Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 507 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1339/2020(RG 3661/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione a pignoramento, promossa da: subentrata ad Controparte 1 Parte 1
già Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappr. e dif. dall'avv. I. CARSO
- Appellante - contro
Controparte_3
-Appellata-
OGGETTO: "Opposizione a pignoramento presso"
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 2Con ricorso in appello depositato in data 21/12/2020 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione proposta da Controparte_3 dichiarando la prescrizione delle poste creditorie contenute nelle cartelle n. 10620110005225881000, 10620120002453050000,
10620130003337038000, in quanto dalla notifica delle stesse alla notifica del primo atto interruttivo(l'intimazione del 4/9/2018), era intercorso oltre un quinquennio. Pt 1 ha assunto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione, nonostante l'opponente l'avesse proposta in sede di opposizione al pignoramento, mentre avrebbe potuto sollevarla in sede di opposizione ad intimazione di pagamento del 4/9/2018,
L'appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento del diritto a procedere all'esecuzione in relazione a tutti i crediti rinvenienti dalle suddette cartelle. Nessuno si
è costituito per Controparte_3
L'appello è infondato.
L'appellante non ha contestato che ai crediti per contributi, pur cristallizzati in una cartella esattoriale non opposta, si applichi il termine prescrizionale quinquennale. E del resto è ormai consolidato l'orientamento secondo cui "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della 1. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell CP 4 che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto CP_5 (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del
2010)"¹
Dunque correttamente il giudice di I grado ha individuato in cinque anni il termine di prescrizione a cui erano assoggettati i contributi contenuti nelle cartelle notificate rispettivamente il 18.5.2011, il
21.5.2012, il 15.5.2013 e ha ritenuto prescritti i crediti alla data del primo atto interruttivo, costituito dalla intimazione d pagamento del 4/9/2018.
Agenzia tuttavia insiste affinchè sia riconosciuta la tardività dell'eccezione di prescrizione, avendo dovuto a suo dire l'opponente opporre l'intimazione di pagamento che ha preceduto il pignoramento. Invero tale obbligo non si rinviene in alcuna norma di legge. Mentre l'opposizione a cartella esattoriale è regolata dall'art 24 Dlvo 46/99, che prescrive la proposizione dell'impugnazione entro 40 giorni dalla ricezione a pena di inammissibilità dell'impugnazione anche relativa alla prescrizione maturata antecedentemente alla notifica della cartella;
non sussiste analoga norma per quanto attiene alla prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, che anzi per giurisprudenza consolidata, può essere fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione. Sul punto di recente, in conformità a tale orientamento, è stata pronunciata una
1 Cass. sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 sentenza della Cassazione, secondo cui “in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo, per mancata notifica della cartella, può essere dedotta con opposizione all'esecuzione, contro l'atto di pignoramento, senza doversi opporre tempestivamente, ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, al primo atto successivo all'eccepita estinzione prescrizionale (nella specie, costituito dall'intimazione di pagamento)"²
La Cassazione ha ricostruito la giurisprudenza precedente in materia, concludendo che quando si deve far valere una prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, non vi è la necessità di impugnare l'intimazione di pagamento o avviso di mora, potendo sollevarsi l'eccezione in sede di opposizione all'esecuzione. Non è conferente invece la giurisprudenza richiamata dall'appellante relativamente al caso di opposizione recuperatoria, che si verifica quando il contribuente non abbia ricevuto la notifica della cartella e voglia far valere, quindi, le eccezioni che non ha potuto proporre in sede di opposizione a cartella. In questo caso egli deve opporre il primo atto successivo alla notifica della cartella sollevando le eccezioni che non ha potuto proporre in quella sede.
L'appello fondato su questo unico motivo, deve essere respinto. Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Taranto, 26/3/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16024 del 02/08/2016