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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/04/2024, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
N. 1265/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 29/02/2024, da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
20/12/1972, e
(C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. PIOMBI MARTA, giusta procura agli atti;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 28/09/1996 ad Azzano San Paolo (BG), dalla cui unione sono nati i figli (n. il 05/11/2002), maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autonoma, e (n. il 10/01/2007), ancora minorenne. Persona_2
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 06/02/2019, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto del 13/02/2019.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
10/04/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 03/04/2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con la sola precisazione che nulla può disporsi in merito alla regolamentazione dell'affidamento della figlia in quanto già maggiorenne. Persona_1
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Azzano San Paolo il 28/09/1996 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1996, atto n. 21, parte II, serie A); B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AZZANO SAN PAOLO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/04/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 29/02/2024, da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
20/12/1972, e
(C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. PIOMBI MARTA, giusta procura agli atti;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 28/09/1996 ad Azzano San Paolo (BG), dalla cui unione sono nati i figli (n. il 05/11/2002), maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autonoma, e (n. il 10/01/2007), ancora minorenne. Persona_2
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal verbale d'udienza del 06/02/2019, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto del 13/02/2019.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
10/04/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 03/04/2024).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con la sola precisazione che nulla può disporsi in merito alla regolamentazione dell'affidamento della figlia in quanto già maggiorenne. Persona_1
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Azzano San Paolo il 28/09/1996 Parte_1 Parte_2
(trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1996, atto n. 21, parte II, serie A); B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AZZANO SAN PAOLO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al
D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/04/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi