CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 19/02/2026, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1632/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6188/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
P.IVA_1PO Obiettivo Valore S.r.l. -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 12206/20/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 07/07/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12206/20/25 della Corte di Giustizia Tributaria di I° di PO emessa nell'udienza del 10/06/2025 e depositata il 07/07/2025 veniva accolto il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 38133426, relativo a TARI annualità 2019, notificato dalla PO Obiettivo Valore Srl. Il ricorrente nel richiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, con il quale gli veniva sollecitato il pagamento di euro 200,00 aveva altresì instato per la condanna alle competenze e spese di lite, avendo prova di aver regolarmente pagato la TARI 2019 per quanto gli competeva e, cioè, relativamente all'occupazione dell'abitazione da parte di una sola persona, mentre il
Comune di PO erroneamente l'aveva richiesta per l'occupazione dell'abitazione da parte di n. 3 persone, richiedendo pertanto la l'ulteriore corresponsione.
Detta sentenza è stata impugnata dal contribuente in punto spese di lite, in particolare in quanti il giudice di primo grado nel compensarle, ha sostenuto l'appellante, si era avvalso di una formula di stile, così sul punto affermando: «[…] sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo all'oggettiva peculiarità della vicenda», ma senza individuare, specificare e motivare quale era la eccezionalità rilevante che giustificava tale decisione. Quindi ha concluso chiedendo di accogliere l'appello e condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite del primo grado, oltre oneri accessori di legge, nonché a quelle del presente grado di giudizio.
Le controdeduzioni di parte appellata ponevano in evidenza che alla data del 05/08/2020, come da dichiarazioni rese dallo stesso contribuente, risultava ancora residente presso l'abitazione del ricorrente altra persona, mentre la dichiarazione di variazione degli occupanti ha effetto dal giorno in cui le persone che escono da tale residenza fissano altrove la propria residenza, situazione che, nel caso di specie, non si era avverato.
In ragione di quanto innanzi risultava corretta la compensazione delle spese di lite, per cui la società ha concluso per il rigetto dell'appello.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Le riferite conclusioni della CGT di Caserta in punto spese non sono condivisibili e, pertanto, meritano di essere rettificate.
E, invero, le argomentazioni rese dalla parte appellata di fatto e sostanzialmente richiedono una differente valutazione di merito delle risultanze processuali che, nel caso, avrebbe dovuto essere proposta mediante un appello, almeno incidentale;
invece, in questa sede fa stato quanto accertato dal primo giudice e che, cioè, risultava «comprovato che nell'anno
Indirizzo_12019 il contribuente viveva da solo nell'appartamento ubicato in , non
Nominativo_1risultando all'epoca con lui conviventi né l'ex compagna , nè la figlia Nominativo_2minore , che è stata affidata al padre solo in data 5 marzo 2021 all'esito di un contenzioso giudiziario». Dunque, nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
546/1992, con le modifiche introdotte dall'art. 4 della Legge del 31/08/2022 n. 130, nonché al comma 2-bis dello stesso art. 15 citato, il quale rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
E, invero, in base alla vigente normativa le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Nel caso di specie non vi è stata soccombenza reciproca, né vi è stata alcuna motivazione in merito alla mancata condanna alle spese di lite essendo stata utilizzando locuzioni integranti una mera formula di stile: pertanto, risulta totalmente e immotivatamente disapplicata la richiamata normativa che disciplina il regolamento delle spese processuali, in particolare difettando la concreta valutazione circa la sussistenza dei requisiti per addivenire alla affermata compensazione delle spese di lite, dovendo questa invece basarsi, come detto, su ragioni specifiche previste dalla legge, come la soccombenza reciproca o la novità assoluta della questione, ovvero qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Più specificatamente va rilevato che non può ricondursi alla indeterminata e sintetica affermazione circa la “oggettiva peculiarità della vicenda” quanto riportato dalla resistenza nelle proprie controdeduzioni e, pertanto, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione l'univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese del giudizio richiede la concorrenza di altri giusti motivi, che vanno esplicitamente indicati in motivazione e che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, né tantomeno, come nel caso in narrativa, sostituiti dall' apodittico riferimento alla indefinita affermazione: «sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo all'oggettiva peculiarità della vicenda».
In conclusione, le spese di giudizio per entrambi i gradi vanno liquidate come da dispositivo a carico dell'Ente soccombente, ma dovendosi tenere conto del modestissimo costo delle attività processuali richieste per la soluzione del contenzioso, di tutta evidenza di semplice e agevole definizione in quanto privo di rilevanti questioni di fatto o in diritto, nonché del ridotto importo in contestazione;
per quanto poi concerne l'appello questo ha visto la proposizione di un unico, sintetico motivo di censura.
Quindi, per il primo grado si liquidano, esclusa la fase cautelare che non vi è stata, euro
200,00 e per l'appello il medesimo importo.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello
P.Q.M.
Accoglie l'appello. NN PO Obiettivo Valore Srl al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 200,00 per ciascuno dei due gradi di giudizio, oltre contributo unificato, spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta).
PO, 17 febbraio 2026 Il Presidente relatore
RO de UC
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE UC MAURO, Presidente e Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6188/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
P.IVA_1PO Obiettivo Valore S.r.l. -
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 12206/20/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI - pubblicata il 07/07/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti Appellante: accogliere appello Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 12206/20/25 della Corte di Giustizia Tributaria di I° di PO emessa nell'udienza del 10/06/2025 e depositata il 07/07/2025 veniva accolto il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 38133426, relativo a TARI annualità 2019, notificato dalla PO Obiettivo Valore Srl. Il ricorrente nel richiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, con il quale gli veniva sollecitato il pagamento di euro 200,00 aveva altresì instato per la condanna alle competenze e spese di lite, avendo prova di aver regolarmente pagato la TARI 2019 per quanto gli competeva e, cioè, relativamente all'occupazione dell'abitazione da parte di una sola persona, mentre il
Comune di PO erroneamente l'aveva richiesta per l'occupazione dell'abitazione da parte di n. 3 persone, richiedendo pertanto la l'ulteriore corresponsione.
Detta sentenza è stata impugnata dal contribuente in punto spese di lite, in particolare in quanti il giudice di primo grado nel compensarle, ha sostenuto l'appellante, si era avvalso di una formula di stile, così sul punto affermando: «[…] sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo all'oggettiva peculiarità della vicenda», ma senza individuare, specificare e motivare quale era la eccezionalità rilevante che giustificava tale decisione. Quindi ha concluso chiedendo di accogliere l'appello e condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite del primo grado, oltre oneri accessori di legge, nonché a quelle del presente grado di giudizio.
Le controdeduzioni di parte appellata ponevano in evidenza che alla data del 05/08/2020, come da dichiarazioni rese dallo stesso contribuente, risultava ancora residente presso l'abitazione del ricorrente altra persona, mentre la dichiarazione di variazione degli occupanti ha effetto dal giorno in cui le persone che escono da tale residenza fissano altrove la propria residenza, situazione che, nel caso di specie, non si era avverato.
In ragione di quanto innanzi risultava corretta la compensazione delle spese di lite, per cui la società ha concluso per il rigetto dell'appello.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Le riferite conclusioni della CGT di Caserta in punto spese non sono condivisibili e, pertanto, meritano di essere rettificate.
E, invero, le argomentazioni rese dalla parte appellata di fatto e sostanzialmente richiedono una differente valutazione di merito delle risultanze processuali che, nel caso, avrebbe dovuto essere proposta mediante un appello, almeno incidentale;
invece, in questa sede fa stato quanto accertato dal primo giudice e che, cioè, risultava «comprovato che nell'anno
Indirizzo_12019 il contribuente viveva da solo nell'appartamento ubicato in , non
Nominativo_1risultando all'epoca con lui conviventi né l'ex compagna , nè la figlia Nominativo_2minore , che è stata affidata al padre solo in data 5 marzo 2021 all'esito di un contenzioso giudiziario». Dunque, nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n.
546/1992, con le modifiche introdotte dall'art. 4 della Legge del 31/08/2022 n. 130, nonché al comma 2-bis dello stesso art. 15 citato, il quale rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
E, invero, in base alla vigente normativa le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Nel caso di specie non vi è stata soccombenza reciproca, né vi è stata alcuna motivazione in merito alla mancata condanna alle spese di lite essendo stata utilizzando locuzioni integranti una mera formula di stile: pertanto, risulta totalmente e immotivatamente disapplicata la richiamata normativa che disciplina il regolamento delle spese processuali, in particolare difettando la concreta valutazione circa la sussistenza dei requisiti per addivenire alla affermata compensazione delle spese di lite, dovendo questa invece basarsi, come detto, su ragioni specifiche previste dalla legge, come la soccombenza reciproca o la novità assoluta della questione, ovvero qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Più specificatamente va rilevato che non può ricondursi alla indeterminata e sintetica affermazione circa la “oggettiva peculiarità della vicenda” quanto riportato dalla resistenza nelle proprie controdeduzioni e, pertanto, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione l'univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato che nel processo tributario la compensazione delle spese del giudizio richiede la concorrenza di altri giusti motivi, che vanno esplicitamente indicati in motivazione e che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, né tantomeno, come nel caso in narrativa, sostituiti dall' apodittico riferimento alla indefinita affermazione: «sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo all'oggettiva peculiarità della vicenda».
In conclusione, le spese di giudizio per entrambi i gradi vanno liquidate come da dispositivo a carico dell'Ente soccombente, ma dovendosi tenere conto del modestissimo costo delle attività processuali richieste per la soluzione del contenzioso, di tutta evidenza di semplice e agevole definizione in quanto privo di rilevanti questioni di fatto o in diritto, nonché del ridotto importo in contestazione;
per quanto poi concerne l'appello questo ha visto la proposizione di un unico, sintetico motivo di censura.
Quindi, per il primo grado si liquidano, esclusa la fase cautelare che non vi è stata, euro
200,00 e per l'appello il medesimo importo.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello
P.Q.M.
Accoglie l'appello. NN PO Obiettivo Valore Srl al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 200,00 per ciascuno dei due gradi di giudizio, oltre contributo unificato, spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta).
PO, 17 febbraio 2026 Il Presidente relatore
RO de UC