Sentenza 28 febbraio 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/02/2018, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 2473-2016 proposto da: ISTITUTO SCOLASTICO ISACCO NEWTON S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA
109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO MOTTA, giusta delega in 2017 atti;
- ricorrente -
contro
AZ UR AT, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PALMA BALSAMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 786/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/07/2015 R.G.N. 452/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per inammissibilità per cessazione materia del contendere.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 15 luglio 2015, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, accoglieva la domanda proposta da RA IL MA nei confronti della Istituto Newton S.r.l. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento per mancato superamento della prova peraltro illegittimamente protratta oltre il periodo massimo contrattualmente stabilito, disponendo la reintegra della lavoratrice ed il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la fattispecie riconducibile ad un ordinario licenziamento ed applicabile, per mancata contestazione della stabilità del rapporto, il regime dell'art. 18, I. n. 300/1970. Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Società, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la MA. Peraltro nelle more dell'udienza di discussione i difensori delle parti concordemente depositavano un verbale di conciliazione della controversia, di cui veniva dato atto nel corso dell'udienza.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2017. Il Consigliere rel. Il Presidente (42,0 ti FU117:10Lux io Ghidiziario vanqi " CORTE SUPREMA DI CASSAZIONt íV Sszkmel~"ac DEPOVTATO IN r;