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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR CA ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 27-10-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3055 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
- C.F.: - rapp.ta e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce, su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'Avv. Matrona
AL ( ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_1 P.IVA_1
VE (c. f. ) giusta procura generale in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI CP_ Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 14-04-2025, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_ 00222070, notificata l'1-3-2025, con cui l' le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di €. 21.792,50; che l'Istituto aveva emesso l'atto di accertamento avente prot. n. .2000.20/09/2021.0575352 del 22/09/2021 riferito all'anno 2019, CP_1 contestando alla deducente, in qualità di legale rapp.te p.t. della società LO
Degross s.r.l. in liquidazione, e di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/81, la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463,
1 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 relative all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Lamentava la ricorrente l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica degli atti prodromici;
il proprio difetto di legittimazione passiva, avendole CP_ notificato l' l'ordinanza ingiunzione in qualità di legale rapp.te p.t. della società
LO Degross s.r.l. in liquidazione, società cancellata dal Registro delle Imprese in data 30-10-2024, come rilevabile dalla visura camerale in atti, cancellazione avvenuta anteriormente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione;
lamentava altresì l'omessa motivazione dell'ordinanza in violazione degli artt.23, 24 e 97 della Cost.
Rilevava altresì l'intervenuta decadenza in cui era incorso l'Istituto, ai sensi dell'art.14 L.n.689/1981, avendo emesso l'ordinanza in data 13-03-2025 oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'illecito.
Osservava infine, la ricorrente, che l'articolo 16 della legge n. 689/1981 disciplina specificamente il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione commessa;
che non essendo avvenuta la notifica dell'atto di accertamento della violazione, essa deducente, oltre ad essere stata lesa nel diritto di difesa, non aveva potuto usufruire del beneficio della riduzione.
Tanto premesso, l'istante chiedeva in via preliminare, inaudita altera parte, sospendere il pagamento dell'ordinanza – ingiunzione, sussistendone i presupposti di legge sulla scorta delle eccezioni sollevate. Nel merito, in via principale, dichiarare nulla, illegittima e/o inefficace l'ordinanza – ingiunzione;
in via gradata, previo annullamento dell'ordinanza de qua e previo accertamento della violazione contestata, rideterminare la somma dovuta a titolo di sanzione fissandola al minimo edittale.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza, avendo la ricorrente proposto l'opposizione oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza. CP_ Con riguardo all'eccepito ex adverso difetto di legittimazione passiva, l' osservava di aver notificato l'ordinanza ingiunzione alla persona che, all'epoca delle violazioni contributive, rivestiva la carica di legale rapp.te della società e che la responsabilità per l'omesso versamento dei contributi aveva natura personale;
che non si era verificata alcuna prescrizione.
Deduceva inoltre l'inapplicabilità dell'art.14 L 689/1981, in considerazione dell'applicazione della norma di cui all'art. 23 del D. Lgs. 48/2023, che, in materia di
2 sanzioni applicate ai datori di lavoro in caso di omesso versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori, dispone che gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, in deroga all'articolo 14 della legge n. 689 del 24 novembre 1981. CP_
Concludeva quindi l' per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza di discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza dall'impugnazione per tardività, formulata dalla difesa dell' . CP_1
Assume l'Istituto di aver notificato l'ordinanza ingiunzione in data 13-03-2025 e che l'opposizione è stata tardivamente proposta con ricorso depositato in data 15-04-2025.
Ebbene premesso che dalla visura degli atti telematici sull'applicativo Consolle del
Magistrato, si rileva l'avvenuto deposito del ricorso in opposizione in data 14-04-2025 CP_ (e non in data 15-04-2025 come prospettato dall' , si osserva che l'Ente, a fondamento della prospettazione della avvenuta notifica dell'ordinanza impugnata produce una stampa del sito intestata “Deposito giudiziario market CP_2
Veloce” dalla quale si evincerebbe la dicitura “consegnata in data 13-03-2025”.
Ebbene, premesso che la dicitura in oggetto del documento in esame non fa alcun riferimento a cosa sia stato consegnato in quella data e chi sia il destinatario dell'oggetto della consegna, la considerazione dirimente ad avviso di questo Giudice è quella della inidoneità della stampa del documento telematico in oggetto a provare la data di effettiva consegna dell'ordinanza ingiunzione alla LO.
A tutto concedere, pur ammettendo la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 13-
03-2025, il 30° giorno successivo alla notifica dell'ordinanza cadeva il 12-04-2025 che era di Sabato.
Orbene l'art.155 c.pc. come modificato dall'art. 2 L.n.263/2005 così recita:
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
3 Quindi, poiché, in specie, il 30° giorno cadeva di Sabato (12-04-2025) ai sensi dell'art.155 cpc detto termine veniva prorogato ex lege non al giorno successivo
(Domenica 13 aprile 2025) ma a quello ancora successivo, il 14 Aprile, giorno in cui per l'appunto la LO ha depositato il ricorso introduttivo.
In ordine al proprio difetto di legittimazione passiva eccepito dalla ricorrente – siccome legale rapp.te di una società estinta in quanto cancellata dal registro delle Imprese – questo Giudice aderisce al dictum della S.C. secondo cui all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dalla L. n.
689 del 1981, art. 6, non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto, l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, (Cass. Sez. Un. n.22086 del 2017).
Le considerazioni che precedono in ordine all'autonomia dell'obbligazione consentono di ritenere svincolate le vicende dell'obbligato in via solidale (in specie la cancellazione della società) rispetto all'attualità ed all'esigibilità dell'obbligazione in capo all'altro coobbligato.
Deve poi essere esaminata l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/81 sollevata dalla difesa della ricorrente, siccome idonea ad incidere sulla definizione del giudizio.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente si duole, tra l'altro, del mancato rispetto del termine di 90 giorni di cui alla citata disposizione normativa.
L'art. 14 cit. prevede “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito da tempo che il momento dell'accertamento non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'Ente, ma vada individuato nella data in cui viene completata l'attività tesa a verificare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione (Cass. 21171/2019;
Cass. 17673/2022).
4 Ed infatti, la tempestività o la tardività della comunicazione dell'accertamento rispetto alle relative indagini, sono da valutare “nel complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità…” (cfr. Cass. n. 27009/2024, Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210).
Pur non potendo il Giudice sostituirsi all'Autorità per la valutazione dell'esercizio dei poteri di indagine, tuttavia, laddove in sede di opposizione l'interessato faccia valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, può verificare la ragionevolezza dei tempi di indagine, individuando il momento iniziale del termine, ricostruendo e valutando le circostanze di fatto e la congruità dei tempi utilizzati rispetto alla complessità del caso (Cass. n. 27009/2024). CP_ L' argomenta che ai sensi dell'art.23 del d. lgs n.48/2023,
Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del
1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione
Assume quindi l'Istituto l'inapplicabilità del termine di cui all'art.14 della L.689/81 per la notifica dell'accertamento contributivo, e, di contro, l'applicabilità dell'art.23 cit. con conseguente tempestività della notifica dell'ordinanza.
La normativa richiamata dall'Istituto, tuttavia, all'evidenza non è applicabile alla fattispecie in esame, in cui si verte di ben più risalenti annualità di riferimento dell'omissione contributiva (anni 2018 e 2019) il cui accertamento è stato notificato CP_ nel 2021. Dunque, a seguito dell'accertamento notificato in data 14-10-2021, l' ha notificato l'ordinanza ingiunzione in data 01-03-2025, ben oltre il termine di decadenza normativamente fissato.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, consegue che deve ritenersi maturata la decadenza di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/81, dal diritto a richiedere il pagamento delle somme intimate con la successiva ordinanza ingiunzione, essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni sia dal compimento degli accertamenti alle notifiche delle violazioni, che dalla notifica dell'accertamento a quella dell'ordinanza ingiunzione;
con l'ulteriore conseguenza che, alla stregua dell'ultimo comma del citato art. 14 “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
5 per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione e la non debenza delle somme di cui alla medesima.
Le presenti argomentazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore doglianza formulata in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 14-04-2025, Parte_1 così provvede:
• Dichiara l'intervenuta decadenza dell' dalla comunicazione delle sanzioni CP_1 amministrative di cui alla ordinanza ingiunzione avente prot. n.
.2000.20/09/2021.0575352 del 22/09/2021; CP_1
• Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€.880,00, oltre iva e cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 27-10-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR CA ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 27-10-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 3055 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
- C.F.: - rapp.ta e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce, su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'Avv. Matrona
AL ( ) ed elett.te dom.ta presso il suo studio. C.F._2 ricorrente
E
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_1 P.IVA_1
VE (c. f. ) giusta procura generale in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI CP_ Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 14-04-2025, la ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_ 00222070, notificata l'1-3-2025, con cui l' le ingiungeva il pagamento della complessiva somma di €. 21.792,50; che l'Istituto aveva emesso l'atto di accertamento avente prot. n. .2000.20/09/2021.0575352 del 22/09/2021 riferito all'anno 2019, CP_1 contestando alla deducente, in qualità di legale rapp.te p.t. della società LO
Degross s.r.l. in liquidazione, e di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 L. 689/81, la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463,
1 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 relative all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
Lamentava la ricorrente l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica degli atti prodromici;
il proprio difetto di legittimazione passiva, avendole CP_ notificato l' l'ordinanza ingiunzione in qualità di legale rapp.te p.t. della società
LO Degross s.r.l. in liquidazione, società cancellata dal Registro delle Imprese in data 30-10-2024, come rilevabile dalla visura camerale in atti, cancellazione avvenuta anteriormente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione;
lamentava altresì l'omessa motivazione dell'ordinanza in violazione degli artt.23, 24 e 97 della Cost.
Rilevava altresì l'intervenuta decadenza in cui era incorso l'Istituto, ai sensi dell'art.14 L.n.689/1981, avendo emesso l'ordinanza in data 13-03-2025 oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'illecito.
Osservava infine, la ricorrente, che l'articolo 16 della legge n. 689/1981 disciplina specificamente il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione commessa;
che non essendo avvenuta la notifica dell'atto di accertamento della violazione, essa deducente, oltre ad essere stata lesa nel diritto di difesa, non aveva potuto usufruire del beneficio della riduzione.
Tanto premesso, l'istante chiedeva in via preliminare, inaudita altera parte, sospendere il pagamento dell'ordinanza – ingiunzione, sussistendone i presupposti di legge sulla scorta delle eccezioni sollevate. Nel merito, in via principale, dichiarare nulla, illegittima e/o inefficace l'ordinanza – ingiunzione;
in via gradata, previo annullamento dell'ordinanza de qua e previo accertamento della violazione contestata, rideterminare la somma dovuta a titolo di sanzione fissandola al minimo edittale.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza, avendo la ricorrente proposto l'opposizione oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza. CP_ Con riguardo all'eccepito ex adverso difetto di legittimazione passiva, l' osservava di aver notificato l'ordinanza ingiunzione alla persona che, all'epoca delle violazioni contributive, rivestiva la carica di legale rapp.te della società e che la responsabilità per l'omesso versamento dei contributi aveva natura personale;
che non si era verificata alcuna prescrizione.
Deduceva inoltre l'inapplicabilità dell'art.14 L 689/1981, in considerazione dell'applicazione della norma di cui all'art. 23 del D. Lgs. 48/2023, che, in materia di
2 sanzioni applicate ai datori di lavoro in caso di omesso versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori, dispone che gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, in deroga all'articolo 14 della legge n. 689 del 24 novembre 1981. CP_
Concludeva quindi l' per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza di discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza dall'impugnazione per tardività, formulata dalla difesa dell' . CP_1
Assume l'Istituto di aver notificato l'ordinanza ingiunzione in data 13-03-2025 e che l'opposizione è stata tardivamente proposta con ricorso depositato in data 15-04-2025.
Ebbene premesso che dalla visura degli atti telematici sull'applicativo Consolle del
Magistrato, si rileva l'avvenuto deposito del ricorso in opposizione in data 14-04-2025 CP_ (e non in data 15-04-2025 come prospettato dall' , si osserva che l'Ente, a fondamento della prospettazione della avvenuta notifica dell'ordinanza impugnata produce una stampa del sito intestata “Deposito giudiziario market CP_2
Veloce” dalla quale si evincerebbe la dicitura “consegnata in data 13-03-2025”.
Ebbene, premesso che la dicitura in oggetto del documento in esame non fa alcun riferimento a cosa sia stato consegnato in quella data e chi sia il destinatario dell'oggetto della consegna, la considerazione dirimente ad avviso di questo Giudice è quella della inidoneità della stampa del documento telematico in oggetto a provare la data di effettiva consegna dell'ordinanza ingiunzione alla LO.
A tutto concedere, pur ammettendo la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 13-
03-2025, il 30° giorno successivo alla notifica dell'ordinanza cadeva il 12-04-2025 che era di Sabato.
Orbene l'art.155 c.pc. come modificato dall'art. 2 L.n.263/2005 così recita:
Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
3 Quindi, poiché, in specie, il 30° giorno cadeva di Sabato (12-04-2025) ai sensi dell'art.155 cpc detto termine veniva prorogato ex lege non al giorno successivo
(Domenica 13 aprile 2025) ma a quello ancora successivo, il 14 Aprile, giorno in cui per l'appunto la LO ha depositato il ricorso introduttivo.
In ordine al proprio difetto di legittimazione passiva eccepito dalla ricorrente – siccome legale rapp.te di una società estinta in quanto cancellata dal registro delle Imprese – questo Giudice aderisce al dictum della S.C. secondo cui all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dalla L. n.
689 del 1981, art. 6, non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto, l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale, (Cass. Sez. Un. n.22086 del 2017).
Le considerazioni che precedono in ordine all'autonomia dell'obbligazione consentono di ritenere svincolate le vicende dell'obbligato in via solidale (in specie la cancellazione della società) rispetto all'attualità ed all'esigibilità dell'obbligazione in capo all'altro coobbligato.
Deve poi essere esaminata l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/81 sollevata dalla difesa della ricorrente, siccome idonea ad incidere sulla definizione del giudizio.
Nel caso di specie, infatti, la ricorrente si duole, tra l'altro, del mancato rispetto del termine di 90 giorni di cui alla citata disposizione normativa.
L'art. 14 cit. prevede “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito da tempo che il momento dell'accertamento non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'Ente, ma vada individuato nella data in cui viene completata l'attività tesa a verificare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione (Cass. 21171/2019;
Cass. 17673/2022).
4 Ed infatti, la tempestività o la tardività della comunicazione dell'accertamento rispetto alle relative indagini, sono da valutare “nel complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità…” (cfr. Cass. n. 27009/2024, Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n. 28210).
Pur non potendo il Giudice sostituirsi all'Autorità per la valutazione dell'esercizio dei poteri di indagine, tuttavia, laddove in sede di opposizione l'interessato faccia valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, può verificare la ragionevolezza dei tempi di indagine, individuando il momento iniziale del termine, ricostruendo e valutando le circostanze di fatto e la congruità dei tempi utilizzati rispetto alla complessità del caso (Cass. n. 27009/2024). CP_ L' argomenta che ai sensi dell'art.23 del d. lgs n.48/2023,
Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del
1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio
2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione
Assume quindi l'Istituto l'inapplicabilità del termine di cui all'art.14 della L.689/81 per la notifica dell'accertamento contributivo, e, di contro, l'applicabilità dell'art.23 cit. con conseguente tempestività della notifica dell'ordinanza.
La normativa richiamata dall'Istituto, tuttavia, all'evidenza non è applicabile alla fattispecie in esame, in cui si verte di ben più risalenti annualità di riferimento dell'omissione contributiva (anni 2018 e 2019) il cui accertamento è stato notificato CP_ nel 2021. Dunque, a seguito dell'accertamento notificato in data 14-10-2021, l' ha notificato l'ordinanza ingiunzione in data 01-03-2025, ben oltre il termine di decadenza normativamente fissato.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, consegue che deve ritenersi maturata la decadenza di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/81, dal diritto a richiedere il pagamento delle somme intimate con la successiva ordinanza ingiunzione, essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni sia dal compimento degli accertamenti alle notifiche delle violazioni, che dalla notifica dell'accertamento a quella dell'ordinanza ingiunzione;
con l'ulteriore conseguenza che, alla stregua dell'ultimo comma del citato art. 14 “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
5 per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione e la non debenza delle somme di cui alla medesima.
Le presenti argomentazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore doglianza formulata in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_
nei confronti dell' con ricorso depositato in data 14-04-2025, Parte_1 così provvede:
• Dichiara l'intervenuta decadenza dell' dalla comunicazione delle sanzioni CP_1 amministrative di cui alla ordinanza ingiunzione avente prot. n.
.2000.20/09/2021.0575352 del 22/09/2021; CP_1
• Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€.880,00, oltre iva e cpa come per legge, spese generali e contributo unificato, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 27-10-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
6