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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 51/2024 (vi è riunita la 112/2024)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI LE Presidente
Dr. RE ET Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite promosse in appello con ricorso depositato in data 1° febbraio
2024 (r.g. n. 51/2024) nonché 12 marzo 2024 (r.g. n. 112/2024),
da
(c.f. in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia (pec: , Email_1
appellante contro
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, , rappresentati e difesi giusta procura in calce alla memoria CP_5 CP_6 di costituzione in appello dall'avv. Roberta Federici (pec:
, Email_2
appellati
1 Oggetto: appello avverso le sentenze del Tribunale di Belluno non definitiva n.
48/2023 d.d. 17.11.2023, nonché n. 12/2024 d.d. 02.02.2024, non notificate.-
In punto: riqualificazione personale da AREA II ad AREA III.- Parte_1
CONCLUSIONI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto avverso le impugnate sentenze, riformare le medesime e conseguentemente: nel merito: rigettare l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c., perché infondato in fatto e in diritto condannandosi parte appellata a restituire quanto risulterà percepito per effetto della sentenza impugnata”.
più altri: Controparte_1
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia rigettare i ricorsi in appello e confermare le sentenze del Tribunale di Belluno sezione lavoro - n. 48/2023 e n. 12/2024 - con condanna al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza non definitiva – in punto an debeatur - il giudice del lavoro del Tribunale di Belluno ha parzialmente accolto il ricorso delle odierne appellate così statuendo:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III Area
Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – Funzionario CP_ CP_ UNEP (quanto ai ricorrenti e ) – F1 con decorrenza dal 1° luglio
2019;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III Area Funzionale – profilo professionale Funzionario CP_ CP_ giudiziario e (quanto ai ricorrenti e ) Funzionario UNEP a decorrere dal 1. 7. 2019;
3) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per perdita di chance;
2 4) dispone sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo”.
Con l'impugnata sentenza definitiva - in punto quantum debeatur - così disponeva:
1) condanna il resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale, in favore delle ricorrenti e della somma CP_1 CP_3 di € 6.207,87 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
al pagamento in favore delle ricorrenti e della somma CP_4 CP_2 di € 2.796,84 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al CP_ CP_ saldo;
al pagamento in favore dei ricorrenti e della somma €
7.873,40 ciascuno , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2) condanna il resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti delle Parte_1 spese processuali, che liquida in € 259,00 per spese ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
In parte motiva il giudice bellunese così argomentava:
a) come affermato dalla ormai univoca giurisprudenza di merito, nell'Accordo sindacale del 26.4.2017 (accordo recepito con DM 9.11.17) il si è Parte_1 impegnato a concludere il processo di attuazione della progressione tra le aree dei Cancellieri risultati vincitori ed idonei nelle procedure avviate ex art. 21 quater DL 83/15 entro il 30.6.2019;
b) con il predetto accordo il resistente ha pertanto assunto l'obbligo Parte_1
a procedere allo scorrimento delle graduatorie entro il 30.6.19”.
2. Impugna la sentenza il svolgendo un unico Parte_1 articolato motivo di gravame con il quale lamenta l'errore interpretativo commesso dal primo giudice che aveva qualificato come vincolante e perentorio il termine del 30 giugno 2019 di cui all'accordo Collettivo del
21.04.2017.
Deduce che l'accordo prevede la programmazione degli impegni dell'Amministrazione nell'adottare ogni misura finalizzata all'esecuzione degli interventi indicati nello stesso accordo e alla ricerca di risorse ulteriori
3 rispetto a quelle già specificamente destinate per le procedure di riqualificazione e di valorizzazione del personale in servizio.
Rileva altresì che nel documento di programmazione triennale del fabbisogno personale, ogni Amministrazione deve prevedere quali posti intenda coprire per progressione interna e quali con accesso all'esterno e, nell'ambito del triennio di riferimento, procedere ad una compensazione dei posti al fine di garantire la percentuale del 50 per cento fissato per l'accesso all'esterno, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per il personale dalle norme finanziarie. Conseguentemente, l'utilizzo di una graduatoria relativa ad una procedura di selezione interna del personale può avvenire solo assicurando l'osservanza dei termini sopraesposti.
Osserva, poi, che la norma di cui all'art. 21 quater comma 5 del DL 83/15 aveva subito delle modificazioni da parte del legislatore con l'art. 1 comma
780 lett. a) della legge 145/18 che aveva previsto e autorizzato gli stanziamenti di spesa ai fini della riqualificazione con copertura finanziaria dal 2016 al 2023.
3. Radicatosi il contradditorio gli originari ricorrenti difendono la correttezza delle gravate sentenze
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 11 dicembre 2025 – previa riunione del fascicolo n. 112/2024 al presente - come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Gli appelli riuniti sono fondati e da accogliere per quanto di ragione.
6. Con le recenti pronunce nn. 13656, 13658, 20623, 20625, 29038 del 2025 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, analizzando puntualmente l'evoluzione normativa e contrattuale relativa all'inquadramento e alla progressione giuridica ed economica riconosciuta agli Ufficiali Giudiziari.
7. In particolare, è stato esaminato l'art. 21-quater (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria) del D.L.
83/2015, inserito dalla legge di conversione n. 132 del 2015, che (nel testo vigente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 ) prevede quanto segue:
4 “1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto
1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del pag. 7/11 CP_7 contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando Parte_1
l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato Parte_1 soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Parte_1
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica,
[...]
a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto
Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive. 2.
Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque pag. 8/11 denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante organiche Parte_1 conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5.
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 5 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
Il comma 5 è stato poi modificato dall'articolo 1, comma 780, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la sostituzione delle parole “a decorrere dal 2016” con “per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023”, provvedendosi alla copertura di spesa ed alla relativa autorizzazione.
Ora, la Suprema Corte ha richiamato la propria ordinanza n. 16999/2023, con cui è stata affermata la natura programmatica dell'art. 15 del CCNL del
16 febbraio 1999 del Comparto ministeri, “che esclude pertanto la configurabilità di un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione in carriera ovvero di un obbligo a carico dell'Amministrazione di offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, richiedendosi l'integrazione della disciplina con atti successivi, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 20 del predetto
CCNL”
La Suprema Corte ha poi evidenziato che l'ordinanza n. 16999/2023 “ha statuito che l'art. 21-quater è disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. D'altronde, lo stesso 21-quater cit. espressamente dispone che “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
Dunque, l'impegno assunto dall'Amministrazione con l'Accordo del 26 aprile
2017 è subordinato, sin dalla premessa, proprio “al rispetto di quanto previsto dall'art. 21-quater D.L. 83/2015”, che come si è sopra riportato, ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009 (…)”, ma lo ha espressamente
6 consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno (…) fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento (…)”.
Sicché, all'Accordo del 26 aprile 2017 deve attribuirsi carattere programmatico.
Proprio il richiamo all'art. 21-quater, cit., e ai limiti dallo stesso specificamente previsti (cfr., Cass., n. 16999 del 2023, cit.), che emergono dalla lettera della norma, in particolare commi 2 e 5, indica la valenza programmatica dell'Accordo, come conferma il tenore letterale e complessivo dello stesso.
Ciò, tenendo conto del riferimento alla programmazione degli interventi e dei limiti previsti dall'art. 21- quater, cit., sia in ordine alle dotazioni organiche che alla copertura finanziaria, nonché al rispetto del rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno, di talché la previsione del termine costituisce una indicazione priva di efficacia cogente, in ragione del previsto rispetto di una serie di condizioni ex art. 21-quater, cit., come già interpretato da questa Corte, che si vanno a realizzare in un arco temporale più ampio”.
Siffatte condivisibili conclusioni non mutano per il fatto che l'Accordo del 26 aprile 2017 è stato recepito dal D.M. 9 novembre 2017, che peraltro rimanda a successivi D.M. la determinazione delle dotazioni organiche e delle piante organiche dei profili professionali in questione.
Non esiste pertanto – a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure - alcun obbligo dell'amministrazione di procedere automaticamente allo scorrimento della graduatoria in ragione di ogni assunzione effettuata dall'esterno, né di rispettare l'impegno a definire l'intero processo di attuazione della progressione tra aree entro il 30 giugno 2019.
8. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione degli orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in accoglimento degli appelli riuniti e in parziale riforma della sentenza gravata - così provvede:
7 1) rigetta integralmente le domande proposte dai ricorrenti in primo grado;
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ET RE LE GI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI LE Presidente
Dr. RE ET Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite promosse in appello con ricorso depositato in data 1° febbraio
2024 (r.g. n. 51/2024) nonché 12 marzo 2024 (r.g. n. 112/2024),
da
(c.f. in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia (pec: , Email_1
appellante contro
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, , rappresentati e difesi giusta procura in calce alla memoria CP_5 CP_6 di costituzione in appello dall'avv. Roberta Federici (pec:
, Email_2
appellati
1 Oggetto: appello avverso le sentenze del Tribunale di Belluno non definitiva n.
48/2023 d.d. 17.11.2023, nonché n. 12/2024 d.d. 02.02.2024, non notificate.-
In punto: riqualificazione personale da AREA II ad AREA III.- Parte_1
CONCLUSIONI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA:
Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello proposto avverso le impugnate sentenze, riformare le medesime e conseguentemente: nel merito: rigettare l'originario ricorso ex art. 414 c.p.c., perché infondato in fatto e in diritto condannandosi parte appellata a restituire quanto risulterà percepito per effetto della sentenza impugnata”.
più altri: Controparte_1
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia rigettare i ricorsi in appello e confermare le sentenze del Tribunale di Belluno sezione lavoro - n. 48/2023 e n. 12/2024 - con condanna al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza non definitiva – in punto an debeatur - il giudice del lavoro del Tribunale di Belluno ha parzialmente accolto il ricorso delle odierne appellate così statuendo:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III Area
Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario – Funzionario CP_ CP_ UNEP (quanto ai ricorrenti e ) – F1 con decorrenza dal 1° luglio
2019;
2) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III Area Funzionale – profilo professionale Funzionario CP_ CP_ giudiziario e (quanto ai ricorrenti e ) Funzionario UNEP a decorrere dal 1. 7. 2019;
3) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per perdita di chance;
2 4) dispone sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
spese al definitivo”.
Con l'impugnata sentenza definitiva - in punto quantum debeatur - così disponeva:
1) condanna il resistente al pagamento, a titolo di risarcimento del Parte_1 danno patrimoniale, in favore delle ricorrenti e della somma CP_1 CP_3 di € 6.207,87 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
al pagamento in favore delle ricorrenti e della somma CP_4 CP_2 di € 2.796,84 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al CP_ CP_ saldo;
al pagamento in favore dei ricorrenti e della somma €
7.873,40 ciascuno , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
2) condanna il resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti delle Parte_1 spese processuali, che liquida in € 259,00 per spese ed € 8.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario.
In parte motiva il giudice bellunese così argomentava:
a) come affermato dalla ormai univoca giurisprudenza di merito, nell'Accordo sindacale del 26.4.2017 (accordo recepito con DM 9.11.17) il si è Parte_1 impegnato a concludere il processo di attuazione della progressione tra le aree dei Cancellieri risultati vincitori ed idonei nelle procedure avviate ex art. 21 quater DL 83/15 entro il 30.6.2019;
b) con il predetto accordo il resistente ha pertanto assunto l'obbligo Parte_1
a procedere allo scorrimento delle graduatorie entro il 30.6.19”.
2. Impugna la sentenza il svolgendo un unico Parte_1 articolato motivo di gravame con il quale lamenta l'errore interpretativo commesso dal primo giudice che aveva qualificato come vincolante e perentorio il termine del 30 giugno 2019 di cui all'accordo Collettivo del
21.04.2017.
Deduce che l'accordo prevede la programmazione degli impegni dell'Amministrazione nell'adottare ogni misura finalizzata all'esecuzione degli interventi indicati nello stesso accordo e alla ricerca di risorse ulteriori
3 rispetto a quelle già specificamente destinate per le procedure di riqualificazione e di valorizzazione del personale in servizio.
Rileva altresì che nel documento di programmazione triennale del fabbisogno personale, ogni Amministrazione deve prevedere quali posti intenda coprire per progressione interna e quali con accesso all'esterno e, nell'ambito del triennio di riferimento, procedere ad una compensazione dei posti al fine di garantire la percentuale del 50 per cento fissato per l'accesso all'esterno, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per il personale dalle norme finanziarie. Conseguentemente, l'utilizzo di una graduatoria relativa ad una procedura di selezione interna del personale può avvenire solo assicurando l'osservanza dei termini sopraesposti.
Osserva, poi, che la norma di cui all'art. 21 quater comma 5 del DL 83/15 aveva subito delle modificazioni da parte del legislatore con l'art. 1 comma
780 lett. a) della legge 145/18 che aveva previsto e autorizzato gli stanziamenti di spesa ai fini della riqualificazione con copertura finanziaria dal 2016 al 2023.
3. Radicatosi il contradditorio gli originari ricorrenti difendono la correttezza delle gravate sentenze
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 11 dicembre 2025 – previa riunione del fascicolo n. 112/2024 al presente - come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Gli appelli riuniti sono fondati e da accogliere per quanto di ragione.
6. Con le recenti pronunce nn. 13656, 13658, 20623, 20625, 29038 del 2025 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, analizzando puntualmente l'evoluzione normativa e contrattuale relativa all'inquadramento e alla progressione giuridica ed economica riconosciuta agli Ufficiali Giudiziari.
7. In particolare, è stato esaminato l'art. 21-quater (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria) del D.L.
83/2015, inserito dalla legge di conversione n. 132 del 2015, che (nel testo vigente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 ) prevede quanto segue:
4 “1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto
1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del pag. 7/11 CP_7 contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando Parte_1
l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto è risultato Parte_1 soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Parte_1
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica,
[...]
a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto
Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive. 2.
Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque pag. 8/11 denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
3. Il procede alla rideterminazione delle piante organiche Parte_1 conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 5.
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 5 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo”.
Il comma 5 è stato poi modificato dall'articolo 1, comma 780, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la sostituzione delle parole “a decorrere dal 2016” con “per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023”, provvedendosi alla copertura di spesa ed alla relativa autorizzazione.
Ora, la Suprema Corte ha richiamato la propria ordinanza n. 16999/2023, con cui è stata affermata la natura programmatica dell'art. 15 del CCNL del
16 febbraio 1999 del Comparto ministeri, “che esclude pertanto la configurabilità di un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione in carriera ovvero di un obbligo a carico dell'Amministrazione di offrire al personale una chance di sviluppo della carriera, richiedendosi l'integrazione della disciplina con atti successivi, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 20 del predetto
CCNL”
La Suprema Corte ha poi evidenziato che l'ordinanza n. 16999/2023 “ha statuito che l'art. 21-quater è disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. D'altronde, lo stesso 21-quater cit. espressamente dispone che “ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
Dunque, l'impegno assunto dall'Amministrazione con l'Accordo del 26 aprile
2017 è subordinato, sin dalla premessa, proprio “al rispetto di quanto previsto dall'art. 21-quater D.L. 83/2015”, che come si è sopra riportato, ha senz'altro previsto procedure “riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009 (…)”, ma lo ha espressamente
6 consentito “nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica” e nel rispetto del “rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno (…) fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento (…)”.
Sicché, all'Accordo del 26 aprile 2017 deve attribuirsi carattere programmatico.
Proprio il richiamo all'art. 21-quater, cit., e ai limiti dallo stesso specificamente previsti (cfr., Cass., n. 16999 del 2023, cit.), che emergono dalla lettera della norma, in particolare commi 2 e 5, indica la valenza programmatica dell'Accordo, come conferma il tenore letterale e complessivo dello stesso.
Ciò, tenendo conto del riferimento alla programmazione degli interventi e dei limiti previsti dall'art. 21- quater, cit., sia in ordine alle dotazioni organiche che alla copertura finanziaria, nonché al rispetto del rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno, di talché la previsione del termine costituisce una indicazione priva di efficacia cogente, in ragione del previsto rispetto di una serie di condizioni ex art. 21-quater, cit., come già interpretato da questa Corte, che si vanno a realizzare in un arco temporale più ampio”.
Siffatte condivisibili conclusioni non mutano per il fatto che l'Accordo del 26 aprile 2017 è stato recepito dal D.M. 9 novembre 2017, che peraltro rimanda a successivi D.M. la determinazione delle dotazioni organiche e delle piante organiche dei profili professionali in questione.
Non esiste pertanto – a differenza di quanto sostenuto dal giudice di prime cure - alcun obbligo dell'amministrazione di procedere automaticamente allo scorrimento della graduatoria in ragione di ogni assunzione effettuata dall'esterno, né di rispettare l'impegno a definire l'intero processo di attuazione della progressione tra aree entro il 30 giugno 2019.
8. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. per la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione degli orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in accoglimento degli appelli riuniti e in parziale riforma della sentenza gravata - così provvede:
7 1) rigetta integralmente le domande proposte dai ricorrenti in primo grado;
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ET RE LE GI
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