Art. 10.
Cessano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare i reati, commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di mancata restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione.
Sono pertanto abrogati, limitatamente a quanto riguarda le norme che attribuiscono ai tribunali militari la competenza a conoscere dei suddetti reati:
l' art. 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460 , modificato dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018; l'art. 207 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
l'art. 103, settimo comma , del testo unico delle disposizioni sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, l'art. 2, terzo comma , della legge 6 giugno 1935, n. 1025 ; ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Cessano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare i reati, commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di mancata restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione.
Sono pertanto abrogati, limitatamente a quanto riguarda le norme che attribuiscono ai tribunali militari la competenza a conoscere dei suddetti reati:
l' art. 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460 , modificato dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018; l'art. 207 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
l'art. 103, settimo comma , del testo unico delle disposizioni sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, l'art. 2, terzo comma , della legge 6 giugno 1935, n. 1025 ; ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.