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Sentenza 30 maggio 2023
Sentenza 30 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2023, n. 15210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15210 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 11536/2020 proposto da: PIVA AMEDEO, CODOGNOTTO LIONELLO, DEMO LE, RO OM, PI MA, GRIGUOLO EO, GA RT, IL DE, elettivamente domiciliati in Roma Via Cicerone, 44, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons ([...]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CO Minnei ([...]), CO Gaz ([...]), PA IV ([...]).
- Ricorrenti -
Contro NC D’ITALIA, elettivamente domiciliata in Roma Via Nazionale, 91, presso lo studio dell’avvocato Nicola De Giorgi Sanzioni amministrative Revocazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 15210 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 30/05/2023 2 di 13 ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Guido Crapanzano ([...].
- Controricorrente -
E nei confronti di NC IA (già NC DI CREDITO COOPERATIVO DEL EN BC soc. coop. a r.l.). - Intimata – Avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 21451/2019 depositata il 19/08/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 26 aprile 2023. Udito il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Uditi gli avvocati PA IV ed CO Minnei. Udito l’avvocato Marco Di Pietropaolo per delega dell’avvocato Nicola De Giorgi. FATTI DI CAUSA 1. In seguito al provvedimento in data 11/03/2013 del Ministero dell’economia e delle finanze che ha disposto il commissariamento, ex art. 70, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, “TUB”), della Banca di credito cooperativo del Veneziano BC soc. coop. a r.l. (oggi Banca Annia) (d’ora in poi, “BC” o “banca”), il direttorio della Banca d’Italia, con provvedimento del 3/12/2013, ha inflitto sanzioni pecuniarie agli odierni ricorrenti, ex componenti del consiglio di amministrazione della banca, per carenze nella gestione, nel governo e nel controllo dei rischi di credito e operativi. 2. Le persone sanzionate hanno proposto opposizione innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per poi riassumere il giudizio dopo la sentenza declinatoria di giurisdizione da parte del 3 di 13 TAR, dinanzi alla Corte d’appello di Roma. La Banca d’Italia si è costituita in giudizio, resistendo. La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 30/06/2016, reso nel contraddittorio della Banca d’Italia, ha respinto il ricorso e ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese processuali. 3. Per la cassazione del decreto della Corte d’appello, AM IV e gli altri litisconsorti hanno proposto ricorso, con atto notificato il 2/02/2017, sulla base di undici motivi. La Banca d’Italia ha resistito con controricorso. 4. Questa Corte, con sentenza n. 21451/2019, ha rigettato il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità. 5. Gli ex membri del C.d.A. della BC, indicati in epigrafe, hanno impugnato la sentenza n. 21451/2019 per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis, 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sulla base di cinque motivi;
la Banca d’Italia ha resistito con controricorso. 6. Con istanza del 30/03/2023 i ricorrenti hanno chiesto la discussione orale della causa in pubblica udienza. 7. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia (in relazione al primo motivo di ricorso esaminato dalla sentenza n. 21451/2019) «Violazione art. 395, n. 4 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia (doc. 1, pp. 5-10) in ordine alla rilevanza dello ius superveniens più favorevole, vuoi in relazione ai profili di costituzionalità (sentenza Corte cost. n. 63/19), vuoi in relazione ai profili convenzionali EDU (artt. 6 e 13 e giurisprudenza Corte di Strasburgo, Dubus c. Francia del 2009 e Menarini del 2011), vuoi, infine, con riguardo al diritto dell’Unione europea (Rüdiger Jager, C-420/06, 11 marzo 2008, 4 di 13 sentenza 16 marzo 2006, causa C-94/05, Emsland-Stärke. I-2619, punto 50, nonché giurisprudenza ivi citata)». 1.1. I ricorrenti individuano nella sentenza della Corte due distinti errori revocatori: il primo riconducibile alla ravvisata, ma in realtà inesistente, linea di continuità tra le sentenze della Corte costituzionale n. 193 del 2016 e n. 63 del 2019, che non considera il carattere fortemente innovativo di quest’ultima pronuncia a proposito dell’estensione del principio di retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione “punitiva”; il secondo consistente nell’asserita natura non afflittiva delle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia, sebbene sia vero l’esatto contrario, e cioè che le sanzioni applicate dall’autorità di vigilanza bancaria hanno natura afflittiva. 2. Il secondo motivo denuncia (in relazione al secondo motivo di ricorso esaminato dalla sentenza n. 21451/2019) «Violazione art. 395, n. 4 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia (doc. 1, pp. 10-12) in ordine alla violazione del principio del contraddittorio per mancata considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia rilevante (sentenza Sopropè del 2008, nemmeno menzionata ex parte iudicis), per violazione del Regolamento comunitario in materia di meccanismo unitario di vigilanza, nonché per mancato riscontro procedimentale in sede di commissariamento di documentazione decisiva, nonostante il provvedimento sanzionatorio abbia affermato che “l’entità della sanzione proposta viene quantificata tenuto conto […] della gravità della violazione e degli effetti della stessa sulla negativa evoluzione della situazione aziendale, che ha reso necessaria l’adozione del provvedimento di sanzione straordinaria” (i.e. di commissariamento, appunto)». 2.1. Si sostiene che la sentenza in esame, per un verso, sia (cfr. pag. 24 del ricorso per cassazione) “inaccettabilmente lacunosa” in 5 di 13 relazione alla dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento di irrogazione delle sanzioni, e che, per altro verso, non abbia preso in considerazione la documentazione idonea a dimostrare la correttezza dell’operato dei ricorrenti. Si tratta, in primo luogo, della documentazione attestante che il fallimento “Enerambiente-Gavioli”, sul cui presupposto sono state applicate le sanzioni, era stato revocato dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza confermata dalla Cassazione;
in secondo luogo, del parere I-, che ricostruiva l’intera vicenda, il cui vaglio è stato pretermesso dalla Banca d’Italia nel procedimento di commissariamento e nel procedimento sanzionatorio, parere non menzionato dalla sentenza di cui è chiesta la revoca. 3. Il terzo motivo denuncia (in relazione al terzo motivo di ricorso esaminato dalla sentenza n. 21451/2019) «Violazione art. 395, n. 4 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia (doc. 1, pp. 12-13) in ordine alla separazione delle funzioni istruttorie e decisorie, da parte di Bankitalia, avendo la Corte di legittimità ritenuto che la Corte capitolina avesse correttamente rigettato il motivo sotto il profilo di una possibile “appropriazione” della motivazione [del primo organo istruttorio] da parte di quello decisorio, mentre è scontato in atti che, diversamente, l’organo decisorio aveva espresso solo la propria immedesimazione organica, ritenendo inutile un proprio pronunciamento al riguardo (letteralmente: “sono già stati vagliati nel corso degli accertamenti ispettivi…”)». 3.1. Si ascrive alla sentenza della Corte di avere frainteso il senso della censura e di essere pertanto incorsa in omissione laddove ha erroneamente ricondotto il tema del decidere al fatto che il giudice dell’opposizione aveva escluso che la denunciata assenza di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie potesse desumersi dalla circostanza che l’organo decisionale della Banca d’Italia avesse 6 di 13 fatto propria la valutazione della precedente fase ispettiva. Al riguardo, i ricorrenti lamentano l’errore revocatorio della sentenza della Corte che non ha compreso che, in sostanza, gli organi istruttori dell’istituto di vigilanza non hanno svolto un’attività ispettiva, ma un’attività decisoria che evidentemente spettava all’organo decisorio. 4. Il quarto motivo denuncia (in relazione al settimo motivo di ricorso esaminato dalla sentenza n. 21451/2019) «Violazione art. 395, n. 4 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia (doc. 1, pp. 18-19) in ordine alla (denegata) ammissibilità del motivo di cassazione relativo alle violazioni in materia di antiriciclaggio e trasparenza. In particolare, si è ritenuto erroneamente (recte: “supponendo l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”) che i ricorrenti non avrebbero precisato in quale parte del ricorso alla Corte d’appello e del ricorso introduttivo di Cassazione si trovavano i motivi afferenti le violazioni di antiriciclaggio e trasparenza e quali i contenuti che asseritamente non sarebbero stati riscontrati dalla Corte capitolina. Ed invece, a pag. 8 dell’atto introduttivo di Cassazione, si precisava chiaramente: “2.2. Eppure una buona sintesi dei motivi di doglianza dei ricorrenti era contenuta nell’atto introduttivo del giudizio [in Corte d’appello] (v. pp. 84-85)”». 4.1. L’errore revocatorio della sentenza di cui si tratta sta nell’affermazione che i ricorrenti non avrebbero precisato in quale parte del ricorso alla Corte d’appello si trovassero i motivi afferenti alle violazioni in tema di antiriciclaggio e di trasparenza e quali fossero i contenuti che si assumeva non essere stati riscontrati dalla Corte distrettuale. Invece, a pag. 8 del ricorso per cassazione, era stato precisato che «una buona sintesi dei motivi di doglianza dei ricorrenti era contenuta nell’atto introduttivo del giudizio [in Corte d’appello] (v. pp. 84-85)». 7 di 13 5. Il quinto motivo denuncia (in relazione all’undicesimo motivo di ricorso esaminato dalla sentenza n. 21451/2019) «Violazione art. 395, n. 4 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia (doc. 1, pp. 27-29) in ordine alla necessità del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE in riferimento ad una giurisprudenza pacifica della Corte di giustizia (Sopropè del 18 dicembre 2008, C-349/07, peraltro richiamata inutilmente nel ricorso introduttivo (pag. 19) sul significato del diritto al contraddittorio, che non può certo essere soddisfatto dai diritti di difesa posticipati in sede giurisdizionale)». 5.1. L’errore revocatorio ascrivibile alla sentenza impugnata consiste nel non avere disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267, T.F.U.E., su questioni attinenti al probabile contrasto tra la normativa interna e la normativa comunitaria soprattutto in tema di diritto al contraddittorio e di diritto di difesa dei soggetti destinatari di atti dell’amministrazione che incidono sensibilmente sui loro interessi. 6. I cinque motivi di ricorso si prestano congiuntamente ad alcune preliminari considerazioni. 6.1. In linea generale occorre richiamare il solido orientamento della Corte che, a sezioni unite (cfr. Cass. Sez. U., 27/11/2019, n. 31032, e la giurisprudenza legittimità ivi indicata), ha enunciato il principio di diritto secondo cui «l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa;
pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte 8 di 13 che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio». In particolare, argomentano le Sezioni unite (cfr. punto 2.3.), le doglianze nelle quali si sostanzia la richiesta di revocazione non possono ruotare attorno all’insufficienza o, finanche, all’apparenza della motivazione della sentenza da revocare, «non potendo un (asserito) difetto di argomentazione giustificativa integrare, di per sé, il presupposto dell’errore revocatorio, là dove, peraltro, il giudice dell’impugnazione ha, nella specie, comunque deciso su tutti i “capi” di domanda». 6.2. Così delimitato il perimetro del giudizio di revocazione, è estraneo rispetto ad esso l’intero impianto del ricorso (cfr. pag. 13 del ricorso per cassazione), che stigmatizza il richiamato insegnamento di legittimità e lo critica per avere relegato l’errore di fatto o revocatorio entro “strettissime maglie”, propende per un’interpretazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che faccia salva la possibilità effettiva del “mezzo”, e approda alla non condivisibile conclusione che «[N]el caso di revocazione proposta contro una sentenza della Cassazione, l’ambito del motivo di cui al n. 4 dell’art. 395 deve essere diverso rispetto al caso della revocazione proposta contro una comune sentenza pronunciata da un giudice di merito. Rispetto a quest’ultima ipotesi, manca infatti la possibilità di impugnare con ricorso per Cassazione le pronunce della medesima Corte». 6.3. La sentenza di cui è chiesta la revocazione non è incorsa in errori di percezione dei fatti né in sviste immediatamente percepibili – errori di percezione e sviste evidenti che, beninteso, non vengono 9 di 13 indicati con chiarezza e in modo specifico in ricorso –, e si caratterizza per una solida struttura argomentativa, che passa meticolosamente in rassegna tutte quante le censure veicolate attraverso gli undici motivi di ricorso proposti dagli ex componenti del C.d.A. della banca nei confronti del decreto della Corte d’appello di Roma (depositato il 30/06/2016). 7. Passando all’esame di ciascun mezzo, il primo di essi è inammissibile. 7.1. In adesione al decisum del Giudice di merito, la sentenza di cui è chiesta la revoca afferma che il procedimento sanzionatorio è disciplinato dall’art. 145, TUB, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015, il quale si applica alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 145-quater, TUB. 7.2. La statuizione della Corte si fonda sulla ricognizione della cornice normativa e giurisprudenziale – di legittimità, costituzionale, e sovranazionale – di riferimento ed anche sull’esclusione della natura “punitiva” delle sanzioni irrogate ai ricorrenti. Rispetto alla fitta trama della motivazione della pronuncia di legittimità non vi è spazio, dunque, né per il vizio di omessa pronuncia né per un ipotetico errore di fatto, come prospettati nel primo motivo di ricorso, nel quale, in realtà, s’imputa alla Corte un errore di diritto, per non avere ritenuto applicabile, in relazione alle sanzioni amministrative irrogate dall’istituto di vigilanza bancaria, il principio di retroattività della lex mitior. 8. Il secondo motivo è inammissibile. 8.1. La censura ad esso sottesa attiene più che ad un errore revocatorio ad un errore di diritto, ascritto in successione prima al giudice di merito e quindi alla Corte, per non avere riconosciuto l’illegittimità derivata della procedura sanzionatoria quale effetto 10 di 13 dell’illegittimità della procedura di commissariamento. Ebbene, la sentenza impugnata, da un lato, qualifica l’amministrazione straordinaria (art. 70, TUB) come un procedimento autonomo e distinto rispetto al procedimento sanzionatorio (art. 144, TUB); dall’altro, pone l’accento sul fatto che il giudice amministrativo aveva respinto il ricorso proposto dal precedente management della BC avverso il decreto dell’11/03/2013 del Ministro dell’economia e delle finanze che disponeva lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo dell’ente di intermediazione creditizia, così confermando la legittimità del provvedimento impugnato, e, ancora, che le Sezioni unite della Corte (con sentenza 21/03/2017, n. 7157) avevano dichiarato inammissibile il ricorso da essi proposto contro la pronuncia del Consiglio di Stato. 9. Il terzo motivo è inammissibile. 9.1. La censura è illustrata in maniera generica e poco chiara. Insuperabilmente oscura è anche la sintesi lapidaria del motivo di cui alla memoria (cfr. pag. 4) depositata per l’udienza, ove si afferma che: «[l]’errore revocatorio è l’avere presupposto, negli organi istruttori, come meramente istruttoria, un’attività invece concretamente decisoria». 10. Il quarto motivo è inammissibile. 10.1. La sentenza della Corte ha dichiarato inammissibile il settimo motivo di ricorso. Al riguardo ha rilevato che, con riferimento alle contestate violazioni degli obblighi imposti dalle norme in tema di trasparenza e antiriciclaggio, i ricorrenti, nel censurare il decreto della Corte d’appello per non avere “speso una parola” sui dirimenti argomenti difensivi che essi avevano fatto valere nel corso del giudizio, non hanno indicato come la corrispondente doglianza (assuntivamente non esaminata dalla Corte territoriale), fosse stata specificata dinanzi ad essa, dato che non era stato riprodotto nel 11 di 13 ricorso per cassazione il testo del motivo così come articolato nell’opposizione dinanzi al Giudice di merito. 10.2. La critica a tale statuizione non si confronta con la sua ratio decidendi. La Corte, senza incorrere nel prospettato travisamento di un fatto processuale, non ha dichiarato l’inammissibilità del settimo motivo per difetto di autosufficienza, ma a causa della ravvisata carenza di specificità delle doglianze formulate dai ricorrenti dinanzi alla Corte capitolina con riferimento alle contestate violazioni della normativa in tema di antiriciclaggio e di trasparenza. 11. Il quinto motivo è inammissibile. 11.1. Non è ravvisabile un errore revocatorio in quanto la sentenza impugnata nega in radice un contrasto tra la normativa interna e il diritto europeo, sicché mancano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. 11.2. A tale proposito è il caso di ricordare che, per la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. 28/02/2023, n. 6005, [punto 23]), «”[…] non v’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass., S.U., 8.7.2016, n.14043), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso EN de HO e Rezabek c. Belgio), specie quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass., S.U., 24.5.2007, n.12067), e la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni 2016. C- 439.01, § 6)”. (Cass. Sez. U., 19/06/2018, n. 16157, in motivazione, punto 5.5.; nello stesso senso, ex multis, Cass. 25/02/2022, n. 6332, punto 6.2. – in continuità con Cass. 7/06/2018, n. 14828; Cass. 16/06/2017, n. 15041 - secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto- 12 di 13 evidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale). E anche la Corte costituzionale (Corte cost. n. 28 del 2010, in motivazione al punto 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non “necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia”. Per la Corte di giustizia (C. giust. Cilift cit.; cfr. altresì C. giust. 5/04/2016, C-689/13, Puligienica Facility Esco. Cfr., in termini, C. giust. 28/07/2016, C-379/15, Association France Nature Environnement) viene meno l’obbligo di rinvio pregiudiziale allorquando la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea si imponga con un’evidenza tale da non lasciare àdito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da fornire alla questione sollevata (c.d. teoria dell’acte clair)». 12. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 13. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità della Banca d’Italia che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, a titolo di spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 13 di 13 Così deciso in Roma, in data 26 aprile 2023.
- Ricorrenti -
Contro NC D’ITALIA, elettivamente domiciliata in Roma Via Nazionale, 91, presso lo studio dell’avvocato Nicola De Giorgi Sanzioni amministrative Revocazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 15210 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 30/05/2023 2 di 13 ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Guido Crapanzano ([...].
- Controricorrente -
E nei confronti di NC IA (già NC DI CREDITO COOPERATIVO DEL EN BC soc. coop. a r.l.). - Intimata – Avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 21451/2019 depositata il 19/08/2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza del 26 aprile 2023. Udito il Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone che, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Uditi gli avvocati PA IV ed CO Minnei. Udito l’avvocato Marco Di Pietropaolo per delega dell’avvocato Nicola De Giorgi. FATTI DI CAUSA 1. In seguito al provvedimento in data 11/03/2013 del Ministero dell’economia e delle finanze che ha disposto il commissariamento, ex art. 70, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (in seguito, “TUB”), della Banca di credito cooperativo del Veneziano BC soc. coop. a r.l. (oggi Banca Annia) (d’ora in poi, “BC” o “banca”), il direttorio della Banca d’Italia, con provvedimento del 3/12/2013, ha inflitto sanzioni pecuniarie agli odierni ricorrenti, ex componenti del consiglio di amministrazione della banca, per carenze nella gestione, nel governo e nel controllo dei rischi di credito e operativi. 2. Le persone sanzionate hanno proposto opposizione innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per poi riassumere il giudizio dopo la sentenza declinatoria di giurisdizione da parte del 3 di 13 TAR, dinanzi alla Corte d’appello di Roma. La Banca d’Italia si è costituita in giudizio, resistendo. La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 30/06/2016, reso nel contraddittorio della Banca d’Italia, ha respinto il ricorso e ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese processuali. 3. Per la cassazione del decreto della Corte d’appello, AM IV e gli altri litisconsorti hanno proposto ricorso, con atto notificato il 2/02/2017, sulla base di undici motivi. La Banca d’Italia ha resistito con controricorso. 4. Questa Corte, con sentenza n. 21451/2019, ha rigettato il ricorso e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità. 5. Gli ex membri del C.d.A. della BC, indicati in epigrafe, hanno impugnato la sentenza n. 21451/2019 per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis, 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sulla base di cinque motivi;
la Banca d’Italia ha resistito con controricorso. 6. Con istanza del 30/03/2023 i ricorrenti hanno chiesto la discussione orale della causa in pubblica udienza. 7. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia (in relazione al primo motivo di ricorso esaminato dalla sentenza n. 21451/2019) «Violazione art. 395, n. 4 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia (doc. 1, pp. 5-10) in ordine alla rilevanza dello ius superveniens più favorevole, vuoi in relazione ai profili di costituzionalità (sentenza Corte cost. n. 63/19), vuoi in relazione ai profili convenzionali EDU (artt. 6 e 13 e giurisprudenza Corte di Strasburgo, Dubus c. Francia del 2009 e Menarini del 2011), vuoi, infine, con riguardo al diritto dell’Unione europea (Rüdiger Jager, C-420/06, 11 marzo 2008, 4 di 13 sentenza 16 marzo 2006, causa C-94/05, Emsland-Stärke. I-2619, punto 50, nonché giurisprudenza ivi citata)». 1.1. I ricorrenti individuano nella sentenza della Corte due distinti errori revocatori: il primo riconducibile alla ravvisata, ma in realtà inesistente, linea di continuità tra le sentenze della Corte costituzionale n. 193 del 2016 e n. 63 del 2019, che non considera il carattere fortemente innovativo di quest’ultima pronuncia a proposito dell’estensione del principio di retroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione “punitiva”; il secondo consistente nell’asserita natura non afflittiva delle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia, sebbene sia vero l’esatto contrario, e cioè che le sanzioni applicate dall’autorità di vigilanza bancaria hanno natura afflittiva. 2. Il secondo motivo denuncia (in relazione al secondo motivo di ricorso esaminato dalla sentenza n. 21451/2019) «Violazione art. 395, n. 4 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia (doc. 1, pp. 10-12) in ordine alla violazione del principio del contraddittorio per mancata considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia rilevante (sentenza Sopropè del 2008, nemmeno menzionata ex parte iudicis), per violazione del Regolamento comunitario in materia di meccanismo unitario di vigilanza, nonché per mancato riscontro procedimentale in sede di commissariamento di documentazione decisiva, nonostante il provvedimento sanzionatorio abbia affermato che “l’entità della sanzione proposta viene quantificata tenuto conto […] della gravità della violazione e degli effetti della stessa sulla negativa evoluzione della situazione aziendale, che ha reso necessaria l’adozione del provvedimento di sanzione straordinaria” (i.e. di commissariamento, appunto)». 2.1. Si sostiene che la sentenza in esame, per un verso, sia (cfr. pag. 24 del ricorso per cassazione) “inaccettabilmente lacunosa” in 5 di 13 relazione alla dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento di irrogazione delle sanzioni, e che, per altro verso, non abbia preso in considerazione la documentazione idonea a dimostrare la correttezza dell’operato dei ricorrenti. Si tratta, in primo luogo, della documentazione attestante che il fallimento “Enerambiente-Gavioli”, sul cui presupposto sono state applicate le sanzioni, era stato revocato dalla Corte d’appello di Venezia, con sentenza confermata dalla Cassazione;
in secondo luogo, del parere I-, che ricostruiva l’intera vicenda, il cui vaglio è stato pretermesso dalla Banca d’Italia nel procedimento di commissariamento e nel procedimento sanzionatorio, parere non menzionato dalla sentenza di cui è chiesta la revoca. 3. Il terzo motivo denuncia (in relazione al terzo motivo di ricorso esaminato dalla sentenza n. 21451/2019) «Violazione art. 395, n. 4 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia (doc. 1, pp. 12-13) in ordine alla separazione delle funzioni istruttorie e decisorie, da parte di Bankitalia, avendo la Corte di legittimità ritenuto che la Corte capitolina avesse correttamente rigettato il motivo sotto il profilo di una possibile “appropriazione” della motivazione [del primo organo istruttorio] da parte di quello decisorio, mentre è scontato in atti che, diversamente, l’organo decisorio aveva espresso solo la propria immedesimazione organica, ritenendo inutile un proprio pronunciamento al riguardo (letteralmente: “sono già stati vagliati nel corso degli accertamenti ispettivi…”)». 3.1. Si ascrive alla sentenza della Corte di avere frainteso il senso della censura e di essere pertanto incorsa in omissione laddove ha erroneamente ricondotto il tema del decidere al fatto che il giudice dell’opposizione aveva escluso che la denunciata assenza di separazione tra funzioni istruttorie e decisorie potesse desumersi dalla circostanza che l’organo decisionale della Banca d’Italia avesse 6 di 13 fatto propria la valutazione della precedente fase ispettiva. Al riguardo, i ricorrenti lamentano l’errore revocatorio della sentenza della Corte che non ha compreso che, in sostanza, gli organi istruttori dell’istituto di vigilanza non hanno svolto un’attività ispettiva, ma un’attività decisoria che evidentemente spettava all’organo decisorio. 4. Il quarto motivo denuncia (in relazione al settimo motivo di ricorso esaminato dalla sentenza n. 21451/2019) «Violazione art. 395, n. 4 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia (doc. 1, pp. 18-19) in ordine alla (denegata) ammissibilità del motivo di cassazione relativo alle violazioni in materia di antiriciclaggio e trasparenza. In particolare, si è ritenuto erroneamente (recte: “supponendo l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”) che i ricorrenti non avrebbero precisato in quale parte del ricorso alla Corte d’appello e del ricorso introduttivo di Cassazione si trovavano i motivi afferenti le violazioni di antiriciclaggio e trasparenza e quali i contenuti che asseritamente non sarebbero stati riscontrati dalla Corte capitolina. Ed invece, a pag. 8 dell’atto introduttivo di Cassazione, si precisava chiaramente: “2.2. Eppure una buona sintesi dei motivi di doglianza dei ricorrenti era contenuta nell’atto introduttivo del giudizio [in Corte d’appello] (v. pp. 84-85)”». 4.1. L’errore revocatorio della sentenza di cui si tratta sta nell’affermazione che i ricorrenti non avrebbero precisato in quale parte del ricorso alla Corte d’appello si trovassero i motivi afferenti alle violazioni in tema di antiriciclaggio e di trasparenza e quali fossero i contenuti che si assumeva non essere stati riscontrati dalla Corte distrettuale. Invece, a pag. 8 del ricorso per cassazione, era stato precisato che «una buona sintesi dei motivi di doglianza dei ricorrenti era contenuta nell’atto introduttivo del giudizio [in Corte d’appello] (v. pp. 84-85)». 7 di 13 5. Il quinto motivo denuncia (in relazione all’undicesimo motivo di ricorso esaminato dalla sentenza n. 21451/2019) «Violazione art. 395, n. 4 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia (doc. 1, pp. 27-29) in ordine alla necessità del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE in riferimento ad una giurisprudenza pacifica della Corte di giustizia (Sopropè del 18 dicembre 2008, C-349/07, peraltro richiamata inutilmente nel ricorso introduttivo (pag. 19) sul significato del diritto al contraddittorio, che non può certo essere soddisfatto dai diritti di difesa posticipati in sede giurisdizionale)». 5.1. L’errore revocatorio ascrivibile alla sentenza impugnata consiste nel non avere disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267, T.F.U.E., su questioni attinenti al probabile contrasto tra la normativa interna e la normativa comunitaria soprattutto in tema di diritto al contraddittorio e di diritto di difesa dei soggetti destinatari di atti dell’amministrazione che incidono sensibilmente sui loro interessi. 6. I cinque motivi di ricorso si prestano congiuntamente ad alcune preliminari considerazioni. 6.1. In linea generale occorre richiamare il solido orientamento della Corte che, a sezioni unite (cfr. Cass. Sez. U., 27/11/2019, n. 31032, e la giurisprudenza legittimità ivi indicata), ha enunciato il principio di diritto secondo cui «l’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa;
pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte 8 di 13 che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio». In particolare, argomentano le Sezioni unite (cfr. punto 2.3.), le doglianze nelle quali si sostanzia la richiesta di revocazione non possono ruotare attorno all’insufficienza o, finanche, all’apparenza della motivazione della sentenza da revocare, «non potendo un (asserito) difetto di argomentazione giustificativa integrare, di per sé, il presupposto dell’errore revocatorio, là dove, peraltro, il giudice dell’impugnazione ha, nella specie, comunque deciso su tutti i “capi” di domanda». 6.2. Così delimitato il perimetro del giudizio di revocazione, è estraneo rispetto ad esso l’intero impianto del ricorso (cfr. pag. 13 del ricorso per cassazione), che stigmatizza il richiamato insegnamento di legittimità e lo critica per avere relegato l’errore di fatto o revocatorio entro “strettissime maglie”, propende per un’interpretazione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che faccia salva la possibilità effettiva del “mezzo”, e approda alla non condivisibile conclusione che «[N]el caso di revocazione proposta contro una sentenza della Cassazione, l’ambito del motivo di cui al n. 4 dell’art. 395 deve essere diverso rispetto al caso della revocazione proposta contro una comune sentenza pronunciata da un giudice di merito. Rispetto a quest’ultima ipotesi, manca infatti la possibilità di impugnare con ricorso per Cassazione le pronunce della medesima Corte». 6.3. La sentenza di cui è chiesta la revocazione non è incorsa in errori di percezione dei fatti né in sviste immediatamente percepibili – errori di percezione e sviste evidenti che, beninteso, non vengono 9 di 13 indicati con chiarezza e in modo specifico in ricorso –, e si caratterizza per una solida struttura argomentativa, che passa meticolosamente in rassegna tutte quante le censure veicolate attraverso gli undici motivi di ricorso proposti dagli ex componenti del C.d.A. della banca nei confronti del decreto della Corte d’appello di Roma (depositato il 30/06/2016). 7. Passando all’esame di ciascun mezzo, il primo di essi è inammissibile. 7.1. In adesione al decisum del Giudice di merito, la sentenza di cui è chiesta la revoca afferma che il procedimento sanzionatorio è disciplinato dall’art. 145, TUB, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 72 del 2015, il quale si applica alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 145-quater, TUB. 7.2. La statuizione della Corte si fonda sulla ricognizione della cornice normativa e giurisprudenziale – di legittimità, costituzionale, e sovranazionale – di riferimento ed anche sull’esclusione della natura “punitiva” delle sanzioni irrogate ai ricorrenti. Rispetto alla fitta trama della motivazione della pronuncia di legittimità non vi è spazio, dunque, né per il vizio di omessa pronuncia né per un ipotetico errore di fatto, come prospettati nel primo motivo di ricorso, nel quale, in realtà, s’imputa alla Corte un errore di diritto, per non avere ritenuto applicabile, in relazione alle sanzioni amministrative irrogate dall’istituto di vigilanza bancaria, il principio di retroattività della lex mitior. 8. Il secondo motivo è inammissibile. 8.1. La censura ad esso sottesa attiene più che ad un errore revocatorio ad un errore di diritto, ascritto in successione prima al giudice di merito e quindi alla Corte, per non avere riconosciuto l’illegittimità derivata della procedura sanzionatoria quale effetto 10 di 13 dell’illegittimità della procedura di commissariamento. Ebbene, la sentenza impugnata, da un lato, qualifica l’amministrazione straordinaria (art. 70, TUB) come un procedimento autonomo e distinto rispetto al procedimento sanzionatorio (art. 144, TUB); dall’altro, pone l’accento sul fatto che il giudice amministrativo aveva respinto il ricorso proposto dal precedente management della BC avverso il decreto dell’11/03/2013 del Ministro dell’economia e delle finanze che disponeva lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo dell’ente di intermediazione creditizia, così confermando la legittimità del provvedimento impugnato, e, ancora, che le Sezioni unite della Corte (con sentenza 21/03/2017, n. 7157) avevano dichiarato inammissibile il ricorso da essi proposto contro la pronuncia del Consiglio di Stato. 9. Il terzo motivo è inammissibile. 9.1. La censura è illustrata in maniera generica e poco chiara. Insuperabilmente oscura è anche la sintesi lapidaria del motivo di cui alla memoria (cfr. pag. 4) depositata per l’udienza, ove si afferma che: «[l]’errore revocatorio è l’avere presupposto, negli organi istruttori, come meramente istruttoria, un’attività invece concretamente decisoria». 10. Il quarto motivo è inammissibile. 10.1. La sentenza della Corte ha dichiarato inammissibile il settimo motivo di ricorso. Al riguardo ha rilevato che, con riferimento alle contestate violazioni degli obblighi imposti dalle norme in tema di trasparenza e antiriciclaggio, i ricorrenti, nel censurare il decreto della Corte d’appello per non avere “speso una parola” sui dirimenti argomenti difensivi che essi avevano fatto valere nel corso del giudizio, non hanno indicato come la corrispondente doglianza (assuntivamente non esaminata dalla Corte territoriale), fosse stata specificata dinanzi ad essa, dato che non era stato riprodotto nel 11 di 13 ricorso per cassazione il testo del motivo così come articolato nell’opposizione dinanzi al Giudice di merito. 10.2. La critica a tale statuizione non si confronta con la sua ratio decidendi. La Corte, senza incorrere nel prospettato travisamento di un fatto processuale, non ha dichiarato l’inammissibilità del settimo motivo per difetto di autosufficienza, ma a causa della ravvisata carenza di specificità delle doglianze formulate dai ricorrenti dinanzi alla Corte capitolina con riferimento alle contestate violazioni della normativa in tema di antiriciclaggio e di trasparenza. 11. Il quinto motivo è inammissibile. 11.1. Non è ravvisabile un errore revocatorio in quanto la sentenza impugnata nega in radice un contrasto tra la normativa interna e il diritto europeo, sicché mancano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. 11.2. A tale proposito è il caso di ricordare che, per la giurisprudenza della Corte (cfr. Cass. 28/02/2023, n. 6005, [punto 23]), «”[…] non v’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass., S.U., 8.7.2016, n.14043), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso EN de HO e Rezabek c. Belgio), specie quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass., S.U., 24.5.2007, n.12067), e la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni 2016. C- 439.01, § 6)”. (Cass. Sez. U., 19/06/2018, n. 16157, in motivazione, punto 5.5.; nello stesso senso, ex multis, Cass. 25/02/2022, n. 6332, punto 6.2. – in continuità con Cass. 7/06/2018, n. 14828; Cass. 16/06/2017, n. 15041 - secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto- 12 di 13 evidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale). E anche la Corte costituzionale (Corte cost. n. 28 del 2010, in motivazione al punto 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non “necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia”. Per la Corte di giustizia (C. giust. Cilift cit.; cfr. altresì C. giust. 5/04/2016, C-689/13, Puligienica Facility Esco. Cfr., in termini, C. giust. 28/07/2016, C-379/15, Association France Nature Environnement) viene meno l’obbligo di rinvio pregiudiziale allorquando la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea si imponga con un’evidenza tale da non lasciare àdito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da fornire alla questione sollevata (c.d. teoria dell’acte clair)». 12. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 13. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità della Banca d’Italia che liquida in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, a titolo di spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 13 di 13 Così deciso in Roma, in data 26 aprile 2023.