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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIUNTA VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 079202100002394036501 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: In via principale, si insiste per l'accoglimento del ricorso, visto anche la posizione assunta dall'Ente creditore. In via subordinata, si accetta la cessazione della materia del contendere, solo con condanna alle spese. In ogni caso, condanna alle spese delle controparti come da notula allegata, nelle modalità indicate nel ricorso introduttivo.
Resistente ADER: dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge, integralmente rifusi.
Resistente ADE: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), personalmente e in qualità di soggetto ricevente la cartella relativa alle pretese tributarie della Società “Società_1 s.a.s. di Nominativo_1” (P.IVA/ C.F. P.IVA_1), rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Milano, ha presentato ricorso
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione e
contro
Agenzia delle Entrate di Pavia per l'annullamento delle pretese tributarie della cartella di pagamento n. 07920210002394036501 con la quale la ricorrente era stata chiamata a rispondere in via solidale di pretese in materia di IVA, anno d'imposta 2019, nei confronti della società “Società_1 s.a.s di Nominativo_1” .
Tuttavia, la ricorrente espone e documenta di non avere alcuna partecipazione nella suddetta società ma di essere stata socia ed amministratrice della società “Società_1 s.n.c. di Nominativo_1 e Nominativo_2”, società cancellata dal registro delle imprese di Pavia in data 07/04/2005 per variazione della forma societaria (diventata Società Accomandita Semplice) e della compagine Sociale (la Sig.ra Ricorrente_1 cedeva le quote sociali) e perché trasferiva la propria sede a Milano.
Di conseguenza formula diversi motivi di impugnazione in fatto ed in diritto nei quali eccepisce illegittimità ed infondatezza dell'attribuzione della responsabilità solidale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che riconosce l'erronea iscrizione e provvede allo sgravio della posizione della ricorrente chiedendo che sia pronunciata l'estinzione del giudizio con la condanna della ricorrente alle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate di Pavia che rappresenta di non avere effettuato alcuna iscrizione a carico della ricorrente e, in ogni caso replica con estese argomentazioni ai motivi di impugnazione chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente in data 15/01/2026 ha depositato una memoria in cui riprende i motivi di impugnazione e, con riferimento alle controdeduzioni dell''ADER, conviene sulla estinzione del giudizio subordinata alla condanna di controparte alle spese.
All'udienza odierna, assente Agenzia Entrate Riscossione, è comparsa la difesa dell'Agenzia delle Entrate
e quella del ricorrente che si riportano agli atti con insistenza di parte ricorrente alla condanna di Agenzia
Riscossione alle spese. La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve constatare la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto sgravio della posizione della ricorrente dall'iscrizione quale responsabile in solido per i debiti della società “Vado in Società_1 di Nominativo_1”, avendo l'ADER riconosciuto il proprio errore e provveduto alla sgravio della posizione.
Va comunque rimarcata la ridondanza delle argomentazioni delle parti a fronte di una questione piuttosto semplice per la quale non occorreva dilungarsi e l'inopportuna richiesta di ADER nelle conclusioni ove, pur ammettendo il proprio errore, chiede la condanna di controparte alle spese.
Nella vicenda in esame si deve ritenere estranea l'Agenzia delle Entrate in quanto, al di là delle inconferenti controdeduzioni e dell'infondata richiesta di rigetto del ricorso, l'iscrizione a ruolo non menzionava la ricorrente e la presunta erronea responsabilità solidale era stata iscritta dall'Agenzia Entrate Riscossione, nei confronti della quale si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di condanna alle spese, seppure in misura minima, escludendo la fase decisionale, in considerazione della tempestività della rimozione dell'errore da parte dell'ADER a seguito dell'impugnazione.
In conclusione, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio con la condanna dell'ADER alle spese del giudizio liquidate come da dispositivo.
Si fa rilevare che per errore materiale nel dispositivo pubblicato sul SIGIT non è stata riportata la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario per cui con la presente si intende integrare tale lacuna intendendosi il dispositivo emesso corretto ed integrato come segue.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 216,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi allo Studio Legale Nominativo_3 che si è dichiarato antistatario”.
Così deciso in Pavia il 27/01/2026
Il Giudice
NC UN
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PAVIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GIUNTA VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 269/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 079202100002394036501 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: In via principale, si insiste per l'accoglimento del ricorso, visto anche la posizione assunta dall'Ente creditore. In via subordinata, si accetta la cessazione della materia del contendere, solo con condanna alle spese. In ogni caso, condanna alle spese delle controparti come da notula allegata, nelle modalità indicate nel ricorso introduttivo.
Resistente ADER: dichiarare la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio. Spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge, integralmente rifusi.
Resistente ADE: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), personalmente e in qualità di soggetto ricevente la cartella relativa alle pretese tributarie della Società “Società_1 s.a.s. di Nominativo_1” (P.IVA/ C.F. P.IVA_1), rappresentata e difesa, dall'Avv. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Milano, ha presentato ricorso
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione e
contro
Agenzia delle Entrate di Pavia per l'annullamento delle pretese tributarie della cartella di pagamento n. 07920210002394036501 con la quale la ricorrente era stata chiamata a rispondere in via solidale di pretese in materia di IVA, anno d'imposta 2019, nei confronti della società “Società_1 s.a.s di Nominativo_1” .
Tuttavia, la ricorrente espone e documenta di non avere alcuna partecipazione nella suddetta società ma di essere stata socia ed amministratrice della società “Società_1 s.n.c. di Nominativo_1 e Nominativo_2”, società cancellata dal registro delle imprese di Pavia in data 07/04/2005 per variazione della forma societaria (diventata Società Accomandita Semplice) e della compagine Sociale (la Sig.ra Ricorrente_1 cedeva le quote sociali) e perché trasferiva la propria sede a Milano.
Di conseguenza formula diversi motivi di impugnazione in fatto ed in diritto nei quali eccepisce illegittimità ed infondatezza dell'attribuzione della responsabilità solidale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che riconosce l'erronea iscrizione e provvede allo sgravio della posizione della ricorrente chiedendo che sia pronunciata l'estinzione del giudizio con la condanna della ricorrente alle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate di Pavia che rappresenta di non avere effettuato alcuna iscrizione a carico della ricorrente e, in ogni caso replica con estese argomentazioni ai motivi di impugnazione chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente in data 15/01/2026 ha depositato una memoria in cui riprende i motivi di impugnazione e, con riferimento alle controdeduzioni dell''ADER, conviene sulla estinzione del giudizio subordinata alla condanna di controparte alle spese.
All'udienza odierna, assente Agenzia Entrate Riscossione, è comparsa la difesa dell'Agenzia delle Entrate
e quella del ricorrente che si riportano agli atti con insistenza di parte ricorrente alla condanna di Agenzia
Riscossione alle spese. La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve constatare la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto sgravio della posizione della ricorrente dall'iscrizione quale responsabile in solido per i debiti della società “Vado in Società_1 di Nominativo_1”, avendo l'ADER riconosciuto il proprio errore e provveduto alla sgravio della posizione.
Va comunque rimarcata la ridondanza delle argomentazioni delle parti a fronte di una questione piuttosto semplice per la quale non occorreva dilungarsi e l'inopportuna richiesta di ADER nelle conclusioni ove, pur ammettendo il proprio errore, chiede la condanna di controparte alle spese.
Nella vicenda in esame si deve ritenere estranea l'Agenzia delle Entrate in quanto, al di là delle inconferenti controdeduzioni e dell'infondata richiesta di rigetto del ricorso, l'iscrizione a ruolo non menzionava la ricorrente e la presunta erronea responsabilità solidale era stata iscritta dall'Agenzia Entrate Riscossione, nei confronti della quale si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di condanna alle spese, seppure in misura minima, escludendo la fase decisionale, in considerazione della tempestività della rimozione dell'errore da parte dell'ADER a seguito dell'impugnazione.
In conclusione, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio con la condanna dell'ADER alle spese del giudizio liquidate come da dispositivo.
Si fa rilevare che per errore materiale nel dispositivo pubblicato sul SIGIT non è stata riportata la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario per cui con la presente si intende integrare tale lacuna intendendosi il dispositivo emesso corretto ed integrato come segue.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 216,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi allo Studio Legale Nominativo_3 che si è dichiarato antistatario”.
Così deciso in Pavia il 27/01/2026
Il Giudice
NC UN