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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14063 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BADALAMENTI MARCELLA;
– ricorrente –
CONTRO nata a [...] in data [...] (C.F. ; CP_1 C.F._2
–resistente contumace–
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione di udienza del 29/10/2025;
Il Pubblico Ministero non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citata e non costituitasi CP_1 nel presente giudizio.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, , Parte_1 premesso che dalla relazione sentimentale con la parte resistente era nato, in CP_1
PALERMO, in data 18/10/2006, il figlio e rilevato che con Persona_1 provvedimento dei 09-17/06/2016 il Tribunale di Palermo aveva previsto la corresponsione nei confronti della sig.ra di un assegno a titolo di mantenimento in CP_1 favore del figlio pari a euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ha chiesto la revoca di tale obbligo e di disporre a carico della madre la somma di euro 400,00, oltre al
50% delle spese straordinarie quale mantenimento del figlio, ad oggi maggiorenne.
Parte ricorrente ha chiesto la modifica del suddetto decreto in quanto il figlio dal Per_1 settembre del 2024 convive con il padre, come risulta anche dal certificato di residenza allegato e che la madre in questi anni non ha mai versato nulla per il mantenimento del ragazzo. Part resistente non si è costituita in giudizio e la causa, esperita apposita attività istruttoria, è stata posta in decisione.
---------------
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento del ricorso considerato che, da come risulta dalla documentazione allegata, ad oggi, , maggiorenne, convive Per_1 con il padre che si occupa di lui e a fa fronte a tutte le sue esigenze economiche.
Di contro, come si evince dagli accertamenti tributari effettuati, la madre risulta essere provvista di redditi propri da lavoro (v. dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2022 che riporta un reddito lordo di € 15.018,00 e di € 12.832,00 per l'anno di imposta 2023).
Ritiene, pertanto, il Collegio che vada disposto in capo alla madre CP_1
l'obbligo di versare al padre la somma di euro 300,00, quale contributo al Parte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne e convivente con il padre, somma soggetta Per_1
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento essendo la decisione fondata sulle risultanze probatorie.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
La decorrenza va individuata dalla mensilità successiva alla data di proposizione della domanda giudiziale in applicazione del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr. da ultimo Cass. - Sez. Unite n. 32914/2022).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
dichiara la contumacia di CP_1
revoca l'obbligo posto in capo a di versare a la Parte_1 CP_1 somma di euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_1 delle spese;
pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a CP_1 Parte_1 per il mantenimento del figlio € 300,00, somma soggetta a rivalutazione annuale Per_1 secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, fermo restando tutte le ulteriori determinazioni;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano € 1.600,00 CP_1 oltre IVA, CPA e accessori;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14063 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BADALAMENTI MARCELLA;
– ricorrente –
CONTRO nata a [...] in data [...] (C.F. ; CP_1 C.F._2
–resistente contumace–
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione di udienza del 29/10/2025;
Il Pubblico Ministero non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di citata e non costituitasi CP_1 nel presente giudizio.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, , Parte_1 premesso che dalla relazione sentimentale con la parte resistente era nato, in CP_1
PALERMO, in data 18/10/2006, il figlio e rilevato che con Persona_1 provvedimento dei 09-17/06/2016 il Tribunale di Palermo aveva previsto la corresponsione nei confronti della sig.ra di un assegno a titolo di mantenimento in CP_1 favore del figlio pari a euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, ha chiesto la revoca di tale obbligo e di disporre a carico della madre la somma di euro 400,00, oltre al
50% delle spese straordinarie quale mantenimento del figlio, ad oggi maggiorenne.
Parte ricorrente ha chiesto la modifica del suddetto decreto in quanto il figlio dal Per_1 settembre del 2024 convive con il padre, come risulta anche dal certificato di residenza allegato e che la madre in questi anni non ha mai versato nulla per il mantenimento del ragazzo. Part resistente non si è costituita in giudizio e la causa, esperita apposita attività istruttoria, è stata posta in decisione.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento del ricorso considerato che, da come risulta dalla documentazione allegata, ad oggi, , maggiorenne, convive Per_1 con il padre che si occupa di lui e a fa fronte a tutte le sue esigenze economiche.
Di contro, come si evince dagli accertamenti tributari effettuati, la madre risulta essere provvista di redditi propri da lavoro (v. dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2022 che riporta un reddito lordo di € 15.018,00 e di € 12.832,00 per l'anno di imposta 2023).
Ritiene, pertanto, il Collegio che vada disposto in capo alla madre CP_1
l'obbligo di versare al padre la somma di euro 300,00, quale contributo al Parte_1 mantenimento del figlio , maggiorenne e convivente con il padre, somma soggetta Per_1
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento essendo la decisione fondata sulle risultanze probatorie.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
La decorrenza va individuata dalla mensilità successiva alla data di proposizione della domanda giudiziale in applicazione del principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr. da ultimo Cass. - Sez. Unite n. 32914/2022).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
dichiara la contumacia di CP_1
revoca l'obbligo posto in capo a di versare a la Parte_1 CP_1 somma di euro 250,00 quale contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_1 delle spese;
pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente a CP_1 Parte_1 per il mantenimento del figlio € 300,00, somma soggetta a rivalutazione annuale Per_1 secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, fermo restando tutte le ulteriori determinazioni;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano € 1.600,00 CP_1 oltre IVA, CPA e accessori;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.