Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 16
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità ed infondatezza attribuzione responsabilità solidale

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha riconosciuto l'erronea iscrizione e ha provveduto allo sgravio della posizione della ricorrente, dichiarando la cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito dello sgravio operato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

  • Accolto
    Condanna alle spese

    La Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 216,00 oltre accessori, da distrarsi a favore del difensore antistatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pavia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia
    Numero : 16
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo