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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5078 del R.G.A.C. dell'anno 2015, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 31.12.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Raffaele
Carpinelli ed elettivamente domiciliato in alla via Vittorio Emanuele n. 1 Parte_1
– sede comunale;
- Appellante -
E
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Marco Controparte_1
Sabbato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Settimio Mobilio n.
79;
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 472/14 del Giudice di Pace di , Pt_1
depositata il 3.12.2014.
1 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.12.2024 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette in estrema sintesi che l'autovettura di , condotta Controparte_1
nell'occasione dal figlio, in data 17.3.2013 subiva danni agli pneumatici nonché la rottura del radiatore a seguito dell'impatto di una ruota su una buca stradale colma d'acqua presente su via Poseidonia in , all'altezza dell'intersezione con via Caboto. Pt_1
Nell'immediatezza dell'urto, il conducente arrestava la marcia del veicolo e chiamava la
Polizia Municipale di , che perveniva sul luogo redigendo apposito verbale. Pt_1
Il conveniva in giudizio il chiedendone la condanna al CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo, quantificati in € 1.795,99, allegando due fatture per le riparazioni necessarie.
Esaurita l'istruttoria con prova testimoniale, il G.d.P. riservava la causa in decisione ed emetteva la sentenza n. 472/14, con cui condannava il convenuto al risarcimento Pt_1
dei danni quantificati in € 1.100,00, oltre alle spese di lite liquidate in € 850,00.
Avverso tale sentenza proponeva appello il affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi, che si riportano sinteticamente, intendendosi richiamata per relationem la dissertazione compiuta dal difensore su ognuno dei motivi di gravame:
- inammissibilità/illegittimità della prova testimoniale ammessa dal G.d.P., perché
non richiesta da parte attrice nella prima udienza di comparizione ex art. 320 c.p.c.
- erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., in quanto il fatto sarebbe avvenuto di giorno,
con piena visibilità, e su una strada che presentava un tappetino di usura discontinuo e parzialmente deteriorato e rattoppato, sia prima che dopo il punto del dedotto sinistro, per cui le sconnessioni del manto stradale sarebbero state visibili sicchè la buca stradale non integrerebbe la nozione di insidia o trabocchetto;
infatti, il conducente dell'auto avrebbe potuta evitarla prestando maggiore attenzione;
2 - inattendibilità della testimonianza in quanto la buca non sarebbe stata colma d'acqua e nei fogli di servizio della Polizia Municipale verrebbe indicato che per l'intera giornata, il tempo era “sereno” o “variabile;
- contestazione del quantum debeatur, avendo il G.d.P. liquidato tutti i danni riportati nelle fatture allegate, nonostante il danneggiamento di alcune parti meccaniche non fosse stato riportato nel verbale della P.M., limitandosi a ridurre l'importo solo di 1/3 per l'usura del veicolo;
- contestazione del quantum debeatur, avendo il G.d.P. riconosciuto l'importo delle fatture nonostante fossero ivi riportati prezzi fuori mercato;
- illegittimità dell'importo riconosciuto a titolo di spese di giudizio, poiché superiore ai valori medi dei parametri giudiziari relativi allo scaglione di valore della causa.
Con comparsa depositata in data 13.10.2016, si costituiva in giudizio il CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata.
Instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, dopo l'avvicendamento di diversi magistrati, la scrivente, avuta cognizione del fascicolo per la prima volta all'udienza del 30.12.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 31.12.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali e sostanziali salienti, l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Innanzitutto, indipendentemente dalla testimonianza, di cui l'appellante lamenta la inammissibilità, nel verbale redatto dagli operanti della Polizia Municipale di si Pt_1
riferisce la presenza di una buca “… che si presentava in parte riempita d'acqua e non vi era
allocata nessuna barriera protettiva o segnale stradale, aveva dimensioni di cm 100 x cm 70 e una
profondità di cm 13…”.
Al verbale sono allegate foto dello stato dei luoghi in cui risulta raffigurata la buca stradale. Si nota distintamente il riempimento d'acqua e si nota l'auto del pochi CP_1
3 metri avanti. Il aveva avvisato gli operanti che erano giunti sul posto, appunto, su CP_1
sua segnalazione per redigere il verbale in commento.
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'evento lesivo si sia realmente verificato a prescindere dalla ammissibilità e veridicità, o meno, delle dichiarazioni rese dal teste
, la cui deposizione viene contestata da parte appellante. Testimone_1
Ritiene il Tribunale che la buca stradale su cui ha impattato il veicolo dell'attore configuri un'insidia stradale sia per le sue dimensioni non estese (di cm 100 x cm 70), sia perché era appunto parzialmente ricolma d'acqua.
Si richiama una pronuncia della Cassazione resa proprio con riferimento ad un caso similare, ossia alla fattispecie di danno causato da una buca ricolma d'acqua. In tale pronuncia (sentenza n. 3793/14) gli hanno ripercorso l'evoluzione della Parte_2
responsabilità da insidia stradale. Hanno rammentato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché
possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più
ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva,
4 idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass.19.5.2011 n. 1106;
v. anche Cass. 11.3.2011 n. 5910).
Con riferimento, poi, alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti, nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno
(Cass. 13.3.2013 n. 6306; Cass.
5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass. 25.5.2010 n.
12695; Cass.
7.4.2010 n. 8229; Cass. 20.11.2009 n. 24529; Cass. 19.11.2009 n. 24419; Cass.
25.7.2008 n. 20247; v. anche Cass. 28.9.2012 n. 16542).
Secondo questa linea interpretativa, è stato evidenziato che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa;
che grava sulla Pubblica Amministrazione l'obbligo di conservazione del bene demaniale, tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino visibili, evitabili e prevedibili. Per questa ragione, in linea di principio,
si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (Cass.
7112/2013; Cass. 3793/2014), in quanto non sono visibili, prevedibili ed evitabili.
Nondimeno, nel caso in cui il danneggiato sia edotto della presenza delle “fosse” sulla strada perché, ad esempio, vive in quella zona e percorre quotidianamente quella strada, la circostanza che le buche non risultino visibili, non rileva, giacché l'utente della strada,
conoscendone l'esistenza, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela (in tal senso, vedasi Cass. 17443/2019).
Parimenti, la giurisprudenza ha negato il risarcimento nel caso in cui la buca sia visibile e di grandi dimensioni;
infatti, in tale circostanza, la causa della caduta va ricercata
5 nella condotta imprudente del danneggiato (Cass. 16034/2023). La condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente.
Pertanto, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta del Pt_1
danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che la buca non avesse dimensioni tanto grandi da apparire immediatamente percepibile;
che il riempimento parziale d'acqua costituisse una ulteriore circostanza che ne impediva l'immediata percezione visiva. Pertanto, essa integra la nozione di insidia o trabocchetto stradale, enucleata dalla giurisprudenza.
Non si ravvisa nel caso di specie un concorso colposo del danneggiato che valga a configurare il “caso fortuito” ex art. 2051 c.c.
Occorre tener conto che l'evento dannoso non ha riguardato un pedone, ma un'auto che percorreva via Poseidonia. In linea generale, il conducente di un'auto non è, a causa della velocità di guida, in grado di notare una buca presente sul manto stradale;
sovente se ne avvede solo a seguito del sobbalzo della vettura causato dall'impatto della ruota sulla buca;
in simili situazioni anche l'altezza dell'autovettura può essere un fattore rilevante;
infatti, colui che conduce un veicolo alto (come un SUV) può notare più facilmente una buca avvicinandosi ad essa, mentre in caso di un'auto bassa, come quella oggetto di questo giudizio, il conducente non riuscirebbe a notarla.
Non vi sono gli estremi per ritenere un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227
c.c. neppure considerando la velocità di percorrenza dell'auto. Il difensore dell'appellante sostiene, sul punto, che il conducente la stesse percorrendo a gran velocità, ricavando presuntivamente tale conclusione dai danni subiti dall'auto, ma non ha fornito prova sul punto;
non ha fornito prova che il avesse superato il limite di velocità presente su CP_1
quella strada, né la valutazione dei danni appare dirimente sul punto, in quanto i pezzi di
6 un'auto particolarmente usurati possono subire danni rilevanti anche in seguito all'impatto su una buca a velocità non sostenuta.
Meritano accoglimento gli ulteriori motivi di appello. La scrivente intende dar seguito al consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.
Tale principio è perfettamente sovrapponibile al caso di specie, in cui l'attore in primo grado, ha inteso dimostrare il danno patrimoniale subito dalla sua auto tramite CP_1
due fatture, non quietanzate e per le quali non ha provato di aver eseguito il relativo pagamento.
Il Giudice di prime cure ha recepito gli importi di tali fatture senza sottoporle a vaglio critico, nonostante le precise contestazioni sollevate dal difensore del . Parte_1
Lo scrivente Tribunale provvede a correggere tale errore ed allo scopo ritiene che la fattura emessa dalla società che ha eseguito il soccorso auto vada riconosciuta per intero, in considerazione del tipo di servizio prestato. Per quanto concerne, invece, la fattura n. 8 del
26.3.2013, che si riferisce alle presunte riparazioni, la scrivente riconosce il prezzo mediano di € 100,00 per lo pneumatico (essendo sproporzionato e fuori mercato quello di € 165,00),
non riconosce dovuto il costo del mozzo e dello snodo assiale, perché non indicato tra i danni riscontrati visivamente dagli operanti nel verbale della Polizia Municipale, mentre gli altri pezzi sostituiti sono coerenti e compatibili con i danni come accertati dai verbalizzanti.
Appare sproporzionato e fuori mercato l'importo di € 360,00 richiesto dall'autocarrozzeria per lo smontaggio e rimontaggio dei pezzi, trattandosi di intervento eseguito in 12 ore. Si
ritiene equo e più rispondente ai valori di mercato l'importo di € 100,00.
In definitiva la scrivente riconosce a titolo di risarcimento il minor importo di €
1.218,39 per entrambe le fatture, iva compresa. Si condivide la riduzione di un terzo operata dal Giudice di Pace in considerazione della vetustà dei pezzi sostituiti, pervenendosi così
all'importo definitivo di € 816,32, oltre interessi e rivalutazione.
7 Pertanto, il capo n. 2) della sentenza gravata deve essere riformato sostituendovi l'importo liquidato in questa sede in luogo di quello ivi indicato.
È infondato l'ultimo motivo di appello sulla liquidazione delle spese di lite. Il G.d.P.
ha riconosciuto l'importo di € 800,00, oltre spese (€ 50,00), che è intermedio tra i parametri minimi e medi dello scaglione di valore tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 A tal proposito si evidenzia che, pur avendo il giudicante liquidato il risarcimento in € 1.100,00, tale importo viene incrementato di interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso fino al soddisfo e ciò determina l'applicazione dello scaglione di valore successivo, quello applicato dal giudice di prime cure (Cass. civ. n. 17860/2017 “Ai fini della determinazione della
competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale,
ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi di mora già maturati “ante litem” ed autonomamente richiesti,
ma non quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente
richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale
introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore”).
Quindi il Giudice di prime cure non ha commesso l'errore nella liquidazione delle spese paventato dal appellante;
ciononostante, il motivo di appello in commento Pt_1
deve essere in ogni caso accolto per effetto della odierna pronuncia di appello.
Infatti, a seguito della rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento danni in € 816,32, pur incrementandolo con interessi e rivalutazione monetaria, non si supererebbe lo scaglione di valore di € 1.100,00 su cui liquidare il compenso al difensore.
Applicando i parametri mediani tra i minimi ed i medi di questo scaglione di valore, si liquida l'importo in € 250,00, oltre esborsi ed accessori di legge.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello le spese di questo giudizio vanno interamente compensate ex art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così dispone:
8 1) In accoglimento parziale dell'appello, riforma parzialmente il capo 2) del dispositivo della sentenza n. 472/14 del Giudice di Pace di Capaccio disponendo che la somma dovuta dal a favore dell'attore a titolo di Pt_1 Parte_1 Controparte_1
risarcimento danni è pari ad € 816,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento fino al soddisfo;
2) In riforma del Capo 3) del dispositivo della medesima sentenza liquida in € 250,00 le spese dovute a parte attrice, oltre esborsi e i consueti accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) Compensa integralmente le spese di questo giudizio.
Salerno, 23 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5078 del R.G.A.C. dell'anno 2015, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 31.12.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Raffaele
Carpinelli ed elettivamente domiciliato in alla via Vittorio Emanuele n. 1 Parte_1
– sede comunale;
- Appellante -
E
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Marco Controparte_1
Sabbato, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Settimio Mobilio n.
79;
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 472/14 del Giudice di Pace di , Pt_1
depositata il 3.12.2014.
1 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.12.2024 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette in estrema sintesi che l'autovettura di , condotta Controparte_1
nell'occasione dal figlio, in data 17.3.2013 subiva danni agli pneumatici nonché la rottura del radiatore a seguito dell'impatto di una ruota su una buca stradale colma d'acqua presente su via Poseidonia in , all'altezza dell'intersezione con via Caboto. Pt_1
Nell'immediatezza dell'urto, il conducente arrestava la marcia del veicolo e chiamava la
Polizia Municipale di , che perveniva sul luogo redigendo apposito verbale. Pt_1
Il conveniva in giudizio il chiedendone la condanna al CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo, quantificati in € 1.795,99, allegando due fatture per le riparazioni necessarie.
Esaurita l'istruttoria con prova testimoniale, il G.d.P. riservava la causa in decisione ed emetteva la sentenza n. 472/14, con cui condannava il convenuto al risarcimento Pt_1
dei danni quantificati in € 1.100,00, oltre alle spese di lite liquidate in € 850,00.
Avverso tale sentenza proponeva appello il affidandolo ai Parte_1
seguenti motivi, che si riportano sinteticamente, intendendosi richiamata per relationem la dissertazione compiuta dal difensore su ognuno dei motivi di gravame:
- inammissibilità/illegittimità della prova testimoniale ammessa dal G.d.P., perché
non richiesta da parte attrice nella prima udienza di comparizione ex art. 320 c.p.c.
- erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., in quanto il fatto sarebbe avvenuto di giorno,
con piena visibilità, e su una strada che presentava un tappetino di usura discontinuo e parzialmente deteriorato e rattoppato, sia prima che dopo il punto del dedotto sinistro, per cui le sconnessioni del manto stradale sarebbero state visibili sicchè la buca stradale non integrerebbe la nozione di insidia o trabocchetto;
infatti, il conducente dell'auto avrebbe potuta evitarla prestando maggiore attenzione;
2 - inattendibilità della testimonianza in quanto la buca non sarebbe stata colma d'acqua e nei fogli di servizio della Polizia Municipale verrebbe indicato che per l'intera giornata, il tempo era “sereno” o “variabile;
- contestazione del quantum debeatur, avendo il G.d.P. liquidato tutti i danni riportati nelle fatture allegate, nonostante il danneggiamento di alcune parti meccaniche non fosse stato riportato nel verbale della P.M., limitandosi a ridurre l'importo solo di 1/3 per l'usura del veicolo;
- contestazione del quantum debeatur, avendo il G.d.P. riconosciuto l'importo delle fatture nonostante fossero ivi riportati prezzi fuori mercato;
- illegittimità dell'importo riconosciuto a titolo di spese di giudizio, poiché superiore ai valori medi dei parametri giudiziari relativi allo scaglione di valore della causa.
Con comparsa depositata in data 13.10.2016, si costituiva in giudizio il CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza gravata.
Instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, dopo l'avvicendamento di diversi magistrati, la scrivente, avuta cognizione del fascicolo per la prima volta all'udienza del 30.12.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 31.12.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali e sostanziali salienti, l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Innanzitutto, indipendentemente dalla testimonianza, di cui l'appellante lamenta la inammissibilità, nel verbale redatto dagli operanti della Polizia Municipale di si Pt_1
riferisce la presenza di una buca “… che si presentava in parte riempita d'acqua e non vi era
allocata nessuna barriera protettiva o segnale stradale, aveva dimensioni di cm 100 x cm 70 e una
profondità di cm 13…”.
Al verbale sono allegate foto dello stato dei luoghi in cui risulta raffigurata la buca stradale. Si nota distintamente il riempimento d'acqua e si nota l'auto del pochi CP_1
3 metri avanti. Il aveva avvisato gli operanti che erano giunti sul posto, appunto, su CP_1
sua segnalazione per redigere il verbale in commento.
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'evento lesivo si sia realmente verificato a prescindere dalla ammissibilità e veridicità, o meno, delle dichiarazioni rese dal teste
, la cui deposizione viene contestata da parte appellante. Testimone_1
Ritiene il Tribunale che la buca stradale su cui ha impattato il veicolo dell'attore configuri un'insidia stradale sia per le sue dimensioni non estese (di cm 100 x cm 70), sia perché era appunto parzialmente ricolma d'acqua.
Si richiama una pronuncia della Cassazione resa proprio con riferimento ad un caso similare, ossia alla fattispecie di danno causato da una buca ricolma d'acqua. In tale pronuncia (sentenza n. 3793/14) gli hanno ripercorso l'evoluzione della Parte_2
responsabilità da insidia stradale. Hanno rammentato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché
possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più
ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva,
4 idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass.19.5.2011 n. 1106;
v. anche Cass. 11.3.2011 n. 5910).
Con riferimento, poi, alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti, nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno
(Cass. 13.3.2013 n. 6306; Cass.
5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass. 25.5.2010 n.
12695; Cass.
7.4.2010 n. 8229; Cass. 20.11.2009 n. 24529; Cass. 19.11.2009 n. 24419; Cass.
25.7.2008 n. 20247; v. anche Cass. 28.9.2012 n. 16542).
Secondo questa linea interpretativa, è stato evidenziato che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa;
che grava sulla Pubblica Amministrazione l'obbligo di conservazione del bene demaniale, tuttavia, eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino visibili, evitabili e prevedibili. Per questa ragione, in linea di principio,
si ritiene che buche nascoste dalle foglie o coperte d'acqua rappresentino un'insidia (Cass.
7112/2013; Cass. 3793/2014), in quanto non sono visibili, prevedibili ed evitabili.
Nondimeno, nel caso in cui il danneggiato sia edotto della presenza delle “fosse” sulla strada perché, ad esempio, vive in quella zona e percorre quotidianamente quella strada, la circostanza che le buche non risultino visibili, non rileva, giacché l'utente della strada,
conoscendone l'esistenza, ben avrebbe potuto evitarle, adottando le ordinarie regole di cautela (in tal senso, vedasi Cass. 17443/2019).
Parimenti, la giurisprudenza ha negato il risarcimento nel caso in cui la buca sia visibile e di grandi dimensioni;
infatti, in tale circostanza, la causa della caduta va ricercata
5 nella condotta imprudente del danneggiato (Cass. 16034/2023). La condotta del danneggiato integra il caso fortuito e, quindi, interrompe il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l'evento di danno (la caduta), quando il soggetto sia a conoscenza della situazione di grave dissesto della via e, nonostante ciò, tenga una condotta imprudente.
Pertanto, il titolare della strada ammalorata, non risponde per la caduta del Pt_1
danneggiato, cagionata dalla buca, quando le pessime condizioni del manto stradale sono immediatamente percepibili da chiunque, a fortiori da chi conosce il luogo.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che la buca non avesse dimensioni tanto grandi da apparire immediatamente percepibile;
che il riempimento parziale d'acqua costituisse una ulteriore circostanza che ne impediva l'immediata percezione visiva. Pertanto, essa integra la nozione di insidia o trabocchetto stradale, enucleata dalla giurisprudenza.
Non si ravvisa nel caso di specie un concorso colposo del danneggiato che valga a configurare il “caso fortuito” ex art. 2051 c.c.
Occorre tener conto che l'evento dannoso non ha riguardato un pedone, ma un'auto che percorreva via Poseidonia. In linea generale, il conducente di un'auto non è, a causa della velocità di guida, in grado di notare una buca presente sul manto stradale;
sovente se ne avvede solo a seguito del sobbalzo della vettura causato dall'impatto della ruota sulla buca;
in simili situazioni anche l'altezza dell'autovettura può essere un fattore rilevante;
infatti, colui che conduce un veicolo alto (come un SUV) può notare più facilmente una buca avvicinandosi ad essa, mentre in caso di un'auto bassa, come quella oggetto di questo giudizio, il conducente non riuscirebbe a notarla.
Non vi sono gli estremi per ritenere un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227
c.c. neppure considerando la velocità di percorrenza dell'auto. Il difensore dell'appellante sostiene, sul punto, che il conducente la stesse percorrendo a gran velocità, ricavando presuntivamente tale conclusione dai danni subiti dall'auto, ma non ha fornito prova sul punto;
non ha fornito prova che il avesse superato il limite di velocità presente su CP_1
quella strada, né la valutazione dei danni appare dirimente sul punto, in quanto i pezzi di
6 un'auto particolarmente usurati possono subire danni rilevanti anche in seguito all'impatto su una buca a velocità non sostenuta.
Meritano accoglimento gli ulteriori motivi di appello. La scrivente intende dar seguito al consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass., 20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.
Tale principio è perfettamente sovrapponibile al caso di specie, in cui l'attore in primo grado, ha inteso dimostrare il danno patrimoniale subito dalla sua auto tramite CP_1
due fatture, non quietanzate e per le quali non ha provato di aver eseguito il relativo pagamento.
Il Giudice di prime cure ha recepito gli importi di tali fatture senza sottoporle a vaglio critico, nonostante le precise contestazioni sollevate dal difensore del . Parte_1
Lo scrivente Tribunale provvede a correggere tale errore ed allo scopo ritiene che la fattura emessa dalla società che ha eseguito il soccorso auto vada riconosciuta per intero, in considerazione del tipo di servizio prestato. Per quanto concerne, invece, la fattura n. 8 del
26.3.2013, che si riferisce alle presunte riparazioni, la scrivente riconosce il prezzo mediano di € 100,00 per lo pneumatico (essendo sproporzionato e fuori mercato quello di € 165,00),
non riconosce dovuto il costo del mozzo e dello snodo assiale, perché non indicato tra i danni riscontrati visivamente dagli operanti nel verbale della Polizia Municipale, mentre gli altri pezzi sostituiti sono coerenti e compatibili con i danni come accertati dai verbalizzanti.
Appare sproporzionato e fuori mercato l'importo di € 360,00 richiesto dall'autocarrozzeria per lo smontaggio e rimontaggio dei pezzi, trattandosi di intervento eseguito in 12 ore. Si
ritiene equo e più rispondente ai valori di mercato l'importo di € 100,00.
In definitiva la scrivente riconosce a titolo di risarcimento il minor importo di €
1.218,39 per entrambe le fatture, iva compresa. Si condivide la riduzione di un terzo operata dal Giudice di Pace in considerazione della vetustà dei pezzi sostituiti, pervenendosi così
all'importo definitivo di € 816,32, oltre interessi e rivalutazione.
7 Pertanto, il capo n. 2) della sentenza gravata deve essere riformato sostituendovi l'importo liquidato in questa sede in luogo di quello ivi indicato.
È infondato l'ultimo motivo di appello sulla liquidazione delle spese di lite. Il G.d.P.
ha riconosciuto l'importo di € 800,00, oltre spese (€ 50,00), che è intermedio tra i parametri minimi e medi dello scaglione di valore tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 A tal proposito si evidenzia che, pur avendo il giudicante liquidato il risarcimento in € 1.100,00, tale importo viene incrementato di interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso fino al soddisfo e ciò determina l'applicazione dello scaglione di valore successivo, quello applicato dal giudice di prime cure (Cass. civ. n. 17860/2017 “Ai fini della determinazione della
competenza per valore in ordine alla domanda relativa a somma di danaro, vanno sommati al capitale,
ex art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi di mora già maturati “ante litem” ed autonomamente richiesti,
ma non quelli moratori scaduti che non formino oggetto di apposita istanza, né quelli genericamente
richiesti, perciò da intendersi come interessi successivi alla data di notifica dell'atto giudiziale
introduttivo che, di per sé, vale altrimenti a costituire in mora il debitore”).
Quindi il Giudice di prime cure non ha commesso l'errore nella liquidazione delle spese paventato dal appellante;
ciononostante, il motivo di appello in commento Pt_1
deve essere in ogni caso accolto per effetto della odierna pronuncia di appello.
Infatti, a seguito della rideterminazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento danni in € 816,32, pur incrementandolo con interessi e rivalutazione monetaria, non si supererebbe lo scaglione di valore di € 1.100,00 su cui liquidare il compenso al difensore.
Applicando i parametri mediani tra i minimi ed i medi di questo scaglione di valore, si liquida l'importo in € 250,00, oltre esborsi ed accessori di legge.
In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello le spese di questo giudizio vanno interamente compensate ex art. 92, co. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, così dispone:
8 1) In accoglimento parziale dell'appello, riforma parzialmente il capo 2) del dispositivo della sentenza n. 472/14 del Giudice di Pace di Capaccio disponendo che la somma dovuta dal a favore dell'attore a titolo di Pt_1 Parte_1 Controparte_1
risarcimento danni è pari ad € 816,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento fino al soddisfo;
2) In riforma del Capo 3) del dispositivo della medesima sentenza liquida in € 250,00 le spese dovute a parte attrice, oltre esborsi e i consueti accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) Compensa integralmente le spese di questo giudizio.
Salerno, 23 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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