Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere dott. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 22.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2824/23 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 Parte_2
, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...] Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Severino Berardi, presso il cui studio Parte_4
elettivamente domiciliano in Capua alla via Brezza n. 6;
APPELLANTI
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.06.2023, la parte appellante impugnava la sentenza del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 4630 del 2022, con la quale, nei giudizi riuniti diretti ad impugnare le ordinanze ingiunzioni dell'
[...]
, prot. n. 14161 del Controparte_1
26.02.2018 e prot. n 14156 del 26.02.2018, era stato così statuito: “a) dichiara inammissibile come in motivazione l'opposizione proposta da in proprio e nella qualità; b) Parte_1 rigetta l'opposizione proposta da in proprio e nella qualità; c) nulla per le Parte_3
spese come in motivazione.”
In particolare, con varie argomentazioni, evidenziava:
-che l'onere probatorio a carico dell'ente non potesse ritenersi limitato al mero accertamento della presenza degli apparecchi in un locale non munito della licenza ex art. 88 TULPS, ma dovesse intendersi esteso alla prova che l'attività fosse effettivamente illecita e che la stessa fosse già in essere al momento dell'installazione o alla prova (anche indiziaria per presunzioni) che il noleggiatore fosse comunque venuto a conoscenza della sussistenza dell'illecito, senza attivarsi per ritirare gli apparecchi noleggiati;
che decisiva fosse la dichiarazione del teste
, che aveva affermato di non essere a conoscenza della presenza della Testimone_1
all'interno dei locali;
Parte_5
-che il locale fosse munito di rituale licenza, poiché si trattava di una sala giochi (esercente attività nel Comune di Marcianise), dotata dell'autorizzazione ex art. 86 del TULPS (unica Contr necessaria) e dell'iscrizione al RIES (ovvero l'albo tenuto dall' per consentire l'installazione delle AWP), quindi ulteriori verifiche non sarebbero state necessarie da parte della società ricorrente, e che la apodittica affermazione contenuta nel provvedimento impugnato per cui “ ... Nel verbale di accertamento si legge che il locale era adibito prevalentemente all'attività di raccolta di scommesse”, non avesse chiarito l'accertamento effettuato per stabilire la prevalenza della suddetta attività;
-che vi fosse violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per difetto e contraddittorietà della motivazione e per motivazione apparente.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva la reiezione del gravame, con condanna alle CP_3
spese.
La causa era assegnata alla Va sezione civile di questa Corte e, poi, in virtù del decreto del
Presidente della Corte n. 402/2024, a questa sezione.
All'esito dell'udienza, tenuta con la modalità sopra detta, è stata decisa.
Preliminarmente, la Corte ritiene che l'invio della sola procura alle liti, poiché avvenuto in seguito ad un provvedimento di autorizzazione alla regolarizzazione di quella originariamente allegata al ricorso di prime cure, potesse considerarsi rituale, evitando la declaratoria di inammissibilità del giudizio con R.G. n. 3228 del 2018.
Ciò premesso, va ribadito che a seguito del verbale di ispezione e sequestro del 9.07.2014, redatto dai militari della Guardia di Finanza di Marcianise e dal personale dell'
[...] di , era accertato che nell' Controparte_4 CP_1 esercizio aperto al pubblico denominato “SALA GIOCHI PLANET WIN 365”, il titolare effettuava l'attività di raccolta fisica di scommesse su eventi sportivi per conto Parte_6 della società austriaca “SKS365 GROUP GMBH”, titolare del marchio/sito internet
“planetwin365 - sito www.planetwin365.com” in assenza della prescritta licenza di polizia, ex art. 88 del T.U.L.P.S., così violando l'art. 110, comma 9, lettera f- bis) del medesimo provvedimento legislativo.
Seguivano, poi, l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 14161 - Rif. AI/287 del 26.02.2018 a
, quale trasgressore, amministratore della società VI. CI. obbligata Parte_1 Parte_2
in solido, per aver installato n. 2 apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro in quella sede e l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 14156 - Rif. AI/287 del 26.02.2018 a Parte_3
in qualità di trasgressore, e alla in qualità di obbligato in solido,
[...] Parte_4
per aver installato n. 6 apparecchi da divertimento e intrattenimento.
Non è contestata l'assenza della licenza di cui all'art. 88 del T.U.P.S., che comportava la violazione dell'art. 110 comma 9 lettera f- bis.
Le parti si dolgono della carenza di legittimazione passiva, della prova dei fatti contestati e, comunque, invocano la sussistenza della buona fede.
L'art. 110, co. 9 lett. f-bis), TULP prevede: “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
…”, dunque, la norma sanziona il comportamento di colui che installa apparecchi da intrattenimento in locale privo dell'autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS, pertanto, vi era senz'altro la legittimazione passiva degli odierni appellanti.
Relativamente al tipo di provvedimento amministrativo necessario nella materia in esame, poi,
è stato precisato che “sulla base della interpretazione letterale dell'art. 86 TULPS … la possibilità di installare gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, co. 6 lett. a), in Parte_7 forza della licenza prevista dall'art. 86 T.U.L.P.S. riguarda solo i locali che non siano soggetti alla licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio di scommesse, in quanto i soggetti che eseguono l'esercizio di scommesse possono detenere tali apparecchi da gioco solo in presenza di licenza di polizia ex art. 88 (Cass. Sez. 2 10-3-2022 n. 7855 Rv. 664234-01; conformi, tra molte, di recente, Cass. n. 5127/2024 e Cass. n. 35277/2023; Cass. 30971/2023).
La finalità per cui è imposta questa ultima licenza è quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento (AWP) in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, sulla base del presupposto che l'uso di tali apparecchi nei locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l'intrinseca pericolosità sociale. In questo quadro è immediatamente chiaro che a niente rileva la circostanza dedotta dal ricorrente per cui il titolare dell'esercizio commerciale nel quale la società del ricorrente medesimo aveva installato gli apparecchi, fosse titolare della licenza di cui all'art. 86 tulps. Infondata è poi la tesi del ricorrente secondo cui l'iscrizione nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 1, comma 82 della legge 220 del 2010 - disposizione a cui si collega il decreto direttoriale
n2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011 - sarebbe “titolo autorizzativo definitivo per la installazione degli apparecchi di gioco”. … L'iscrizione nell'elenco presuppone e non sostituisce le licenze le quali, come si è già ricordato, in base alla costante giurisprudenza della
Corte, sono richieste cumulativamente per chi installi gli apparecchi da gioco … in locali dove si attui l'esercizio di scommesse (Cass. Sez. 2 10-3- 2022 n. 7855 e altre sopra citate)” (Cfr.
Cass. n. 17743 del 2024).
Pertanto, nel caso in esame era necessaria la specifica licenza di cui all'art. 88 TULPS.
Con riferimento, poi, all'elemento psicologico è stato precisato che “in tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare l'assenza di elemento soggettivo (Cass., Sez. 1, n. 2406 del 08/02/2016); in particolare, poiché il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez. Un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass., Sez. 1,
n. 4114 del 02/03/2016). L'errore escludente la colpa, allora, può rinvenirsi negli atti o circostanze positive che abbiano potuto ingenerare una certa convinzione sul significato della norma” (Cfr. Cass. n. 24386 del 2023).
Inoltre, “l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa;
ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore, mentre l'"error iuris", che a seguito della sentenza n. 364 del 1988 della Corte cost. costituisce anch'esso causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme amministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 del cod. pen., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.24803 del
22/11/2006 (Rv. 593362 - 01).” (Cfr. Cass. n. 17743 del 2024, cit.).
Nel caso in esame, come anche evidenziato dal primo giudice, dal verbale di accertamento emergeva che il locale fosse adibito prevalentemente all'attività di raccolta di scommesse, come rilevato da elementi obiettivi riscontrati quali: le insegne ed i cartelli interni ed esterni, esposizioni di quote e palinsesti, mensole e mezzi per compilare la proposta di scommessa,
l'organizzazione e la destinazione degli spazi e delle risorse, il banco di ricezione del cliente scommettitore provvisto di apparecchi telematici ad uso esclusivo del personale addetto.
Lo svolgimento di attività di scommessa, quindi, era del tutto evidente, per cui il proprietario e gestore dei giochi, oltre al dovere di verifica dell'esistenza delle necessarie autorizzazioni, ne poteva essere facilmente a conoscenza.
In altri termini, gli appellanti, in proprio e nell'indicata qualità, avrebbero potuto e dovuto, attesa la posizione particolarmente qualificata di operatori del settore, fare gli opportuni accertamenti sul tipo di attività esercitata nell'esercizio pubblico in cui dovevano essere installati gli apparecchi da gioco e chiedere al titolare l'esibizione delle licenze necessarie, anche tenuto conto dello stato dei luoghi, assumendosi, diversamente, il rischio di commettere una violazione amministrativa sanzionata con una pena pecuniaria, come poi accaduto.
E le dichiarazioni del teste , di non essere a conoscenza della presenza Testimone_1 della all'interno dei locali, così come le prove complessivamente allegate, alla luce Parte_5
dei principi sopra riportati, non potevano di per sé ritenersi idonee ai fini prospettati.
L'appello, pertanto, non può essere accolto.
Per le questioni affrontate e il richiamo a giurisprudenza anche successiva al deposito del ricorso di primo grado, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa le spese.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 22.04.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott. Gabriella Gentile Dott. Piero Francesco De Pietro