Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3186
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione del credito erariale

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento del 2009, notificato nel novembre 2014, non è stato interrotto da atti validi nel termine decennale prima dell'intimazione del luglio 2025, dichiarando il credito prescritto.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito per cedolare secca

    La Corte ha ritenuto che l'intervallo tra la notifica della cartella (dicembre 2023) e l'intimazione (luglio 2025) è inferiore al termine decennale, pertanto il credito non è prescritto.

  • Accolto
    Prescrizione del credito ICI

    La Corte ha accertato che la cartella del 2007, notificata nel marzo 2012, non è stata interrotta da atti validi nel termine quinquennale prima dell'intimazione del luglio 2025, dichiarando il credito prescritto.

  • Accolto
    Prescrizione del credito TARSU 2008

    La Corte ha ritenuto che la cartella del 2008, notificata nel marzo 2014, non è stata interrotta da atti validi nel termine quinquennale prima dell'intimazione del luglio 2025, dichiarando il credito prescritto.

  • Accolto
    Prescrizione del credito TARSU 2010

    La Corte ha accertato che la cartella del 2010, notificata nel dicembre 2013, non è stata interrotta da atti validi nel termine quinquennale prima dell'intimazione del luglio 2025, dichiarando il credito prescritto.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito TARSU 2012

    La Corte ha ritenuto che l'intervallo tra la notifica della cartella (febbraio 2023) e l'intimazione (luglio 2025) è inferiore al termine quinquennale, pertanto il credito non è prescritto.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito TARI 2016

    La Corte ha ritenuto che l'intervallo tra la notifica della cartella (febbraio 2023) e l'intimazione (luglio 2025) è inferiore al termine quinquennale, pertanto il credito non è prescritto.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito TARI 2018

    La Corte ha ritenuto che l'intervallo tra la notifica della cartella (febbraio 2023) e l'intimazione (luglio 2025) è inferiore al termine quinquennale, pertanto il credito non è prescritto.

  • Accolto
    Prescrizione del credito bollo auto 2007

    La Corte ha ritenuto che la cartella del 2007, notificata nel dicembre 2011, non è stata interrotta da atti validi nel termine triennale prima dell'intimazione del luglio 2025, dichiarando il credito prescritto.

  • Accolto
    Prescrizione del credito bollo auto 2010

    La Corte ha accertato che la cartella del 2010, notificata nel settembre 2015, non è stata interrotta da atti validi nel termine triennale prima dell'intimazione del luglio 2025, dichiarando il credito prescritto.

  • Accolto
    Prescrizione del credito bollo auto 2011

    La Corte ha ritenuto che la cartella del 2011, notificata nel dicembre 2016, non è stata interrotta da atti validi nel termine triennale prima dell'intimazione del luglio 2025, dichiarando il credito prescritto.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto annuale camerale 2007

    La Corte ha accertato che la cartella del 2007, notificata nel maggio 2012, non è stata interrotta da atti validi nel termine quinquennale prima dell'intimazione del luglio 2025, dichiarando il credito prescritto.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto annuale camerale 2008-2009

    La Corte ha ritenuto che la cartella del 2008-2009, notificata nel settembre 2013, non è stata interrotta da atti validi nel termine quinquennale prima dell'intimazione del luglio 2025, dichiarando il credito prescritto.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto annuale camerale 2010-2011

    La Corte ha accertato che la cartella del 2010-2011, notificata nel luglio 2014, non è stata interrotta da atti validi nel termine quinquennale prima dell'intimazione del luglio 2025, dichiarando il credito prescritto.

  • Rigettato
    Vizi di notifica degli atti presupposti

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo concentrandosi sull'esame della prescrizione, ritenendo validi gli atti presupposti ai fini dell'interruzione della prescrizione nei casi non prescritti.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo concentrandosi sull'esame della prescrizione, ritenendo che nei casi di crediti non prescritti, non vi fosse decadenza.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo concentrandosi sull'esame della prescrizione.

  • Rigettato
    Legittimazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

    La Corte ha implicitamente rigettato tale motivo non accogliendo la doglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3186
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3186
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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