CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3186/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'EL UC, Presidente ARENA ANGELA, Relatore VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16166/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Napoli Email_5 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_6ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_7
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 CED SECCA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2775/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha proposto ricorso depositato in data 25/9/2025, avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259025405455, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per imposte dirette, IVA e tributi di diversa natura, notificata in data 24 luglio 2025, deducendo, quale oggetto dell'impugnazione, la nullità dell'atto consequenziale per omessa e/o invalida notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti, nonché la decadenza e la prescrizione delle pretese creditorie. La ricorrente ha altresì dedotto la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di sequenza procedimentale degli atti della riscossione, tra cui Cass., Sez. U., n. 5791 del 04/03/2008, Cass. n. 16444 del 15/07/2009, Cass. n.
1144 del 18/01/2018, nonché Cass. n. 18152 del 02/07/2024. La ricorrente ha inoltre eccepito l'illegittimità della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante avvocati del libero foro, richiamando, tra le altre, Cass. ord. n. 32076 del 30 dicembre 2025 e Cass. n.
28684/2018.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_2, la quale si è opposta al ricorso, chiedendone l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto. La resistente ha dedotto che l'intimazione impugnata costituiva atto consequenziale a cartelle di pagamento e ad atti impositivi regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati, con conseguente definitività della pretesa. Ha richiamato il principio di autonomia degli atti impugnabili e la preclusione delle censure attinenti al merito della pretesa tributaria. In ordine alla prescrizione,
l'Agenzia ha sostenuto l'applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c. per le imposte erariali, richiamando Cass. n. 24322/2014, Cass. n. 19983/2023 e ulteriore giurisprudenza conforme, precisando che la notifica degli atti impositivi e delle cartelle avrebbe comunque interrotto il decorso prescrizionale.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che ha dedotto di essere titolare esclusivamente dell'avviso di accertamento n. TF3011303492/2014 relativo all'anno d'imposta 2009. L'Ufficio ha sostenuto la regolare notifica di tale atto in data 28 novembre 2014, nonché la previa notifica dell'invito n. I00778/2014 e dell'invito al contraddittorio per accertamento con adesione n. TF3I11301397, come da documentazione allegata. Ha richiamato il principio secondo cui l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento nei termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 ne avrebbe determinato la definitività, con conseguente inammissibilità delle doglianze proposte avverso l'intimazione di pagamento per vizi attinenti all'atto presupposto. In punto di prescrizione, l'Ufficio ha ribadito l'applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c. per imposte dirette e IVA.
Si è costituito altresì il Comune di Napoli, in persona del Dirigente del Associazione_1 e TARI, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, per i tributi TARSU relativi agli anni
2010-2011-2012, la gestione dell'attività impositiva e della riscossione era stata attribuita alla SAPNA
S.p.A., ai sensi dell'art. 11, comma 5-quater, del D.L. n. 195/2009, convertito in L. n. 26/2010. Il
Comune ha dedotto la propria estraneità rispetto agli atti propedeutici e consequenziali emessi dall'Agente della Riscossione, richiamando il principio per cui l'intimazione di pagamento è sindacabile solo per vizi propri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, costituitasi in giudizio ex art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ha contestato integralmente le doglianze della ricorrente con riferimento alle cartelle afferenti al diritto annuale camerale. L'Ente ha sostenuto che le eccezioni relative alla notifica delle cartelle riguardavano esclusivamente l'operato dell'Agente della Riscossione
e non potevano riflettersi sulla posizione dell'ente impositore. In ordine alla prescrizione, la Camera di
Commercio ha dedotto l'applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c., richiamando espressamente Cass. civ., Sez. V, n. 24322/2014, sostenendo che il diritto annuale camerale non costituisce prestazione periodica in senso tecnico.
La ricorrente, con memorie illustrative depositate ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, ha insistito sulle eccezioni di mancata prova del perfezionamento del procedimento notificatorio delle cartelle e dell'intimazione, nonché sull'intervenuta prescrizione e decadenza delle pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll Collegio premette che l'esame verte sulla prescrizione delle singole poste iscritte a ruolo sottese all'intimazione di pagamento n. 07120259025405455 notificata il 24.07.2025, secondo la natura del tributo e alla luce della sequenza degli atti notificati risultante dagli atti di causa.
Pur non ignorando il dibattito giurisprudenziale in materia ritiene il Collegio che la definitività della cartella non crea una preclusione pro iudicato, ma un diverso tipo di preclusione nascente dal principio generale del ne bis in idem, e consiste nel divieto di conoscere una seconda volta il credito risultante dall'atto tributario (accertamento, iscrizione a ruolo notificato mediante cartella, eccetera) divenuto definitivo in conseguenza del omesso esercizio del diritto di impugnazione nel termine di decadenza all'uopo previsto (Cassazione 21510\2005; Cassazione 14.162\ 2003; Cassazione 5206\
2009).
Segnatamente, anche in presenza di un atto ritualmente notificato, alla luce dell'eccepita prescrizione, occorre verificare se il diritto a riscuotere si sia nuovamente prescritto (cosiddetto vizio sopravvenuto) in quanto in base alla previsione contenuta negli articoli 2945 2953c.c. "tutte le volte che il termine si interrompe inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente, cioè inizia un nuovo termine di prescrizione che non potrà essere diverso da quello originariamente previsto".
È possibile quindi, come nel caso di specie che dopo la notifica dell'atto , sia nuovamente spirato l'imposto termine di prescrizione .
Tale soluzione in punto di diritto trova inequivocabile riscontro nelle SU della Corte di Cassazione che nella sentenza del 17.11.2016, n. 23397,ha espresso i seguenti principi di diritto: La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. E' di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretroattività del credito, ma non determina anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Per quanto attiene il computo del termine, va tenuto conto dell'interpretazione data dalla
Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, n. 960, della normativa speciale emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19 per cui “premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto,
è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del
31/10/2018).
Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia",) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Al termine va quindi sommato l'ulteriore termine di 85 giorni.
Risultano notificati e quindi idonei a interrompere la prescrizione, i seguenti atti della riscossione:
• Cartella di pagamento n. 7120110244322261 (Regione Campania – bollo auto 2007), notificata in data 27 dicembre 2011
• Cartella di pagamento n. 7120120016463146 (Comune di Napoli – ICI 2007), notificata in data
13 marzo 2012
• Cartella di pagamento n. 7120120078261343 (Camera di Commercio – diritto annuale
2007/2008), notificata in data 26 maggio 2012
• Cartella di pagamento n. 7120120070735926 (Camera di Commercio – diritto annuale
2008/2009), notificata in data 5 settembre 2013
• Cartella di pagamento n. 7120130072051653 (Comune di Napoli – TARSU 2010), notificata in data 21 dicembre 2013
• Cartella di pagamento n. 7120130135081288 (Comune di Napoli – TARSU 2008), notificata in data 6 marzo 2014
• Cartella di pagamento n. 7120140033459969 (Camera di Commercio – diritto annuale
2010/2011), notificata in data 14 luglio 2014
• Cartella di pagamento n. 7120150048354209 (Regione Campania – bollo auto 2010), notificata in data 25 settembre 2015
• Cartella di pagamento n. 7120160083245520 (Regione Campania – bollo auto 2011), notificata in data 21 dicembre 2016
• Cartella di pagamento n. 7120200076516637 (Comune di Napoli – TARSU 2012), notificata in data 9 febbraio 2023
• Cartella di pagamento n. 7120220029185865 (Comune di Napoli – TARI 2016), notificata in data 1 febbraio 2023
• Cartella di pagamento n. 7120220112068778 (Comune di Napoli – TARI 2018), notificata in data 1 febbraio 2023
• Cartella di pagamento n. 7120230118270043 (Agenzia delle Entrate – cedolare secca 2019), notificata in data 7 dicembre 2023 • risultano notificati, e quindi atti interruttivi secondo la difesa erariale:
• Invito a fornire chiarimenti ex art. 32 DPR 600/1973 n. I00778/2014, notificato in data 23 maggio 2014
• Invito al contraddittorio per accertamento con adesione n. TF3I11301397/2014, notificato in data 15 settembre 2014
• Avviso di accertamento n. TF3011303492/2014 (anno d'imposta 2009), notificato in data 28 novembre 2014
• Intimazione di pagamento n. 07120259025405455, notificata in data 24 luglio 2025,
Prescrizione dei crediti iscritti a ruolo
1. Tributi erariali: IRPEF, addizionali regionale e comunale, IVA – anno d'imposta 2009 Avviso di accertamento n. TF3011303492/2014
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
Per i tributi erariali, quali IRPEF, addizionali e IVA, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur riferendosi a periodi d'imposta annuali, non Banca_1 una prestazione periodica in senso civilistico, ma dà luogo a obbligazioni autonome e distinte per ciascun anno.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento n. TF3011303492/2014, relativo all'anno d'imposta
2009, risulta notificato in data 28 novembre 2014. Da tale data decorre il termine di prescrizione del credito erariale. L'intimazione di pagamento n. 07120259025405455 è stata notificata soltanto in data
24 luglio 2025, quando risulta decorso un periodo superiore a dieci anni dall'atto impositivo definitivo, senza che emergano ulteriori atti interruttivi validamente notificati nel periodo intermedio.
Ne consegue che il credito erariale azionato con l'intimazione deve ritenersi prescritto.
2. Cedolare secca – anno d'imposta 2019
Cartella di pagamento n. 7120230118270043
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
La cedolare secca costituisce un'imposta sostitutiva di natura erariale e soggiace, pertanto, al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..
Nel caso in esame, la cartella di pagamento n. 7120230118270043 risulta notificata in data 7 dicembre 2023, mentre l'intimazione di pagamento n. 07120259025405455 è stata notificata in data
24 luglio 2025. L'intervallo temporale intercorso tra i due atti è inferiore a due anni e, dunque, largamente contenuto entro il termine prescrizionale applicabile.
Il credito relativo alla cedolare secca non risulta prescritto.
3. ICI – Comune di Napoli – anno 2007 Cartella di pagamento n. 7120120016463146
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
L'ICI, quale tributo locale, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. e della normativa di settore.
La cartella di pagamento n. 7120120016463146 risulta notificata in data 13 marzo 2012.
Successivamente, l'ente impositore ha notificato l'intimazione di pagamento n. 07120259025405455 soltanto in data 24 luglio 2025, quando risultava decorso un periodo superiore a tredici anni, senza che siano stati notificati ulteriori atti idonei a interrompere la prescrizione.
Il credito ICI deve, pertanto, ritenersi prescritto.
4. TARSU – Comune di Napoli a) TARSU 2008
Cartella di pagamento n. 7120130135081288
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
La TARSU è soggetta a prescrizione quinquennale. La cartella risulta notificata in data 6 marzo
2014. L'intimazione è stata notificata in data 24 luglio 2025, dopo oltre undici anni, senza atti interruttivi intermedi.
Il credito è prescritto.
b) TARSU 2010
Cartella di pagamento n. 7120130072051653
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
La cartella risulta notificata in data 21 dicembre 2013. L'intimazione è stata notificata dopo oltre undici anni, senza atti interruttivi.
Il credito è prescritto.
c) TARSU 2012
Cartella di pagamento n. 7120200076516637
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
La cartella risulta notificata in data 9 febbraio 2023. L'intimazione è stata notificata in data 24 luglio
2025, entro un intervallo di circa due anni e mezzo, inferiore al termine quinquennale.
Il credito non risulta prescritto.
5. TARI – Comune di Napoli
a) TARI 2016
Cartella di pagamento n. 7120220029185865
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455 La TARI è soggetta a prescrizione quinquennale. La cartella risulta notificata in data 1 febbraio
2023 e l'intimazione in data 24 luglio 2025.
Il credito non è prescritto.
b) TARI 2018
Cartella di pagamento n. 7120220112068778
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
Anche in tal caso, l'intervallo tra cartella (1 febbraio 2023) e intimazione (24 luglio 2025) è inferiore al termine quinquennale.
Il credito non è prescritto.
6. Bollo auto – Regione Campania Il bollo auto è soggetto a prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982.
a) Bollo auto 2007
Cartella di pagamento n. 7120110244322261
Notificata il 27 dicembre 2011. L'intimazione è del 24 luglio 2025, oltre tredici anni dopo.
Credito prescritto.
b) Bollo auto 2010
Cartella di pagamento n. 7120150048354209
Notificata il 25 settembre 2015. L'intimazione è successiva di quasi dieci anni.
Credito prescritto.
c) Bollo auto 2011
Cartella di pagamento n. 7120160083245520
Notificata il 21 dicembre 2016. L'intimazione è successiva di oltre otto anni.
Credito prescritto.
7. Diritto annuale camerale – Camera di Commercio di Napoli
Il diritto camerale è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
a) Annualità 2008
Cartella di pagamento n. 7120120078261343
Notificata il 26 maggio 2012. L'intimazione è successiva di oltre tredici anni.
Credito prescritto.
b) Annualità 2008–2009
Cartella di pagamento n. 7120120070735926
Notificata il 5 settembre 2013. L'intimazione è successiva di oltre undici anni.
Credito prescritto.
c) Annualità 2010–2011 Cartella di pagamento n. 7120140033459969
Notificata il 14 luglio 2014. L'intimazione è successiva di circa undici anni.
Credito prescritto.
Il ricorso va accolto quindi limitatamente ai crediti prescritti come da motivazione che precede.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Compensa le spese
Così deciso in Napoli il 11.2.26
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa EL RE dott. UC D'EL
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'EL UC, Presidente ARENA ANGELA, Relatore VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16166/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Napoli Email_5 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_6ed elettivamente domiciliato presso
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_7
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 CED SECCA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025405455 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2775/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , ha proposto ricorso depositato in data 25/9/2025, avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259025405455, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per imposte dirette, IVA e tributi di diversa natura, notificata in data 24 luglio 2025, deducendo, quale oggetto dell'impugnazione, la nullità dell'atto consequenziale per omessa e/o invalida notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti, nonché la decadenza e la prescrizione delle pretese creditorie. La ricorrente ha altresì dedotto la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di sequenza procedimentale degli atti della riscossione, tra cui Cass., Sez. U., n. 5791 del 04/03/2008, Cass. n. 16444 del 15/07/2009, Cass. n.
1144 del 18/01/2018, nonché Cass. n. 18152 del 02/07/2024. La ricorrente ha inoltre eccepito l'illegittimità della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante avvocati del libero foro, richiamando, tra le altre, Cass. ord. n. 32076 del 30 dicembre 2025 e Cass. n.
28684/2018.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_2, la quale si è opposta al ricorso, chiedendone l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto. La resistente ha dedotto che l'intimazione impugnata costituiva atto consequenziale a cartelle di pagamento e ad atti impositivi regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati, con conseguente definitività della pretesa. Ha richiamato il principio di autonomia degli atti impugnabili e la preclusione delle censure attinenti al merito della pretesa tributaria. In ordine alla prescrizione,
l'Agenzia ha sostenuto l'applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c. per le imposte erariali, richiamando Cass. n. 24322/2014, Cass. n. 19983/2023 e ulteriore giurisprudenza conforme, precisando che la notifica degli atti impositivi e delle cartelle avrebbe comunque interrotto il decorso prescrizionale.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, che ha dedotto di essere titolare esclusivamente dell'avviso di accertamento n. TF3011303492/2014 relativo all'anno d'imposta 2009. L'Ufficio ha sostenuto la regolare notifica di tale atto in data 28 novembre 2014, nonché la previa notifica dell'invito n. I00778/2014 e dell'invito al contraddittorio per accertamento con adesione n. TF3I11301397, come da documentazione allegata. Ha richiamato il principio secondo cui l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento nei termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 ne avrebbe determinato la definitività, con conseguente inammissibilità delle doglianze proposte avverso l'intimazione di pagamento per vizi attinenti all'atto presupposto. In punto di prescrizione, l'Ufficio ha ribadito l'applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c. per imposte dirette e IVA.
Si è costituito altresì il Comune di Napoli, in persona del Dirigente del Associazione_1 e TARI, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, per i tributi TARSU relativi agli anni
2010-2011-2012, la gestione dell'attività impositiva e della riscossione era stata attribuita alla SAPNA
S.p.A., ai sensi dell'art. 11, comma 5-quater, del D.L. n. 195/2009, convertito in L. n. 26/2010. Il
Comune ha dedotto la propria estraneità rispetto agli atti propedeutici e consequenziali emessi dall'Agente della Riscossione, richiamando il principio per cui l'intimazione di pagamento è sindacabile solo per vizi propri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, costituitasi in giudizio ex art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ha contestato integralmente le doglianze della ricorrente con riferimento alle cartelle afferenti al diritto annuale camerale. L'Ente ha sostenuto che le eccezioni relative alla notifica delle cartelle riguardavano esclusivamente l'operato dell'Agente della Riscossione
e non potevano riflettersi sulla posizione dell'ente impositore. In ordine alla prescrizione, la Camera di
Commercio ha dedotto l'applicabilità del termine decennale ex art. 2946 c.c., richiamando espressamente Cass. civ., Sez. V, n. 24322/2014, sostenendo che il diritto annuale camerale non costituisce prestazione periodica in senso tecnico.
La ricorrente, con memorie illustrative depositate ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, ha insistito sulle eccezioni di mancata prova del perfezionamento del procedimento notificatorio delle cartelle e dell'intimazione, nonché sull'intervenuta prescrizione e decadenza delle pretese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll Collegio premette che l'esame verte sulla prescrizione delle singole poste iscritte a ruolo sottese all'intimazione di pagamento n. 07120259025405455 notificata il 24.07.2025, secondo la natura del tributo e alla luce della sequenza degli atti notificati risultante dagli atti di causa.
Pur non ignorando il dibattito giurisprudenziale in materia ritiene il Collegio che la definitività della cartella non crea una preclusione pro iudicato, ma un diverso tipo di preclusione nascente dal principio generale del ne bis in idem, e consiste nel divieto di conoscere una seconda volta il credito risultante dall'atto tributario (accertamento, iscrizione a ruolo notificato mediante cartella, eccetera) divenuto definitivo in conseguenza del omesso esercizio del diritto di impugnazione nel termine di decadenza all'uopo previsto (Cassazione 21510\2005; Cassazione 14.162\ 2003; Cassazione 5206\
2009).
Segnatamente, anche in presenza di un atto ritualmente notificato, alla luce dell'eccepita prescrizione, occorre verificare se il diritto a riscuotere si sia nuovamente prescritto (cosiddetto vizio sopravvenuto) in quanto in base alla previsione contenuta negli articoli 2945 2953c.c. "tutte le volte che il termine si interrompe inizia un nuovo periodo prescrittivo analogo al precedente, cioè inizia un nuovo termine di prescrizione che non potrà essere diverso da quello originariamente previsto".
È possibile quindi, come nel caso di specie che dopo la notifica dell'atto , sia nuovamente spirato l'imposto termine di prescrizione .
Tale soluzione in punto di diritto trova inequivocabile riscontro nelle SU della Corte di Cassazione che nella sentenza del 17.11.2016, n. 23397,ha espresso i seguenti principi di diritto: La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. E' di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretroattività del credito, ma non determina anche l'effetto della cd. conversione del termine di prescrizione eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953
c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Per quanto attiene il computo del termine, va tenuto conto dell'interpretazione data dalla
Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, n. 960, della normativa speciale emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19 per cui “premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, l'esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un'eccezione in senso stretto,
è rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (Sez.
2 - Ordinanza n. 27998 del
31/10/2018).
Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia",) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Al termine va quindi sommato l'ulteriore termine di 85 giorni.
Risultano notificati e quindi idonei a interrompere la prescrizione, i seguenti atti della riscossione:
• Cartella di pagamento n. 7120110244322261 (Regione Campania – bollo auto 2007), notificata in data 27 dicembre 2011
• Cartella di pagamento n. 7120120016463146 (Comune di Napoli – ICI 2007), notificata in data
13 marzo 2012
• Cartella di pagamento n. 7120120078261343 (Camera di Commercio – diritto annuale
2007/2008), notificata in data 26 maggio 2012
• Cartella di pagamento n. 7120120070735926 (Camera di Commercio – diritto annuale
2008/2009), notificata in data 5 settembre 2013
• Cartella di pagamento n. 7120130072051653 (Comune di Napoli – TARSU 2010), notificata in data 21 dicembre 2013
• Cartella di pagamento n. 7120130135081288 (Comune di Napoli – TARSU 2008), notificata in data 6 marzo 2014
• Cartella di pagamento n. 7120140033459969 (Camera di Commercio – diritto annuale
2010/2011), notificata in data 14 luglio 2014
• Cartella di pagamento n. 7120150048354209 (Regione Campania – bollo auto 2010), notificata in data 25 settembre 2015
• Cartella di pagamento n. 7120160083245520 (Regione Campania – bollo auto 2011), notificata in data 21 dicembre 2016
• Cartella di pagamento n. 7120200076516637 (Comune di Napoli – TARSU 2012), notificata in data 9 febbraio 2023
• Cartella di pagamento n. 7120220029185865 (Comune di Napoli – TARI 2016), notificata in data 1 febbraio 2023
• Cartella di pagamento n. 7120220112068778 (Comune di Napoli – TARI 2018), notificata in data 1 febbraio 2023
• Cartella di pagamento n. 7120230118270043 (Agenzia delle Entrate – cedolare secca 2019), notificata in data 7 dicembre 2023 • risultano notificati, e quindi atti interruttivi secondo la difesa erariale:
• Invito a fornire chiarimenti ex art. 32 DPR 600/1973 n. I00778/2014, notificato in data 23 maggio 2014
• Invito al contraddittorio per accertamento con adesione n. TF3I11301397/2014, notificato in data 15 settembre 2014
• Avviso di accertamento n. TF3011303492/2014 (anno d'imposta 2009), notificato in data 28 novembre 2014
• Intimazione di pagamento n. 07120259025405455, notificata in data 24 luglio 2025,
Prescrizione dei crediti iscritti a ruolo
1. Tributi erariali: IRPEF, addizionali regionale e comunale, IVA – anno d'imposta 2009 Avviso di accertamento n. TF3011303492/2014
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
Per i tributi erariali, quali IRPEF, addizionali e IVA, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur riferendosi a periodi d'imposta annuali, non Banca_1 una prestazione periodica in senso civilistico, ma dà luogo a obbligazioni autonome e distinte per ciascun anno.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento n. TF3011303492/2014, relativo all'anno d'imposta
2009, risulta notificato in data 28 novembre 2014. Da tale data decorre il termine di prescrizione del credito erariale. L'intimazione di pagamento n. 07120259025405455 è stata notificata soltanto in data
24 luglio 2025, quando risulta decorso un periodo superiore a dieci anni dall'atto impositivo definitivo, senza che emergano ulteriori atti interruttivi validamente notificati nel periodo intermedio.
Ne consegue che il credito erariale azionato con l'intimazione deve ritenersi prescritto.
2. Cedolare secca – anno d'imposta 2019
Cartella di pagamento n. 7120230118270043
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
La cedolare secca costituisce un'imposta sostitutiva di natura erariale e soggiace, pertanto, al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..
Nel caso in esame, la cartella di pagamento n. 7120230118270043 risulta notificata in data 7 dicembre 2023, mentre l'intimazione di pagamento n. 07120259025405455 è stata notificata in data
24 luglio 2025. L'intervallo temporale intercorso tra i due atti è inferiore a due anni e, dunque, largamente contenuto entro il termine prescrizionale applicabile.
Il credito relativo alla cedolare secca non risulta prescritto.
3. ICI – Comune di Napoli – anno 2007 Cartella di pagamento n. 7120120016463146
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
L'ICI, quale tributo locale, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. e della normativa di settore.
La cartella di pagamento n. 7120120016463146 risulta notificata in data 13 marzo 2012.
Successivamente, l'ente impositore ha notificato l'intimazione di pagamento n. 07120259025405455 soltanto in data 24 luglio 2025, quando risultava decorso un periodo superiore a tredici anni, senza che siano stati notificati ulteriori atti idonei a interrompere la prescrizione.
Il credito ICI deve, pertanto, ritenersi prescritto.
4. TARSU – Comune di Napoli a) TARSU 2008
Cartella di pagamento n. 7120130135081288
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
La TARSU è soggetta a prescrizione quinquennale. La cartella risulta notificata in data 6 marzo
2014. L'intimazione è stata notificata in data 24 luglio 2025, dopo oltre undici anni, senza atti interruttivi intermedi.
Il credito è prescritto.
b) TARSU 2010
Cartella di pagamento n. 7120130072051653
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
La cartella risulta notificata in data 21 dicembre 2013. L'intimazione è stata notificata dopo oltre undici anni, senza atti interruttivi.
Il credito è prescritto.
c) TARSU 2012
Cartella di pagamento n. 7120200076516637
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
La cartella risulta notificata in data 9 febbraio 2023. L'intimazione è stata notificata in data 24 luglio
2025, entro un intervallo di circa due anni e mezzo, inferiore al termine quinquennale.
Il credito non risulta prescritto.
5. TARI – Comune di Napoli
a) TARI 2016
Cartella di pagamento n. 7120220029185865
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455 La TARI è soggetta a prescrizione quinquennale. La cartella risulta notificata in data 1 febbraio
2023 e l'intimazione in data 24 luglio 2025.
Il credito non è prescritto.
b) TARI 2018
Cartella di pagamento n. 7120220112068778
Intimazione di pagamento n. 07120259025405455
Anche in tal caso, l'intervallo tra cartella (1 febbraio 2023) e intimazione (24 luglio 2025) è inferiore al termine quinquennale.
Il credito non è prescritto.
6. Bollo auto – Regione Campania Il bollo auto è soggetto a prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982.
a) Bollo auto 2007
Cartella di pagamento n. 7120110244322261
Notificata il 27 dicembre 2011. L'intimazione è del 24 luglio 2025, oltre tredici anni dopo.
Credito prescritto.
b) Bollo auto 2010
Cartella di pagamento n. 7120150048354209
Notificata il 25 settembre 2015. L'intimazione è successiva di quasi dieci anni.
Credito prescritto.
c) Bollo auto 2011
Cartella di pagamento n. 7120160083245520
Notificata il 21 dicembre 2016. L'intimazione è successiva di oltre otto anni.
Credito prescritto.
7. Diritto annuale camerale – Camera di Commercio di Napoli
Il diritto camerale è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
a) Annualità 2008
Cartella di pagamento n. 7120120078261343
Notificata il 26 maggio 2012. L'intimazione è successiva di oltre tredici anni.
Credito prescritto.
b) Annualità 2008–2009
Cartella di pagamento n. 7120120070735926
Notificata il 5 settembre 2013. L'intimazione è successiva di oltre undici anni.
Credito prescritto.
c) Annualità 2010–2011 Cartella di pagamento n. 7120140033459969
Notificata il 14 luglio 2014. L'intimazione è successiva di circa undici anni.
Credito prescritto.
Il ricorso va accolto quindi limitatamente ai crediti prescritti come da motivazione che precede.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Compensa le spese
Così deciso in Napoli il 11.2.26
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa EL RE dott. UC D'EL