende manifesta la correttezza della decisione impugnata in quanto se la verifica da eseguirsi, a cura degli uffici della
Motorizzazione Civile, era di tipo solo amministrativo e se la documentazione prodotta da , all'atto della richiesta Parte_3
di immatricolazione in Italia della vettura di provenienza estera, risultava conforme a quella prescritta dalle Circolari vigenti, alcuna condotta omissiva è in concreto ravvisabile.
Né, sul punto, soccorre il rilievo afferente alla pretesa non validità del
C.O.C., per non essere leggibile la firma dei soggetti che rilasciavano la documentazione tecnica posta a base della richiesta di immatricolazione.
A ben vedere, invero, tale allegazione stride con la riconosciuta conformità della documentazione, prodotta dall' all'Ufficio Pt_3
, a quella prescritta dalle Circolari. CP_6
In aggiunta si deve comunque rimarcare che la Circolare MIT n. 39561 del 5.10.2006, come successivamente aggiornata, (cfr. copia di tale
Circolare, oggetto della nota trasmessa dal medesimo MIT agli Uffici delle MC in data 27.11.2007), allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 n.
2 c.p.c. depositata in primo grado dalle convenute, applicabile ratione temporis alla fattispecie, prevedeva che la documentazione tecnica da allegare all'istanza di immatricolazione, rappresentata, in specie, dal certificato di omologazione comunitaria (cd. COC), doveva essere pag. 10/19 rilasciata dal costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso e che, solo nel caso in cui il legale rappresentante non fosse stato accreditato presso il dipartimento del MIT, la sottoscrizione apposta sul COC avrebbe dovuto essere legalizzata presso competente autorità pubblica estera (cfr. direttiva pag. 11, 12).
Nella specie, dalla documentazione oggetto dell'ordine di esibizione, prodotta in primo grado dalle parti convenute, nella sostanza corrispondente a quella che la stessa attrice aveva già depositato al momento della sua costituzione in giudizio, si ricava che il COC relativo alla Fiat 500, recante telaio n. ZFA31200000850758, veniva rilasciato dal legale rappresentante della casa costruttrice, Fiat Group
Automibiles e che la relativa sottoscrizione risultava CP_7
autorizzata nel registro dei fabbricanti (cfr. copia del documento in lingua spagnola e traduzione giurata, allegata da Parte_3
alla pratica di immatricolazione).
Ne segue che, nella specie, alcuna ulteriore attestazione, finalizzata a comprovare l'autenticità della sottoscrizione, poteva esigersi e che inconferente sia il rilievo dell'appellante sulla impossibilità di accertare l'identità del sottoscrittore.
Del resto, dal verbale di sequestro redatto dai CC di da cui ha CP_4
tratto origine la richiesta risarcitoria dell'attrice, non emerge che l'illecito sia stato commesso alterando la carta di circolazione della vettura, per cui ogni rilievo teso a porne in dubbio l'autenticità risulta inconferente.
pag. 11/19 § 6.
Sempre con il primo motivo di gravame, l'appellante opinava che le amministrazioni convenute erano stata negligenti, avendo colposamente omesso di rilevare l'anomalia consistente nel fatto che un unico soggetto ( , originario intestatario della Parte_3
vettura), pur non esercitando professionalmente l'attività di rivenditore, aveva immatricolato dalla Spagna centinaia di vetture in un breve lasso temporale, senza che tale comportamento avesse sollecitato alcuna particolare attenzione da parte degli enti preposti.
§ 7.
Anche tale argomento è privo di pregio.
Si è già detto che, in base alla Circolare del MIT di cui in precedenza si è dato conto, l'immatricolazione in Italia di veicoli usati, di provenienza intracomunitaria, presuppone l'espletamento di un procedimento amministravo, affidato alla competenza degli Uffici della che consiste nell'acquisizione di documentazione tecnica, relativa al veicolo, prodotta dal soggetto interessato. Come già chiarito dal primo
Giudice, la Circolare non contempla una verifica fisica sul veicolo, tesa ad appurare la correttezza dei dati (telaio, numero motore) indicati nella carta di circolazione.
Ne segue che, siccome nel caso di specie, l'illecito veniva realizzato, come accertato dalle indagini svolte dai Carabinieri, montando sulla
Fiat 500 in uso a il motore di altra Fiat 500, Parte_8
precedentemente sottratta al suo legittimo proprietario ed oggetto di pag. 12/19 denuncia di furto, l'unico strumento di accertamento del reato consisteva nella verifica fisica dell'auto, come detto, non prevista nell'ambito del procedimento amministrativo di immatricolazione di vetture provenienti da paesi UE come la Spagna.
Inconferente risulta, poi, l'assunto in base al quale le amministrazioni convenute avrebbero dovuto e potuto accorgersi del fatto che Parte_3
aveva immatricolato in breve tempo centinaia di auto di
[...]
provenienza estera. Si tratta, a ben vedere, di un'asserzione apodittica, che, comunque, non spiega come, in concreto, la PA avrebbe potuto rilevare l'illecito, già al momento della presentazione della pratica afferente alla vettura oggetto di causa. Del resto, se, come appare ragionevole supporre, il compimento della condotta penalmente rilevante è emerso solo all'esito di complesse indagini di PG, risulta, per ciò solo, inesigibile, dalla PA, l'accertamento dei medesimi fatti, in difetto dei poteri di indagine riservati all'autorità inquirente.
§ 8.
A quanto sin qui osservato si deve, poi, soggiungere che la pretesa risarcitoria in esame debba ricondursi al paradigma dell'art. 2043 c.c., atteso che, a fondamento della medesima, l'istante poneva, in sostanza, la lesione, da parte della PA, del legittimo affidamento che la società attrice, quale imprenditore operante nel settore della compravendita di veicoli, aveva riposto circa la correttezza ed affidabilità dei controlli relativi all'immatricolazione di veicoli di provenienza estera.
pag. 13/19 Ciò premesso, occorre rammentare in diritto che, secondo la giurisprudenza della S.C., “.. Il danno da lesione dell'affidamento sulla correttezza dell'attività provvedimentale della p.a. non è … un danno da provvedimento, ma è un danno da comportamento. Esso è stato ritenuto sussistente da questa Corte (e soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario) essenzialmente in tre casi, ovvero quando la P.A.: a) amplia la sfera giuridica del destinatario con un provvedimento che, in seguito, si rivela fondato su presupposti di fatto erronei …; b) adotta un provvedimento che induce il destinatario od un terzo al compimento di atti o alla programmazione di attività, e che in seguito viene revocato …;
c) adotta un provvedimento che nuoce non al destinatario di esso, ma ad un terzo, quale conseguenza mediata e indiretta dell'illegittimità del provvedimento. … In tutte le ipotesi suddette ci troviamo dunque dinanzi ad un provvedimento amministrativo attributivo di diritti o facoltà che in seguito viene rimosso. Due sono i presupposti d'una domanda di risarcimento del danno da incolpevole affidamento nella legittimità del provvedimento amministrativo: a) l'allegazione dell'esistenza d'un provvedimento amministrativo;
b) l'allegazione della sua apparente legittimità, non corrispondente però alla sottostante e reale illegittimità.».
8. In relazione al risarcimento dei danni derivanti dall'attività provvedimentale della Pubblica Amministrazione
(fattispecie contigua a quella qui esaminata), l'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 19, 20 e 21 del 29/11/2021, ha statuito che «l'affidamento tutelabile in via risarcitoria deve essere ragionevole, id est incolpevole. Esso deve quindi fondarsi su una situazione di apparenza costituita dall'Amministrazione con il pag. 14/19 provvedimento, o con il suo comportamento correlato al pubblico potere, in cui il privato abbia senza colpa confidato. Nel caso di provvedimento poi annullato, il soggetto beneficiario deve dunque vantare una ragionevole aspettativa alla conservazione del bene della vita ottenuto con il provvedimento stesso, la frustrazione della quale possa quindi essere considerata meritevole di tutela per equivalente in base all'ordinamento giuridico. La tutela risarcitoria non interviene quindi a compensare il bene della vita perso a causa dell'annullamento del provvedimento favorevole, che comunque si è accertato non spettante nel giudizio di annullamento, ma a ristorare il convincimento ragionevole che esso spettasse. Nella descritta prospettiva, il grado della colpa dell'amministrazione - e dunque la misura in cui l'operato di questa è rimproverabile - va correlato al profilo della riconoscibilità dei vizi di legittimità da cui potrebbe essere affetto il provvedimento ..” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 11615 del 2025).
Facendo applicazione dei richiamati principi, la pretesa risarcitoria azionata in giudizio dall'attrice non risulta meritevole di accoglimento, in quanto, come si è ampiamente esposto dinanzi, al momento dell'evasione della pratica di immatricolazione presentata da Parte_3
, gli Uffici della non avevano elementi documentali (gli
[...]
unici di cui potevano avvalersi, in difetto del potere di sottoporre a controllo fisico ogni singolo veicolo di provenienza estera) in base ai quali poter fondatamente anche solo dubitare della legittimità della richiesta.
pag. 15/19 Inoltre, e per converso, proprio conoscendo il carattere (meramente amministrativo) delle verifiche eseguite dall'amministrazione, l'attrice, quale società operante da lungo tempo nel settore della compravendita di autovetture usate, doveva (o avrebbe, quantomeno, dovuto) essere al corrente dei rischi insiti nell'acquisto di un veicolo, di provenienza estera, reperito all'esito di una ricerca sul web, di proprietà non già di altro imprenditore commerciale del settore, ma di un privato cittadino.
Può, pertanto, sostenersi che l'affidamento riposto dall'attrice nella legittimità della pratica di immatricolazione non possa considerarsi del tutto incolpevole, essendo ben noti i rischi connessi alle procedure di immatricolazione dall'estero di auto usate, specie in contesti socioeconomici, quali quelli in cui opera l'appellante, caratterizzati da una pervasiva presenza di criminalità organizzata e non.
§ 9.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sottoponeva a censura il capo della sentenza con cui il primo Giudice, applicando il principio della soccombenza, l'aveva condannata alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite.
Sosteneva, in proposito, che sussistevano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, avuto riguardo alla novità della questione ed al vuoto normativo in materia.
Sosteneva, poi, ad ulteriore conforto del proprio assunto, che, solo dopo l'adozione dell'ordine di esibizione da parte del G.I., essa aveva pag. 16/19 potuto accedere al fascicolo della ed avere contezza delle verifiche eseguite nel corso del procedimento di immatricolazione della vettura.
§ 10.
La censura è infondata, considerato che, alla domanda proposta dall'attrice, si applica, ratione temporis, l'art. 92 c.p.c., come introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla
L. 10 novembre 2014, n. 162, il quale prevede che: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Come noto, poi, tale previsione è stata successivamente oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, n. 77/2018, nella parte in cui limitava la compensazione delle spese legali esclusivamente a ipotesi tassative, anziché prevedere una clausola generale di “gravi ed eccezionali ragioni” che permettesse una maggiore discrezionalità del giudice. A seguito di tale intervento della Consulta, quindi, il giudice può compensare le spese in presenza di tali motivi, equiparabili all'assoluta novità della questione o ad un mutamento della giurisprudenza
Nella specie, non ricorre alcuno dei presupposti indicati in quanto: la pretesa risarcitoria va ricondotta all'art. 2043 c.c. e, quindi, ad una norma di risalente conoscenza ed applicazione;
non vi è stata nella materia de qua alcun mutamento di giurisprudenza nel corso del processo;
l'ordine di esibizione ha consentito di acquisire al giudizio la pag. 17/19 medesima documentazione che le parti avevano in massima parte già depositato in atti.
§ 11.
Al rigetto dell'appello segue, infine, sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., dal quale non vi è ragione di derogare per le ragioni già evidenziate dinanzi, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese di lite del presente grado, che si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro
52.000,00, secondo il criterio del disputatum pari al valore della domanda di cui alla citazione di primo grado, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate ed all'attività difensiva espletata.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, ratione temporis applicabile, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
pag. 18/19 b) condanna alla rifusione, in favore delle parti Parte_1
appellate, delle spese processuali del presente grado, che complessivamente liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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