Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezi one Pri ma Ci vil e
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magist rati: dott. Gi us eppe de Rosa P residente rel. dott. Antonell a All egra Consigli ere dott. Ros ario Lionel l o Ros sino C onsi gl iere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nell a caus a promos sa con atto di cit azione 4.3.2024 R G n. 345/ 2024
TRA
( elett ivam ent e domicili at a in Parte_1 C.F._1
Barcellona P.G., Via Mandanici n. 109 presso lo studio dell'Avv. Luigi
Bambaci che l a rappres ent a e difende appell ante
CONT RO
( rappresent ato ed assistito dagli CP_1 C.F._2
avvocati Cri stina Nalini ed Angelo C assanel li del Foro di Milano ed el ettivam ent e domi ci liato presso in Mil ano vi a Aristide de Togni n.7 appell at o
Oggett o: im pugnazi one dell a sent enza Tri bunal e di B ologna n.
2270/ 2023 del 3.11.2023
Conclusi oni di part e appellante voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previe le declaratorie tutte del caso, così GIUDI CARE:
Ammettere il presente appello e per l'effetto, riformando la impugnata sent enza così DISPO RRE:
1) In vi a preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 e 351 c.p.c, accogli ere l a dom anda di sospensi one della provvisori a esecuzione dell a
2) Annull are e/o ri formare l a impugnata sent enza n. 2270/2023 del
Tri bunal e di Bol ogna per quanto pi ù am piam ent e esposto al moti vo 1) dell a narrat iva del pres ent e appello qui da i nt endersi i ntegralm ent e richi am ato.
3) Per l'effetto in caso di accoglimento del primo motivo di appello, disporre la riformazione dell'asse ereditario, delle quote di spettanza agli eredi e del cons eguenzi al e piano di divisi one.
4) In via del tutto subordinata e ove necessario, ai sensi dell'art. 356
c.p.c. di sporre l a rinnovazione dell a C TU per gli adempim enti connessi al punt o 3) del le odi erne conclusioni.
5) Condannare l a odi erna part e appell at a al pagam ento di spese, di ritti ed onorari di caus a del secondo grado di gi udizi o.
Conclusi oni part e appell ata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, eccezione e deduzi one dis att esa, ri chiam at e i ntegralm ent e l e difese e le istanze, anche ist ruttori e, svolt e nel giudi zio di pri mo grado, così giudi care:
-in vi a preliminare: dichiarare inammissibile l'appello per tutti i motivi in narrativa es pos ti, con ogni conseguent e st at uizione;
-an cora in via p reliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisori a es ecuzione dell a sent enza im pugnat a in quanto infondat a in fat to e i ndi ritt o;
-nel merito: rigettare integralmente l'appello e le relative domande ed eccezioni proposte dall'appellante signora in quanto Parte_1
infondat e i n fatto e in di ritto per i m otivi di cui i n narrativa e per
l'effetto conferm are int egralm ent e la sentenza impugnat a n. 2270/2023 pubbl icat a dal Tri bunal e di Bologna il 3.11.2023 e notifi cat a il
24.1.2024 i n ogni sua st at uizione;
pag. 2/6 In vi a istru ttoria: s i richiamano int egral ment e tutt e l e ist anze formulat e in prim o grado che si intendono qui i nt egralm ente ri chi am at e e rit rascritt e.
Ci si oppone fin d'ora all'espletamento di una nuova CTU.
Quanto all e spese: con il favore dell e spese, di ritti e onorari, comprese le spese dell e consul enze t ecni che, per entrambi i gradi di giudizi o.
Svolgi mento del pr ocess o
Con sent enza n. 2270/2023 del 3.11.2023 il Tribunal e di B ologna, prem esso che con sentenza non definitiva n. 2229/21 del 27.7.2021 era stat o accertato che era erede del defunt o CP_1 [...]
decedut o a Porrett a Term e il 29.7.2005, che era Persona_1
stat a pronunci at a l a revocazione, ex art . 687 c.c., del test am ent o pubbl ico del 3.9.2003 n. rep. 205 negli atti di ult ima volont à del Not aio
Dott. pubbl icato il 30.8.2005 con verbal e n. Persona_2
79592/18303, che s i era fatt o luogo all a all a successi one l egitt ima i n favore dell e parti del gi udi zio (fi glio e mogli e del de cui us), con diri tto di ciascuno a pari quota sull'asse ereditario, che la sentenza aveva accertat o l a nat ura si mulat a di una seri e di atti di vendit a m egl io indicati nell a m otivazione, dichiarava l a nullit à dell e donazioni dissim ulate effettuat e dal de cuius a favore dell a mogli e e, fatt o Parte_1 riferimento al complesso progetto divisionale disposto con l'ausilio di
CTU, sciogl ieva la com unione eredit ari a ed att ribuiva ai condivi denti i beni elencati , effettuando anche i necessari conguagli regol ando l e spese di lit e.
Con atto di cit azi one 23.2.2024 impugnava l a decisione, Parte_1
chi edendone l a modi fica per i motivi di seguito i ndi cati.
In parti col are, rilevava l a contradditt ori età dell a m otivazione perché da un lat o il Tribunal e aveva precisat o che la vendi ta dell a nuda propri età dell'immobile sito in Milano, viale Montenero n. 29, effettuata dal de cui us all a mogli e il 22.10.1996 era stat a considerata simul at a e dichiarata nulla e, dall'altro, che la successiva vendita (da parte della pag. 3/6 odi erna appell ant e -l a nuda propri età) per l o st esso bene ad un t erzo il
18.3.2004 avess e det erm inato l a percezione presuntiva, sem pre in capo a dell a somm a (capit al e ed int eressi) pari ad euro Parte_1
913.282,28.
Ciò det erm inava un errore insuperabil e nel progetto divi sionale.
Ritual mente cit at o si costitui va chiedendo il rigett o CP_1 dell'impugnazione.
La caus a veniva ri mess a i n decisi one sull e concl usioni dell e parti all'udienza 25.2.2025
Moti vi della deci sione
L'appello è fondato e va accolto.
Scrive il Tribunale che “Quanto all'atto di vendita del 22.10.1996, con esso il de cuius aveva venduto l a nuda proprietà del la met à dell'immobile (la restante metà era infatti di proprietà della sorella del de cuius). Dopo l'atto di vendita accertato come simulato, lo stesso immobil e veni va venduto il 18.3.2004 dal de cuius (qual e usufruttuario), dalla moglie (in qualità di nuda propri et aria per l a quota di ½) e dal la sorella del primo (qual e propri etaria della restante met à del bene), all a soci et à Gorki Immobiliar e s.r.l..” e, ancora che “Il f atto che i l bene si a fuori uscito dal pat ri moni o del defunt o prima della sua mort e per essere stato venduto ad un soggett o t erzo, i mpedisce di conferire al la massa la quota del bene in pi ena propri età del de cuius, così come previsto nel progett o di divi sione. Ipoti zzando come non avvenuta l a donazione invalida della nuda propriet à, il bene sarebbe comunque fuoriuscito dal patri monio del defunto pr ima dell a sua morte e per sua vol ont à. Ci ò che va invece consider at o è che dall a vendit a, cui la ha part ecipat o Pt_1
in quali tà di nuda pr opri etar ia, l a stessa abbia presuntivamente ri cavat o il valore del corri s petti vo corrispondente a t al e suo diritt o sul bene.
Pertant o, si r eputa corr etto considerare nell a massa solo il valore della nuda propri età oggetto della donazione dissi mulata, cal colat o in base al coeffi ci ent e desumi bile dall e Tabell e Coeffi ci ent i Usufrut to e Nuda
pag. 4/6 Proprietà relative all'anno della vendita (2004) secondo il seguente calcolo…”
La m otivazione è affett a da una insuperabil e cont raddizi one logi ca, poiché se la vendita della nuda proprietà della metà dell'immobile è da considerarsi s imul at a e, perciò, null a per l e ragi oni diffusam ente indicat e dall a sent enza im pugnata , non è possi bile rit enere che Parte_1
abbia parteci pato al la ces sione ad un terzo del m edesi mo di ritt o il
18.3.2004 e, qui ndi, rit enere presunti vament e percepit a una somm a di denaro da restituire all'asse.
La vendita, è avvenut a ad opera del de cuius e questi ha i ncassato l'intero prezzo, con il che va confermato ciò che sempre scrive il
Tribunale allorchè afferma che “Vanno i nvece escl usi dal la massa, così come pr evist o nel pr ogetto di divi sione, i beni venduti dal a Per_3
terzi poco pr ima del decesso o i rel ati vi corri spetti vi di vendita: in relazione a t ali at ti di vendit a, i nfatt i, la CT U non ha consentito di ricostruire i pass aggi sul cont o int estat o al de cui us dei corrispet tivi ricavati dall e vendit e, con la conseguenza che non è possibi le stabilire in qual e mis ura i corris pet tivi si ano st ati eff etti vamente ri scossi dal vendit or e e quant o di ques to denaro fosse ancora nella sua disponibilit à al moment o del decesso”.
Ne vi ene che la causa, pronunci ata l a present e sent enza non defi nitiva, va rim es sa in i struttoria per l a revisi one del progetto divi sionale
p.q.m
.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via non defi nitiva così provvede:
-accoglie l'appello e per l 'effetto dichi ara non im put abil e a Parte_1
la somm a di euro 913.282,28;
-dispone con s eparat a ordi nanza l a prosecuzi one del giudizio.
Bologna, lì 7 marzo 2025
Il P resident e est . dott. Gi useppe de Rosa
pag. 5/6 pag. 6/6